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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5590 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bernardino Parte_1
Antonio la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona del Sindaco in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pisani, con studio in
Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 3.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente
1 anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 1°.12.2020, il ha quivi convenuto il Pt_1 [...]
, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 23.8.2019, intorno alle ore 21.30, in abitato di
Molfetta, era seduto su una delle panchine che arredano la piazza
Principe di Napoli, allorché improvvisamente la seduta si staccava dal suo basamento, cosicché l'attore cadeva in avanti, battendo le ginocchia al suolo;
riportava di conseguenza <
contusivo-distorsivo ginocchio sx con lesione traumatica del menisco mediale al terzo posteriore>>, per tale diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, dove nell'immediatezza l'infortunato si recava;
tali lesioni hanno comportato invalidità temporanea e, all'esito, invalidità
permanente, con la necessità di esborsi per spese mediche;
di tali danni, danni non patrimoniali, costituiti da danno biologico e connesso danno morale, e danni patrimoniali, costituiti dalle spese mediche necessitate dal danno biologico, è responsabile il convenuto, quale proprietario della pubblica via e così CP_1
custode di ogni sua parte e tenuto a curarne la manutenzione, in forza dell'art. 2051 e dell'art. 2043 c.c.; nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento previamente indirizzategli in via stragiudiziale, da ultimo con missiva del 26.6.2020, di invito alla sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita.
Al risarcimento dei suddetti danni l'attore chiede pertanto condannarsi in proprio favore il in misura Controparte_1
2 della complessiva somma di € 7.107,30, di cui € 6.726,49 per i danni non patrimoniali ed € 380,81 per i danni patrimoniali, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali sino al soddisfo>>.
Il Comune resiste con comparsa di risposta depositata il
12.3.2019, bensì tardivamente, in data successiva a quella dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, nella specie fissata al 9.3.2021, e quindi in violazione del termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dal successivo art. 167 ai commi secondo e terzo.
La proprietà in capo all'ente civico della rete viaria cittadina comporta che incombe sull'Amministrazione l'onere di provvedere alla custodia di ogni superficie aperta al pubblico transito,
carrabile e/o pedonale e ai relativi arredi, donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità nelle quali la pubblica via venga a versare.
Tale responsabilità può essere in effetti ascritta al sia CP_1
in forza dell'art. 2043 sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v. Cass.
20.1.2014 n. 999).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia stradale, cioè di anomalie della pubblica via non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'Amministrazione comunale ha tenuto una condotta omissiva degli
3 obblighi di vigilanza e/o manutenzione che le fanno carico quale proprietaria e così custode della stessa, a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente le anomalie prodottesi per il tempo occorrente alla loro rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. fra le più recenti
Cass., SS.UU., 30.6.2022 n. 20943), per cui il CP_1
indipendentemente dalla sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale dalle anomalie della pubblica via, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere dell'Ente, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. n. 20943/2022 cit.),
al quale sono assimilati il fatto di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
officiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
4 dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>>
(Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014 cit.).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento della caduta allegata dal , nelle circostanze di tempo e di luogo e Pt_1
con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione, in assenza di qualsiasi segnale di divieto di utilizzo o di pericolosità dell'utilizzo della panchina in questione, ha trovato puntuale conferma particolarmente nella deposizione resa dal teste che era anche lui seduto sulla stessa Testimone_1
panchina insieme all'attore e ad un'altra persona nel momento in cui la seduta si è ribaltata;
tale deposizione risulta pienamente attendibile ad onta del legame di parentela esistente con il
– per essere il teste zio della moglie dell'attore – in Pt_1
5 quanto puntualmente corroborata dal rapporto, quivi agli atti,
redatto da due agenti della Polizia Locale di Molfetta
sopraggiunti sul posto poco dopo il fatto, che hanno anche reso conformi dichiarazioni testimoniali nel giudizio.
Se ne ricava che ricorrono i presupposti di applicabilità sia dell'art. 2051 sia dell'art. 2043 c.c.
Quanto all'art. 2051 c.c., l'improvviso distacco della seduta della panchina dal suo basamento costituisce anomalia della cosa in custodia all'ente civico, che deve necessariamente ricondursi ad un risalente stato di usura del manufatto, di cui ben il CP_1
avrebbe dovuto avvedersi per tempo, in modo da realizzare gli interventi necessari a prevenire la rottura occorsa, provvedendo nel frattempo a segnalarne il pericolo e ad interdire l'utilizzo della panchina usurata e prossima a rompersi, donde la non ravvisabilità nella circostanza della improvvisa rottura della cosa in custodia della esimente del caso fortuito.
Quanto all'art. 2043 c.c., per le medesime considerazioni l'evenienza verificatasi integra nel contempo l'effetto di una condotta dell'Ente colpevolmente trascurata.
