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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 350/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTOLINI CRISTIANA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINI Parte_2 C.F._2
CRISTIANA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Cascina (PI) il 27 luglio 2014 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2014; dal matrimonio sono nati i seguenti figli: , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
, entrambi residenti a [...]. C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Parte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Cascina (PI) il 27 luglio 2014 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2014. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2 AFFIDA i figli ad entrambi i genitori, con collocamento e domicilio presso ciascuno di loro.
La residenza dei minori, ai fini meramente anagrafici, resta quella attuale presso l'abitazione della madre. La Sig.ra rimane ad abitare presso l'abitazione familiare sita in Parte_1 Cascina (PI), Via Modda n. 161/B, di proprietà della madre. Le parti hanno stabilito che tengono con sé i figli, secondo la routine già consolidata, vale a dire con le seguenti modalità da valersi quale piano genitoriale, precisando che si tratta di una regolamentazione rimodulabile in base ai turni di lavoro della Sig.ra o comunque, ai rispettivi Parte_1
impegni e alle eventuali esigenze dei minori: - quanto al figlio , che frequenta la classe Per_1
4° della Scuola Elementare De André sita a Cascina (PI), Fraz. San Lorenzo a Pagnatico (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.15, con rientro obbligatorio il martedì fino alle
16.20 e fruizione negli altri giorni del servizio di doposcuola fino alle ore 16.30), il padre lo accompagna a scuola il mercoledì ed il venerdì mattina e lo va a riprendere all'uscita di scuola il martedì e giovedì (le altre volte ci penserà la madre, salvo diverso accordo); - quanto al figlio che frequenta il 2° anno dell'Asilo Paritario Santa Lucia sito a Cascina (PI), Pt_3
Loc. San Benedetto, con orario dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.30 (pranzo all'interno della struttura), il padre lo accompagna a scuola il mercoledì e il venerdì mattina e lo va a riprendere all'uscita di scuola il martedì e il giovedì (gli altri giorni ci penserà la madre, salvo diverso accordo); - durante la settimana i figli stanno con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, con relativi pernottamenti;
- i fine settimana sono regolati secondo il principio dell'alternanza, ma in caso di impegni lavorativi della madre i figli stanno comunque con il padre;
- il figlio svolge attività di pallavolo presso l'A.S.D. di Casciavola nei giorni di martedì e giovedì Per_1
ove lo accompagna e riprende generalmente il padre. Il figlio al momento, non svolge Pt_3
attività sportiva;
- le altre persone che coadiuvano l'organizzazione e la cura dei minori sono i nonni materni e la Sig.ra - durante le vacanze estive ciascun genitore Parte_4 trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, con i figli, comunicando le date all'altro genitore entro il 15 di giugno. In ogni caso, durante l'intero periodo di pausa scolastica, sono garantiti momenti di svago a vantaggio dei figli, valorizzando il più possibile l'effettiva disponibilità di tempo di ciascun genitore. Le parti hanno dato atto di aver già coinvolto separatamente i minori in viaggi e periodi di permanenza in stabilimenti balneari;
- per quanto riguarda le festività, salvo diverso accordo, viene stabilito il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie i figli stanno con i genitori in modo alternato la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, Capodanno ed Epifania, così come in occasione delle festività pasquali alternano il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta. Le altre festività e/o eventuali ponti primaverili sono concordati di volta in volta tra i genitori anche in base ai turni lavorativi della Sig.ra
Le decisioni nell'interesse dei figli relative all'istruzione, alla educazione ed alla Parte_1
salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le parti stabiliscono insieme le linee fondamentali per l'educazione dei minori e si adoperano per garantire univocità di modelli, condotte e principi educativi;
- in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitano la potestà separatamente nei rispettivi periodi di convivenza.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, l'importo complessivo
[...] di € 300,00 (trecento) mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso. Le spese per il vestiario di cambio stagione e previo accordo, per singoli capi di abbigliamento aventi un prezzo pari o superiore ad € 120 (centoventi) sono suddivise in parti uguali tra i genitori. L'assegno unico e universale per i figli continua ad essere interamente percepito dalla Sig.ra Le spese straordinarie sono poste a carico di Parte_1
ciascun genitore nella misura del 50%, secondo i seguenti criteri che i ricorrenti si sono impegnati a rispettare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche, prescritti dal pediatra o medico curante tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche, cicli di psicoterapia e logopedia presso strutture private;
c) visite specialistiche, esami clinici, esami diagnostici e trattamenti sanitari effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa a eventuale programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) progetti curriculari scolastici;
i) abbonamenti per mezzi di trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc.); f) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
4 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 05/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 350/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTOLINI CRISTIANA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINI Parte_2 C.F._2
CRISTIANA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Cascina (PI) il 27 luglio 2014 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2014; dal matrimonio sono nati i seguenti figli: , nato a [...] il [...], C.F. Persona_1 e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
, entrambi residenti a [...]. C.F._4
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che C.F._1 Parte_2 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Cascina (PI) il 27 luglio 2014 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI) al n. 37, Parte II, Serie A, Anno 2014. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2 AFFIDA i figli ad entrambi i genitori, con collocamento e domicilio presso ciascuno di loro.
