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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 571/2021
VERBALE D'UDIENZA del 04/04/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 04/04/2025, alle ore 11.35, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Paolo
Gioveni, per parte convenuta, l'avv. Luca Agostara.
L'avv. Gioveni insiste nelle domande proposte e si riporta all'atto di citazione e ai successivi atti difensivi, incluse le note conclusive da ultimo depositate;
contesta le deduzioni avversarie, non potendo la circostanza che l'attore stesse esercitando attività
fisica incidere sull'accoglimento delle domande;
rileva che dalle risultanze istruttorie è
emersa la fondatezza delle domande sia in punto di an che di quantum debeatur, inclusa la riduzione della capacità lavorativa;
chiede che sia valutata la mancata adesione del convenuto alla negoziazione assistita.
L'avv. Agostara si riporta alla comparsa di costituzione e ai successivi atti difensivi, incluse le note conclusive da ultimo depositate e insiste nelle deduzioni lì svolte, non avendo l'istruttoria comprovato la fondatezza delle domande, ribadendo che il tratto di strada non era idoneo all'esercizio di attività sportiva;
contesta il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa;
rileva che la mancata adesione alla negoziazione assistita è
dipesa dalla eccessività della pretesa risarcitoria.
I procuratori delle parti chiedono, dunque, che la causa che sia posta in decisione. Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.30, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato,
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 571/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Libertà n. 93, presso lo studio dell'avv. Paolo Gioveni, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
ATTORE
E
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Luca Agostara e Domenico Agostara, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via
M. Levante n. 85, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza sopra (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 3.388,65, oltre interessi legali dalla data della presente decisione Parte_1 sino al soddisfo;
condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso Parte_1 forfettario, come per legge, nonché € 567,18 a titolo di spese di consulenza tecnica di parte
(somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico del le spese per l'occorsa ctu;
Controparte_1
e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno patito in seguito al sinistro occorso il 21.8.2020, intorno alle ore 9.30, quando, nel percorrere a piedi via Giovanni Meli in agro di (in direzione della S.S. 113), giunto CP_1 all'intersezione con Piazza G. Portera, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale, né visibile né segnalata, a causa della quale cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni fisiche - consistenti in “ferita lacero contusa al ginocchio sx”, per cui si rendevano necessari 22 punti di sutura - accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Giglio di , ove nell'immediatezza dell'occorso era stato CP_1 prontamente trasportato dal personale operativo del 118.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione né aveva adeguatamente segnalato la presenza della buca.
Parte attrice quantificava i danni subiti nella somma complessiva pari ad € 23.684,00, di cui
€ 8.218,55 a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche ed € 15.465,42 a titolo di lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, essendo un lavoratore autonomo (agente di commercio), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto sino al soddisfo.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea, affermando che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di , integrante Parte_1 un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra l'insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
Deduceva infatti che, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi del dislivello/frattura presenti sul manto stradale, allegando che al momento della caduta l'attore – che nell'atto introduttivo aveva affermato
“percorrevo a piedi la via Giovanni Meli” – stava imprudentemente esercitando attività podistica in un tratto di strada caratterizzato da un margine pedonale assai ristretto.
Circostanza, peraltro, comprovata dal referto del medico ortopedico dell'ospedale
Umberto I di Enna del 28.8.2020, dove si faceva riferimento ad una “caduta correndo per strada”, oltre che dalla tenuta sportiva di al momento della caduta, Parte_1 visibile dalla documentazione fotografica prodotta.
Rilevava, infine, l'eccessività della pretesa risarcitoria, sia rispetto al danno biologico – in assenza di elementi idonei a giustificare il chiesto incremento a titolo di danno morale –, sia in relazione al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, non avendo provato né l'impossibilità di attendere ai propri impegni professionali né la riduzione dei guadagni a causa dell'occorso.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza del 10.6.2024 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 4.4.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ***********
Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attore imputa al CP_1
la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 21.8.2020, da porre, secondo la sua
[...] prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Giovanni Meli in agro di (con direzione S.S. 113), in CP_1 corrispondenza dell'intersezione con Piazza G. Portera, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, da ultimo, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa - in concreto - attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" - sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza - che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo, il quale non potrebbe abdicare il suo dominio nemmeno ove la manutenzione di tale meccanismo – come accade nella generalità delle ipotesi – sia demandata ad un soggetto terzo, gravando comunque sul proprietario un obbligo di vigilanza e controllo.
