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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3430 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/07/2024 ed iscritto al n 3430 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- in persona del legale rappresentante p. t., corrente in Roma (00144) CP_1 alla via Ciro il Grande 21;
-resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 02.07.2024 l'odierno ricorrente, premesso che gli è stata notificata il 3.5.2024 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000840000 cui è sotteso anche l'avviso di addebito n. 39420170000176622000, notificato il 27.03.2017 a titolo di contributi IVS O.T.D. e recante un ammontare pari ad euro 10.856,23, agisce 1 per sentire accertata e dichiarata la prescrizione dei contributi portati dal predetto avviso di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio con l'ente previdenziale, l' non si è costituito e deve dichiararsi contumace (il ricorso è stato CP_1 notificato sia presso la sede legale che presso la locale sede provinciale).
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. L'avviso di addebito n. 39420170000176622000 è stato notificato il 27.03.2017, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016). Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica dell'avviso di addebito (Cass. 6499/2021), nel caso di specie il 27.03.2017. Non risultano atti interruttivi per il periodo intercorrente tra il 27.03.2017 e la notifica in data 03.05.2024 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è la presente causa, sicchè - anche computando la sospensione della prescrizione di cui alla normativa per l'emergenza Covid- 19 - i contributi di cui all' avviso di addebito impugnato risultano prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014, ma in misura minima considerata la semplicità dell'unica questione di fatto e diritto ed il mancato svolgimento di difese da parte dell' . CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 39420170000176622000 per l'intervenuta prescrizione estintiva;
- condanna l Controparte_2
al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che
[...] liquida in € 1.863,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3430 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 02/07/2024 ed iscritto al n 3430 - 2024 RG , vertente tra
- , c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- in persona del legale rappresentante p. t., corrente in Roma (00144) CP_1 alla via Ciro il Grande 21;
-resistente contumace- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 02.07.2024 l'odierno ricorrente, premesso che gli è stata notificata il 3.5.2024 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000840000 cui è sotteso anche l'avviso di addebito n. 39420170000176622000, notificato il 27.03.2017 a titolo di contributi IVS O.T.D. e recante un ammontare pari ad euro 10.856,23, agisce 1 per sentire accertata e dichiarata la prescrizione dei contributi portati dal predetto avviso di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio con l'ente previdenziale, l' non si è costituito e deve dichiararsi contumace (il ricorso è stato CP_1 notificato sia presso la sede legale che presso la locale sede provinciale).
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'eccezione di prescrizione risulta fondata. L'avviso di addebito n. 39420170000176622000 è stato notificato il 27.03.2017, tale notifica ha valenza di atto interruttivo dal quale inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale quinquennale (Cass SU. n. 23397 del 17.11.2016). Il nuovo dies a quo da cui decorre la prescrizione del credito è costituito dalla data di notifica dell'avviso di addebito (Cass. 6499/2021), nel caso di specie il 27.03.2017. Non risultano atti interruttivi per il periodo intercorrente tra il 27.03.2017 e la notifica in data 03.05.2024 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è la presente causa, sicchè - anche computando la sospensione della prescrizione di cui alla normativa per l'emergenza Covid- 19 - i contributi di cui all' avviso di addebito impugnato risultano prescritti ed il ricorso va accolto per tale motivo.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate e distratte come in dispositivo ex DM 55/2014, ma in misura minima considerata la semplicità dell'unica questione di fatto e diritto ed il mancato svolgimento di difese da parte dell' . CP_1
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 39420170000176622000 per l'intervenuta prescrizione estintiva;
- condanna l Controparte_2
al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, che
[...] liquida in € 1.863,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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