La residenza dei minori, ai fini meramente anagrafici, resta quella attuale presso l'abitazione della madre. La Sig.ra rimane ad abitare presso l'abitazione familiare sita in Parte_1 Cascina (PI), Via Modda n. 161/B, di proprietà della madre. Le parti hanno stabilito che tengono con sé i figli, secondo la routine già consolidata, vale a dire con le seguenti modalità da valersi quale piano genitoriale, precisando che si tratta di una regolamentazione rimodulabile in base ai turni di lavoro della Sig.ra o comunque, ai rispettivi Parte_1
impegni e alle eventuali esigenze dei minori: - quanto al figlio , che frequenta la classe Per_1
4° della Scuola Elementare De André sita a Cascina (PI), Fraz. San Lorenzo a Pagnatico (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.15, con rientro obbligatorio il martedì fino alle
16.20 e fruizione negli altri giorni del servizio di doposcuola fino alle ore 16.30), il padre lo accompagna a scuola il mercoledì ed il venerdì mattina e lo va a riprendere all'uscita di scuola il martedì e giovedì (le altre volte ci penserà la madre, salvo diverso accordo); - quanto al figlio che frequenta il 2° anno dell'Asilo Paritario Santa Lucia sito a Cascina (PI), Pt_3
Loc. San Benedetto, con orario dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.30 (pranzo all'interno della struttura), il padre lo accompagna a scuola il mercoledì e il venerdì mattina e lo va a riprendere all'uscita di scuola il martedì e il giovedì (gli altri giorni ci penserà la madre, salvo diverso accordo); - durante la settimana i figli stanno con il padre il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina, con relativi pernottamenti;
- i fine settimana sono regolati secondo il principio dell'alternanza, ma in caso di impegni lavorativi della madre i figli stanno comunque con il padre;
- il figlio svolge attività di pallavolo presso l'A.S.D. di Casciavola nei giorni di martedì e giovedì Per_1
ove lo accompagna e riprende generalmente il padre. Il figlio al momento, non svolge Pt_3
attività sportiva;
- le altre persone che coadiuvano l'organizzazione e la cura dei minori sono i nonni materni e la Sig.ra - durante le vacanze estive ciascun genitore Parte_4 trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, con i figli, comunicando le date all'altro genitore entro il 15 di giugno. In ogni caso, durante l'intero periodo di pausa scolastica, sono garantiti momenti di svago a vantaggio dei figli, valorizzando il più possibile l'effettiva disponibilità di tempo di ciascun genitore. Le parti hanno dato atto di aver già coinvolto separatamente i minori in viaggi e periodi di permanenza in stabilimenti balneari;
- per quanto riguarda le festività, salvo diverso accordo, viene stabilito il criterio dell'alternanza. Durante le festività natalizie i figli stanno con i genitori in modo alternato la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, Capodanno ed Epifania, così come in occasione delle festività pasquali alternano il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta. Le altre festività e/o eventuali ponti primaverili sono concordati di volta in volta tra i genitori anche in base ai turni lavorativi della Sig.ra
Le decisioni nell'interesse dei figli relative all'istruzione, alla educazione ed alla Parte_1
salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità della inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Le parti stabiliscono insieme le linee fondamentali per l'educazione dei minori e si adoperano per garantire univocità di modelli, condotte e principi educativi;
- in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori esercitano la potestà separatamente nei rispettivi periodi di convivenza.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento dei figli, l'importo complessivo
[...] di € 300,00 (trecento) mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso. Le spese per il vestiario di cambio stagione e previo accordo, per singoli capi di abbigliamento aventi un prezzo pari o superiore ad € 120 (centoventi) sono suddivise in parti uguali tra i genitori. L'assegno unico e universale per i figli continua ad essere interamente percepito dalla Sig.ra Le spese straordinarie sono poste a carico di Parte_1
ciascun genitore nella misura del 50%, secondo i seguenti criteri che i ricorrenti si sono impegnati a rispettare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, esami diagnostici e analisi cliniche, prescritti dal pediatra o medico curante tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche, cicli di psicoterapia e logopedia presso strutture private;
c) visite specialistiche, esami clinici, esami diagnostici e trattamenti sanitari effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa a eventuale programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) progetti curriculari scolastici;
i) abbonamenti per mezzi di trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) mensa scolastica, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout, ecc.); f) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
4 DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
5 ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Cascina (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 05/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori