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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/09/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA
CF E Parte_1 C.F._1 [...]
, CF rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Parte_2 C.F._2
Rega, in virtù di procura rilasciata in atti, domiciliata come in atti;
OPPONENTI
CONTRO
CF rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia CP_1 C.F._3
Ferrara, in virtù di procura in calce alla Comparsa di risposta, domiciliato come in atti,
OPPOSTA
CON L'INTERVENTO DI
CF , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Michele Rega, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti,
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1
e proponevano opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Parte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 14-17 luglio 2023 su impulso della signora e con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 89.138,08, oltre interessi e spese successive. Il titolo posto alla base della paventata esecuzione, e notificato in uno al suddetto atto di precetto, è rappresentato dalla sentenza n. 756 del 21 gennaio 2016 resa dal Tribunale di
Nola. Con l'opposizione, contenente un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva dedotta la nullità, inefficacia e invalidità dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti di una delle tre parti intimate (tutte coeredi di ) nonché l'irregolarità Persona_1
dei calcoli dell'importo precettato, dovendo rispondere gli opponenti in proporzione alla singola quota ereditaria.
Con comparsa di intervento volontario del 5 settembre 2023 si costituiva in giudizio , destinataria della notifica del medesimo atto di Controparte_2
precetto avvenuta in data 17 agosto 2023, spiegando istanza di sospensione e, nel merito, aderendo ai motivi di opposizione.
Si costituiva in giudizio, altresì, l'opposta che contestava punto per punto l'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 gennaio 2024, previo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il precedente Istruttore si riservava in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (sentenza del Tribunale di Nola con n.
756/2016) formulata dagli opponenti e dalla parte intervenuta. Con provvedimento reso in pari data, rigettata la richiesta di sospensiva, la causa veniva rinviata ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza dell'8 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Successivamente allo scambio delle memorie e, depositata da parte della difesa degli opponenti la copia della sentenza
2 resa dalla Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 1915 dell'1 giugno 2020), la causa veniva assegnata alla cognizione dello scrivente giudice.
Dopo un rinvio per tentativo di bonario componimento, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
In via preliminare, deve evidenziarsi che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione» (così, testualmente, Cass.
13/03/2012, n. 3977).
D'altro canto, costituendo l'esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l'opposizione, l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per AZ (ex multis, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass.
03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass. 19/05/2011, n.
11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass.
07/09/1955, n. 2578).
3 Ciò posto ed in via assorbente, deve rilevarsi che il titolo azionato con l'impugnato precetto è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Nola con n. 756/2016, con la quale gli opponenti sono stati condannati in solido al pagamento della somma intimata a titolo di conguaglio nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. La suddetta sentenza è stata oggetto di impugnazione rigettata nel merito dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1915 dell'1 giugno 2020.
Orbene, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della
Corte di AZ attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (Cass. n. 2885/73;
n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al 4 precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. In questo caso peraltro l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità
è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo. Non è, per contro, sufficiente ai fini della validità dell'atto di precetto che esso sia stato preceduto dalla notifica della sentenza di primo grado spedita in forma esecutiva ove questa sia stata superata dall'intervenuta pronuncia della sentenza di appello e neppure se esso riporti gli estremi atti ad identificare la sentenza di appello (così, Cass.
29021/2018).
Nel caso de quo l'atto di precetto è stato notificato in uno alla sentenza di primo grado ma successivamente alla pronuncia della sentenza di appello che ha deciso nel merito, con la conseguenza che l'atto di precetto è stato notificato sulla base di un atto inidoneo a costituire valido titolo esecutivo.
Né potrà in tal caso ricorrere un'ipotesi di nullità soggetta alla sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per l'avvenuta proposizione della opposizione. Nel caso in esame, infatti, è mancata la notifica del titolo in forma esecutiva ed essa non può essere sanata con il raggiungimento dello scopo che presuppone un'attività nulla e non, come nel caso di specie, il mancato svolgimento di una attività dovuta.
Per tali motivi, l'opposizione merita di trovare accoglimento.
La decisione della causa sulla sola questione rilevata d'ufficio dal giudice e il comportamento processuale della parte opponente e della parte interventrice, che, pur non contestando l'an della pretesa, non hanno neanche precisato quanto da
5 loro ritenuto dovuto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con l'intervento di nella causa CP_1 Controparte_2 civile iscritta al n. 4475/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo rappresentato dalla sentenza del
Tribunale di Nola n. 256/2016 pubblicata il 22.1.2016;
- compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Nola il 20 settembre 2025
Il giudice
Dott. Gennaro Beatrice
6
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4475 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., e vertente
TRA
CF E Parte_1 C.F._1 [...]
