Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11218 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02604/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cataldo e Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. -OMISSIS- del 14.12.2018, con cui il Comune di Frascati avrebbe rigettato la richiesta del ricorrente di esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005 o, comunque, vi avrebbe soprasseduto;
- per quanto di interesse, del programma delle demolizioni del Comune di Frascati;
- per quanto di interesse, della deliberazione della Giunta Municipale di Frascati n. -OMISSIS- del 4 aprile 2006;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Frascati in ordine alla richiesta del ricorrente di completamento della repressione dell'illecito edilizio avviata con ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005, per l'accertamento dell'obbligo del Comune di procedere all'esecuzione dell'ordinanza citata e la condanna di esso alla refusione del danno morale asseritamente patito dal ricorrente;
B) quanto ai primi motivi aggiunti:
- della nota prot. -OMISSIS- del 14.12.2018, con cui il Comune di Frascati avrebbe rigettato la richiesta del ricorrente di esecuzione dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005 o, comunque, vi avrebbe soprasseduto;
- per quanto di interesse, del programma delle demolizioni del Comune di Frascati e, nell'ambito di questo, dell'atto di indirizzo adottato con nota prot. 48 del 26.04.2012, con cui il dirigente del IV Settore “Tutela e assetto del territorio” del Comune di Frascati delineava l'ordine di priorità dell'esecuzione delle ordinanze di demolizione;
- per quanto di interesse, della deliberazione della Giunta Municipale di Frascati n. -OMISSIS- del 4 aprile 2006;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Frascati in ordine alla richiesta del ricorrente di completamento della repressione dell'illecito edilizio avviata con ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005 e dell'obbligo del Comune di procedere all'esecuzione dell'ordinanza citata e la condanna di esso alla refusione del danno morale asseritamente patito dal ricorrente;
C) quanto ai secondi motivi aggiunti, degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti nonché:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.10.2024, con la quale il Comune di Frascati ha negato di voler procedere con le attività necessarie all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005;
- in via subordinata e per quanto di interesse, della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 14.04.2022, recante atto di indirizzo per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed il recupero delle indennità di occupazione;
- in via subordinata e per quanto di interesse, della nota prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2022, come richiamata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 14.04.2022, con cui il responsabile del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio del Comune ha trasmesso al Sindaco ed al Segretario Generale il programma dei lavori di demolizione d’ufficio di manufatti realizzati abusivamente nel territorio di Frascati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune di Frascati in ordine alla richiesta del ricorrente di completamento della repressione dell'illecito edilizio avviata con ordinanza comunale di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005 e dell'obbligo del Comune di procedere all'esecuzione dell'ordinanza citata e la condanna di esso alla refusione del danno morale asseritamente patito dal ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Frascati e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di essere proprietario di un fondo in agro di Frascati, ubicato in via -OMISSIS- n. 19 e identificato in catasto al foglio 17, particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-. Il fondo in parola è confinante con quello dei controinteressati, i quali a partire dal 2005 hanno realizzato nel proprio terreno diversi abusi edilizi (ampliamento di una rimessa interrata; realizzazione di un nuovo appartamento con portico antistante; ampliamenti di opere di cui alla precedente concessione in sanatoria n. -OMISSIS-: due corpi di fabbrica, vano tecnico a servizio della grotta esistente, incremento di volume con chiusura parziale di un preesistente portico; realizzazione di sistemazioni esterne con muretti e scale; realizzazione di una piscina; realizzazione di un vano seminterrato adibito a spogliatoio, sauna e bagno; realizzazione di un manufatto tettoia con forno angolo cottura esterno; lavori nella zona giardino), che avrebbero comportato l’incremento della superficie utile dell’originario fabbricato di loro proprietà di mq. -OMISSIS- ed un incremento volumetrico pari a mc. -OMISSIS-.
