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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3523/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi re- Parte_1 C.F._1
sidente in Corso Mazzini, 240 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Giovacchini del foro di
Livorno
ricorrente opponente e
(partita iva ), con sede legale in Via Ippolito Nievo n 59/61, in CP_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente del Consiglio di amministratore e legale rappresentante
[...]
nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Aracri, del foro di C.F._2
Livorno
resistente - opposta
in punto: ricorso in opposizione a provvedimento di ingiunzione fiscale ex R.D. n.
639/1910
1 CONCLUSIONI
presentate in data 23.4.2025
dal procuratore di parte opponente:
„Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la prescrizione dei canoni
maturati dal 31/08/2008 al 31/12/2018 per € 50.555,63 e riformare parzialmente il provve-
dimento di ingiunzione fiscale riducendolo ad € 22.112,40 Il tutto con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio, come per legge“;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia il Giudice di Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto In Via Preliminare. Si
chiede la sospensione del presente procedimento per l'introduzione della mediazione
obbligatoria. In Via Preliminare. Si chiede inoltre al Giudice di emettere ordinanza ex
art 186 bis per il pagamento delle somme non contestate dalla controparte e riconosciu-
te nella propria comparsa opposizione pari ad € 22.112,40. Nel merito: ritenere e di-
chiarare infondata l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto
e in diritto, e comunque confermare l'ingiunzione opposta. In Via subordinata: e nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi
dell'opposizione , ritenere e dichiarare improponibile la domanda attorea per i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo
ingiunto o della maggiore o minore somme che dovesse risultare in corso di causa, dal
dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi legali oltre spese generali,
iva e cpa e spese vive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Parte opponente allegava, in ricorso in opposizione, quanto segue. Pt_1
Con Provvedimento di Ingiunzione Fiscale del 17/10/2023 ingiungeva al- CP_1
la stessa il pagamento della somma di € 72.680,03 oltre le spese di Parte_1
notifica oltre alle successive occorrende.
Il provvedimento veniva notificato dal difensore della resistente, privo di procura al-
le liti, in data 03/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma effettivamente ritirato pres-
so la casa comunale il 21/11/2023 previo appuntamento dopo il ricevimento della racc. in data 14/11/2023.
Dall'esame dell'estratto conto n. 0322168 stampato dalla il 26.09.23 e al- CP_1
legato al citato provvedimento di ingiunzione emerge l'addebito di canoni di loca-
zione e/o spese condominiali relativi all'immobile sito in Livorno Via Costanza, 24
dal 31/08/2008 al 30/06/2023 (data di riconsegna dell'appartamento) per un totale di
€ 72.668,03.
Parte opponente, ai sensi dell'art. 2648 c.c. n. 3 (secondo cui le pigioni delle case,
fitti dei beni rustici ed ogni altro corrispettivo di locazioni si prescrivono in cinque anni) eccepiva la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, dei canoni addebitati dal 31/08/2008 al 31/12/2018 per € 50.555,63, con richiesta di riduzione dell'ingiunzione ad € 22.112,40.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, soste- CP_3
nendo l'interruzione del decorso della prescrizione in virtù delle seguenti note:
- Lettera raccomandata del 06.06.2011; - Lettera raccomandata del 09.05.2014; -
Lettera raccomandata del 29.12.2015, - Lettera raccomandata del 17.09.2019, - Ri-
cevuta raccomandata del 20.11.2019, - Lettera raccomandata del 13.01.2021, le qua-
3 li sarebbero state inviate tutte presso la residenza della debitrice.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, il Giudice, ritenuta matu-
ra per la decisione, fissava udienza per la lettura del dispositivo con termine per no-
te difensive.
All'udienza del 23.4.2025 il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. È incontestato – dato questo fondamentale – che parte opponente non abbia corri-
sposto i canoni de quibus.
L'opposizione, fondata solamente sull'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che parte opponente nulla eccepiva in punto mancata ricezione degli atti interruttivi (effettivamente inviati prima del decorso del quinquennio di cui all'art. 2648 n. 3 c.c.) di cui ai docc.
2-7 di parte opposta (sul punto si veda il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la raccomandata inviata a mezzo del servi-
zio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto
ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'at-
testazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso
di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomanda-
ta da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza
di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito
della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni al-
tro mezzo di prova utile”; così Cass. civ.. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685
- 01).
Nel caso di specie, prodotte le missive (alcune delle quali pure con l'esito della noti-
ficazione) ed il certificato di residenza dell'opponente (cfr. doc. 8 di parte opposta),
4 parte opponente neppure contestava l'avvenuta spedizione delle stesse, sicché deve ritenersi senz'altro provata l'interruzione della prescrizione.