, CF rappresentati e difesi dall'Avv. Michela Parte_2 C.F._2
Rega, in virtù di procura rilasciata in atti, domiciliata come in atti;
OPPONENTI
CONTRO
CF rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia CP_1 C.F._3
Ferrara, in virtù di procura in calce alla Comparsa di risposta, domiciliato come in atti,
OPPOSTA
CON L'INTERVENTO DI
CF , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Michele Rega, in virtù di procura in atti, domiciliata come in atti,
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 12.06.2025.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1
e proponevano opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Parte_2
avverso l'atto di precetto loro notificato in data 14-17 luglio 2023 su impulso della signora e con il quale veniva loro intimato il pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 89.138,08, oltre interessi e spese successive. Il titolo posto alla base della paventata esecuzione, e notificato in uno al suddetto atto di precetto, è rappresentato dalla sentenza n. 756 del 21 gennaio 2016 resa dal Tribunale di
Nola. Con l'opposizione, contenente un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva dedotta la nullità, inefficacia e invalidità dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto nei confronti di una delle tre parti intimate (tutte coeredi di ) nonché l'irregolarità Persona_1
dei calcoli dell'importo precettato, dovendo rispondere gli opponenti in proporzione alla singola quota ereditaria.
Con comparsa di intervento volontario del 5 settembre 2023 si costituiva in giudizio , destinataria della notifica del medesimo atto di Controparte_2
precetto avvenuta in data 17 agosto 2023, spiegando istanza di sospensione e, nel merito, aderendo ai motivi di opposizione.
Si costituiva in giudizio, altresì, l'opposta che contestava punto per punto l'avversa opposizione chiedendone il rigetto.
All'udienza del 25 gennaio 2024, previo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il precedente Istruttore si riservava in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato (sentenza del Tribunale di Nola con n.
756/2016) formulata dagli opponenti e dalla parte intervenuta. Con provvedimento reso in pari data, rigettata la richiesta di sospensiva, la causa veniva rinviata ex art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza dell'8 ottobre 2024, con la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.. Successivamente allo scambio delle memorie e, depositata da parte della difesa degli opponenti la copia della sentenza
2 resa dalla Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 1915 dell'1 giugno 2020), la causa veniva assegnata alla cognizione dello scrivente giudice.
Dopo un rinvio per tentativo di bonario componimento, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12 giugno 2025, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi del terzo comma della medesima disposizione.
In via preliminare, deve evidenziarsi che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e la sua esistenza, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice. In particolare, mentre il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l'azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, in sede di opposizione all'esecuzione l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione» (così, testualmente, Cass.
13/03/2012, n. 3977).
D'altro canto, costituendo l'esistenza di un valido titolo esecutivo il presupposto dell'iniziativa coattiva contro la quale si è reagito con l'opposizione, l'abilitazione al rilievo ex officio investe l'intero sviluppo processuale della parentesi cognitiva, per essere praticabile in ogni stato e grado del giudizio e finanche per la prima volta nel giudizio per AZ (ex multis, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass.
03/09/2019, n. 21996; Cass. 13/07/2011, n. 15363; Cass. 19/05/2011, n.
11021; Cass. 29/11/2004, n. 22430, e così tante altre, sino alla remota Cass.
07/09/1955, n. 2578).
3 Ciò posto ed in via assorbente, deve rilevarsi che il titolo azionato con l'impugnato precetto è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Nola con n. 756/2016, con la quale gli opponenti sono stati condannati in solido al pagamento della somma intimata a titolo di conguaglio nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. La suddetta sentenza è stata oggetto di impugnazione rigettata nel merito dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1915 dell'1 giugno 2020.
Orbene, in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza della
Corte di AZ attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa (Cass. n. 2885/73;
n.6438/92; n. 586/99; n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09). Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al 4 precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. In questo caso peraltro l'esigenza di chiarezza del contenuto delle obbligazioni a carico della parte soccombente è comunque soddisfatta in quanto contenuto primario del precetto a pena di nullità
è l'indicazione del contenuto dell'obbligo risultante dal titolo. Non è, per contro, sufficiente ai fini della validità dell'atto di precetto che esso sia stato preceduto dalla notifica della sentenza di primo grado spedita in forma esecutiva ove questa sia stata superata dall'intervenuta pronuncia della sentenza di appello e neppure se esso riporti gli estremi atti ad identificare la sentenza di appello (così, Cass.
29021/2018).
Nel caso de quo l'atto di precetto è stato notificato in uno alla sentenza di primo grado ma successivamente alla pronuncia della sentenza di appello che ha deciso nel merito, con la conseguenza che l'atto di precetto è stato notificato sulla base di un atto inidoneo a costituire valido titolo esecutivo.
Né potrà in tal caso ricorrere un'ipotesi di nullità soggetta alla sanatoria, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per l'avvenuta proposizione della opposizione. Nel caso in esame, infatti, è mancata la notifica del titolo in forma esecutiva ed essa non può essere sanata con il raggiungimento dello scopo che presuppone un'attività nulla e non, come nel caso di specie, il mancato svolgimento di una attività dovuta.
Per tali motivi, l'opposizione merita di trovare accoglimento.
La decisione della causa sulla sola questione rilevata d'ufficio dal giudice e il comportamento processuale della parte opponente e della parte interventrice, che, pur non contestando l'an della pretesa, non hanno neanche precisato quanto da
5 loro ritenuto dovuto, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con l'intervento di nella causa CP_1 Controparte_2 civile iscritta al n. 4475/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che la parte opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo rappresentato dalla sentenza del
Tribunale di Nola n. 256/2016 pubblicata il 22.1.2016;
- compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Nola il 20 settembre 2025
Il giudice
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