Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12299 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10017/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10017 del 2019, proposto da
OR IC e AS OL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Vivani, Giovanni Corbyons e Alberto Regis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per il Piemonte - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di EN Baffi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
- del decreto del Ministero per il Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte -, rep. d.c.r. n. 84 del 4 giugno 2019, con cui è stato dichiarato “che il bene denominato Moneta Augustale di ER II di SV (Messina, 1231-1250), oro, g 5,28 diam. mm 20, meglio individuato e descritto nell'allegata relazione tecnico scientifica, riveste l'interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli art. 10, commi 3, lettera a) e 4 lettera b) e art. 13 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. […]” e dell'allegata Relazione tecnico-scientifica;
- del decreto del Ministero per il Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per il Piemonte, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte, rep. d.c.r. n. 96 del 17 giugno 2019, con cui è stato rettificato il decreto rep. d.c.r. n. 84/2019 “limitatamente alla parte relativa agli allegati […] sostituendo la pagina n. 07 - contenente l'immagine errata del secondo esemplare delle monete di confronto di cui alla tabella n. 1 - che pertanto si riallega” e dell'allegato estratto della Relazione tecnico-scientifica, così come corretto alla luce dell'errore materiale;
- della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 11058 del 25 giugno 2019, con cui i decreti rep. d.c.r. n. 84/2019 e n. 96/2019 sono stati notificati ai ricorrenti;
- di ogni altro atto antecedente, susseguente e/o, comunque, connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi inclusi l'atto d'indirizzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 442 dell'8 gennaio 2019, non conosciuto; la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 1585 del 1° febbraio 2019; le controdeduzioni alle osservazioni procedimentali presentate da AS OL S.p.A. e dal Sig. IC, inviate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 8699 del 20 maggio 2019; il verbale della seduta della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte n. 7 del 27 maggio 2019, non conosciuto e, per quanto di ragione, il D.M. 6 dicembre 2017, rep. 537, di approvazione degli “Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli Uffici esportazione di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico ai sensi dell'art. 68, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 2004”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno domandato la declaratoria della nullità ovvero l’annullamento dei decreti del 4 giugno 2019 e del 17 giugno 2019 (di rettifica del primo), con cui la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ha dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. b) e dell’art. 13 del d. lgs. n. 42/2004, del bene mobile numismatico denominato “ Moneta Augustale di ER II di SV (Messina, 1231-1250) ”, sottoponendolo al corrispondente regime di tutela.
1.1 In fatto rilevano le seguenti circostanze:
- in data 23 maggio 2013, il sig. IC acquistava da AS OL spa la moneta Augustale federiciano per cui è causa, su mandato irrevocabile a vendere conferito dall’avv. EN Baffi;
- in data 22 luglio 2013, Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali denegava l’attestato di libera circolazione del predetto bene, ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. n. 42/2004;
- il medesimo Ministero, con decreto del 6 novembre 2013, n. 550, dichiarava la moneta di interesse culturale di particolare importanza, sottoponendola al conseguente regime vincolistico;
- parte ricorrente impugnava i predetti provvedimenti con ricorso al Tar Lazio, che li annullava con sentenza n. 9826 del 9 ottobre 2018, passata in giudicato;
- l’amministrazione resistente, in sede di riesercizio del potere, vincolava nuovamente il bene in esame con i provvedimenti gravati con il ricorso in scrutinio.
2. Avverso i prefati provvedimenti, i ricorrenti hanno interposto i seguenti motivi:
- “ I. NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO, AI SENSI DELL’ART. 21-SEPTIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ”.
Con il predetto mezzo, parte ricorrente ha proposto, principaliter , la domanda di declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati per violazione o elusione del giudicato derivante dalla sentenza del Tar Lazio n. 9826/2018.
In sostanza, ad avviso di parte ricorrente, il Ministero avrebbe solo apparentemente riesercitato il potere conseguente alla prefata pronuncia, incorrendo, tuttavia, nei medesimi vizi già scrutinati dal Tar e ritenuti invalidanti dei provvedimenti del 2013; per tale via, i provvedimenti gravati avrebbero violato le statuizioni conformative desumibili dal prefato dictum , traducendosi in atti meramente confermativi di quelli già caducati dal Tar in accoglimento della corrispondente domanda di annullamento.
- “ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMI 3 E 4, E 13 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 42 COST. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE GRAVE E MANIFESTO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE E INATTENDIBILITÀ DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLO STATODELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE, INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA. ”.
Nella prospettazione di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero in ogni caso illegittimi, perché recanti un’irragionevole e sproporzionata limitazione del diritto di proprietà, in violazione dell’art. 42 della Costituzione.
Inoltre, essi sarebbero illegittimi nella parte in cui richiamano il d.m. 6 dicembre 2017, n. 537, richiamo che sarebbe inconferente, in quanto il predetto decreto reca gli indirizzi per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione ai sensi dell’art. 67 del cod. dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Si tratterebbe, dunque, di un atto normativo riguardante un procedimento diverso da quello esitato nei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, anche ove applicabile al caso in esame, il Ministero avrebbe dovuto provare ulteriori elementi, quali l’appartenenza del bene al Patrimonio culturale nazionale e l’attitudine del medesimo bene ad essere esposto nei Musei nazionali.
