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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 2732/2022 e 1603/2024 R.A.C.L., promosse da
ing. elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvana Pt_1 Pt_2
Congiu, che con l'avv. Gabriele Melis lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente nelle cause riunite contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Michele
[...]
Sandulli, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti, in copia in atti, opposta nelle cause riunite
, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Omar Castagnacci, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta nella causa n. 1603/2024 r.a.c.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 settembre 2022, iscritto al n. 2732/2022 r.a.c.l., l'ing.
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2022 00033102 Parte_3
37 000, notificatagli pacificamente a mezzo pec il 4 aprile 2022, per la riscossione di contributi previdenziali non versati alla CP_1 Controparte_1
(in seguito anche solo ), oltre accessori, per
[...] CP_1
le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per la complessiva somma di euro 23.956,27.
Il ricorrente ha inoltre domandato al Tribunale di accertare l'inesistenza dei crediti contributivi per le annualità 2019, 2020 e 2021, rivendicati da (nella misura di euro CP_1
12.028,50) con note del 1° e del 24 giugno 2022 (docc. 8 e 9 allegati al ricorso), sostenendo pagina 1 di 7 che, al pari dei contributi per le annualità precedenti a decorrere dal 2014, questi non siano dovuti, per insussistenza del presupposto impositivo, essendo egli dal 2002 in trattamento di quiescenza a carico dello Stato ed avendo cessato di svolgere l'attività libero professionale dal
2015, pur non essendosi cancellato dall'albo degli ingegneri ed avendo conservato la titolarità della partita iva fino al 2021.
L'opponente ha anche domandato l'accertamento della prescrizione dei crediti riferiti alle annualità 2014 e 2015.
2. Con successivo ricorso depositato in data 16 maggio 2024 ed iscritto al n. 1603/2024
r.a.c.l., l'ing. ha interposto altra opposizione, avverso la cartella n. 025 2024 Parte_3
00192065 29 000, notificata il 26 aprile 2024, per la riscossione dei contributi rivendicati da per l'anno 2019, oltre accessori, per complessivi euro 4.900,88. CP_1
L'opponente ha dedotto pregiudizialmente la nullità della notifica della cartella e l'invalidità della stessa, in quanto firmata da persona fisica non qualificatasi come “ufficiale esattoriale”.
Nel merito, ha dedotto l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, in virtù del proprio status di percettore di pensione pubblica dal 2002 e della cessazione di ogni attività lavorativa a partire dall'anno 2015.
3. In entrambi i giudizi, riuniti in data odierna in virtù di separato provvedimento, ha resistito . CP_1
4. Nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1603/2024 ha resistito anche Controparte_2
.
[...]
5. Con il ricorso iscritto al n. 2732/2022 r.a.c.l. l'ing. ha proposto due distinte Parte_3 azioni: la prima, avente ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2022
00033102 37 000, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, per contestare la sussistenza dei crediti contributivi, comprensivi di accessori, pretesi da per le CP_1 annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; la seconda per ottenere l'accertamento negativo dei crediti contributivi rivendicati da per le annualità 2019, 2020 e 2021. CP_1
Entrambe vedono come unico legittimato passivo l'ente impositore, ossia . CP_1
5.1. L'opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 025 2022 00033102 37 000, interposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
46/1999, è tardiva e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso è stato infatti presentato oltre il termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica della cartella, previsto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella cui sfera di pagina 2 di 7 applicazione devono ritenersi comprese anche le Casse di previdenza privatizzate come l'odierna resistente (Cass. civ., Sez. L, 26 ottobre 2015, n. 21735).
La notifica della cartella impugnata risale pacificamente al 4 aprile 2022, mentre il ricorso
è stato depositato il 15 settembre 2022, allorquando il termine di 40 giorni era scaduto.
5.2. L'azione di accertamento negativo dei crediti contributivi di per le annualità CP_1
2019, 2020 e 2021 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il ricorrente sostiene di essere esonerato dall'obbligo di iscrizione alla perché CP_1 percettore di trattamento pensionistico a carico dello Stato a partire dall'anno 2002 e per aver cessato definitivamente dall'attività professionale dal 2015.