Ebbene, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova non soltanto in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, ma anche con riguardo alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasto coinvolto l'attore a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo per l'utente medio, consistente per l'esattezza in un “ taglio netto del manto stradale, sviluppato meramente in altezza e larghezza ma non anche in lunghezza, determinando così la propria impercettibilità della prospettiva visiva e di percorrenza” dell'attore, dove “in assenza delle opportune indicazioni sarebbe impossibile individuare il trabocchetto” (così a pag. 4 dell'atto di citazione).
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte del , la ricostruzione Controparte_1 fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni e – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 Testimone_2 dubitare – rispettivamente escussi alle udienze dell'8.1.2024 e del 31.5.2024.
In particolare, il primo dichiarante ha confermato i capitoli di prova, precisando “ricordo che stava facendo una camminata veloce e l'ho visto cadere;
io stavo andando a lavoro, ero in macchina e mi sono fermato una volta che l'ho visto cadere;
poi sono sopraggiunte altre persone e sono andato via;
dopo qualche giorno è venuto al lido dove lavoro, non so per quale motivo, l'ho riconosciuto subito anche perché aveva la gamba fasciata;
mi ha chiesto se potevo testimoniare in giudizio. Andavamo entrambi verso la stessa direzione, io camminavo sulla carreggiata destra della strada, che è a doppio senso, quella diciamo più distante dal lato esterno vicino al guard rail” (cfr. verbale di udienza dell'8.1.2024).
Anche la seconda testimone di parte attrice, avendo assistito al sinistro da una distanza ravvicinata, ha confermato tutti i capitoli di prova, dando conto della presenza dell'anomalia stradale oltre che della caduta di , riconoscendo altresì le Parte_1 immagini fotografiche dei luoghi.
Ha affermato, nello specifico, “non ricordo la data, ma giù di lì sarà quella, ho visto cadere il signore, mi sono accostata con la macchina e gli ho prestato soccorso;
stava facendo jogging, l'ho visto cadere, ho accostato e ho cercato di prestargli aiuto”; e su domanda del Giudice: io salivo e lui scendeva, nel senso che venivo dalla direzione opposta, l'ho visto proprio cadere;
si è fermata anche altra gente;
ho accostato sulla sinistra, c'era una traversa”(cfr. verbale udienza del
31.5.2024).
Ciò chiarito deve, per altro verso, tenersi conto dei richiami del comune convenuto alla disattenzione e alla negligenza e imprudenza dell'attore che “al momento della caduta stava correndo”, non potendosi trascurare che “ad osservare il ristretto margine pedonale … l'attività podistica in quella strada sia del tutto sconsiderata e pericolosa”.
La circostanza che stesse correndo o comunque effettuando una Parte_1 camminata veloce in quel tratto di strada trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni testimoniali sopra passate in rassegna, nella stessa documentazione offerta dall'attore e, segnatamente, il referto del medico ortopedico dell'ospedale Umberto I di Enna del
28.8.2020 ove si accerta: “trauma diretto con ferita da taglio ginocchio sin. A seguito di caduta correndo per strada” e le immagini fotografiche scattate nell'immediatezza del sinistro, che lo ritraggono in tenuta sportiva.
Va a tale riguardo osservato che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima".
E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorchè non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art.
1227, 2 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Nello specifico, “nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass., n. 26524/2020).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – non del tutto evidente ma comunque percepibile con adeguata accortezza specie ove si fosse proceduto nel tratto di strada in questione ad un passo lento, dovendosi tenere conto anche dell'orario in cui si sono svolti i fatti (le 9.30 del mattino) e dell'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) –, se non è suscettibile ad escludere la responsabilità dell'ente comunale, viene in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa invocato dal convenuto, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni (cfr. Cass., n. 8478/2020; Cass.,
n. 5031/1998).
