Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 44759/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44759 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
N. 438/2020 DEL C.F.: ) in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Guglielmucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n° 19
- Attore -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Massimo Proto e Giovanni Fabiani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Lazzaro Spallanzani n° 22.
- Convenuta -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_2 [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
(i) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la non conformità alle condizioni generali di contratto
e/o l'ingiustizia delle penali applicate all'esponente e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la non conformità alle condizioni generali di contratto
e/o l'ingiustizia della determinazione avversaria di non avvalersi delle prestazioni dell'esponente per l'esecuzione della parte dell'appalto relativa al 'Giro di Lombardia 2014' e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'esponente del lucro cessante, quantificato in
€ 10.367,96 oltre IVA, ovvero, in subordine, al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
(iii) condannare la convenuta al risarcimento del danno d'immagine patito dall'esponente in ragione dell'illegittimo ed infondato diniego di controparte di avvalersi delle prestazioni dell'esponente per il 'Giro di Lombardia 2014', quantificato in un importo almeno pari ad
€ 100.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto dannoso al saldo.
Con vittoria di compensi professionali e spese, anche forfettarie, oltre accessori, come per Legge”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.”.
In corso di causa veniva dichiarato il fallimento della il procedimento Parte_2
veniva riassunto nei termini di legge dalla Curatela del Fallimento e al termine della fase istruttoria, all'udienza del 14/03/2023, le parti precisavano le conclusioni riportandosi alle rispettive memorie ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., ovvero con riguardo a parte attrice: “(i) accertare e dichiarare
l'infondatezza e/o la non conformità alle condizioni generali di contratto e/o l'ingiustizia delle penali applicate all'esponente e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di € 270.682,50 in favore dell'esponente, ovvero, in subordine, al pagamento dell'importo di
€ 162.409,50 per le ragioni sopra esposte, ovvero, in ulteriore subordine, della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
(ii) accertare e dichiarare l'infondatezza e/o la non conformità alle condizioni generali di contratto e/o l'ingiustizia della determinazione avversaria di non avvalersi delle prestazioni dell'esponente per l'esecuzione della parte dell'appalto relativa al “Giro di Lombardia 2014” e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'esponente del lucro cessante, quantificato in € 10.367,96 oltre IVA, ovvero, in subordine, al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
(iii) condannare la convenuta al risarcimento del danno d'immagine patito dall'esponente in ragione dell'illegittimo ed infondato diniego di controparte di avvalersi delle prestazioni dell'esponente per il “Giro di Lombardia 2014”, quantificato in un importo almeno pari ad
€ 100.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto dannoso al saldo.”.
Mentre parte convenuta ribadiva le conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, “chiedendo che codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare le domande avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario (ex art. 2, secondo comma, D.M. 10 marzo 2014, n. 55) nella misura del 15% ed accessori di legge” e all'esito della predetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito si osserva quanto segue:
Contr Il rapporto contrattuale trae origine dalla nota del 6.5.2014 con la quale la ffidava all'attrice la realizzazione di un sistema completo per riprese televisive aeree in movimento e trasmissione radiofrequenza nell'ambito del Giro d'Italia e del Giro di Lombardia del 2014.
Per l'attività svolta, nonostante le contestazioni mosse dalla convenuta sull'espletamento dell'incarico, l'attrice emetteva la fattura n. 55/2014 per un importo complessivo di € 1.372.054,70, quale corrispettivo per l'attività svolta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e fiscali. Cont Orbene, nel merito, devono ritenersi accertati gli inadempimenti elencati dalla nei propri atti di causa (cfr. docc. da 9 a 14 fascicolo di parte convenuta) in quanto riferiti a fatti previsti come obblighi contrattuali a carico della dal capitolato tecnico operativo e che Parte_2
risultano, altresì, riconosciuti anche da parte istante (cfr. docc. 5 - 7 e 8 fascicolo di parte attrice), la quale, dal canto suo, da un lato non ha provato che le interferenze atmosferiche, più volte invocate a titolo di esimenti, fossero tali da configurare le scriminanti del caso fortuito o della forza maggiore che sono invocabili “solo nel caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento” (cfr. Cass. 5877/2016 e Cass. 26545/2014) e, dall'altro, ha sostenuto l'interpretazione del contratto nel senso della cumulabilità delle singole interruzioni del segnale (30 secondi) consentite per ogni ora di trasmissione. Con riguardo a tale ultimo profilo si rileva, peraltro, che il dato letterale del capitolato tecnico operativo (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) è chiaro nel prevedere come l'interruzione “non possa essere superiore a 30 secondi complessivi per ogni ora di trasmissione” e che una diversa interpretazione, la quale consentisse, invece, il cumulo delle interruzioni, sarebbe incompatibile con la corretta ed efficace diffusione del prodotto editoriale.