Nessuno dei due argomenti coglie nel segno.
L'art. 21 della l. 3 gennaio 1981, n. 6, stabilisce che “l'iscrizione alla è obbligatoria CP_1
per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità” (comma 1) e che questa “avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità” (comma 2).
Il nuovo Statuto di , deliberato dal Comitato nazionale dei Delegati nella riunione CP_1
del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai ministeri vigilanti con decreto interministeriale del
23 novembre 2012, ribadisce all'art. 7, comma 1, che “l'iscrizione ad è CP_1
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata”, ma al comma 2 aggiunge anche che “ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere CP_1
di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita Iva”.
Sono esclusi dall'iscrizione ad e gli architetti iscritti a forme di Controparte_1
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 7, comma 5), ritenendosi in tal caso a priori insussistente il requisito della continuità dell'esercizio professionale e la conseguente capacità contributiva.
Tuttavia, una volta che l'iscrizione obbligatoria ad altra forma previdenziale abbia avuto termine con la cessazione dell'attività lavorativa che ne costituiva il presupposto, sia stato o pagina 3 di 7 non raggiunto il pensionamento, è da ritenersi cessata anche la causa di esclusione stabilita dal quinto comma dell'art. 7.
Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è Controparte_1
quindi condizione sufficiente, alla stregua dello Statuto della stessa l'iscrizione all'albo CP_1
professionale e la titolarità di partita iva - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto Statuto definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (cfr., a proposito di un caso analogo riguardante la Parte_4
Cass. civ., Sez. L, 19 febbraio 2021, n. 4568).
[...]
E' incontestato che l'ing. sia stato iscritto dal 1972 al 2021 all'albo degli Parte_3
architetti; dal 1973 al 31 dicembre 2021 è stato titolare di partita IVA individuale n.
P.IVA_1
Nelle annualità di cui si discute (2019, 2020 e 2021) egli non era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Era invece percettore di pensione pubblica, che in sé non l'esonerava dall'obbligo di iscrizione ad . CP_1
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi dall'obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva (come presunti dal nuovo
Statuto di iuris et de iure, per effetto dell'iscrizione all'albo professionale e della CP_1
titolarità di partita iva), cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della
Costituzione (cfr. Cass. civ., S.U., 13 novembre 1986, n. 6638).
6. Con il ricorso iscritto al n. 1603/2024 r.a.c.l., l'ing. ha proposto le seguenti Parte_3 azioni: l'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 avverso la cartella di pagamento n. 025
pagina 4 di 7 2024 00192065 29 000, per contestare la pretesa di pagamento dei contributi rivendicati da per l'anno 2019, oltre accessori;
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi formali CP_1
della cartella e della sua notifica.
6.1. Per le ragioni già esplicitate al paragrafo 5.2 che precede, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2024 00192065 29
000.
6.2. Quanto all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'unica rispetto alla quale
è legittimato passivamente l'agente della riscossione, deve osservarsi che nessuna norma stabilisce che la cartella notificata a mezzo pec debba essere firmata da un funzionario di
, assieme all'indicazione della qualifica posseduta in seno Controparte_2 all'organizzazione dell'ente deputato al servizio di riscossione (Cass. civ., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181).
Valga aggiungere che la cartella n. 025 2024 00192065 29 000 contiene l'indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella, originariamente prescritta a pena di nullità, per i ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008, dall'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in l. 28 febbraio 2008, n. 31, poi peraltro abrogato dall'art. 2, comma 4, lettera d), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
Infine, la cartella reca anche la firma del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella.