Con determinazioni in data 03.10.2005 e 21.12.2005, il Comune di Frascati ha respinto l’istanza di sanatoria di tali interventi abusivi, perché contrastanti con la disciplina dettata per la zona agricola dalle N.T.A. del P.R.G. e, con ordinanza n. -OMISSIS- del 29.11.2005, ne ha ordinato la demolizione.
Nonostante i numerosi solleciti indirizzati dal ricorrente all’autorità comunale, l’ordine di ripristino è rimasto però ineseguito come accertato dalla Polizia Municipale con verbale del 31 luglio 2007. Il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, d’altro canto, sono stati impugnati dai controinteressati dinanzi a questo Tribunale Ammnistrativo ma, rigettata la domanda cautelare, i due ricorsi sono stati poi dichiarati perenti, con decreti n. -OMISSIS- del 17.07.2014 e n. -OMISSIS-del 22.09.2016.
Rileva inoltre il ricorrente che della vicenda edilizia per cui è causa si è interessata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, che aveva disposto il sequestro preventivo dei manufatti abusivi.
2. Tanto premesso, con nota prot. -OMISSIS- in data 30.11.2018, il ricorrente ha indirizzato al Comune di Frascati un atto di diffida stragiudiziale, affinché l’Amministrazione adottasse i provvedimenti amministrativi necessari alla rimozione dei manufatti abusivi dando esecuzione alla citata ordinanza del 29.11.2005.
Con nota del prot. -OMISSIS- del 14.12.2018, l’Amministrazione ha riscontrato la diffida del ricorrente evidenziando in sintesi:
- che con delibera n. -OMISSIS- del 4 aprile 2006, la Giunta Municipale ha fissato le linee di indirizzo cui il competente settore tecnico avrebbe dovuto attenersi per procedere alle demolizioni d’Ufficio dei manufatti abusivi;
- che le procedure di demolizione di alcuni edifici sono state però attivate su specifica richiesta delle forze dell’ordine e della Magistratura, in ragione della gravità e della consistenza degli abusi perpetrati;
- che l’Amministrazione è dotata di risorse umane ed economiche insufficienti e che, pertanto, “ sotto le direttive della Procura della Repubblica di -OMISSIS- avente per oggetto “demolizioni immobili abusivi disposte da Sentenze Penali irrevocabili”, ed in via prioritaria si sta procedendo ad effettuare una serie di riscontri e la predisposizione degli atti consequenziali, congiuntamente al personale della Polizia Locale ”;
- che gli elenchi delle demolizioni da eseguire tengono prioritariamente conto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e che, comunque, mantengono un carattere di flessibilità in ragione dell’effettiva capacità di intervento e delle limitate risorse umane e finanziarie a disposizione del Comune;
- che “ Nel caso in oggetto, trattandosi di abuso represso ai sensi dell’art. 33 del DPR 380/01…esso potrà essere eseguito a cura di questo Comune in base alla cronologia degli episodi di abusivismo, dando comunque priorità ai casi ricadenti nell’art. 31 del DPR 380/01…in cui è avvenuta l’acquisizione del bene al patrimonio comunale ed in quelli inseriti negli elenchi delle Procure della Repubblica… ”.
3. Ritenuta la precedente nota generica, evasiva e soprassessoria il ricorrente è insorto con il ricorso in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di accertare l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ente comunale sulla diffida in discorso e l’obbligo per il Comune di adottare i provvedimenti idonei alla repressione degli abusi edilizi commessi dai controinteressati.
In subordine parte ricorrente agisce altresì per l’annullamento della citata nota, prot. -OMISSIS- del 14.12.2018, con cui il Comune avrebbe di fatto respinto la richiesta del ricorrente di eseguire l’ordinanza di demolizione. Con il medesimo mezzo di tutela, infine, il ricorrente chiede la refusione del danno asseritamente patito in ragione del mancato ripristino della legalità violata e dell’inadempimento dell’obbligo di procedere alla demolizione.