3. Pur ritualmente evocato in giudizio, il Ministero intimato non si è costituito.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che vada scrutinata con priorità la domanda di declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati per violazione o elusione del giudicato derivante dalla sentenza di questo Tar n. 9628/2018, in ragione della maggiore gravità del vizio denunciato, la cui fondatezza determinerebbe l’improcedibilità della domanda caducatoria per carenza sopravvenuta di interesse ( cfr. Cons. di St. Ad. Pl. n. 5/2015).
6. In via preliminare e in rito, osserva il Collegio che la domanda di nullità degli atti di apposizione del vincolo culturale, veicolata con il ricorso in scrutinio, è stata proposta con rito ordinario, contestualmente alla proposizione della domanda di annullamento dei medesimi provvedimenti, mentre essa avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per l’ottemperanza e trattata con il relativo rito camerale ex art. 87, comma 2, cpa, lett. d), costituendo essa una particolare declinazione dell’ actio iudicati .
Su tale premessa va verificato se sia possibile la trattazione in udienza pubblica e con rito ordinario della domanda di nullità per violazione o elusione di giudicato.
Il Collegio ritiene che la domanda di nullità possa essere trattata con il rito ordinario, sulla base del seguente e condiviso arresto giurisprudenziale: “ in base ai principi dettati nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 gennaio 2013 n. 2 il giudice “è chiamato in primo luogo a qualificare le domande prospettate distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell'azione amministrativa che non impinge nel giudicato, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori”. Pertanto, se il giudice dell'ottemperanza ritiene che il nuovo provvedimento emanato dall'amministrazione costituisce violazione ovvero elusione del giudicato lo dichiarerà nullo, al contrario, in caso di rigetto dell'azione di nullità il giudice deve disporre la conversione dell'azione per la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente per la cognizione. Fermo quanto sopra, nulla toglie (perché non è vietato da alcuna norma) che il giudice amministrativo possa stabilire di rimettere entrambe le questioni nel rito idoneo a poter contestualmente decidere sia la domanda di ottemperanza (ivi compresa la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione di nullità del successivo provvedimento adottato dall’amministrazione in asserita violazione o elusione del giudicato) sia la domanda di annullamento dell’atto successivamente adottato dall’amministrazione. D’altronde nella citata sentenza n. 2/2013 la Plenaria ha anche ricordato che, in base all'art. 32, comma 2, primo periodo, c.p.a. “il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali” e la conversione dell'azione è possibile in base al secondo periodo del medesimo comma “sussistendone i presupposti”. Nulla toglie che la sussistenza di tali presupposti possa essere indagata e decisa nell’ambito dello stesso contesto processuale in cui si scrutina la fondatezza della domanda di ottemperanza, per evidenti ragioni di economia processuale, dovendosi ritenere il mutamento di rito una scelta ancor più garantista, sotto il profilo delle facoltà processuali, per tutte le parti in giudizio. ” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 19 novembre 2024, n. 9262).
In sostanza, così come è possibile proporre, con rito dell’ottemperanza, contestualmente, la domanda di nullità e la domanda caducatoria di provvedimenti adottati dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere, con possibile successiva conversione del rito camerale di ottemperanza in rito ordinario, ai sensi dell’art. 32 cpa, in caso di infondatezza della domanda di nullità, allo stesso modo, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali ( cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 15/2011), può delibarsi la domanda di accertamento della nullità per violazione del giudicato proposta con rito ordinario congiuntamente alla domanda di annullamento, senza, in tal caso, doversi disporre la conversione del rito.
La domanda di nullità può essere, dunque, trattata direttamente in udienza pubblica, atteso che sussistono i requisiti di forma del rito dell’ottemperanza, in primis il deposito del ricorso nel termine dimidiato di cui all’art. 87, comma 3, cpa.
In conclusione, la domanda di nullità, per come proposta, è ammissibile.
7. Ciò posto in via preliminare, la domanda di accertamento della nullità dei provvedimenti impugnati è fondata sulla base delle seguenti ragioni.
8. Al fine dell’esame della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, va preliminarmente fissato l’effetto conformativo discendente dalla sentenza n. 9826/2018 di questo Tar.
8.1 In sintesi, la predetta sentenza ha ritenuto l’erroneità della motivazione del provvedimento di apposizione del vincolo culturale sull’Augustale federiciano in relazione alla “ valutazione del profilo della rarità dell’esemplare ”, valutazione che deve essere “ rigorosa e comparativa ”, in quanto si tratta di beni prodotti in serie, per i quali rileva “ l’utilità marginale dell’unità aggiuntiva ”. Ad avviso del giudice, pertanto, l’istruttoria compiuta avrebbe dovuto tenere conto della quantità delle monete dello stesso genere presente nelle collezioni, anche private, in modo da poterne apprezzare la rarità, che costituisce il frutto di un accertamento rigoroso, in ragione della limitazione alla proprietà privata derivante dalla apposizione del vincolo e della “ forza ” espansiva del vincolo stesso sulle altre monete in circolazione dello stesso genere.
