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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19364/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe \ Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 da
nato a [...] il [...]) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 40 20129 LA ITALIA con l'Avv. MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...]) P_
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 21 20129 LA ITALIA con l'Avv. TACCONI CRISTINA
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL degli atti del procedimento in data _1.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ORi
e in data 14 luglio 2001 a IL (MI), trascritto nel registro Parte_1 P_ degli atti di matrimonio del Comune di IL all'Anno 2001, Numero 1129 Parte 2, Serie A, volume
R01 – anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. A conferma dei provvedimenti di natura temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. adottati con l'ordinanza comunicata in data 14/03/2025, revocare l'assegnazione alla IG.ra P_ della casa coniugale, sita in via Prospero Finzi 25, IL, per le ragioni in atti illustrate, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione del relativo provvedimento, qualora trascritto, con esonero di qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Disporre la corresponsione da parte del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento di di un assegno mensile di €. 1.380,00 - importo rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT dal gennaio 2026 (base di calcolo gennaio 2025) – da versare, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, quanto a € 1.000,00 alla IG.ra e quanto ad € 380,00 P_ direttamente ad ponendo altresì tutte le spese extra assegno (comprese quelle mediche e Per_1 scolastiche) a carico dei genitori in parti uguali ovvero, in subordine, secondo le quote rispettivamente del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con applicazione per il resto delle linee guida in materia del Tribunale di IL.
4. Respingere la richiesta avversaria di assegno divorzile per le ragioni in atti e solo subordinatamente e salvo gravame, disporne il contenimento entro quanto determinato in sede di separazione ovvero, in ulteriore subordine, secondo giustizia.
5. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia il Tribunale di IL, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
1. PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ORi
[...]
e il 14 luglio 2001 a IL, ordinando al competente ufficio gli Parte_1 P_ adempimenti di trascrizione.
2. DARE ATTO che, a far tempo dalla decorrenza 1° Aprile 2021 dei due contratti locatizi, il corrispettivo per canone ricavato dalla messa in locazione dell'abitazione già familiare, sita in IL via Prospero Finzi n. 25 – assegnata in sede separativa alla ORa , in quanto comproprietaria P_ per quota maggioritaria e convivente con la figlia all'epoca minorenne ed oggi studentessa Per_1 non economicamente autosufficiente – è destinato al pagamento del corrispettivo dovuto per canone e spese in virtù del contratto di locazione, di cui è garante il OR , relativo all'immobile Parte_1 in IL, via TT n. 21, nel quale la ORa e la figlia hanno trasferito la P_ Per_1 residenza dal 1° Aprile 2021.
3. DISPORRE che il OR corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.380, Per_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (con base di calcolo gennaio 2025), importo da versarsi quanto a € 1.000 con accredito sul conto corrente Iban IT 51 K 05034 01747
000000001917 intestato presso il Banco BPM alla ORa , con la quale P_ Per_1 convive, e quanto a € 380 direttamente a con accredito sul conto corrente Revolut Bank Per_1
UAB Iban LT 173250069011744020. Con riserva di azione in separata sede in ordine all'omesso e/o parziale versamento, a far tempo dal mese di Ottobre 2023, del contributo dovuto in forza dell'accordo di separazione omologato.
4. DISPORRE inoltre che il OR sostenga (i) in via integrale il pagamento delle spese Parte_1 mediche di ivi incluso il costo dello psicologo, (ii) il 100% delle spese di istruzione Per_1 universitaria della figlia e (iii) la quota del 70% (con il 30% a carico della madre) delle ulteriori spese extra assegno relative a secondo le Linee Guida del Tribunale di IL da intendersi qui Per_1 integralmente trascritte.
5. DISPORRE che il OR corrisponda alla ORa , a titolo di assegno Parte_1 P_ divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 del mese e con accredito sul conto corrente Banco BPM
Iban IT 51 K 05034 01747 000000001917, l'importo mensile di € 650, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (con base di calcolo gennaio 2025). Con riserva di eventuale azione in separata sede ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898 del 1970.