Il ricorso, notificato il 12 febbraio 2019 e depositato l’1 marzo successivo, è affidato alle seguenti censure:
- Sull’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Frascati in ordine all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Violazione degli artt. 2, 10, 42, 97, 117, Cost. Violazione dell’art. 1, Prot. 1, CEDU. Violazione degli artt. 107 e 108, D.Lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 8 della L.R. 15/2008, nonché degli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380/2001. Violazione degli artt. 2 e 21-quater della L. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.
- In subordine. Illegittimità degli atti impugnati. Violazione della Delibera n. -OMISSIS-/2006. Violazione degli artt. 2, 97, 117, comma 3, Cost. Violazione degli artt. 107 e 108, D.Lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 8 della L.R. 15/2008 nonché degli artt. 27 e ss. del d.P.R. n. 380/2001. Violazione degli artt. 2, 3 e 21-quater della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria.
- Sul risarcimento del danno non patrimoniale cagionato al Sig. -OMISSIS- dall’inerzia illegittima del Comune di Frascati, ex art. 2-bis, L. n. 241/1990.
- Istanza per la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, 3 comma c.p.a. ed in subordine ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) c.p.a.”
3.1. Con il primo motivo, parte ricorrente denunzia l’inerzia serbata dal Comune di Frascati in ordine al completamento della procedura di demolizione intrapresa con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2005, e che tale inerzia non potrebbe dirsi interrotta dalla nota, prot. n. -OMISSIS- del 14.12.2018, che sarebbe priva di ogni indicazione in ordine alla conclusione del procedimento. Pertanto il ricorrente lamenta che il Comune avrebbe violato l'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, di concludere obbligatoriamente i procedimenti, anche avviati su istanza di parte, con un provvedimento espresso da emanarsi nei termini prescritti dalla legge.
Sotto diverso profilo, il ricorrente denunzia altresì che l’inerzia del Comune ne avrebbe compromesso il diritto di proprietà sul proprio immobile. Segnatamente la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione avrebbe comportato un’indebita limitazione del diritto di proprietà del -OMISSIS-, inteso quale diritto a che siano rispettati l’integrità del suo fondo ed il godimento pieno ed esclusivo dello stesso, ai sensi dell’art. 832 del codice civile.
Le opere abusive in questione, inoltre, determinerebbero una lesione della posizione del ricorrente anche in relazione alla integrità dell’ambiente ed al rispetto delle norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, che si declinano in maniera particolare per via della prossimità fra le proprietà interessate, sicché nella fattispecie sarebbe stato leso il legittimo interesse del -OMISSIS- ad ottenere la repressione dell’illecito, così da porre fine all’illegittima compromissione del suo diritto di proprietà.
3.2. Con il secondo ordine di censure il ricorrente, in via subordinata, si duole della illegittimità della nota prot. -OMISSIS- del 14.12.2018, con cui il Comune avrebbe di fatto respinto la sua richiesta di eseguire la demolizione. L’atto avrebbe infatti natura soprassessoria e, in quanto tale, sarebbe di per sé illegittimo, in quanto finalizzato ad eludere l’obbligo di provvedere del Comune che, in ogni caso, deriverebbe dalla rilevanza e dalla consistenza degli abusi per cui è causa e dalla circostanza che l’ordine di ripristino inottemperato risale all’ormai lontano 2005. Sotto diverso ed ulteriore profilo, ci si duole del fatto che il Comune, nel reprimere gli abusi, abbia subordinato la vigilanza sull’assetto edilizio del territorio alle direttive della Procura della Repubblica, stante l’autonomia fra la repressione amministrativa e la repressione penale dell’abusivismo edilizio.
3.3. Con il terzo motivo, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno morale asseritamente patito in ragione della mancata demolizione delle opere abusive poste a ridosso della propria abitazione, quantificato in euro 50.000 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
3.4. Con l’ultima doglianza il ricorrente chiede infine al Collegio, in ragione della dichiarata incapacità dell’Amministrazione di far fronte ai propri obblighi, di provvedere alla nomina immediata di un Commissario ad acta , che provveda all’adozione degli atti necessari per giungere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi o, quanto meno, alla revisione del programma comunale delle demolizioni.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Frascati ed i controinteressati che, con memoria del 10 aprile 2019, nel chiedere il rigetto del mezzo di tutela all’esame, ne hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse.
5. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 giugno 2019 e depositato il 20 giugno successivo, parte ricorrente ha reiterato le medesime censure già articolate con il ricorso introduttivo. Parte ricorrente insiste per l’accoglimento delle domande già spiegate evidenziando di aver appreso, a seguito di accesso agli atti avvenuto il 17 aprile ed il 24 maggio 2019, che nel 2006 il Comune aveva bandito e poi aggiudicato una gara per l’affidamento dei lavori di demolizione di opere abusive site nel territorio comunale, senonché l’aggiudicataria due anni dopo la stipula aveva receduto dal contratto senza che l’Amministrazione desse poi seguito alle programmate demolizioni.
6. Il 30 ottobre 2024 parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa e, in data 12 dicembre 2024, ha depositato ampia documentazione.
In vista della discussione, con memoria del 20 dicembre 2024, la difesa dei controinteressati ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 17 giugno 2019, stante che parte ricorrente, in asserito contrasto con l’art. 43 c.p.a., non avrebbe dedotto, né tantomeno dimostrato, la sopravvenuta conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento di proposizione del ricorso introduttivo ma ignoti), o la conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti.
Sotto diverso profilo, i controinteressati hanno reiterato anche la, generale, eccezione di inammissibilità dei mezzi di tutela all’esame per carenza di interesse evidenziando che:
- il ricorrente pur confinante non sarebbe vicino, non proverebbe il reale pregiudizio a lui arrecato dai manufatti abusivi ed avrebbe agito per scopi puramente emulativi;
- la vicenda sarebbe stata già affrontata con esito favorevole ai controinteressati dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023, con cui il Giudice d’Appello ha evidenziato l’insussistenza di un concreto pregiudizio in capo al ricorrente derivante dai manufatti abusivi.
7. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 24 dicembre 2024, parte ricorrente ha nuovamente insistito per l’accoglimento delle domande articolate con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti chiedendo, altresì, l’annullamento della nota, prot. n. -OMISSIS- del 25 ottobre 2024, con la quale il Comune di Frascati avrebbe negato di voler procedere con le attività necessarie all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 29.11.2005, ed in via subordinata e per la parte di interesse anche della deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 14 aprile 2022, recante atto di indirizzo avente ad oggetto l’adozione dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, e della nota prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2022, con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha trasmesso al Sindaco ed al Segretario Generale il programma delle demolizioni.
7.1. Ha premesso parte ricorrente che parallelamente al presente giudizio se ne era svolto un altro, concernente la compatibilità paesaggistica dei manufatti per cui è causa.
In data 9 maggio 2013 i controinteressati avevano infatti presentato un’istanza di non demolibilità dei manufatti abusivi, in relazione alla quale hanno poi richiesto l’autorizzazione paesaggistica postuma di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente a seguito di accesso agli atti ha appreso dell’intervenuto rilascio del parere favorevole della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio, rilasciato con nota prot. -OMISSIS- del 27 marzo 2017, ed ha conseguentemente impugnato tale provvedimento con il ricorso n. -OMISSIS-/2019 r.g., che è stato accolto da questo Tribunale Ammnistrativo, con sentenza della sezione seconda quater n. -OMISSIS- del 20 marzo 2021, stante che l’autorizzazione paesaggistica postuma venne considerata inficiata da difetto di istruttoria ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto.
La sentenza n. -OMISSIS-/2021 è stata però impugnata dai controinteressati, e la sezione VI del Consiglio di Stato, con sentenza n. -OMISSIS- dell’8 marzo 2023, ha accolto l’appello evidenziando l’insussistenza di un concreto pregiudizio in capo al ricorrente derivante dai manufatti abusivi.
