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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3634/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/12/2024
TRA
( ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti domiciliati elettivamente in Salerno alla via Via VI C.F._2
Settembre 1860 n. 18, nello studio dell'avv. Antonietta Centomiglia che, con l'avv.
Mario Murano anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono in virtù di procure apposte in calce all'atto introduttivo.
ATTORI - OPPONENTI
E in persona del custode e amministratore giudiziario dott. Controparte_1
con sede legale in Casoria (NA) alla via Diaz n. 102 (cod. fisc. CP_2
), rappresentata e difesa - giusta mandato su foglio separato ai sensi P.IVA_1 pagina 1 di 6 dell'art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi come mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo - dall'avv. Domenicantonio Siniscalchi. pec: Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 24/04/2021, la società di poi Parte_3
dichiarata fallita, unitamente a e , proponeva Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 361/2021– RG n.1229/2021 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 19/02/2021 in favore di recante la somma di Controparte_1
euro 154.787.86 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura € 406,50 per spese, € 2135,00 per onorari di difesa, oltre le spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
e adivano il Tribunale di Salerno per sentir accogliere Parte_1 Parte_2
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo
e comunque revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 361/2021 emesso dal
Tribunale di Salerno. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in data 08/11/2021
[...]
che resisteva all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in Controparte_1
fatto e in diritto;
perciò rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno, qui opposto, nei limiti di Euro 151.787,86 s.e. & o., importo allo stato effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi moratori e spese;
b) pagina 2 di 6 Ancora preliminarmente, e in via subordinatissima, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno, qui opposto, quantomeno nei limiti di Euro 126.322,18 s.e. & o., importo portato dagli assegni succitati, il tutto oltre interessi moratori e spese;
c) Nel merito, e per le ragioni sopra esplicitate, rigettarsi integralmente la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo
n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno giacché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, completamente infondata in fatto e in diritto;
d) Per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal
Tribunale di Salerno, nei limiti dell'importo di Euro 151.787,86 s. e. & o. ; e)
Respingersi ogni avversa richiesta;
f) Stante la pretestuosità dell'opposizione per come spiegata, condannare parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; g) Condannare, in ogni caso, parte opponente alla refusione delle spese di lite.”
Più nello specifico, la società deduceva di aver effettuato in Controparte_1
favore della società una fornitura di merce rispetto alla quale emetteva Parte_3
n.5 fatture per un importo complessivo di euro 188.684,96, tuttavia percepiva solo una parte del corrispettivo, rimanendo ancora creditrice della somma di euro 154.787,86.
La emetteva n.4 assegni per la somma complessiva di euro 126.322,18 a Parte_3
parziale copertura della sua debenza, assegni che rimanevano insoluti. Con atti datati
23/03/2012 si costituivano fideiussori della fino all'importo di euro Parte_3
500.000,00 a favore della Controparte_1
Dato il mancato pagamento della merce fornita adiva il Tribunale di Salerno CP_1
affinché emettesse ingiunzione di pagamento per euro 154.787,86 oltre interessi e spese.
In occasione della prima udienza di discussione, il giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all''art 183, sesto comma cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Nelle more, con sentenza n.29/2022 del 13/04/2022 emessa dal Tribunale di Salerno, veniva dichiarato il fallimento della società di , per cui il Parte_3 Parte_1
giudizio proseguiva solo per e in quanto fideiussori. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 Con il deposito della memoria 183, sesto comma, I termine, Controparte_1
avanzava istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, senza depositare o gli originali ai fini della verifica, richiesta che veniva ribadita anche nella memoria II termine, insieme alla richiesta di ammissione di prova testimoniale.
In data 12/05/2023 il giudicante riteneva che, stante il mancato deposito degli originali documenti di cui era stata disconosciuta la firma, non era ammissibile né l'istanza di verificazione né la prova orale avente ad oggetto la sottoscrizione dei documenti disconosciuti, dopodiché rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 16/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2023, il 18/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno)
pagina 4 di 6 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta il mancato Controparte_1
pagamento del corrispettivo della fornitura, circostanza provata mediante l'allegazione delle fatture emesse e degli assegni impagati provenienti dall'ormai fallita società
[...]
Parte_4
ai fini della risoluzione della controversia, risulta essere la questione del
[...]
disconoscimento delle sottoscrizioni in calce agli atti di fideiussione riferibili a
[...]
e rispetto alla fallita società Parte_1 Parte_2 Parte_3
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607).
La verificazione della scrittura privata, richiesta da non è stata Controparte_1
concessa dal giudicante sul presupposto che la parte non ha provveduto al necessario deposito degli originali delle fideiussioni la cui firma è stata disconosciuta, parimenti non è stata ammessa la prova orale.
pagina 5 di 6 Data l'impossibilità di verificazione della scrittura privata, non sono stati neutralizzati gli effetti del disconoscimento ed il documento non ha acquisito efficacia probatoria della fideiussione in essa contenuto, che giustificherebbe la debenza di Parte_1
e per i debiti contratti dalla ormai fallita società Parte_2 Pt_3 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca, con riguardo agli opponenti e , il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 361/2021– RG n.1229/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19/02/2021 in favore di Controparte_1
- Condanna la soccombente in persona del legale rapp. te Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro
6.023,00 oltre CPA e IVA come per legge per onorari professionale, con attribuzione agli avv. Antonietta Centomiglia e Mario Murano, per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 20 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.3634 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/12/2024
TRA
( ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), tutti domiciliati elettivamente in Salerno alla via Via VI C.F._2
Settembre 1860 n. 18, nello studio dell'avv. Antonietta Centomiglia che, con l'avv.
Mario Murano anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono in virtù di procure apposte in calce all'atto introduttivo.
ATTORI - OPPONENTI
E in persona del custode e amministratore giudiziario dott. Controparte_1
con sede legale in Casoria (NA) alla via Diaz n. 102 (cod. fisc. CP_2
), rappresentata e difesa - giusta mandato su foglio separato ai sensi P.IVA_1 pagina 1 di 6 dell'art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi come mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo - dall'avv. Domenicantonio Siniscalchi. pec: Email_1
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 24/04/2021, la società di poi Parte_3
dichiarata fallita, unitamente a e , proponeva Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 361/2021– RG n.1229/2021 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 19/02/2021 in favore di recante la somma di Controparte_1
euro 154.787.86 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio nella misura € 406,50 per spese, € 2135,00 per onorari di difesa, oltre le spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
e adivano il Tribunale di Salerno per sentir accogliere Parte_1 Parte_2
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi su esposti, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale e nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo
e comunque revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 361/2021 emesso dal
Tribunale di Salerno. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in data 08/11/2021
[...]
che resisteva all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in Controparte_1
fatto e in diritto;
perciò rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno, qui opposto, nei limiti di Euro 151.787,86 s.e. & o., importo allo stato effettivamente dovuto, il tutto oltre interessi moratori e spese;
b) pagina 2 di 6 Ancora preliminarmente, e in via subordinatissima, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno, qui opposto, quantomeno nei limiti di Euro 126.322,18 s.e. & o., importo portato dagli assegni succitati, il tutto oltre interessi moratori e spese;
c) Nel merito, e per le ragioni sopra esplicitate, rigettarsi integralmente la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo
n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal Tribunale di Salerno giacché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, completamente infondata in fatto e in diritto;
d) Per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 361/2021 del 23.2.2021, emesso dal
Tribunale di Salerno, nei limiti dell'importo di Euro 151.787,86 s. e. & o. ; e)
Respingersi ogni avversa richiesta;
f) Stante la pretestuosità dell'opposizione per come spiegata, condannare parte opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.; g) Condannare, in ogni caso, parte opponente alla refusione delle spese di lite.”
Più nello specifico, la società deduceva di aver effettuato in Controparte_1
favore della società una fornitura di merce rispetto alla quale emetteva Parte_3
n.5 fatture per un importo complessivo di euro 188.684,96, tuttavia percepiva solo una parte del corrispettivo, rimanendo ancora creditrice della somma di euro 154.787,86.
La emetteva n.4 assegni per la somma complessiva di euro 126.322,18 a Parte_3
parziale copertura della sua debenza, assegni che rimanevano insoluti. Con atti datati
23/03/2012 si costituivano fideiussori della fino all'importo di euro Parte_3
500.000,00 a favore della Controparte_1
Dato il mancato pagamento della merce fornita adiva il Tribunale di Salerno CP_1
affinché emettesse ingiunzione di pagamento per euro 154.787,86 oltre interessi e spese.
In occasione della prima udienza di discussione, il giudicante rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedendo i termini di cui all''art 183, sesto comma cpc per lo scambio di memorie e repliche.
Nelle more, con sentenza n.29/2022 del 13/04/2022 emessa dal Tribunale di Salerno, veniva dichiarato il fallimento della società di , per cui il Parte_3 Parte_1
giudizio proseguiva solo per e in quanto fideiussori. Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 Con il deposito della memoria 183, sesto comma, I termine, Controparte_1
avanzava istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, senza depositare o gli originali ai fini della verifica, richiesta che veniva ribadita anche nella memoria II termine, insieme alla richiesta di ammissione di prova testimoniale.
In data 12/05/2023 il giudicante riteneva che, stante il mancato deposito degli originali documenti di cui era stata disconosciuta la firma, non era ammissibile né l'istanza di verificazione né la prova orale avente ad oggetto la sottoscrizione dei documenti disconosciuti, dopodiché rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 16/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2023, il 18/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revoca è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU.
n. 13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno)
pagina 4 di 6 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta il mancato Controparte_1
pagamento del corrispettivo della fornitura, circostanza provata mediante l'allegazione delle fatture emesse e degli assegni impagati provenienti dall'ormai fallita società
[...]
Parte_4
ai fini della risoluzione della controversia, risulta essere la questione del
[...]
disconoscimento delle sottoscrizioni in calce agli atti di fideiussione riferibili a
[...]
e rispetto alla fallita società Parte_1 Parte_2 Parte_3
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (Cass., sez. II., 13 settembre 2024, n. 24607).
La verificazione della scrittura privata, richiesta da non è stata Controparte_1
concessa dal giudicante sul presupposto che la parte non ha provveduto al necessario deposito degli originali delle fideiussioni la cui firma è stata disconosciuta, parimenti non è stata ammessa la prova orale.
pagina 5 di 6 Data l'impossibilità di verificazione della scrittura privata, non sono stati neutralizzati gli effetti del disconoscimento ed il documento non ha acquisito efficacia probatoria della fideiussione in essa contenuto, che giustificherebbe la debenza di Parte_1
e per i debiti contratti dalla ormai fallita società Parte_2 Pt_3 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Revoca, con riguardo agli opponenti e , il D.I. Parte_1 Parte_2
n. 361/2021– RG n.1229/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 19/02/2021 in favore di Controparte_1
- Condanna la soccombente in persona del legale rapp. te Controparte_1
p.t., alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro
6.023,00 oltre CPA e IVA come per legge per onorari professionale, con attribuzione agli avv. Antonietta Centomiglia e Mario Murano, per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 20 maggio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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