Ed infatti deve ritenersi che, se avesse adottato una maggiore attenzione Parte_1
e diligenza, evitando di procedere a passo veloce o di corsa in un tratto di strada visibilmente caratterizzato da un margine pedonale assai ristretto, avrebbe verosimilmente potuto accorgersi dell'insidia, evitando il sinistro ovvero riducendone le conseguenze dannose.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (così da ultimo Cass. n. 19716/2020).
In sostanza il concetto di prevedibilità viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Tale assunto non fa, tuttavia, venire meno l'obbligo di eliminare l'insidia da parte dell'ente proprietario. “Ed infatti da un lato non è pensabile che uno stato di "generale evidente dissesto della strada" non debba essere in alcun modo segnalato;
dall'altro - e a maggior ragione - che tale dissesto possa essere ritenuto "una condizione di generale normalità"; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità” (Cass., n.
20194/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono chi giudica ritiene addebitabile all'attore una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione del convenuto secondo cui il fatto sarebbe imputabile interamente a , non essendo, come si è detto, l'insidia Parte_1 adeguatamente segnalata.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili, va richiamata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un percorso Persona_1 argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica.
Ebbene, l'ausiliario in seguito all'attento esame della documentazione medica in atti e alla visita del periziando ha accertato che “la natura e l'entità delle lesioni refertate dopo i fatti per cui è causa, o in seguito certificate, sono eziologicamente riconducibili al sinistro”; ha precisato che “si tratta attualmente di esiti cicatriziali di ferita lacerocontusa suturata esteticamente visibili a stento solo a ginocchio scoperto e ricoperti da formazioni pilifere. Non è presente alcuna limitazione funzionale post traumatica” inizialmente concludendo: “per tali motivi appare equo non riconoscere al periziato alcun danno biologico, una ITP al 75% di gg. 20, ITP al 50% di 20 gg. e una ITP al 25% di gg. 15”.
A seguito delle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice, che il ctu ha ritenuto in parte condivisibili, ha quantificato nella percentuale dell'1% il danno biologico risarcibile, consistente nei “pur minimi esiti cicatriziali a malapena visibili solo a distanza ravvicinata”; ha inoltre affermato la congruità delle spese mediche documentate.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, simile conclusione sul danno biologico permanente va rivista, non potendo un esito cicatriziale, per di più con siffatte caratteristiche – tali da avere una minima incidenza soltanto sulla “integrità esteriore” (cfr. risposta alle osservazioni) –, dare luogo ad una lesione permanente dell'integrità psico-fisica.
Lo stesso ausiliario, invero, ha fatto riferimento ad un danno biologico “minimo”.
Tale assunto del resto si pone in aderenza al disposto dell'art. 1, co. 2, ultimo c.v., d.lgs. n.
209/2005 che, per quanto non applicabile al caso di specie che non riguarda danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, fornisce una definizione precisa dei pregiudizi sussumibili nell'ambito del danno biologico, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Venendo adesso alla liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a si adotteranno i parametri ed i valori Parte_1 indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr.
Cass., n. 24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale – nel quale dunque non possono ricondursi gli esiti cicatriziali residuati nel caso di specie sulla persona dell'attore –.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal ctu, va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno
(da ridurre in proporzione del 20% in considerazione del concorso di colpa), per un totale di 2.645,00 (ossia 3.306,25 – 20 %).
A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate pari ad € 464,80 (ossia 581,00 ridotta del
20% per il concorso di colpa = 464,80) ritenute congrue dal ctu ove effettuate nei periodi di
ITP, somma che occorre rivalutare all'attualità dalla data dell'esborso (prendendo come data di riferimento il 28.9.2020, registrandosi esborsi tra il 21.08.2020 e il 7.11.2020).