Ciò posto, con riferimento alla propria legittimazione ad agire e, dunque, in punto di interesse al ricorso, il ricorrente sostiene che la pronuncia del Consiglio di Stato si riferirebbe esclusivamente all’impatto paesaggistico degli abusi, e che le argomentazioni ivi spese non potrebbero essere trasposte nel presente giudizio.
Tanto premesso, il ricorrente evidenzia quindi di aver nuovamente chiesto al Comune informazioni in ordine all’esecuzione dell’ordine di ripristino dei manufatti abusivi.
Tale istanza è stata riscontrata dall’Amministrazione con nota prot. n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2024, con cui sono state nuovamente evidenziate le ragioni che hanno ritardato l’esecuzione della demolizione.
Tale nota e gli ulteriori atti presupposti da essa richiamati sono stati quindi impugnati con i secondi motivi aggiunti atteso che, secondo il ricorrente, sarebbero affetti per illegittimità derivata dai medesimi vizi che inficiano la legittimità degli atti e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.
8. Con memoria del 31 dicembre 2024, la difesa dei controinteressati ha insistito nelle eccezioni e difese già versate nel fascicolo processuale ed ha chiesto il rinvio della trattazione prevista per il 24 gennaio 2025, per mancanza dei termini a difesa.
Con memoria del 3 gennaio 2025, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni e difese avversarie insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Con memoria del 7 gennaio 2025, la resistente Amministrazione nell’associarsi all’istanza di rinvio della trattazione e nel chiedere nel merito il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti ha eccepito:
- l’inammissibilità dell’azione proposta dal -OMISSIS- per carenza di interesse, richiamando in generale le statuizioni dell’adunanza plenaria n. 22/2021 e, con specifico riguardo alla vicenda all’esame, quelle della ridetta sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2023, n. -OMISSIS-;
- la tardività del primo ricorso per motivi aggiunti.
In esito all’udienza straordinaria del 24 gennaio 2025, con ordinanza n. 2997 dell’11 febbraio 2025 il Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione della causa, onde “ garantire il rispetto dei termini a difesa, come richiesto dai controinteressati e dalla resistente Amministrazione ”, stante che i secondi motivi aggiunti sono stati notificati soltanto il 24 dicembre 2024.
In vista della nuova discussione il Comune di Frascati ha depositato documentazione, dalla quale, tra l’altro, si evince che con determinazione n. 83 del 29.01.2025, la resistente Amministrazione ha provveduto a conferire incarico professionale per l’accertamento della fattibilità della demolizione e che, in data 27 marzo 2025, è stato effettuato un primo sopralluogo per l’esecuzione dell’incarico.
Con memoria versata in atti in data 11 aprile 2025, la difesa dei controinteressati ha reiterato le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, che sarebbero sostenuti da intenti scopertamente emulativi, ed ha eccepito l’inammissibilità anche dei secondi motivi aggiunti, non risultando ricorrere nella fattispecie all’esame la sopravvenuta conoscenza di ulteriori atti, già esistenti al momento della proposizione del ricorso ma ignoti, o la conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti.
Con memoria del 15 aprile 2025, anche il Comune di Frascati ha ribadito le eccezioni preliminari e le difese già articolate in precedenza.
Con memoria del 23 aprile 2025, infine, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, nel corso della quale parte ricorrente ha chiesto un nuovo rinvio, onde verificare se effettivamente il Comune provvederà alla rimessione in pristino.
9. Preliminarmente deve rigettarsi l’istanza di rinvio formulata dalla difesa del ricorrente nel corso della discussione, giacché l’art. 72 bis del codice del processo amministrativo riserva ad eccezionali motivi – non sussistenti nel caso che ci occupa – la possibilità di accordare il differimento della trattazione che nella fattispecie era stata per altro già rinviata una prima volta.
