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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7531 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1724 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Marzatico presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Margherita, n. 49;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._2
Antonella Esposito e Anna Marcone presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Monte di Dio, n. 4;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Napoli in data 04/02/2006; Controparte_1
1 che dalla loro unione era nata la figlia (nata a [...] il [...]); che da Per_1 tempo i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale;
che l'irreversibile crisi coniugale era imputabile esclusivamente alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del resistente;
che il sig. da CP_1 mesi intratteneva una relazione extraconiugale con una collega, resa nota alla moglie da lui stesso;
che il resistente, dopo tale ammissione, aveva lasciato la casa coniugale per sua espressa volontà; che la ricorrente si era completamente dedicata al benessere esclusivo della famiglia, tale da annullarsi e rinunciare ad ogni forma di gratificazione personale extrafamiliare, come il lavoro, hobby o interessi di svariata natura, mentre il resistente aveva sempre anteposto i suoi interessi a quelli familiari, vantando un altissimo tenore di vita. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. CP_1
nonché disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i
[...] genitori, con residenza privilegiata presso la madre, alla quale andava assegnata la casa coniugale, e con regolamentazione del diritto di vista del padre;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della coniuge ricorrente nella misura di € 300,00 mensili, e l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_1 nella misura di € 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché disporsi il pagamento per intero delle rate di mutuo della casa coniugale per i primi due anni a carico del sig. e l'assegnazione alla ricorrente CP_1 dell'autoveicolo targato GS216DH.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 12/05/2025, con memoria di costituzione depositata in data 10/04/2025 si costituiva in giudizio CP_1
il quale deduceva che la domanda di addebito della separazione al marito
[...] proposta dalla sig.ra non era fondata e andava respinta in quanto le _1 circostanze esposte non erano veritiere;
inoltre, esponeva che nessun abbandono vi era stato della casa coniugale, in quanto il resistente, per dare tranquillità alla figlia che non riusciva a studiare a causa del clima familiare sempre più insopportabile, si era traferito a vivere nell'altra parte della stessa casa coniugale, abitata da sua madre e la cui residenza era divisa dalla casa familiare unicamente da porta interna;
che durante il fidanzamento la sig.ra aveva lavorato come _1
2 commessa/sarta in un laboratorio, ma al momento del matrimonio aveva comunicato al coniuge di non voler più proseguire, intendendo dedicarsi esclusivamente alla cura della casa;
che subito dopo il matrimonio la si era _1 rivelata una donna ossessiva e gelosa;
che il rapporto matrimoniale era stato sin da subito caratterizzato da litigi ed incomprensioni;
che il resistente era agente di polizia penitenziaria, mentre la sig.ra , dalla separazione di fatto dal marito, _1 svolgeva stabilmente attività lavorativa come domestica in una abitazione del quartiere. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e respingersi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, essendo la stessa totalmente infondata;
inoltre, chiedeva assegnarsi a sé la casa coniugale e rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento del coniuge proposta dalla ricorrente;
in caso di assegnazione della casa familiare alla moglie, chiedeva porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto che il resistente avrebbe continuato a pagare le utenze in quanto nell'unico immobile non vi era possibilità di montare un sottocontatore, pagamento della Tari, pro quota, a carico della assegnataria come per legge.
All'udienza del 12/05/2025, le parti, presenti personalmente e assistite dai difensori costituiti, manifestavano la volontà di separarsi e che non esistevano possibilità di riconciliazione;
il Giudice procedeva all'interrogatorio libero delle parti e, dopo ampia discussione, le difese chiedevano un breve rinvio onde poter concordare in relazione alle numerose questioni, in particolare le spese relative all'abitazione familiare, che risultava parte di un'unica unità catastale. Il Giudice relatore rinviava nello stato all'udienza del 03/06/2025.
All'udienza del 03/06/2025, la difesa di parte ricorrente si riportava all'istanza depositata congiuntamente dalle difese di entrambe le parti in data 30/05/2025 con cui si dava atto che le parti erano addivenute ad un accordo e si chiedeva un rinvio congruo per formalizzare la definizione transattiva del giudizio. Il Giudice relatore, preso atto, rinviava nello stato al 15/07/2025.
In data 08/07/2025 le parti depositavano l'accordo raggiunto avente ad oggetto le condizioni della loro separazione personale.
3 All'udienza del 15/07/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, depositato telematicamente in data 08/07/2025; all'esito, le difese concludevano riportandosi all'accordo e chiedevano che il Giudice relatore riservasse la causa in decisione. Il Giudice, letto l'art. 473 bis 22 cpc, invitava le parti alla discussione orale della causa;
le difese delle parti concludevano riportandosi all'accordo. Il
Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio mandando al PM per le sue conclusioni in ordine allo status
In data 15/07/2025, il PM chiedeva pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
““1. La casa coniugale, sita in Napoli, alla Via Cupa San Pietro n°73, identificata al
Catasto Urbano di Napoli, Sez. Pon - Foglio 13 - numero 608 - Sub 137 - Cat A3 - classe 5, di cui sono attualmente nudi proprietari pro quota i coniugi ed il cui intero usufrutto è intestato a , madre di , è un immobile Persona_2 Controparte_1 di grandi dimensioni suddiviso in due appartamenti di differenti metrature uno adibito a casa familiare ed abitato dai coniugi e l'altro da Parte_2
, dovrà essere così assegnata Persona_2
- quanto alla porzione di casa adibita dai coniugi a casa coniugale sarà assegnata a
che l'abiterà con la figlia maggiorenne;
Parte_3 Per_1
- la restante porzione dell'intera abitazione continuerà ad essere abitata dalla sig.ra
in qualità di usufruttuaria nonché dal sig. ; Persona_2 Controparte_1
- gli oneri condominiali -ordinari e straordinari- afferenti l'immobile saranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- relativamente alle utenze domestiche di energia elettrica, gas ed acqua, le parti installeranno dei sotto contatori ed i consumi saranno suddivisi tenendo conto del reale consumo di energia delle due unità immobiliari;
inoltre fino alla installazione dei sotto contatori e dalla firma del presente accordo gli importi delle fatture delle forniture saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
- l'autovettura Smart tipo ForTwo, tg GS 216 DH, intestata a Controparte_1 sarà trasferita a che provvederà ad effettuare il passaggio di Parte_1 proprietà;
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2. rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento;
Parte_1
3. si obbliga a versare, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'importo di euro 600,00 (seicento,00) mensili a titolo di mantenimento, da aggiornare anno per anno secondo gli indici Istat, per la figlia , studentessa e Persona_3 quindi non economicamente autosufficiente;
4. Le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche per ciò che concernono le esigenze della figlia saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% come da Per_1
Protocollo vigente presso il Tribunale di Napoli;
5. ritirerà dalla porzione di casa familiare i seguenti oggetti Controparte_1 personali:
- monili in oro di sua proprietà custoditi nella cassetta di sicurezza:
- il televisore TV42”marca Sharp collocata nella camera da letto piccola;
- utensili da bricolage custoditi in veranda;
- attrezzi da fitness;
-documenti personali;
6. le spese legali per la presente procedura sono integralmente compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Visto l'esito concordato del giudizio, le relative spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(Atto n. 12, p. I, Reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
- omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
5 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla per le spese;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 22/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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