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 300,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un Parte_1 ristoro pari ad € 2.882,21 (di cui € 237,21 per interessi), oltre ad € 506,44 per spese documentate (di cui € 41,63 per interessi) e, dunque, alla somma complessiva di € 3.388,65
(di cui € 278,84 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, sul presupposto di non aver potuto espletare l'attività di agente di commercio nel periodo di guarigione a causa della espressa raccomandazione di astenersi da attività lavorativa comportante lo stare in piedi per molto tempo e lunghi tragitti in auto.
Invero, la riduzione della capacità lavorativa specifica, a differenza di quella generica – che si identifica con la potenziale attitudine di un soggetto a svolgere un'attività lavorativa, dando luogo la relativa riduzione o perdita ad una voce di danno suscettibile di essere ricompresa in quello biologico, in quanto si traduce nella “sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass., n. 3519/2001; vedi anche Cass., n. ) – attiene alle attitudini del soggetto a produrre reddito, identificandosi con la sua capacità di guadagno, avuto riguardo all'attività lavorativa realmente svolta e al reddito da essa derivante, configurando la relativa perdita un pregiudizio esclusivamente patrimoniale.
Il risarcimento da incapacità lavorativa specifica non è automatico ogniqualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma
è riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico, sub specie di perdite reddituali e di occasioni di guadagno (Cass., n. 4557/2019).
La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, deve essere fornita in maniera più accurata e precisa e la liquidazione del danno da incapacità lavorativa deve essere calcolata in base al reddito effettivamente perduto dalla vittima, che non si potrà conseguire in futuro a causa del pregiudizio subito.
Nel caso di specie, d'altra parte, l'attore ha chiesto il ristoro della perdita di guadagno subita nei mesi settembre ed ottobre 2020, quantificata in euro 15.465,62 - tenendo conto degli introiti dei mesi di settembre ed ottobre dell'anno precedente (2019), risultanti dalle fatture prodotte (all. n. 13 all'atto di citazione), invero inidonee a comprovare l'effettiva percezione delle somme -, allegando che la stessa fosse direttamente collegata all'evento dannoso.
Peraltro, il certificato medico del 28.8.2020, nel quale in effetti viene prescritto riposo e astensione da attività lavorativa che prevedano lunghe posizioni in piedi o lunghi tragitti con l'auto, indica che il successivo controllo sarebbe avvenuto dopo una settimana, non rintracciandosi nei successivi certificati prescrizioni di analogo contenuto.
D'altra parte, in assenza di una menomazione permanente dell'integrità fisica e considerata la possibilità di soluzioni alternative rispetto alla guida dell'automobile, in assenza di deduzioni, a monte sul piano assertivo, sulle trasferte eseguite dall'attore per motivi di lavoro, sulla loro frequenza e sulla specifica distanza percorsa, tale voce di danno non può che considerarsi genericamente azionata.
Le spese di lite le stesse si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al risarcimento riconosciuto, non potendosi, in ragione dell'esito della controversia, tenere conto della mancata adesione del alla negoziazione assistita. Controparte_1
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, anche in relazione all'apporto dato dal ctp in corso di causa, per un totale di € 567,18.
Del pari, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio – liquidate in separato decreto – vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Termini Imerese, 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
Contenzioso Civile e Volontaria
R.G. n° 571/2021
VERBALE D'UDIENZA del 04/04/2025
nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
All'udienza del 04/04/2025, alle ore 11.35, chiamato il procedimento indicato in epigrafe,
sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Maria Margiotta, per parte attrice, l'avv. Paolo
Gioveni, per parte convenuta, l'avv. Luca Agostara.
L'avv. Gioveni insiste nelle domande proposte e si riporta all'atto di citazione e ai successivi atti difensivi, incluse le note conclusive da ultimo depositate;
contesta le deduzioni avversarie, non potendo la circostanza che l'attore stesse esercitando attività
fisica incidere sull'accoglimento delle domande;
rileva che dalle risultanze istruttorie è
emersa la fondatezza delle domande sia in punto di an che di quantum debeatur, inclusa la riduzione della capacità lavorativa;
chiede che sia valutata la mancata adesione del convenuto alla negoziazione assistita.