Quanto alla circostanza che la notifica sia stata eseguita attraverso lo strumento della posta elettronica certificata senza indicazione della persona fisica abilitata al compimento dell'atto,
è appena il caso di osservare che:
- la notifica a mezzo pec è consentita ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo ratione temporis applicabile;
- l'articolo di legge in parola non prevede che debbano essere riportati gli estremi del soggetto legittimato alla notifica ai sensi del comma 1, discendendo direttamente dalla legge l'abilitazione alla notifica a mezzo pec, impersonalmente, in capo ad . Controparte_2
7. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
pagina 5 di 7 Le spese processuali da rifondere all' sono quantificate tenendo conto della regola CP_1
per cui i procedimenti si considerano separatamente fino alla riunione e unitariamente dalla riunione fino alla definizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 settembre 2013, n. 20147). Si liquidano pertanto separatamente i compensi per le fasi di studio e introduttiva (un compenso per ciascuna delle cause riunite per le prestazioni svolte prima della riunione) e unitariamente quello per la fase decisoria, mentre non vengono liquidati i compensi per la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2022 terrà conto del valore di quella controversia (compreso nella fascia tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00, posto che il valore complessivo dei crediti litigiosi, per le annualità correnti dal
2014 al 2021, è pari ad euro 35.978,89).
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2024 terrà conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00, in considerazione dell'entità del credito litigioso di quella causa, che è pari ad euro
4.900,88.
Dal momento della riunione, per il compenso (unico) da liquidare per la fase decisoria, si terrà conto del maggior valore di euro 35.978,89. ha invece resistito esclusivamente nell'ambito del Controparte_2
giudizio iscritto al n. 1603/2024 r.a.c.l. e, quindi, la liquidazione delle spese processuali in suo favore si baserà esclusivamente sul valore della causa in cui è stata coinvolta, corrispondente al valore del credito per cui è stata avviata la riscossione mediante la cartella n. 025 2024
00192065 29 000 (nella fascia compresa tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2022 00033102
37 000;
- rigetta ogni altra domanda dell'opponente;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali, che liquida: in favore di
, in euro 3.715,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. CP_1
come per legge;
in favore di , in euro 1.310,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 giugno 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 2732/2022 e 1603/2024 R.A.C.L., promosse da
ing. elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Silvana Pt_1 Pt_2
Congiu, che con l'avv. Gabriele Melis lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente nelle cause riunite contro
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Michele
[...]
Sandulli, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti, in copia in atti, opposta nelle cause riunite
, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Omar Castagnacci, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opposta nella causa n. 1603/2024 r.a.c.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15 settembre 2022, iscritto al n. 2732/2022 r.a.c.l., l'ing.
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2022 00033102 Parte_3
37 000, notificatagli pacificamente a mezzo pec il 4 aprile 2022, per la riscossione di contributi previdenziali non versati alla CP_1 Controparte_1
(in seguito anche solo ), oltre accessori, per
[...] CP_1
le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, per la complessiva somma di euro 23.956,27.
Il ricorrente ha inoltre domandato al Tribunale di accertare l'inesistenza dei crediti contributivi per le annualità 2019, 2020 e 2021, rivendicati da (nella misura di euro CP_1
12.028,50) con note del 1° e del 24 giugno 2022 (docc. 8 e 9 allegati al ricorso), sostenendo pagina 1 di 7 che, al pari dei contributi per le annualità precedenti a decorrere dal 2014, questi non siano dovuti, per insussistenza del presupposto impositivo, essendo egli dal 2002 in trattamento di quiescenza a carico dello Stato ed avendo cessato di svolgere l'attività libero professionale dal
2015, pur non essendosi cancellato dall'albo degli ingegneri ed avendo conservato la titolarità della partita iva fino al 2021.
L'opponente ha anche domandato l'accertamento della prescrizione dei crediti riferiti alle annualità 2014 e 2015.
2. Con successivo ricorso depositato in data 16 maggio 2024 ed iscritto al n. 1603/2024
r.a.c.l., l'ing. ha interposto altra opposizione, avverso la cartella n. 025 2024 Parte_3
00192065 29 000, notificata il 26 aprile 2024, per la riscossione dei contributi rivendicati da per l'anno 2019, oltre accessori, per complessivi euro 4.900,88. CP_1
L'opponente ha dedotto pregiudizialmente la nullità della notifica della cartella e l'invalidità della stessa, in quanto firmata da persona fisica non qualificatasi come “ufficiale esattoriale”.