10. Ciò posto, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, sollevate dal Comune di Frascati e dai controinteressati.
Il Collegio reputa che tali eccezioni siano fondate e che l’azione proposta sia del tutto inammissibile.
10.1. Giova premettere che ogni Ente pubblico deve curare l'esecuzione dei propri provvedimenti, come si desume in via generale dalla previsione dell'articolo 21- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che da elementari regole di buona amministrazione; ciò vale in modo particolare in materia di controllo sul rispetto delle regole disciplinanti l'edificazione dato che tale rispetto riposa anche e soprattutto sull'effettività delle sanzioni per la loro violazione; insomma non possono gli enti locali limitarsi a sanzionare “sulla carta” gli abusi mediante l'emissione di ordini di demolizione che non sono poi seguiti dalle misure (accertamento dell'inottemperanza, acquisizione alla mano pubblica e demolizione d'ufficio) che la legge prevede per assicurare effettività e deterrenza delle sanzioni.
10.2. Ciò posto va rammentato però altresì, con specifico riferimento all’interesse a ricorrere in ambito edilizio-urbanistico, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021, ha evidenziato che “ Il ragionamento intorno all'interesse al ricorso, inteso come uno stato di fatto, si lega quindi necessariamente all'utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall'effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio…a fronte di un intervento edilizio contra legem è rinvenuto in giurisprudenza, non senza una serie di varianti, nel possibile deprezzamento dell'immobile, confinante o comunque contiguo, ovvero nella compromissione dei beni della salute e dell'ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata…Il riferimento al godimento dell'immobile in uno con il richiamo a salute e ambiente è peraltro un piano di indagine già sufficientemente ampio ed è su di esso che la giurisprudenza ha fatto leva per ravvisare il pregiudizio sofferto dal terzo non solo ad esempio nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nelle menomazioni di valori urbanistici e nelle degradazioni dell'ambiente in conseguenza dell'aumentato carico urbanistico in termini di riduzione dei servizi pubblici, sovraffollamento, aumento del traffico (v., ancora da ultimo, Cons. St., IV, n. 6130/2021)”.
Tirando le fila del ragionamento sviluppato, il Giudice d’Appello nella sua più autorevole composizione non ha mancato di evidenziare, ad ogni modo, che ”… l'estrema varietà dei casi rende pressoché impossibile fornirne una classificazione o anche solo una ricognizione appena soddisfacente ”, concludendo che “ riaffermata la distinzione e l'autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l'interesse al ricorso ” e che “… lo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante…”.
In sostanza, l’interesse ad agire va dimostrato ovvero desunto dagli atti di causa in base ad una disamina effettuata in concreto, dalla quale emerga il pregiudizio che la parte finirebbe per ricavare dalla mancata esecuzione di un atto sanzionatorio. Esso non può essere presunto dalla qualifica di denunciante un abuso edilizio, ancorché la vigilanza del Comune sia stata compulsata a tutela della propria proprietà.
In altri termini, per radicare l’interesse ad agire deve emergere dal titolo edilizio contestato o, come in questo caso dall’intervento edilizio abusivo una lesione diretta, attuale o almeno potenziale, della proprietà o di altro diritto reale di godimento, non basta come detto la mera qualifica di denunciante, né soccorre il possesso della vicinitas , per altro contestata nella fattispecie.