L'avv. Agostara si riporta alla comparsa di costituzione e ai successivi atti difensivi, incluse le note conclusive da ultimo depositate e insiste nelle deduzioni lì svolte, non avendo l'istruttoria comprovato la fondatezza delle domande, ribadendo che il tratto di strada non era idoneo all'esercizio di attività sportiva;
contesta il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa;
rileva che la mancata adesione alla negoziazione assistita è
dipesa dalla eccessività della pretesa risarcitoria.
I procuratori delle parti chiedono, dunque, che la causa che sia posta in decisione. Il Giudice
pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare all'esito della camera di consiglio.
All'esito, alle ore 15.30, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, all'udienza del 4.4.2025, ha pronunciato,
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 571/2021 RG degli affari civili,
TRA
(cf: ), nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Libertà n. 93, presso lo studio dell'avv. Paolo Gioveni, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto introduttivo
ATTORE
E
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Luca Agostara e Domenico Agostara, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via
M. Levante n. 85, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza sopra (cui si rinvia);
dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 3.388,65, oltre interessi legali dalla data della presente decisione Parte_1 sino al soddisfo;
condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite e le liquida in € 1.280,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso Parte_1 forfettario, come per legge, nonché € 567,18 a titolo di spese di consulenza tecnica di parte
(somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico del le spese per l'occorsa ctu;
Controparte_1
e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_1 danno patito in seguito al sinistro occorso il 21.8.2020, intorno alle ore 9.30, quando, nel percorrere a piedi via Giovanni Meli in agro di (in direzione della S.S. 113), giunto CP_1 all'intersezione con Piazza G. Portera, si imbatteva in una buca presente sul manto stradale, né visibile né segnalata, a causa della quale cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni fisiche - consistenti in “ferita lacero contusa al ginocchio sx”, per cui si rendevano necessari 22 punti di sutura - accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Giglio di , ove nell'immediatezza dell'occorso era stato CP_1 prontamente trasportato dal personale operativo del 118.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione né aveva adeguatamente segnalato la presenza della buca.
Parte attrice quantificava i danni subiti nella somma complessiva pari ad € 23.684,00, di cui
€ 8.218,55 a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche ed € 15.465,42 a titolo di lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, essendo un lavoratore autonomo (agente di commercio), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto sino al soddisfo.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il , in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea, affermando che il sinistro fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di , integrante Parte_1 un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale tra l'insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP_1
Deduceva infatti che, ad un orario diurno connotato da piena visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi del dislivello/frattura presenti sul manto stradale, allegando che al momento della caduta l'attore – che nell'atto introduttivo aveva affermato
“percorrevo a piedi la via Giovanni Meli” – stava imprudentemente esercitando attività podistica in un tratto di strada caratterizzato da un margine pedonale assai ristretto.
Circostanza, peraltro, comprovata dal referto del medico ortopedico dell'ospedale
Umberto I di Enna del 28.8.2020, dove si faceva riferimento ad una “caduta correndo per strada”, oltre che dalla tenuta sportiva di al momento della caduta, Parte_1 visibile dalla documentazione fotografica prodotta.
Rilevava, infine, l'eccessività della pretesa risarcitoria, sia rispetto al danno biologico – in assenza di elementi idonei a giustificare il chiesto incremento a titolo di danno morale –, sia in relazione al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, non avendo provato né l'impossibilità di attendere ai propri impegni professionali né la riduzione dei guadagni a causa dell'occorso.
Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza del 10.6.2024 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 4.4.2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. ***********
Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attore imputa al CP_1
la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 21.8.2020, da porre, secondo la sua
[...] prospettazione, in relazione causale con l'incuria dell'ente locale nella manutenzione del tratto stradale di via Giovanni Meli in agro di (con direzione S.S. 113), in CP_1 corrispondenza dell'intersezione con Piazza G. Portera, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c., sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, “obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada”. (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale “il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)” [così, da ultimo, Cass. n.11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa - in concreto - attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" - sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza - che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo, il quale non potrebbe abdicare il suo dominio nemmeno ove la manutenzione di tale meccanismo – come accade nella generalità delle ipotesi – sia demandata ad un soggetto terzo, gravando comunque sul proprietario un obbligo di vigilanza e controllo.
Ebbene, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova non soltanto in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale, ma anche con riguardo alla riferibilità eziologica dell'“infortunio” in cui è rimasto coinvolto l'attore a siffatta irregolarità, tale da generare una situazione di pericolo per l'utente medio, consistente per l'esattezza in un “ taglio netto del manto stradale, sviluppato meramente in altezza e larghezza ma non anche in lunghezza, determinando così la propria impercettibilità della prospettiva visiva e di percorrenza” dell'attore, dove “in assenza delle opportune indicazioni sarebbe impossibile individuare il trabocchetto” (così a pag. 4 dell'atto di citazione).
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte del , la ricostruzione Controparte_1 fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni e – sulla cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_1 Testimone_2 dubitare – rispettivamente escussi alle udienze dell'8.1.2024 e del 31.5.2024.
In particolare, il primo dichiarante ha confermato i capitoli di prova, precisando “ricordo che stava facendo una camminata veloce e l'ho visto cadere;
io stavo andando a lavoro, ero in macchina e mi sono fermato una volta che l'ho visto cadere;
poi sono sopraggiunte altre persone e sono andato via;
dopo qualche giorno è venuto al lido dove lavoro, non so per quale motivo, l'ho riconosciuto subito anche perché aveva la gamba fasciata;
mi ha chiesto se potevo testimoniare in giudizio. Andavamo entrambi verso la stessa direzione, io camminavo sulla carreggiata destra della strada, che è a doppio senso, quella diciamo più distante dal lato esterno vicino al guard rail” (cfr. verbale di udienza dell'8.1.2024).
Anche la seconda testimone di parte attrice, avendo assistito al sinistro da una distanza ravvicinata, ha confermato tutti i capitoli di prova, dando conto della presenza dell'anomalia stradale oltre che della caduta di , riconoscendo altresì le Parte_1 immagini fotografiche dei luoghi.
Ha affermato, nello specifico, “non ricordo la data, ma giù di lì sarà quella, ho visto cadere il signore, mi sono accostata con la macchina e gli ho prestato soccorso;
stava facendo jogging, l'ho visto cadere, ho accostato e ho cercato di prestargli aiuto”; e su domanda del Giudice: io salivo e lui scendeva, nel senso che venivo dalla direzione opposta, l'ho visto proprio cadere;
si è fermata anche altra gente;
ho accostato sulla sinistra, c'era una traversa”(cfr. verbale udienza del
31.5.2024).
Ciò chiarito deve, per altro verso, tenersi conto dei richiami del comune convenuto alla disattenzione e alla negligenza e imprudenza dell'attore che “al momento della caduta stava correndo”, non potendosi trascurare che “ad osservare il ristretto margine pedonale … l'attività podistica in quella strada sia del tutto sconsiderata e pericolosa”.
La circostanza che stesse correndo o comunque effettuando una Parte_1 camminata veloce in quel tratto di strada trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni testimoniali sopra passate in rassegna, nella stessa documentazione offerta dall'attore e, segnatamente, il referto del medico ortopedico dell'ospedale Umberto I di Enna del
28.8.2020 ove si accerta: “trauma diretto con ferita da taglio ginocchio sin. A seguito di caduta correndo per strada” e le immagini fotografiche scattate nell'immediatezza del sinistro, che lo ritraggono in tenuta sportiva.
Va a tale riguardo osservato che nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima".
E comunque, ciò non significa che tale condotta - ancorchè non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art.
1227, 2 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(in questi termini, da ultimo, Cass., n. 4051/2023).
Il Giudice di legittimità ha, poi, affermato che "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (così Cass., n. 2482/2018, richiamata di recente da Cass., n.
30394/2023).
Nello specifico, “nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass., n. 26524/2020).