Su tali premesse, la sentenza ha ritenuto che “ la relazione tecnica appare carente relativamente alla scelta del parametro di riferimento (quello della coppia di conii) ”, di per sé inidoneo ad essere assunto a criterio determinativo della rarità della moneta.
8.2 In sede di riesercizio del potere, l’amministrazione ha così di seguito motivato il provvedimento di apposizione del vincolo culturale: “ Si tratta di una moneta estremamente rara in assoluto e per il patrimonio numismatico italiano, dove sono presenti in collezione pubblica, solo due esemplari simili, di cui solamente uno di qualità paragonabile. La rarità va valutata infatti, come previsto dall'art. 10, c. 4, lett. b) del D.Lgs. 42/2004, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento. Tenendo conto del fatto che, a differenza della monetazione moderna, le coniazioni antiche e medievali, essendo processi produttivi manuali e privi dell'utilizzo di macchine, davano esito ad esemplari leggermente differenti l'uno dall'altro, per qualità dei conii, forma del tondello, centratura, qualità della battitura ed eventuali difetti, ecc., anche prodotti dalla medesima coppia di conii possono essere interessanti per le differenze che presentano tra loro, a testimonianza degli standard produttivi di ciascuna zecca e di un sistema di fabbricazione maggiormente artigianale rispetto all'odierno, interamente meccanizzato. Attraverso lo studio analitico degli esemplari sopravvissuti di una serie è possibile individuare le minime differenze tra di essi e, da qui, risalire al singolo conio utilizzato. I conii infatti erano incisi a mano, seguendo un modello comune, ma riflettevano l'attività del singolo incisore. Emissioni importanti come questa erano prodotte da più coppie di conii (diritto + rovescio), delle quali è possibile ricostruire la sequenza quando ci sia un conio utilizzato in coppia con conii differenti. L'augustale in esame è stato classificato all'interno del citato studio integrale di NR LS, il quale, grazie alla pubblicazione sul catalogo della vendita svizzera (1972), ha potuto collocarlo precisamente nella sua sequenza all'interno della classe A (senza punti ai lati della testa dell'aquila), attribuita alla zecca di Messina, assegnandolo al conio di diritto U12 e a quello di rovescio A40 (KOWALSKI1976, p. 140, n. 420); l'intera classe di emissioni risulta prodotta in totale da 42 conii di diritto e 69 conii di rovescio, accoppiati in 97 differenti varietà (KOWALSKI1976,p. 103). Dalla coppia di conii in questione risultano, come sopra accennato, solo due altri esemplari in musei italiani (Roma e Napoli), confermandone la rarità in rapporto alle tecniche e all'epoca di produzione. Esaminando gli altri due esemplari (tabella 1), quello della collezione di OR EM II al Museo Nazionale Romano (CNI XVII, p. 196, n. 4) è di ottima qualità, ma quello al Museo Nazionale di Napoli (FIORELLI1871, p. 10, n. 1129) presenta vistosi difetti (leggera consunzione, abrasioni, graffi), in particolare al diritto. L'esemplare in questione è, quindi, parte eccellente di una produzione che, come detto, rappresenta una serie eccezionale. Per quanto estesa, se ne conserva un numero limitato di esemplari: ne sono noti circa 50 in collezioni pubbliche italiane e tra questi solo altri due (cfr. tabella 1) presentano questa specifica coppia di conii, di particolare qualità artistica tra molti noti per la produzione degli augustali. ”.
9. Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato con il ricorso in scrutinio sia incorso nelle medesime erronee valutazioni già censurate da questo Tar.
Invero, la predetta relazione tecnico-scientifica, posta a fondamento del nuovo provvedimento di apposizione del vincolo culturale, ha nuovamente utilizzato il criterio della coppia di conii per determinare la rarità della moneta.
In detta prospettiva, la relazione assume che “ ne sono noti circa 50 in collezioni pubbliche italiane e tra questi solo altri due (cfr. tabella 1) presentano questa specifica coppia di conii, di particolare qualità artistica tra molti noti per la produzione degli augustali. ”, in tal modo determinando una violazione diretta, e non elusiva, del giudicato recato dalla sentenza di questo Tar n. 9826/2018.
Peraltro, il parametro della coppia dei conii viene nuovamente utilizzato per determinare la rarità dell’Augustale dopo avere accertato una consistente serie di monete dello stesso tipo, in guisa da far ritenere che è solo il criterio della coppia di conii a supportare la scelta di apporre (nuovamente) il vincolo culturale; detto criterio, tuttavia, è già stato considerato da questo Tar inidoneo, da solo, a determinare la rarità della moneta.
10. In definitiva, va dichiarata la nullità del provvedimento di apposizione del vincolo culturale per violazione del giudicato derivante dalla sentenza di questo tar n. 9826/2018; conseguentemente, la domanda caducatoria va dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, la domanda di accertamento della nullità dei provvedimenti indicati in epigrafe; dichiara improcedibile la domanda di annullamento dei medesimi provvedimenti per carenza sopravvenuta di interesse.
Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, e con gli ulteriori oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO