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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/09/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1378 /2025 R.G. promossa da
con l'avv. MAFFICINI Parte_1 C.F._1
SARA
ricorrente contro
Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/07/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 11/09/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
1. Scioglimento del matrimonio 2
“Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal in data
28/08/2015, trascritto in Italia, nel Comune di Verona, in data 30/11/2015 al n.
443 Parte II, Serie C, Anno 2015.
2. Affidamento della minore
Affidarsi il figlio minore in via superesclusiva alla madre, sig.ra Persona_1
Parte_1
3. Diritto di Visita
Vista l'irreperibilità del sig. risulta impossibile prevedere un Controparte_1
calendario di visite. La sig.ra da parte sua, nulla oppone a che Parte_1
parte resistente, qualora dimostri di volerlo seriamente, riprenda in modo graduale
e continuativo i rapporti con il figlio purché venga tutelato l'interesse dello stesso.
4. Mantenimento della minore
Disporsi in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio, Parte_1
l'importo complessivo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% di
tutte le spese accessorie inerenti al figlio secondo quanto previsto e regolamentato
dal Protocollo del Tribunale di Verona.
5. Assegno Unico e Universale
Disporsi che l'Assegno Unico e Universale venga percepito in via esclusiva, come
di fatto già sta accadendo, dalla sig.ra . Parte_1
6. Rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio
Autorizzarsi la sig.ra a provvedere in via autonoma, senza la Parte_1
necessità della firma del sig. alla richiesta di rilascio/rinnovo Controparte_1
Per_ dei documenti validi per l'espatrio del figlio .
In ogni caso:
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio oltre accessori di legge”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2025 la ricorrente sig. Parte_1
diva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo scioglimento del
[...]
matrimonio con rito civile contratto il 28/08/2015 con il sig.
[...]
e fosse stabilito l'affidamento in via esclusiva alla CP_1
medesima del figlio nato il [...] con autorizzazione a Persona_1
richiedere il rilascio del documento valido per l'espatrio anche in assenza del consenso del padre, senza alcun calendario prestabilito di incontri, e che fosse confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle domande esponeva che:
- I coniugi avevano contratto matrimonio in Senegal il 28/8/2015,
con successiva trascrizione nel Comune di Verona Parte II serie
C n. 443 anno 2015;
- I coniugi si erano separati consensualmente comparendo davanti al Presidente del Tribunale di Verona in data 4/10/2022 e la separazione veniva omologata con decreto del 6/10/2022;
- La convivenza non era più ripresa;
- Il marito non aveva mai rispettato quanto pattuito in sede di separazione e si era reso irreperibile: si era limitato a chiamare il figlio una decina di volte l'anno, causando problematiche affettive nel bambino, ed era rimasto inadempiente agli obblighi di mantenimento.
Con decreto in data 26/2/2025 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 15/7/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
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non costituito;
parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente.
All'esito, la Presidente del., verificata la regolarità della notifica
(perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), dichiarava la contumacia del resistente, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, e, a parziale modifica delle condizioni di separazione, vista l'irreperibilità del padre e nell'interesse del figlio minorenne, disponeva l'affidamento super esclusivo alla madre, confermava per il resto le condizioni di separazione e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati anagrafici e dichiarato all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 4/10/2022).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In ragione dell'irreperibilità del resistente e dell'allegato inadempimento agli obblighi assunti in sede di separazione, va disposto l'affidamento superesclusivo alla madre del figlio nato il Persona_1
18/5/2016, con facoltà della stessa di assumere tutte le decisioni anche sulla salute, istruzione ed educazione, nonché ai fini del rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio, senza la necessità del consenso del padre.
Per le medesime ragioni, gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi solo previo accordo tra i genitori sui tempi e sulle modalità.
Non constando impedimenti al lavoro da parte del padre, nato nel
1983, e visto l'impegno assunto in sede di separazione di contribuire nella
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misura di € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, anche in ragione dell'assenza di contribuzione diretta e considerati i redditi della ricorrente, va confermato il contributo concordato, pari ad attuali € 207,
oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale
di Verona, sul presupposto che la madre continui a percepire l'intero assegno unico universale.
Visti la natura, l'esito della contesa e la valenza neutra ai fini della soccombenza della pronuncia sullo status, nella contumacia del convenuto,
le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico del resistente liquidati secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della modesta attività svolta, della non particolare complessità delle questioni trattate e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VERONA di annotare la sentenza nei registri (atto n°443, Parte II, serie C anno 2015
del registro degli atti di matrimonio);
3) affida il figlio minorenne in via superesclusiva alla Persona_1
madre sig. con facoltà della stessa di assumere Parte_1
tutte le decisioni anche sulla salute, istruzione ed educazione, nonché ai fini del rilascio dei documenti d'identità validi per l'espatrio, senza la necessità del consenso del padre;
4) gli incontri tra padre e figlio potranno svolgersi solo previo accordo tra i genitori sui tempi e sulle modalità
5) il sig. contribuirà al mantenimento del Controparte_1
figlio corrispondendo mensilmente alla sig. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 207 oltre rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2025 e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla madre;
6) compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente dei restanti due terzi,
che liquida per la quota in € 2539,33 per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 11/09/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
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