Alla luce dei principi appena passati in rassegna, ad avviso di chi giudica, l'entità dell'insidia stradale – non del tutto evidente ma comunque percepibile con adeguata accortezza specie ove si fosse proceduto nel tratto di strada in questione ad un passo lento, dovendosi tenere conto anche dell'orario in cui si sono svolti i fatti (le 9.30 del mattino) e dell'assenza di condizioni meteorologiche idonee ad incidere sulla normale visibilità (non dedotte da alcuna delle parti) –, se non è suscettibile ad escludere la responsabilità dell'ente comunale, viene in rilievo in relazione al profilo del concorso di colpa invocato dal convenuto, astrattamente compatibile con le ipotesi di responsabilità oggettiva in cui difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni (cfr. Cass., n. 8478/2020; Cass.,
n. 5031/1998).
Ed infatti deve ritenersi che, se avesse adottato una maggiore attenzione Parte_1
e diligenza, evitando di procedere a passo veloce o di corsa in un tratto di strada visibilmente caratterizzato da un margine pedonale assai ristretto, avrebbe verosimilmente potuto accorgersi dell'insidia, evitando il sinistro ovvero riducendone le conseguenze dannose.
Invero, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato anche chiarito nelle menzionate pronunce che l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone
l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (così da ultimo Cass. n. 19716/2020).
In sostanza il concetto di prevedibilità viene definito come la “concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, come nel caso in esame, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. n. 23919/2013, Cass. n. 999/ 2014).
Tale assunto non fa, tuttavia, venire meno l'obbligo di eliminare l'insidia da parte dell'ente proprietario. “Ed infatti da un lato non è pensabile che uno stato di "generale evidente dissesto della strada" non debba essere in alcun modo segnalato;
dall'altro - e a maggior ragione - che tale dissesto possa essere ritenuto "una condizione di generale normalità"; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità” (Cass., n.
20194/2018).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono chi giudica ritiene addebitabile all'attore una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione del convenuto secondo cui il fatto sarebbe imputabile interamente a , non essendo, come si è detto, l'insidia Parte_1 adeguatamente segnalata.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni risarcibili, va richiamata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , frutto di un percorso Persona_1 argomentativo lineare e immune da vizi logici, oltre che sorretta dai necessari rilievi di competenza specifica.
Ebbene, l'ausiliario in seguito all'attento esame della documentazione medica in atti e alla visita del periziando ha accertato che “la natura e l'entità delle lesioni refertate dopo i fatti per cui è causa, o in seguito certificate, sono eziologicamente riconducibili al sinistro”; ha precisato che “si tratta attualmente di esiti cicatriziali di ferita lacerocontusa suturata esteticamente visibili a stento solo a ginocchio scoperto e ricoperti da formazioni pilifere. Non è presente alcuna limitazione funzionale post traumatica” inizialmente concludendo: “per tali motivi appare equo non riconoscere al periziato alcun danno biologico, una ITP al 75% di gg. 20, ITP al 50% di 20 gg. e una ITP al 25% di gg. 15”.
A seguito delle osservazioni formulate dal ctp di parte attrice, che il ctu ha ritenuto in parte condivisibili, ha quantificato nella percentuale dell'1% il danno biologico risarcibile, consistente nei “pur minimi esiti cicatriziali a malapena visibili solo a distanza ravvicinata”; ha inoltre affermato la congruità delle spese mediche documentate.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, simile conclusione sul danno biologico permanente va rivista, non potendo un esito cicatriziale, per di più con siffatte caratteristiche – tali da avere una minima incidenza soltanto sulla “integrità esteriore” (cfr. risposta alle osservazioni) –, dare luogo ad una lesione permanente dell'integrità psico-fisica.
Lo stesso ausiliario, invero, ha fatto riferimento ad un danno biologico “minimo”.
Tale assunto del resto si pone in aderenza al disposto dell'art. 1, co. 2, ultimo c.v., d.lgs. n.
209/2005 che, per quanto non applicabile al caso di specie che non riguarda danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, fornisce una definizione precisa dei pregiudizi sussumibili nell'ambito del danno biologico, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
Venendo adesso alla liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a si adotteranno i parametri ed i valori Parte_1 indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr.
