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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 16019/2021 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (Avv. VOLANTE Parte_1
ANTONELLA);
E
, nato a [...] l'[...] (Avv. GIGLIA Controparte_1
LUCIA LINDA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale, note di trattazione scritta per l'udienza del 10/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
•la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2419\2018 del 18/05/2018, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno resta libero vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro nel luogo che riterranno opportuno.
2) Entrambi i coniugi dichiarano che, salvo quanto previsto e disciplinato con il presente accordo, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, rinunciando alle rispettive domande di addebito e pertanto a proporre qualsivoglia azione di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali.
3) Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dal mese di Gennaio 2025,
4) Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
5) Entrambi i coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciprocamente diritto ad alcun contributo al loro mantenimento
6) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti” (cfr. accordo allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 10/02/2025).
Le parti hanno, altresì, specificato che gli accordi raggiunti tengono della maggiore età raggiunta dalle figlie e oggi rispettivamente di anni 22 e 20, già Persona_1 Per_2
avviate al mondo del lavoro.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
11/04/2000, da , nata a [...] l'[...] e da Parte_1 [...]
, nato n PALERMO (PA) l'8/11/1975, iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 7/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 16019/2021 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] l'[...] (Avv. VOLANTE Parte_1
ANTONELLA);
E
, nato a [...] l'[...] (Avv. GIGLIA Controparte_1
LUCIA LINDA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale, note di trattazione scritta per l'udienza del 10/02/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
•la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2419\2018 del 18/05/2018, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno resta libero vivere per proprio conto indipendentemente e separatamente l'uno dall'altro nel luogo che riterranno opportuno.
2) Entrambi i coniugi dichiarano che, salvo quanto previsto e disciplinato con il presente accordo, null'altro hanno reciprocamente a pretendere, avendo regolato ogni reciproco pregresso rapporto di natura patrimoniale, rinunciando alle rispettive domande di addebito e pertanto a proporre qualsivoglia azione di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali.
3) Il superiore accordo avrà decorrenza inter partes dal mese di Gennaio 2025,
4) Entrambi i coniugi autorizzano, l'un l'altro, sin d'ora per allora al rilascio dei rispettivi passaporti.
5) Entrambi i coniugi dichiarano allo stato di essere economicamente autosufficienti e pertanto non hanno reciprocamente diritto ad alcun contributo al loro mantenimento
6) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti” (cfr. accordo allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 10/02/2025).
Le parti hanno, altresì, specificato che gli accordi raggiunti tengono della maggiore età raggiunta dalle figlie e oggi rispettivamente di anni 22 e 20, già Persona_1 Per_2
avviate al mondo del lavoro.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
11/04/2000, da , nata a [...] l'[...] e da Parte_1 [...]
, nato n PALERMO (PA) l'8/11/1975, iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 7/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.