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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/12/2025 nella causa n. 679/2023 avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti MAZZEO ANTONELLA e MAZZEO LORENZA
- opponente - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DE CICCO ANTONIO
- opposta – nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. VITALE SERAFINA
- opposta - Conclusioni All'udienza del 18/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., formulava Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012216009723651001 emessa dall' per la somma di € 83.515,20, Controparte_3 dovuti nei confronti di a Controparte_1 seguito di surroga nei credito originariamente in capo alla Controparte_4
e derivante dal finanziamento per l'importo di € 230.000,00 erogato nei confronti della società e garantito dal Fondo di Garanzia ex Controparte_5
Legge 662/1996.
2 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
L'opponente, nella qualità di fideiussore della Controparte_5 lamentava in via preliminare l'illegittimità della notifica della cartella effettuata all'indirizzo pec dell'impresa, nonostante il debito avesse natura personale. Nel merito, eccepiva l'assenza di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche alla luce della natura privatistica del credito azionato, instando altresì per la sospensione in via cautelare della esecutività della cartella impugnata. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] 1) in via del tutto preliminare sospendere la esecutività della cartella impugnata per i gravi motivi di cui sopra;
2) in sempre preliminare dichiarare invalida la notifica fatta al sig. Pt_1
a mezzo pec dell'impresa, in quanto trattavasi di debito che esulava
[...] dall'attività imprenditoriale, in quanto personale ed anche perché non aveva mai prestato assenso per le notifiche a mezzo pec;
3) nel merito: dichiarare ed inibire ed ordinare che non può agire in via surrogatoria né Controparte_6 tantomeno esercitare tale diritto mediante iscrizione del presunto credito nei ruoli esattoriali per come indicato in narrativa per assenza di titolo esecutivo;
4) sempre nel merito dichiarare per i motivi indicati in narrativa nullo e/o illegittimo il titolo di cui alla cartella esattoriale, in quanto la stessa è stata azionata in dispregio della normativa di legge, stante l'assenza del titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale di cui all'art. 474 cpc ed anche perché il credito per cui agisce in surroga è di natura privatistica;
5) gradatamente dichiarare nulla ed infondata la pretesa azionata con la notifica della cartella esattoriale, con ogni ulteriore conseguenza e statuizione di legge;
6) dichiarare altresì per i motivi indicati in narrativa che nessuna somma è stata erogata al sig. ; 7) in ogni caso per l'effetto dichiarare non Parte_1 dovuta la somma richiesta in cartella, ed anche in questo caso con ogni conseguenziale statuizione di legge;
8) Accertata la nullità e l'illegittimità della cartella e delle formalità ad essa riconducibili, disporre la cancellazione e la rimozione del gravame e di ogni formalità ipotecaria insistente sui beni di parte opponente e che meglio saranno identificati in istruttoria;
9) disporre il rinvio ex art. 183 VI comma cpc;
10) condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi attributario;
11) disporre ed adottare ogni mezzo istruttorio e non, che si dovesse reputare necessario […].
Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_3
, la quale, ferma la validità della notifica della cartella opposta,
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva altresì Controparte_7
a quale chiedeva rigettarsi l'opposizione formulata
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella opposta, concessi i
3 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali II. Diritto Sull'opposizione Infondata si ritiene l'opposizione così come proposta. Quanto al primo motivo di opposizione (id est: 1) FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE: ILLEGITTIMITA' ASSOLUTA DELLA NOTIFICA
ALL'IMPRENDITORE/CONTRIBUENTE DI ATTI GIUDIZIARI/TRIBUTARI
EFFETTUATA A MEZZO PEC SU FATTI/ATTI ESTRANEI ALL'IMPRESA O ALLA
PROFESSIONE DEL DESTINATARIO – RILEVABILITA' DEL VIZIO INVALIDANTE IN
OGNI STATO E GRADO – NULLITA' DELLA CARTELLA DI INGIUNZIONE ANCHE
PER INESISTENZA DEL CONSENSO ALLA NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI ATTI
IMPOSITIVI) infondato si ritiene il suddetto motivo, atteso che, non avendo il medesimo opponente in alcun modo contestato l'avvenuta ricezione – seppure presso l'indirizzo PEC “personale” di cui in atti, tra l'altro dichiaratamente registrato presso la Camera di Commercio – della cartella per cui è causa, debitamente opposta, deve trovare applicazione il consolidato orientamento secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561; e non si è mancato, sinteticamente e condivisibilmente, di ribadire recentemente che “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c.”, Cass. sez. V, 22.10.2024, n. 27326 (v. da ultimo Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025). Quanto agli ulteriori motivi di opposizione (ovvero: 2) NEL MERITO: FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE PER ASSENZA DEL TITOLO ESECUTIVO EX
ART. 474 CPC – ASSOLUTA INIDONEITA' DELLA CARTELLA/INGIUNZIONE
ESATTORIALE AD ASSURGERE A TITOLO ESECUTIVO E A VALENZA COERCITIVA
3) SEMPRE SULL'ASSENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL TITOLO
PRECOSTITUITO 4) CASISTICA DI CONFERMA DELL'INDIRIZZO
GIURISPRUDENZIALE SULL'ASSENZA DI TITOLO ESECUTIVO DELLA CARTELLA
4 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
ESATTORIALE EX MCC), tutti incentrati sulla inidoneità dell'iscrizione a ruolo, sottesa alla cartella di pagamento per cui è causa, a costituire idoneo titolo esecutivo nei confronti dei garanti, per essere la relativa obbligazione di diritto privato, e non di natura pubblicistica o tributaria, e quindi insuscettibile di riscossione mediante ruolo, si ritengono parimenti infondati. Costituisce difatti principio condiviso in giurisprudenza l'opposta affermazione secondo cui In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1 con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023), in linea con il pregresso orientamento secondo cui In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020), ferma - quanto alle contestazioni in punto di estensibilità ai terzi di tale meccanismo - la precisazione che l'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015, prevede il diritto al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia, mediante iscrizione a ruolo, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Altrettanto prive di pregio, al di là di ogni altra questione, devono considerarsi le doglianze concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di acquisire garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo, come previsto dal punto 4.4 dell'allegato al D.M. 23.9.2005. Largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, è difatti l'impostazione secondo cui il citato art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024
5 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n.95/2025 del 19- 02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Venendo da ultimo all'eccepita nullità delle fideiussioni di cui in atti perché aventi natura violativa della normativa antitrust della Banca d'Italia di cui alla circolare ABI n. 55/2005 (v. I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), parimenti prive di pregio risultano le contestazioni - alquanto genericamente articolate (v. ancora citata memoria e scritti successivi) - sul punto, avendo la Suprema Corte da ultimo chiarito che, se è vero che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021), è altrettanto vero che, anche ai fini della (mera) rilevazione officiosa della nullità è necessario che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame
6 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (v. da ultimo Cassazione civile sez. I - 17/01/2025, n. 1170). Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che i contratti in esame risalgono ad anni di non poco successivi (2013) al richiamato accertamento del 2005, ferma in ogni caso, in uno all'assenza degli ulteriori ed univoci riscontri necessari in questo caso di cui si è detto comunque non forniti dall'eccipiente, la considerazione secondo cui a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Nel caso in esame, a ben guardare, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate e comunque non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso a concreto). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, per le ragioni di dirimente evidenza ed consistente impatto operativo sin qui esposte, al rigetto dell'opposizione così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, l'esistenza di orientamenti, anche di merito, non univoci sulla sostanziale totalità delle questioni oggetto di causa, ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
7 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 18/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
8
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/12/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/12/2025 nella causa n. 679/2023 avente ad oggetto “Opposizione all'esecuzione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti MAZZEO ANTONELLA e MAZZEO LORENZA
- opponente - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DE CICCO ANTONIO
- opposta – nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. VITALE SERAFINA
- opposta - Conclusioni All'udienza del 18/12/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., formulava Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012216009723651001 emessa dall' per la somma di € 83.515,20, Controparte_3 dovuti nei confronti di a Controparte_1 seguito di surroga nei credito originariamente in capo alla Controparte_4
e derivante dal finanziamento per l'importo di € 230.000,00 erogato nei confronti della società e garantito dal Fondo di Garanzia ex Controparte_5
Legge 662/1996.