Cass., n. 24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale – nel quale dunque non possono ricondursi gli esiti cicatriziali residuati nel caso di specie sulla persona dell'attore –.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 –, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal ctu, va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 al giorno
(da ridurre in proporzione del 20% in considerazione del concorso di colpa), per un totale di 2.645,00 (ossia 3.306,25 – 20 %).
A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate pari ad € 464,80 (ossia 581,00 ridotta del
20% per il concorso di colpa = 464,80) ritenute congrue dal ctu ove effettuate nei periodi di
ITP, somma che occorre rivalutare all'attualità dalla data dell'esborso (prendendo come data di riferimento il 28.9.2020, registrandosi esborsi tra il 21.08.2020 e il 7.11.2020).
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 300,00 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un Parte_1 ristoro pari ad € 2.882,21 (di cui € 237,21 per interessi), oltre ad € 506,44 per spese documentate (di cui € 41,63 per interessi) e, dunque, alla somma complessiva di € 3.388,65
(di cui € 278,84 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, per la riduzione della capacità lavorativa patita in ragione del sinistro, sul presupposto di non aver potuto espletare l'attività di agente di commercio nel periodo di guarigione a causa della espressa raccomandazione di astenersi da attività lavorativa comportante lo stare in piedi per molto tempo e lunghi tragitti in auto.
Invero, la riduzione della capacità lavorativa specifica, a differenza di quella generica – che si identifica con la potenziale attitudine di un soggetto a svolgere un'attività lavorativa, dando luogo la relativa riduzione o perdita ad una voce di danno suscettibile di essere ricompresa in quello biologico, in quanto si traduce nella “sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass., n. 3519/2001; vedi anche Cass., n. ) – attiene alle attitudini del soggetto a produrre reddito, identificandosi con la sua capacità di guadagno, avuto riguardo all'attività lavorativa realmente svolta e al reddito da essa derivante, configurando la relativa perdita un pregiudizio esclusivamente patrimoniale.
Il risarcimento da incapacità lavorativa specifica non è automatico ogniqualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma
è riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico, sub specie di perdite reddituali e di occasioni di guadagno (Cass., n. 4557/2019).
La prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, deve essere fornita in maniera più accurata e precisa e la liquidazione del danno da incapacità lavorativa deve essere calcolata in base al reddito effettivamente perduto dalla vittima, che non si potrà conseguire in futuro a causa del pregiudizio subito.
Nel caso di specie, d'altra parte, l'attore ha chiesto il ristoro della perdita di guadagno subita nei mesi settembre ed ottobre 2020, quantificata in euro 15.465,62 - tenendo conto degli introiti dei mesi di settembre ed ottobre dell'anno precedente (2019), risultanti dalle fatture prodotte (all. n. 13 all'atto di citazione), invero inidonee a comprovare l'effettiva percezione delle somme -, allegando che la stessa fosse direttamente collegata all'evento dannoso.
Peraltro, il certificato medico del 28.8.2020, nel quale in effetti viene prescritto riposo e astensione da attività lavorativa che prevedano lunghe posizioni in piedi o lunghi tragitti con l'auto, indica che il successivo controllo sarebbe avvenuto dopo una settimana, non rintracciandosi nei successivi certificati prescrizioni di analogo contenuto.
D'altra parte, in assenza di una menomazione permanente dell'integrità fisica e considerata la possibilità di soluzioni alternative rispetto alla guida dell'automobile, in assenza di deduzioni, a monte sul piano assertivo, sulle trasferte eseguite dall'attore per motivi di lavoro, sulla loro frequenza e sulla specifica distanza percorsa, tale voce di danno non può che considerarsi genericamente azionata.
Le spese di lite le stesse si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio, valori prossimi ai minimi, avuto riguardo al risarcimento riconosciuto, non potendosi, in ragione dell'esito della controversia, tenere conto della mancata adesione del alla negoziazione assistita. Controparte_1
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, anche in relazione all'apporto dato dal ctp in corso di causa, per un totale di € 567,18.
Del pari, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio – liquidate in separato decreto – vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Termini Imerese, 4 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.