Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1427 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Simone Ricci, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
( ) elettivamente domiciliata presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Cristiana Francesconi, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 17.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte di cui alle note scritte del 13.1.2025:
“Voglia il Tribunale: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , ordinando all'ufficiale dello Controparte_1 Parte_1
stato civile del Comune di Massa, mezzo di rituale comunicazione di cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici
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disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie Per_1
Per_ e , con collocamento prevalente presso la madre;
definire le modalità di
visita delle figlie da parte del sig. come illustrate in premessa, a cui ci Pt_1
si riporta integralmente;
disporre, a carico del sig. in considerazione Pt_1
del maggior tempo trascorso con le figlie, un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari a € 250,00 mensili per ciascuna, da versare alla sig.ra
entro il giorno 12 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie previamente concordate e documentate, come da Linee Guida
CNF del 29.11.17 nonché da Protocollo Tribunale di Massa del 22.10.19;
disporre che l'anf venga ripartito al 50% tra le parti;
disporre i pagamenti
delle mensilità di mantenimento arretrate come da verbale, nonché il
pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese straordinarie in 18
rate da euro 81 a far data dal mese di febbraio 2025; compensare
integralmente le spese e competenze del presente procedimento;
essendo parte
convenuta ammessa al gratuito patrocinio, l'Avv. Francesconi chiede che il
giudice voglia liquidare i relativi onorari, come da istanza e note spese ce la
stessa deposita contestualmente alle presenti note, con IVA e CPA come per
legge”.
FATTO E DIRITTO
1.
, premesso che in data 1.10.2012 aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Montignoso;
che dall'unione dei coniugi erano nate le Parte_1
figlie (15.9.2017) e (22.10.2012); che, a causa dell'intollerabilità Per_3 Per_2
della convivenza, i coniugi avevano promosso giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto del Tribunale di Massa del 28.1.2019; il marito aveva proposto giudizio di separazione personale, poi concluso con pagina 2 di 4 sentenza del Tribunale di Massa n. 677/2016; che era decorso il periodo ex lege ai fini del divorzio;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la cessazione degli effetti civili (rectius, scioglimento) del matrimonio in oggetto.
Si costituiva la parte convenuta, non contestando l'an della domanda.
Le parti raggiungevano quindi un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
2.
Dai documenti in atti risulta che il giudizio di separazione personale si è
concluso con decreto n. 406/2019 del 28.1.2019.
Considerato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà
manifestata dalle parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno integralmente recepite le concordate conclusioni, di cui alle note scritte congiunte del 13.1.2025, in punto di: affidamento condiviso delle minori Per_2
e collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
regime di visita Per_4
e di permanenza delle figlie col padre;
contributo da parte del padre al mantenimento delle figlie nella misura i € 250,00 per ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 12 di ciascun mese;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico: vanno inoltre recepite le ulteriori condizioni inerenti al pagamento delle somme non corrisposte a tiolo di mantenimento e di rimborso delle spese straordinarie, nei termini e nei modi dettagliatamente previsti dalle parti.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Montignoso l'1.10.2012
tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Massa il 3.4.1983, trascritto negli Atti dello Stato Civile del Comune di
Montignoso all'anno 2012, n. 13, P. I;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montignoso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
recepisce le concordate condizioni di cui alle conclusioni congiunte, in punto di: affidamento condiviso delle figlie minori;
collocazione prevalente delle stesse;
diritto di permanenza e di visita in favore del padre;
contributo al mantenimento delle minori ad opera del padre;
regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
obblighi di rimborso delle spese straordinarie e del contributo al mantenimento;
compensa le spese.
Così deciso in Massa il 17.1.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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