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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 16020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 16020/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARALDI MARIAGIULIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIRONZO MAURO che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AVIGLIANA il 25/05/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/02/2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/03/2014
Con ricorso depositato il 02/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio continuerà a frequentare in modo pressoché paritario entrambi i Per_1 genitori, che pertanto rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento dello stesso;
DISPONE che ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne nei periodi in cui l'avrà presso di sé, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
DISPONE che il sig. corrisponderà direttamente al figlio , sul conto corrente a lui CP_1 Per_1 intestato con IBAN: IT2P0306930052100000071500, la somma mensile di € 200,00 che il ragazzo potrà destinare ai propri desideri ed esigenze personali finchè non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica.
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico familiare finché lo Pt_1 stesso verrà erogato e le detrazioni fiscali.
DISPONE che le spese straordinarie, ludico-sportive, scolastiche ed extrascolastiche sanitarie non coperte dal SSN di verranno suddivise nella misura del 50% per ciascuno, purché necessarie Per_1
e documentate e in ogni caso regolate così come indicato dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016, con obbligo per ciascuno di rimborsare pro quota il genitore che le avrà anticipate per intero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 16020/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARALDI MARIAGIULIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIRONZO MAURO che Controparte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AVIGLIANA il 25/05/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 03/02/2004. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/03/2014
Con ricorso depositato il 02/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il figlio continuerà a frequentare in modo pressoché paritario entrambi i Per_1 genitori, che pertanto rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento dello stesso;
DISPONE che ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne nei periodi in cui l'avrà presso di sé, finché non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
DISPONE che il sig. corrisponderà direttamente al figlio , sul conto corrente a lui CP_1 Per_1 intestato con IBAN: IT2P0306930052100000071500, la somma mensile di € 200,00 che il ragazzo potrà destinare ai propri desideri ed esigenze personali finchè non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica.
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a percepire per intero l'assegno unico familiare finché lo Pt_1 stesso verrà erogato e le detrazioni fiscali.
DISPONE che le spese straordinarie, ludico-sportive, scolastiche ed extrascolastiche sanitarie non coperte dal SSN di verranno suddivise nella misura del 50% per ciascuno, purché necessarie Per_1
e documentate e in ogni caso regolate così come indicato dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016, con obbligo per ciascuno di rimborsare pro quota il genitore che le avrà anticipate per intero.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.