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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento iscritto al n. 333/2025 R.G./ Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: adozione di maggiorenni
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , residente in [...] assistita dall'avv. Silvia Bertone del Foro di Vercelli, presso la quale è elettivamente domiciliata,
- adottante- per l'adozione di
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...];
--adottanda- con l'intervento del Pubblico Ministero
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- che con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 2010 è stata nominata affidataria di , poiché i genitori erano decaduti dalla Parte_2 responsabilità genitoriale;
- che la ricorrente vive unitamente all'adottanda da oltre dieci anni;
- che la ricorrente ha cresciuto come propria figlia;
Parte_2
- che anche la adottanda ha manifestato la propria volontà di essere adottata dalla ricorrente.
* Ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. All'udienza del 27/05/2025, le parti hanno ribadito il consenso all'adozione; in particolare è stata sentita la ricorrente e l'adottanda. Non è stato prestato l'assenso dei genitori dell'adottanda né è stato prodotto il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale;
gli stessi -seppur formalmente notiziati dell'udienza con notifica avvenuta a mani proprie- non hanno inteso partecipare. Ritiene il Collegio che il mancato assenso dei genitori dell'adottanda non precluda l'adozione. Sussistono, infatti, i requisiti di cui all'art. 291 c.c. e dall'art. 312, n. 2, cc.; a tale proposito deve rilevarsi, in generale, che, secondo l'interpretazione di tale norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006), la convenienza dell'adozione all'adottando sussiste se l'interesse di quest'ultimo trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. In particolare, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, infatti, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma viene utilizzato, altresì, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta che sia in base alla documentazione prodotta, che in base alle dichiarazioni rese in udienza, che l'adottanda sia già parte integrante del nucleo familiare della ricorrente. L'adozione della stessa, dunque, persegue il proprio precipuo fine di dare veste giuridica ad un'unità familiare già realizzatasi in fatto. A ciò si aggiunga che il P.M. in data 27/02/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi l'adozione di da parte di Parte_2 [...]
. Pt_1
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, DICHIARA l'adozione di da parte di;
Parte_2 Parte_1
DISPONE che assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Parte_2 Pt_1 nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Estensore Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nel procedimento iscritto al n. 333/2025 R.G./ Volontaria Giurisdizione avente per oggetto: adozione di maggiorenni
promossa da:
, nata a [...] il [...], CF , residente in [...] assistita dall'avv. Silvia Bertone del Foro di Vercelli, presso la quale è elettivamente domiciliata,
- adottante- per l'adozione di
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...];
--adottanda- con l'intervento del Pubblico Ministero
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- che con provvedimento del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 2010 è stata nominata affidataria di , poiché i genitori erano decaduti dalla Parte_2 responsabilità genitoriale;
- che la ricorrente vive unitamente all'adottanda da oltre dieci anni;
- che la ricorrente ha cresciuto come propria figlia;
Parte_2
- che anche la adottanda ha manifestato la propria volontà di essere adottata dalla ricorrente.
* Ritiene il Collegio che il ricorso meriti pieno accoglimento. All'udienza del 27/05/2025, le parti hanno ribadito il consenso all'adozione; in particolare è stata sentita la ricorrente e l'adottanda. Non è stato prestato l'assenso dei genitori dell'adottanda né è stato prodotto il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale;
gli stessi -seppur formalmente notiziati dell'udienza con notifica avvenuta a mani proprie- non hanno inteso partecipare. Ritiene il Collegio che il mancato assenso dei genitori dell'adottanda non precluda l'adozione. Sussistono, infatti, i requisiti di cui all'art. 291 c.c. e dall'art. 312, n. 2, cc.; a tale proposito deve rilevarsi, in generale, che, secondo l'interpretazione di tale norma fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 2426 del 03/02/2006), la convenienza dell'adozione all'adottando sussiste se l'interesse di quest'ultimo trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia. In particolare, l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, infatti, non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio, ma viene utilizzato, altresì, per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unita familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. Applicando i suesposti principi al caso di specie, risulta che sia in base alla documentazione prodotta, che in base alle dichiarazioni rese in udienza, che l'adottanda sia già parte integrante del nucleo familiare della ricorrente. L'adozione della stessa, dunque, persegue il proprio precipuo fine di dare veste giuridica ad un'unità familiare già realizzatasi in fatto. A ciò si aggiunga che il P.M. in data 27/02/2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi l'adozione di da parte di Parte_2 [...]
. Pt_1
P.Q.M.
Visti gli artt. artt. 291, co. 1, 296, 297, co. 1, 311, co. 1, 312 e 313, co. 1, cc, DICHIARA l'adozione di da parte di;
Parte_2 Parte_1
DISPONE che assuma il cognome anteponendolo al proprio;
Parte_2 Pt_1 nulla sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Novara, così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice Estensore Dott. Niccolò Bencini