Infine, anche dalle prove testimoniali raccolte (cfr. verbali delle udienze del 05/04/2017 e del
30/11/2017) è emerso che si sono effettivamente verificati disservizi nelle trasmissioni video, a cui la ha tentato di porre rimedio in corso d'opera, riconoscendo l'onere negoziale a Parte_2
proprio carico.
Si deve, quindi, ritenere dimostrato l'inadempimento dell'appaltatore, in accordo con la prevalente giurisprudenza sul punto, la quale prevede che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. S.U. 13533/2001, Cass. 5128/2022 e Cass. 3996/2020).
Sulla quantificazione della penale prevista deve, però, osservarsi che la somma richiesta a tale titolo dalla convenuta è stata quantificata moltiplicando l'importo previsto (pari al 5% del corrispettivo pattuito) per 5, cioè per il numero (considerato per tipologia, e non per quantità) degli inadempimenti riscontrati, come delineati nel Capitolato Tecnico-Operativo (cfr. pag. 21 comparsa conclusionale di parte convenuta).
Tuttavia, una tale interpretazione contrasta con l'art. 16 del contratto che prevede che l'entità della penale corrisponda a un importo massimo pari fino al 10% del corrispettivo previsto (riconosciuto da entrambe i soggetti in euro 1.082.730,00) e quindi pari a euro 108.273,00.
Conseguentemente, vista l'avvenuta compensazione, riconosciuta dalle parti tra le rispettive poste Cont creditorie riferite al contratto in oggetto, la sarà tenuta a corrispondere al la somma Parte_1
di euro 162.409,50, risultante dalla differenza tra la penale applicata dal committente e quella effettivamente dovuta (€ 270.682,50 - € 108.273,00 = € 162.409,50). Cont Quanto alla contestazione del Fallimento secondo cui la avrebbe esercitato il diritto di opzione in riferimento all'appalto relativo al “Giro di Lombardia 2014” nella propria missiva del 02/05/2014
e sarebbe, quindi, tenuta al pagamento della somma di euro € 10.367,96 oltre IVA, a titolo di lucro cessante nei confronti dell'appaltatore per non essersi il committente illegittimamente avvalso delle sue prestazioni, si rileva che nella citata missiva (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) è previsto che in caso di omessa stipula del contratto che “nessuna responsabilità, ad alcun, titolo potrà essere Cont ascritta a dal fornitore, fermo restando esclusivamente il diritto di quest'ultimo al pagamento delle attività regolarmente svolte e debitamente documentate”.
Tuttavia, il Fallimento della non ha documentato, in corso di causa, alcuna Parte_2 attività svolta in relazione all'evento “Giro di Lombardia 2014”, mentre l'unico contratto versato in atti è quello n. 114300368 del 19 settembre 2014 e relativo all'evento “Giro D'Italia 2014”.
Non può, quindi, ritenersi provata la tesi di parte attrice, né trovare accoglimento la conseguente domanda risarcitoria.
Pertanto, è da rigettare anche la richiesta di risarcimento del danno d'immagine subito dalla in considerazione del fatto che, comunque, parte attrice non ha dimostrato di Parte_2 aver subito un concreto pregiudizio commerciale, mentre “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. 19951/2023 e Cass. n.
20558/2014).
In conclusione: la domanda del deve essere parzialmente accolta nei termini indicati. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...
- In parziale accoglimento della domanda formulata dal 438/2020 Parte_3
per i motivi e nei limiti indicati in parte motiva, condanna la Parte_4
al pagamento in favore del N. Controparte_3 Parte_1
438/2020 della somma complessiva pari ad € 162.409,50, oltre Parte_4
interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna la l pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore del che liquida in Controparte_4
€ 1.241,00, per esborsi € 22.457,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Roma, 27/12/2024.
IL GIUDICE Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.