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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5647 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.to Gabriella
Lauretta, elettivamente domiciliata in Trecase (NA), alla Via Vesuvio, n. 53, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario straordinario e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22/03/2024, dall'avv.to Per_1
RA BO, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: liquidazione indennità di malattia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 06/11/2024, agiva nei confronti dell' in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro,
al fine di sentire dichiarare il suo diritto alla corresponsione dell'importo dovuto a titolo di indennità di malattia dal 19/02/2024 all'11/03/2024.
Nel dettaglio, deduceva in via di fatto che:
- usufruiva della cassa previdenziale e in data 03/01/2024, in seguito ad una CP_1
diagnosi di fibromialgia, iniziava un periodo di malattia con prognosi sino all'11/02/2024, in virtù di due certificati redatti il 03/01/2024 e il 23/01/2024, entrambi rilasciati dal dott. Per_2
, medico del S.S.N.;
[...]
- per tale periodo di assenza l le corrispondeva, attraverso bonifico, l'indennità di CP_1
malattia;
- in seguito alla medesima diagnosi, proseguiva il periodo di malattia dal 19/02/2024 con prognosi sino all'11/03/2024, in virtù di certificato redatto il 19/02/2024, rilasciato sempre dal dott. ; Persona_2
- per tale ultimo periodo l' nulla le corrispondeva;
CP_1
- da un controllo del cassetto previdenziale emergeva che il 20/02/2024 l'Ente aveva contestato il certificato medico prodotto in quanto privo dei requisiti di legge sotto il profilo medico legale;
2 - nella stessa comunicazione l la invitava, entro sette giorni dalla data di ricezione CP_1
della comunicazione, ad inviare i chiarimenti del medico che aveva redatto il suddetto certificato;
- non essendole stata tale comunicazione mai notificata non aveva potuto ottemperare alla richiesta, giustificando ulteriormente l'incapacità temporanea al lavoro;
- a mezzo protocollo informatico aveva proposto ricorso al Comitato provinciale CP_1
senza ottenere alcun riscontro entro il termine di legge.
Sulla base di tali argomenti fattuali, ritenendo illegittima la sanzione applicata dall' CP_1
chiedeva al G.d.L. di:
<<1) dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'importo dovuto a titolo di
indennità di malattia dovuto per il periodo dal 19/02/024 all'11/03/2024;
2) Sentir condannare, in conseguenza di ciò, l Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante per la carica dom. to al Piazzale del le
[...]
Nazioni ROMA EUR, alla corresponsione dei ratei della indennità economica prevista per
malattia, dovuti e non corrisposti per i l richiamato periodo dal 19/02/024 all'11/03/2024 oltre
interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria>>.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituiva l con memoria difensiva CP_1
depositata il 02/04/2025, eccependo l'infondatezza del ricorso, considerato che la certificazione medica allegata alla domanda di corresponsione di indennità di malattia non era idonea a comprovare l'incapacità temporanea assoluta al lavoro.
Evidenziava, altresì, che la ricorrente, come da lei stessa affermato in ricorso, aveva avuto immediata conoscenza della causa ostativa al riconoscimento della prestazione invocata,
attraverso la consultazione del cassetto previdenziale e, nonostante ciò, non aveva fatto pervenire la documentazione sanitaria integrativa che comprovasse la sua incapacità
temporanea assoluta al lavoro.
3 Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
3. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 14/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei propri atti difensivi.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' vero che risulta non regolarmente trasmessa e mai ricevuta da la nota Parte_1
dell' del 20.2.2024 (reiterata il 14.3.2024), con la quale era stato chiesto alla ricorrente, CP_1
entro 7 giorni, di integrare la documentazione a sostegno della richiesta di corresponsione dell'indennità di malattia, atteso che la missiva risulta inviata per ben due volte ad un domicilio del tutto diverso da quello di residenza della ricorrente (quest'ultimo, peraltro,
correttamente indicato nell'intestazione delle due missive ma non riportato in modo fedele nelle raccomandate spedite per comunicare l'atto in parola).
Nondimeno la ricorrente, dopo aver avuto conoscenza per diversa via – in seguito alla consultazione del proprio cassetto previdenziale, avvenuta in data non precisata ma sicuramente prima del 5.11.2024, data di presentazione del ricorso amministrativo – della richiesta dell' di integrazione della documentazione sanitaria, ritenuta dall' CP_1 CP_1
inidonea a comprovare lo stato di malattia, non ha fornito ulteriore documentazione di sorta,
né in sede di ricorso amministrativo e neppure in questa sede, essendosi limitata a richiamare e reiterare la produzione del medesimo certificato telematico di malattia reputato insufficiente dall' . CP_1
4 In particolare, a fronte delle deduzioni dell' , che aveva richiesto alla ricorrente di più CP_1
dettagliatamente comprovare le ragioni di incapacità temporanea al lavoro, non può
reputarsi bastevole la considerazione che per il pregresso periodo di malattia, protrattosi dal
3.1.2024 all'11.2.2024, l aveva reputato sufficienti dei certificati medici di contenuto CP_1
identico a quello prodotto anche per il distinto periodo dal 19.2.2024 all'11.3.2024, posto che proprio la reiterazione nell'indicazione della medesima patologia, a brevissima distanza dalla cessazione del precedente stato patologico (quindi a pochi giorni dalla guarigione dalla fase acuta precedente), rendeva (e tuttora rende) del tutto giustificata e comprensibile la richiesta dell' di ulteriori specificazioni di ordine medico, compendiate in una CP_1
certificazione che desse conto in modo specifico non solo della denominazione della patologia riscontrata ma anche della condizione specifica del soggetto da essa affetto con descrizione dettagliata delle conseguenze temporaneamente invalidanti derivanti dalla patologia in parola.
Ne consegue che – non potendosi limitare la cognizione del Tribunale alla sola verifica della correttezza delle comunicazioni dell' , ma dovendo il presente giudizio estendersi alla CP_1
verifica della fondatezza del diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta – non essendo stata prodotta dalla ricorrente alcuna documentazione aggiuntiva idonea a comprovare il suo stato di malattia, cioè suscettibile di superare il condivisibile giudizio di insufficienza reso dall'Istituto con riferimento all'unico certificato medico prodotto, non può
che pervenirsi alla reiezione dell'odierna domanda giudiziale.
Quanto alle spese di giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte della ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicchè nulla va disposto in merito ad esse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5647 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_2
[..
[...] contro l in persona del suo
[...] Controparte_2
l.r.p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 2.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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