11. Tanto premesso, il Collegio osserva che, per quanto parte ricorrente insista sulla circostanza che il citato pronunciamento del Giudice d’appello sulla vicenda per cui è causa afferirebbe esclusivamente alla questione della compatibilità ambientale delle opere abusive, appaiono oggettivamente inequivoci (oltreché irrevocabili) i rilievi del Giudice d’appello in ordine all’insussistenza del pregiudizio che i manufatti abusivi recherebbero al ricorrente:
“ Nel caso di specie tale pregiudizio non si ravvisa in capo al sig. TE -OMISSIS-. Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio si legge che le varie opere abusive realizzate dagli odierni appellanti, tutte visibili dalla di lui proprietà, “hanno compromesso notevolmente il diritto di proprietà del signor -OMISSIS-, che da quasi 15 anni non può godere in modo pieno ed esclusivo del suo immobile in ogni aspetto”; tuttavia tale compromissione non risulta connessa ad una effettiva e concreta interferenza delle opere con la proprietà del sig. -OMISSIS-…Questi, infatti, non ha dedotto la violazione di distanze legali, né l’attraversamento della sua proprietà con alcune delle opere abusive, né qualsiasi altro pregiudizio tangibile, come potrebbe essere la privazione di luce solare, l’esercizio abusivo di servitù, l’esercizio di attività rumorose, maleodoranti o inquinanti, o il pericolo del verificarsi di danni di vario tipo ascrivibili a spostamenti di terra o ad opere che rischiano di crollare sulla proprietà del sig. -OMISSIS-. Non è dato assolutamente comprendere in che senso al sig. -OMISSIS- sia stato precluso l’esercizio del diritto di proprietà, anche perché non ha allegato, né dato prova, di non aver potuto utilizzare il fabbricato di sua proprietà. L’appellato, infine, non ha neppure dedotto, e tanto meno ha dimostrato, che il bene di sua proprietà abbia subito un deprezzamento per effetto delle opere abusive realizzate dagli odierni appellanti” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2023, n. -OMISSIS-).
Parte ricorrente, come detto, sostiene che la pronuncia del Consiglio di Stato, sarebbe stata resa con esclusivo riferimento all’impatto paesaggistico degli abusi commessi e che, in punto di interesse al ricorso, le argomentazioni ivi spese non potrebbero essere trasposte nel presente giudizio.
La prospettazione difensiva non convince.
È tranciante sul punto la considerazione che le argomentazioni in parola non si limitano affatto ai profili paesaggistici, ma si spingono ad evidenziare (come detto intangibilmente) che i manufatti abusivi non recano alcun concreto ed effettivo pregiudizio alle proprietà del ricorrente.
Anche a non tener conto di quanto detto va osservato altresì che, nell’accogliere la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica postuma rilasciata in favore dei controinteressati, questo Tribunale con la sentenza della sezione seconda quater n. -OMISSIS- del 20 marzo 2021, aveva sottolineato che “ la legittimazione attiva ad impugnare le autorizzazioni paesaggistiche è molto ampia, per espressa previsione del legislatore, superando l’angusta logica proprietaria, in considerazione del valore (di rango costituzionale) del Paesaggio che è un “bene comune”, tutelato nell’interesse del singolo, ma anche delle Comunità che vi abitano o vi operano, perché costituisce Patrimonio Culturale della Nazione (art. 1 e 2 d.lgs. n. 42/2004), tutelato come valore di rilevanza costituzionale (art. 9 Cost.). Non risultano perciò pertinenti i precedenti giurisprudenziali invocati dalla controinteressata con riferimento alla diversa questione della legittimazione ad impugnare titoli abilitativi all’intervento edilizio, in cui è in gioco un bene giuridico di minor rilevanza ”.
Ora se è vero, come è vero, che la legittimazione all’impugnazione delle autorizzazioni paesaggistiche è più ampia di quella che afferisce all’impugnazione dei titoli edilizi e, cionondimeno, il Giudice d’appello ha ritenuto che non sussisteva comunque alcun pregiudizio per il ricorrente, a maggior ragione egli non può vantarne con riferimento alla demolizione dei manufatti per cui è causa, “ in cui è in gioco un bene giuridico di minor rilevanza ” rispetto alla cui esecuzione, in assenza di alcun elemento che comprovi l’asserito pregiudizio, parte ricorrente non può che vantare un mero interesse di fatto, insuscettibile di essere tutelato in questa sede.
12. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
13. L’eccezionalità della vicenda controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.