Nel merito, ha dedotto l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, in virtù del proprio status di percettore di pensione pubblica dal 2002 e della cessazione di ogni attività lavorativa a partire dall'anno 2015.
3. In entrambi i giudizi, riuniti in data odierna in virtù di separato provvedimento, ha resistito . CP_1
4. Nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1603/2024 ha resistito anche Controparte_2
.
[...]
5. Con il ricorso iscritto al n. 2732/2022 r.a.c.l. l'ing. ha proposto due distinte Parte_3 azioni: la prima, avente ad oggetto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2022
00033102 37 000, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, per contestare la sussistenza dei crediti contributivi, comprensivi di accessori, pretesi da per le CP_1 annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; la seconda per ottenere l'accertamento negativo dei crediti contributivi rivendicati da per le annualità 2019, 2020 e 2021. CP_1
Entrambe vedono come unico legittimato passivo l'ente impositore, ossia . CP_1
5.1. L'opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 025 2022 00033102 37 000, interposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
46/1999, è tardiva e deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso è stato infatti presentato oltre il termine di 40 giorni, decorrente dalla notifica della cartella, previsto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nella cui sfera di pagina 2 di 7 applicazione devono ritenersi comprese anche le Casse di previdenza privatizzate come l'odierna resistente (Cass. civ., Sez. L, 26 ottobre 2015, n. 21735).
La notifica della cartella impugnata risale pacificamente al 4 aprile 2022, mentre il ricorso
è stato depositato il 15 settembre 2022, allorquando il termine di 40 giorni era scaduto.
5.2. L'azione di accertamento negativo dei crediti contributivi di per le annualità CP_1
2019, 2020 e 2021 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il ricorrente sostiene di essere esonerato dall'obbligo di iscrizione alla perché CP_1 percettore di trattamento pensionistico a carico dello Stato a partire dall'anno 2002 e per aver cessato definitivamente dall'attività professionale dal 2015.
Nessuno dei due argomenti coglie nel segno.
L'art. 21 della l. 3 gennaio 1981, n. 6, stabilisce che “l'iscrizione alla è obbligatoria CP_1
per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità” (comma 1) e che questa “avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità” (comma 2).
Il nuovo Statuto di , deliberato dal Comitato nazionale dei Delegati nella riunione CP_1
del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai ministeri vigilanti con decreto interministeriale del
23 novembre 2012, ribadisce all'art. 7, comma 1, che “l'iscrizione ad è CP_1
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata”, ma al comma 2 aggiunge anche che “ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere CP_1
di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita Iva”.
Sono esclusi dall'iscrizione ad e gli architetti iscritti a forme di Controparte_1
previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 7, comma 5), ritenendosi in tal caso a priori insussistente il requisito della continuità dell'esercizio professionale e la conseguente capacità contributiva.
Tuttavia, una volta che l'iscrizione obbligatoria ad altra forma previdenziale abbia avuto termine con la cessazione dell'attività lavorativa che ne costituiva il presupposto, sia stato o pagina 3 di 7 non raggiunto il pensionamento, è da ritenersi cessata anche la causa di esclusione stabilita dal quinto comma dell'art. 7.
Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla
[...]
e del pagamento della contribuzione minima, è Controparte_1
quindi condizione sufficiente, alla stregua dello Statuto della stessa l'iscrizione all'albo CP_1
professionale e la titolarità di partita iva - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto Statuto definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del
1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (cfr., a proposito di un caso analogo riguardante la Parte_4
Cass. civ., Sez. L, 19 febbraio 2021, n. 4568).
[...]
E' incontestato che l'ing. sia stato iscritto dal 1972 al 2021 all'albo degli Parte_3
architetti; dal 1973 al 31 dicembre 2021 è stato titolare di partita IVA individuale n.