Né è dato individuare nell'accadimento del fatto alcun comportamento del danneggiato che possa avere in qualche modo contribuito a determinare l'evento lesivo dando così luogo ad un suo concorso di colpa.
Il si è visto, chiede di essere risarcito dei danni non Pt_1
patrimoniali che ha riportato per effetto delle lesioni sofferte in dipendenza della caduta verificatasi, in termini di danno biologico, per invalidità temporanea e invalidità permanente, e del connesso danno morale, nonché dei danni patrimoniali
6 costituiti dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt.
138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e
139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore,
7 separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza della caduta occorsa, il , che aveva 44 anni al momento Pt_1
del sinistro, null'altro ha effettivamente riportato che un
<
determinato una temporanea maggiore sintomatologia dolorosa>> in relazione a <
a decorso longitudinale orizzontale>>, da cui l'attore era già
affetto, del tutto indipendentemente dall'evento lesivo oggetto del giudizio;
e per detto trauma contusivo è unicamente riconoscibile una invalidità temporanea di 6 giorni al 100% e 20
giorni al 50%, per la quale non sono documentati esborsi per spese mediche.
È statuizione della Suprema Corte - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-
fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base
8 a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli
[a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa)
nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n.
12408).
Discende nella specie, in cui non vi sono affatto postumi permanenti e non si verte in materia di circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano
il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 2.024,00, di cui
€ 1.840,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed €
184,00 per danno morale, determinato in misura pari al 10% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore,
che aveva 44 anni all'epoca del sinistro.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.: già maturati sulla media fra la somma qui liquidata devalutata fino alla data dell'evento lesivo e la somma quivi liquidata all'attualità, dalla data dell'evento lesivo fino alla data della presente sentenza;
e a maturare sulla somma quivi liquidata all'attualità, dalla data della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La consistente minore entità per cui il petitum viene accolto,
comporta che la spesa di c.t.u. va definitivamente posta a carico di entrambe le parti per quote uguali e le spese di patrocinio vanno parzialmente compensate fra le parti fino a concorrenza
9 della metà, gravando così le stesse sull'Amministrazione comunale per la sola residua metà, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna il a pagare in favore dell'attore la Controparte_1
complessiva somma di € 2.024,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti per quote uguali;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per la metà e condanna il a pagarne l'altra metà in Controparte_1
favore dell'attore, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di € 1.550,00, di cui € 132,00 per gli esborsi documentati ed € 1.418,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 19.9.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 5590 dell'anno 2020
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bernardino Parte_1
Antonio la Forgia, con studio in Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona del Sindaco in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pisani, con studio in
Molfetta, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 3.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente
1 anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato il 1°.12.2020, il ha quivi convenuto il Pt_1 [...]
, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 23.8.2019, intorno alle ore 21.30, in abitato di
Molfetta, era seduto su una delle panchine che arredano la piazza
Principe di Napoli, allorché improvvisamente la seduta si staccava dal suo basamento, cosicché l'attore cadeva in avanti, battendo le ginocchia al suolo;
riportava di conseguenza <
contusivo-distorsivo ginocchio sx con lesione traumatica del menisco mediale al terzo posteriore>>, per tale diagnosticata presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, dove nell'immediatezza l'infortunato si recava;
tali lesioni hanno comportato invalidità temporanea e, all'esito, invalidità
permanente, con la necessità di esborsi per spese mediche;
di tali danni, danni non patrimoniali, costituiti da danno biologico e connesso danno morale, e danni patrimoniali, costituiti dalle spese mediche necessitate dal danno biologico, è responsabile il convenuto, quale proprietario della pubblica via e così CP_1
custode di ogni sua parte e tenuto a curarne la manutenzione, in forza dell'art. 2051 e dell'art. 2043 c.c.; nessun esito hanno avuto le richieste di risarcimento previamente indirizzategli in via stragiudiziale, da ultimo con missiva del 26.6.2020, di invito alla sottoscrizione di convenzione di negoziazione assistita.
Al risarcimento dei suddetti danni l'attore chiede pertanto condannarsi in proprio favore il in misura Controparte_1
2 della complessiva somma di € 7.107,30, di cui € 6.726,49 per i danni non patrimoniali ed € 380,81 per i danni patrimoniali, o della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali sino al soddisfo>>.
Il Comune resiste con comparsa di risposta depositata il
12.3.2019, bensì tardivamente, in data successiva a quella dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione, nella specie fissata al 9.3.2021, e quindi in violazione del termine prescritto dall'art. 166 c.p.c., ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dal successivo art. 167 ai commi secondo e terzo.
La proprietà in capo all'ente civico della rete viaria cittadina comporta che incombe sull'Amministrazione l'onere di provvedere alla custodia di ogni superficie aperta al pubblico transito,
carrabile e/o pedonale e ai relativi arredi, donde la sua responsabilità per tutti i danni che possano derivare agli utenti da condizioni di pericolosità nelle quali la pubblica via venga a versare.
Tale responsabilità può essere in effetti ascritta al sia CP_1
in forza dell'art. 2043 sia in forza dell'art. 2051 c.c. (v. Cass.
20.1.2014 n. 999).
Può essere ascritta ex art. 2043 c.c., a titolo di colpa, per violazione del principio generale del neminem laedere sancito da tale disposizione, allorché sia data dalla vittima di sinistro la dimostrazione, per essa più gravosa, di avere subìto danni per effetto di insidia stradale, cioè di anomalie della pubblica via non visibili e non prevedibili, prodottesi in quanto l'Amministrazione comunale ha tenuto una condotta omissiva degli
3 obblighi di vigilanza e/o manutenzione che le fanno carico quale proprietaria e così custode della stessa, a cui accede anche l'obbligo di segnalare adeguatamente le anomalie prodottesi per il tempo occorrente alla loro rimozione;
può essere ascritta ex art. 2051 c.c., a titolo della responsabilità oggettiva contemplata da quest'altra disposizione (v. fra le più recenti
Cass., SS.UU., 30.6.2022 n. 20943), per cui il CP_1
indipendentemente dalla sua condotta, risponde comunque dei danni che gli utenti si limitino a dimostrare di avere riportato in relazione di derivazione causale dalle anomalie della pubblica via, fossero o meno visibili e/o prevedibili, essendo poi onere dell'Ente, per liberarsi da responsabilità, dimostrare che l'evento lesivo sia dipeso da caso fortuito.
Quest'ultimo si identifica con un evento naturale esulante dalla condotta del custode, a sua volta <
ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale>> (sempre Cass. SS.UU. n. 20943/2022 cit.),
al quale sono assimilati il fatto di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato.
Infatti, tutte le volte che, come nel caso di cui qui si tratta,
il danno occorso scaturisca non già da un dinamismo proprio della cosa in custodia o di cui essa sia suscettibile per l'intervento di fattori esterni, bensì, trattandosi di cosa inerte, dal combinarsi dell'agire del danneggiato col modo di essere della cosa, il comportamento del danneggiato, <
officiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c.>>, impone <
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
4 dall'art. 2 Cost.>>, tale che, <
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno>>; fino al punto che la sua condotta, da atteggiarsi a fattore di concorso causale colposo, può arrivare a radicalmente interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso,
<
un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro>>
(Cass. 23.5.2022 n. 16568).
E tali considerazioni devono <
inquadri la fattispecie … nella previsione di cui all'art. 2043
c.c.>> (ancora Cass. n. 999/2014 cit.).
Nel caso del presente giudizio, l'accadimento della caduta allegata dal , nelle circostanze di tempo e di luogo e Pt_1
con le modalità come sopra prospettate nell'atto di citazione, in assenza di qualsiasi segnale di divieto di utilizzo o di pericolosità dell'utilizzo della panchina in questione, ha trovato puntuale conferma particolarmente nella deposizione resa dal teste che era anche lui seduto sulla stessa Testimone_1
panchina insieme all'attore e ad un'altra persona nel momento in cui la seduta si è ribaltata;
tale deposizione risulta pienamente attendibile ad onta del legame di parentela esistente con il
– per essere il teste zio della moglie dell'attore – in Pt_1
5 quanto puntualmente corroborata dal rapporto, quivi agli atti,
redatto da due agenti della Polizia Locale di Molfetta
sopraggiunti sul posto poco dopo il fatto, che hanno anche reso conformi dichiarazioni testimoniali nel giudizio.
Se ne ricava che ricorrono i presupposti di applicabilità sia dell'art. 2051 sia dell'art. 2043 c.c.
Quanto all'art. 2051 c.c., l'improvviso distacco della seduta della panchina dal suo basamento costituisce anomalia della cosa in custodia all'ente civico, che deve necessariamente ricondursi ad un risalente stato di usura del manufatto, di cui ben il CP_1
avrebbe dovuto avvedersi per tempo, in modo da realizzare gli interventi necessari a prevenire la rottura occorsa, provvedendo nel frattempo a segnalarne il pericolo e ad interdire l'utilizzo della panchina usurata e prossima a rompersi, donde la non ravvisabilità nella circostanza della improvvisa rottura della cosa in custodia della esimente del caso fortuito.
Quanto all'art. 2043 c.c., per le medesime considerazioni l'evenienza verificatasi integra nel contempo l'effetto di una condotta dell'Ente colpevolmente trascurata.
Né è dato individuare nell'accadimento del fatto alcun comportamento del danneggiato che possa avere in qualche modo contribuito a determinare l'evento lesivo dando così luogo ad un suo concorso di colpa.
Il si è visto, chiede di essere risarcito dei danni non Pt_1
patrimoniali che ha riportato per effetto delle lesioni sofferte in dipendenza della caduta verificatasi, in termini di danno biologico, per invalidità temporanea e invalidità permanente, e del connesso danno morale, nonché dei danni patrimoniali
6 costituiti dagli esborsi correlativamente sostenuti per spese mediche.
Dispone l'art. 2059 c.c. che <
essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge>>.
Al novero di tali casi appartengono sia il danno biologico sia il danno morale, per essere espressamente contemplati dagli artt.
138 e 139 d.l.vo n. 209/2005, con distinta previsione, a cui deve attribuirsi valenza generale, anche al di fuori della sede sua propria, del risarcimento per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti, in forza della quale, secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21.3.2022 n. 9006), essi sono soggetti ad autonomo risarcimento.
Va infatti riconosciuto risarcimento per il danno biologico,
costituito dalla <
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito>> (artt. 138, co. 2, lett. a), e
139, co. 2, cit.), nella misura corrispondente all'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica occorsa risultante da accertamento medico-legale, con l'eventuale incremento che può
essere giustificato, in via di c.d. personalizzazione,
dall'accertamento altresì di una incidenza particolarmente rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico-
relazionali della vita della vittima;
ad esso può essere poi aggiunto, al di là della predetta personalizzazione, ulteriore,
7 separato risarcimento per il danno morale, costituito invece dalla sofferenza interiore e non relazionale della persona, non suscettibile di accertamenti medico-legali, ove ne sia allegata e riscontrata la ricorrenza nel caso concreto.
Nel caso del presente giudizio, la consulenza tecnica medico-
legale d'ufficio espletata sulla persona dell'attore, le cui conclusioni, in quanto sostenute da coerente ed esauriente motivazione, questo giudicante condivide e fa proprie, ha accertato, sulla base dell'esame della parte e della certificazione medica da questa prodotta, che, in conseguenza della caduta occorsa, il , che aveva 44 anni al momento Pt_1
del sinistro, null'altro ha effettivamente riportato che un
<
determinato una temporanea maggiore sintomatologia dolorosa>> in relazione a <
a decorso longitudinale orizzontale>>, da cui l'attore era già
affetto, del tutto indipendentemente dall'evento lesivo oggetto del giudizio;
e per detto trauma contusivo è unicamente riconoscibile una invalidità temporanea di 6 giorni al 100% e 20
giorni al 50%, per la quale non sono documentati esborsi per spese mediche.
È statuizione della Suprema Corte - tuttora valida per il caso di specie, al quale non è ratione temporis applicabile la "tabella unica nazionale" adottata con d.p.r. n. 12/2025 per i sinistri verificatisi a decorrere dal 5.3.2025 - a cui questo giudicante ritiene di aderire, che <
non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-
fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base
8 a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli
[a motore] e natanti, per le quali vige un'apposita normativa)
nelle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto>> (Cass.
7.6.2011 n.
12408).
Discende nella specie, in cui non vi sono affatto postumi permanenti e non si verte in materia di circolazione di veicoli a motore e natanti, che, facendo applicazione della più recente riformulazione delle predette tabelle, rese pubbliche dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano
il 4.6.2024, ammonta alla complessiva somma di € 2.024,00, di cui
€ 1.840,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed €
184,00 per danno morale, determinato in misura pari al 10% del risarcimento riconosciuto per il danno biologico, il risarcimento che può complessivamente liquidarsi ad oggi in favore dell'attore,
che aveva 44 anni all'epoca del sinistro.
A detto importo vanno aggiunti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.: già maturati sulla media fra la somma qui liquidata devalutata fino alla data dell'evento lesivo e la somma quivi liquidata all'attualità, dalla data dell'evento lesivo fino alla data della presente sentenza;
e a maturare sulla somma quivi liquidata all'attualità, dalla data della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La consistente minore entità per cui il petitum viene accolto,
comporta che la spesa di c.t.u. va definitivamente posta a carico di entrambe le parti per quote uguali e le spese di patrocinio vanno parzialmente compensate fra le parti fino a concorrenza
9 della metà, gravando così le stesse sull'Amministrazione comunale per la sola residua metà, nella misura, così ridotta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco in carica, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna il a pagare in favore dell'attore la Controparte_1
complessiva somma di € 2.024,00, oltre agli interessi come in motivazione;
- pone la spesa di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti per quote uguali;
- dichiara le spese di patrocinio compensate fra le parti per la metà e condanna il a pagarne l'altra metà in Controparte_1
favore dell'attore, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di € 1.550,00, di cui € 132,00 per gli esborsi documentati ed € 1.418,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed
IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 19.9.2025 IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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