Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N 1171/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 12.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°1171/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Foresio Parte_1
Francesco
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. F. Florio e R. Lezzi
CONVENUTO
avente ad oggetto: Opposizione avviso addebito
35920230003673661000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.1.2024 la parte ricorrente in epigrafe, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d' inefficacia dell' avviso di addebito in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere in considerazione dell' annullamento dell' avviso di addebito opposto.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
Su concorde richiesta delle parti poiché costituisce fatto pacifico l'avvenuto sgravio dell' avviso di addebito impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' avvenuto sgravio dell' avviso di addebito opposto di cui ha dato atto la difesa dell' e che emerge del resto dalla CP_1 documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Le spese di lite vanno in parte compensate, stante il contegno processuale dell' che ha comunque consentito la CP_1 sollecita definizione del giudizio, mentre per la restante parte vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito laddove parte ricorrente già in data 13.9.2023 aveva inviato domanda di cancellazione come coltivatore diretto chiedendo la retrodatazione al 31.12.2009)
e distratte ex art 93 c.p.c. in favore del difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25.1.2024 da contro contro Parte_1 CP_1
, CP_1 così provvede:
a)- Dichiara cessata la materia del contendere e per l' effetto inefficace l' avviso di addebito opposto.
b)- Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della residua parte, liquidata in complessivi EURO
1.600,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, in favore dell' avv
Foresio Francesco ex art 93 c.p.c..
Lecce, 12.3.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)