2 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
L'opponente, nella qualità di fideiussore della Controparte_5 lamentava in via preliminare l'illegittimità della notifica della cartella effettuata all'indirizzo pec dell'impresa, nonostante il debito avesse natura personale. Nel merito, eccepiva l'assenza di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche alla luce della natura privatistica del credito azionato, instando altresì per la sospensione in via cautelare della esecutività della cartella impugnata. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: […] 1) in via del tutto preliminare sospendere la esecutività della cartella impugnata per i gravi motivi di cui sopra;
2) in sempre preliminare dichiarare invalida la notifica fatta al sig. Pt_1
a mezzo pec dell'impresa, in quanto trattavasi di debito che esulava
[...] dall'attività imprenditoriale, in quanto personale ed anche perché non aveva mai prestato assenso per le notifiche a mezzo pec;
3) nel merito: dichiarare ed inibire ed ordinare che non può agire in via surrogatoria né Controparte_6 tantomeno esercitare tale diritto mediante iscrizione del presunto credito nei ruoli esattoriali per come indicato in narrativa per assenza di titolo esecutivo;
4) sempre nel merito dichiarare per i motivi indicati in narrativa nullo e/o illegittimo il titolo di cui alla cartella esattoriale, in quanto la stessa è stata azionata in dispregio della normativa di legge, stante l'assenza del titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale di cui all'art. 474 cpc ed anche perché il credito per cui agisce in surroga è di natura privatistica;
5) gradatamente dichiarare nulla ed infondata la pretesa azionata con la notifica della cartella esattoriale, con ogni ulteriore conseguenza e statuizione di legge;
6) dichiarare altresì per i motivi indicati in narrativa che nessuna somma è stata erogata al sig. ; 7) in ogni caso per l'effetto dichiarare non Parte_1 dovuta la somma richiesta in cartella, ed anche in questo caso con ogni conseguenziale statuizione di legge;
8) Accertata la nullità e l'illegittimità della cartella e delle formalità ad essa riconducibili, disporre la cancellazione e la rimozione del gravame e di ogni formalità ipotecaria insistente sui beni di parte opponente e che meglio saranno identificati in istruttoria;
9) disporre il rinvio ex art. 183 VI comma cpc;
10) condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi attributario;
11) disporre ed adottare ogni mezzo istruttorio e non, che si dovesse reputare necessario […].
Si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_3
, la quale, ferma la validità della notifica della cartella opposta,
[...] eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva altresì Controparte_7
a quale chiedeva rigettarsi l'opposizione formulata
[...] in quanto infondata in fatto ed in diritto. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della cartella opposta, concessi i
3 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali II. Diritto Sull'opposizione Infondata si ritiene l'opposizione così come proposta. Quanto al primo motivo di opposizione (id est: 1) FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE: ILLEGITTIMITA' ASSOLUTA DELLA NOTIFICA
ALL'IMPRENDITORE/CONTRIBUENTE DI ATTI GIUDIZIARI/TRIBUTARI
EFFETTUATA A MEZZO PEC SU FATTI/ATTI ESTRANEI ALL'IMPRESA O ALLA
PROFESSIONE DEL DESTINATARIO – RILEVABILITA' DEL VIZIO INVALIDANTE IN
OGNI STATO E GRADO – NULLITA' DELLA CARTELLA DI INGIUNZIONE ANCHE
PER INESISTENZA DEL CONSENSO ALLA NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI ATTI
IMPOSITIVI) infondato si ritiene il suddetto motivo, atteso che, non avendo il medesimo opponente in alcun modo contestato l'avvenuta ricezione – seppure presso l'indirizzo PEC “personale” di cui in atti, tra l'altro dichiaratamente registrato presso la Camera di Commercio – della cartella per cui è causa, debitamente opposta, deve trovare applicazione il consolidato orientamento secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561; e non si è mancato, sinteticamente e condivisibilmente, di ribadire recentemente che “la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c.”, Cass. sez. V, 22.10.2024, n. 27326 (v. da ultimo Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025). Quanto agli ulteriori motivi di opposizione (ovvero: 2) NEL MERITO: FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE PER ASSENZA DEL TITOLO ESECUTIVO EX
ART. 474 CPC – ASSOLUTA INIDONEITA' DELLA CARTELLA/INGIUNZIONE
ESATTORIALE AD ASSURGERE A TITOLO ESECUTIVO E A VALENZA COERCITIVA
3) SEMPRE SULL'ASSENZA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL TITOLO
PRECOSTITUITO 4) CASISTICA DI CONFERMA DELL'INDIRIZZO
GIURISPRUDENZIALE SULL'ASSENZA DI TITOLO ESECUTIVO DELLA CARTELLA