La proposta opposizione merita dunque di essere rigettata.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare la semplicità del-
le questioni di fatto e diritto scrutinate nonché la circostanza che l'istruttoria si svolgeva su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'Ingiunzione Fiscale del
17/10/2023;
5 condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3523/2023 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi re- Parte_1 C.F._1
sidente in Corso Mazzini, 240 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Giovacchini del foro di
Livorno
ricorrente opponente e
(partita iva ), con sede legale in Via Ippolito Nievo n 59/61, in CP_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente del Consiglio di amministratore e legale rappresentante
[...]
nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Aracri, del foro di C.F._2
Livorno
resistente - opposta
in punto: ricorso in opposizione a provvedimento di ingiunzione fiscale ex R.D. n.
639/1910
1 CONCLUSIONI
presentate in data 23.4.2025
dal procuratore di parte opponente:
„Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la prescrizione dei canoni
maturati dal 31/08/2008 al 31/12/2018 per € 50.555,63 e riformare parzialmente il provve-
dimento di ingiunzione fiscale riducendolo ad € 22.112,40 Il tutto con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio, come per legge“;
dal procuratore di parte opposta:
“Voglia il Giudice di Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto In Via Preliminare. Si
chiede la sospensione del presente procedimento per l'introduzione della mediazione
obbligatoria. In Via Preliminare. Si chiede inoltre al Giudice di emettere ordinanza ex
art 186 bis per il pagamento delle somme non contestate dalla controparte e riconosciu-
te nella propria comparsa opposizione pari ad € 22.112,40. Nel merito: ritenere e di-
chiarare infondata l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto
e in diritto, e comunque confermare l'ingiunzione opposta. In Via subordinata: e nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi
dell'opposizione , ritenere e dichiarare improponibile la domanda attorea per i motivi
esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo
ingiunto o della maggiore o minore somme che dovesse risultare in corso di causa, dal
dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi legali oltre spese generali,
iva e cpa e spese vive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Parte opponente allegava, in ricorso in opposizione, quanto segue. Pt_1
Con Provvedimento di Ingiunzione Fiscale del 17/10/2023 ingiungeva al- CP_1
la stessa il pagamento della somma di € 72.680,03 oltre le spese di Parte_1
notifica oltre alle successive occorrende.
Il provvedimento veniva notificato dal difensore della resistente, privo di procura al-
le liti, in data 03/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma effettivamente ritirato pres-
so la casa comunale il 21/11/2023 previo appuntamento dopo il ricevimento della racc. in data 14/11/2023.
Dall'esame dell'estratto conto n. 0322168 stampato dalla il 26.09.23 e al- CP_1
legato al citato provvedimento di ingiunzione emerge l'addebito di canoni di loca-
zione e/o spese condominiali relativi all'immobile sito in Livorno Via Costanza, 24
dal 31/08/2008 al 30/06/2023 (data di riconsegna dell'appartamento) per un totale di
€ 72.668,03.
Parte opponente, ai sensi dell'art. 2648 c.c. n. 3 (secondo cui le pigioni delle case,
fitti dei beni rustici ed ogni altro corrispettivo di locazioni si prescrivono in cinque anni) eccepiva la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, dei canoni addebitati dal 31/08/2008 al 31/12/2018 per € 50.555,63, con richiesta di riduzione dell'ingiunzione ad € 22.112,40.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, soste- CP_3
nendo l'interruzione del decorso della prescrizione in virtù delle seguenti note:
- Lettera raccomandata del 06.06.2011; - Lettera raccomandata del 09.05.2014; -
Lettera raccomandata del 29.12.2015, - Lettera raccomandata del 17.09.2019, - Ri-
cevuta raccomandata del 20.11.2019, - Lettera raccomandata del 13.01.2021, le qua-
3 li sarebbero state inviate tutte presso la residenza della debitrice.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione, il Giudice, ritenuta matu-
ra per la decisione, fissava udienza per la lettura del dispositivo con termine per no-
te difensive.
All'udienza del 23.4.2025 il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. È incontestato – dato questo fondamentale – che parte opponente non abbia corri-
sposto i canoni de quibus.
L'opposizione, fondata solamente sull'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che parte opponente nulla eccepiva in punto mancata ricezione degli atti interruttivi (effettivamente inviati prima del decorso del quinquennio di cui all'art. 2648 n. 3 c.c.) di cui ai docc.
2-7 di parte opposta (sul punto si veda il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la raccomandata inviata a mezzo del servi-
zio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto
ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'at-
testazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso
di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomanda-
ta da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza
di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito
della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni al-
tro mezzo di prova utile”; così Cass. civ.. Sez. L., 06/11/2024, n. 28580, Rv. 672685
- 01).
Nel caso di specie, prodotte le missive (alcune delle quali pure con l'esito della noti-
ficazione) ed il certificato di residenza dell'opponente (cfr. doc. 8 di parte opposta),
4 parte opponente neppure contestava l'avvenuta spedizione delle stesse, sicché deve ritenersi senz'altro provata l'interruzione della prescrizione.
La proposta opposizione merita dunque di essere rigettata.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare la semplicità del-
le questioni di fatto e diritto scrutinate nonché la circostanza che l'istruttoria si svolgeva su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'Ingiunzione Fiscale del
17/10/2023;
5 condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 23.4.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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