Art. 7.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali, l'accesso per altri motivi e' regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attivita' economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.
Nota all'art. 7:
Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attivita' consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali, l'accesso per altri motivi e' regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attivita' economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.
Nota all'art. 7:
Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attivita' consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.