4 Tribunale di Avellino n. 679/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
ESATTORIALE EX MCC), tutti incentrati sulla inidoneità dell'iscrizione a ruolo, sottesa alla cartella di pagamento per cui è causa, a costituire idoneo titolo esecutivo nei confronti dei garanti, per essere la relativa obbligazione di diritto privato, e non di natura pubblicistica o tributaria, e quindi insuscettibile di riscossione mediante ruolo, si ritengono parimenti infondati. Costituisce difatti principio condiviso in giurisprudenza l'opposta affermazione secondo cui In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, Controparte_1 con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023), in linea con il pregresso orientamento secondo cui In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020), ferma - quanto alle contestazioni in punto di estensibilità ai terzi di tale meccanismo - la precisazione che l'art. 8 bis comma 3 del D.L. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015, prevede il diritto al recupero delle somme liquidate a titolo di perdita dal Fondo di garanzia, mediante iscrizione a ruolo, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie. Altrettanto prive di pregio, al di là di ogni altra questione, devono considerarsi le doglianze concernenti la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di acquisire garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già coperta dal Fondo, come previsto dal punto 4.4 dell'allegato al D.M. 23.9.2005. Largamente diffusa nella giurisprudenza di merito, cui si ritiene di uniformarsi perché maggiormente coerente con la dizione e la portata della norma, è difatti l'impostazione secondo cui il citato art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie, e dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quali le fideiussioni in questione, comprovatamente rilasciate da persona fisica (cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023; nonché Tribunale di Pavia, sentenza n. 1124/2024
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dell'11-07-2024; e da ultimo Tribunale di Mantova, Sentenza n.95/2025 del 19- 02-2025, ove si precisa altresì che l'esatta portata della disposizione risulta inequivocabilmente precisata, da ultimo, nell'attuale testo delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3.10.2022, in cui si legge, al par. C.4, che “Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia”. Ragion per cui, le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella oggetto di esame, devono ritenersi ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo). Venendo da ultimo all'eccepita nullità delle fideiussioni di cui in atti perché aventi natura violativa della normativa antitrust della Banca d'Italia di cui alla circolare ABI n. 55/2005 (v. I memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.), parimenti prive di pregio risultano le contestazioni - alquanto genericamente articolate (v. ancora citata memoria e scritti successivi) - sul punto, avendo la Suprema Corte da ultimo chiarito che, se è vero che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021), è altrettanto vero che, anche ai fini della (mera) rilevazione officiosa della nullità è necessario che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame
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da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (v. da ultimo Cassazione civile sez. I - 17/01/2025, n. 1170). Ebbene, nella specie è assorbente rilevare che i contratti in esame risalgono ad anni di non poco successivi (2013) al richiamato accertamento del 2005, ferma in ogni caso, in uno all'assenza degli ulteriori ed univoci riscontri necessari in questo caso di cui si è detto comunque non forniti dall'eccipiente, la considerazione secondo cui a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Nel caso in esame, a ben guardare, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate e comunque non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso a concreto). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi, per le ragioni di dirimente evidenza ed consistente impatto operativo sin qui esposte, al rigetto dell'opposizione così come proposta, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, l'esistenza di orientamenti, anche di merito, non univoci sulla sostanziale totalità delle questioni oggetto di causa, ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
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Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione come proposta;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 18/12/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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