P.IVA_1
Nelle annualità di cui si discute (2019, 2020 e 2021) egli non era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Era invece percettore di pensione pubblica, che in sé non l'esonerava dall'obbligo di iscrizione ad . CP_1
Nella disciplina della legge 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi dall'obbligo dell'iscrizione alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con legge 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva (come presunti dal nuovo
Statuto di iuris et de iure, per effetto dell'iscrizione all'albo professionale e della CP_1
titolarità di partita iva), cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della
Costituzione (cfr. Cass. civ., S.U., 13 novembre 1986, n. 6638).
6. Con il ricorso iscritto al n. 1603/2024 r.a.c.l., l'ing. ha proposto le seguenti Parte_3 azioni: l'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 avverso la cartella di pagamento n. 025
pagina 4 di 7 2024 00192065 29 000, per contestare la pretesa di pagamento dei contributi rivendicati da per l'anno 2019, oltre accessori;
l'opposizione ex art. 617 c.p.c., per vizi formali CP_1
della cartella e della sua notifica.
6.1. Per le ragioni già esplicitate al paragrafo 5.2 che precede, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 025 2024 00192065 29
000.
6.2. Quanto all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'unica rispetto alla quale
è legittimato passivamente l'agente della riscossione, deve osservarsi che nessuna norma stabilisce che la cartella notificata a mezzo pec debba essere firmata da un funzionario di
, assieme all'indicazione della qualifica posseduta in seno Controparte_2 all'organizzazione dell'ente deputato al servizio di riscossione (Cass. civ., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27181).
Valga aggiungere che la cartella n. 025 2024 00192065 29 000 contiene l'indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella, originariamente prescritta a pena di nullità, per i ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008, dall'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in l. 28 febbraio 2008, n. 31, poi peraltro abrogato dall'art. 2, comma 4, lettera d), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
Infine, la cartella reca anche la firma del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella.
Quanto alla circostanza che la notifica sia stata eseguita attraverso lo strumento della posta elettronica certificata senza indicazione della persona fisica abilitata al compimento dell'atto,
è appena il caso di osservare che:
- la notifica a mezzo pec è consentita ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo ratione temporis applicabile;
- l'articolo di legge in parola non prevede che debbano essere riportati gli estremi del soggetto legittimato alla notifica ai sensi del comma 1, discendendo direttamente dalla legge l'abilitazione alla notifica a mezzo pec, impersonalmente, in capo ad . Controparte_2
7. L'opponente, in considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
pagina 5 di 7 Le spese processuali da rifondere all' sono quantificate tenendo conto della regola CP_1
per cui i procedimenti si considerano separatamente fino alla riunione e unitariamente dalla riunione fino alla definizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 settembre 2013, n. 20147). Si liquidano pertanto separatamente i compensi per le fasi di studio e introduttiva (un compenso per ciascuna delle cause riunite per le prestazioni svolte prima della riunione) e unitariamente quello per la fase decisoria, mentre non vengono liquidati i compensi per la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2022 terrà conto del valore di quella controversia (compreso nella fascia tra gli euro 26.000,01 e gli euro
52.000,00, posto che il valore complessivo dei crediti litigiosi, per le annualità correnti dal
2014 al 2021, è pari ad euro 35.978,89).
La liquidazione dei compensi per le fasi di studio ed introduttiva della causa del 2024 terrà conto dei parametri per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00, in considerazione dell'entità del credito litigioso di quella causa, che è pari ad euro
4.900,88.
Dal momento della riunione, per il compenso (unico) da liquidare per la fase decisoria, si terrà conto del maggior valore di euro 35.978,89. ha invece resistito esclusivamente nell'ambito del Controparte_2
giudizio iscritto al n. 1603/2024 r.a.c.l. e, quindi, la liquidazione delle spese processuali in suo favore si baserà esclusivamente sul valore della causa in cui è stata coinvolta, corrispondente al valore del credito per cui è stata avviata la riscossione mediante la cartella n. 025 2024
00192065 29 000 (nella fascia compresa tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n. 025 2022 00033102
37 000;
- rigetta ogni altra domanda dell'opponente;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali, che liquida: in favore di
, in euro 3.715,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. CP_1
come per legge;
in favore di , in euro 1.310,00 per Controparte_2
compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 giugno 2025.
pagina 6 di 7 Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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