6. PORRE a carico del Ricorrente le spese del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in LA il 14/07/2001 (anno
2001 atto n. 1129 R. 01 parte II serie A)
Dal matrimonio è nata , in data [...] la figli maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 12.10.2020 omologato con decreto del Tribunale di IL del 3.12.2020
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile , la revoca dell'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di IL Via Prospero Finzi 25 essendo venuto meno i presupposti per la relativa assegnazione, la revoca del provvedimento con il quale era stato previsto che il medesimo corrispondesse alla IG.ra l'assegno di € 1.200,00 mensili quale contributo al Pt_2 mantenimnet6o della figlia chiedendo il mantenimento venisse da entrambi i genitori Per_1 versato direttamente alla figlia in proporzione alle rispettive capacità economico contributive, che venisse revocato l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla convenuta l'importo di € 250,00 mensili per il di lei mantenimento ovvero che detto importo venisse rideterminato nella misura ritenuta di giustizia.
Precisava il ricorrente che successivamente alla separazione la convenuta nell'aprile del 2021 aveva spontaneamente inteso lasciare la casa coniugale ( ponendola in affitto e percependone integralmente il canone) per trasferirsi a vivere in un immobile di minori dimensioni dalla medesima locato;
che la figlia aveva deciso di trasferirsi a studiare in Irlanda;
che conseguentemente Per_1 si erano radicalmente modificati gli assetti consacrati in sede di separazione e che, attesa la scelta di di studiare all'estero, doveva ritenersi cessato il proprio obbligo di corresponsione del Per_1 assegno per il suo mantenimento a mani della madre, permanendo di contro l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire proporzionalmente al suo mantenimento rimettendole direttamente quanto necessario ritualmente costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di P_ cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente alla quale nulla opponeva.
Chiedeva, di contro, il rigetto delle ulteriori richieste del ricorrente in particolare contenstando sia la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sia la debenza del contributo per il mantenimento di e proprio. Evidenzia che pur essendo vero che la figlia Per_1 aveva deciso di studiare all'estero, nondimeno aveva manutenuto al residenza in Italia Per_1 presso la madre nell'immobile di Miano via Bronzzetti 21 dove abitava per circa 6 mesi l'anno in occasione dei rientri in Itala, e che quindi permaneva il diritto in capo alla medesima sia di vedersi assegnata la casa coniugale sia di vedersi riconosciuto il contribuito per il mantenimento di Per_1 oltre al pagamento integrale a carico del padre delle spese per retta e alloggio di nonché del Per_1
70% delle ulteriori spese come da linee guida del Tribunale di IL. In via riconvenzionale chiedeva, sussistendone i presupposti, che venisse fatto obbligo al ricorrente di corrispondere un assegno divorzile di € 650,00.
Precisava la ricorrente che circa un anno prima del deposito del ricorso il ricorrente aveva rappresentato alla moglie l'eIGenza di avviare la procedura di divorzio anche per “sistemare” la situazione relativa agli immobili, di cui i coniugi sono comproprietari ( la ORa è P_ proprietaria del 70% dell'immobile di IL Via Finzi 25 , il coniuge ha il residuo 30% e il IG
è proprietario del 70% dell'immobile di NA- e la ORa ha il residuo 30%): Pt_1 Pt_2 tale richiesta sebbene legittima aveva avuto un effetto destabilizzante sulla sua condizione di fragilità anche emotiva. Alla stessa, peraltro, nel dicembre del 2021 era stata diagnostica sia una artrite psoriasica ( malattia cronica degenerativa muscoloscheletrica per cui i tendini si infiammano insieme alle articolazioni) sia una fibromialgica ( un'infiammazione neurologica delle vie del dolore) entrambi malattie invalidanti, che generano una progressiva stanchezza e debolezza, dolori diffusi simili a scosse elettriche e rigidità muscolare che l'hanno costretta a cure farmacologiche con importanti effetti collaterali con conseguente necessità di accedere a protocolli che prevedono l'utilizzo di farmaci biologici oltre un programma fisioterapico, a cui andavano ad aggiungersi gli elevato costo connessi alla terapia della fibromialgia, oltre ad avere i costi di cura elevatissimi, porta ad un peggioramento progressivo. Temendo di perdere il lavoro presso aveva quindi sostenuto CP_2
l'Esame di Stato e iniziato a frequentare una scuola di psicoterapia, allo scopo fondamentale di acquisire professionalità per poter svolgere la professione. Le suddette condizioni, e la conseguente precarietà della sua situazione avevano inciso sulla decisione di non optare per la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile – perlomeno non con le modalità previste nell'accordo di separazione – ritenendo invece necessario fruire della maggiore tranquillità derivante dal riconoscimento di un assegno mensile periodico confermativo dell'attuale assegno di mantenimento.
Censurava il comportamento del ricorrente il quale, appresa la decisione di di studiare Per_1 all'estero, aveva sospeso la corresponsione del concordato assegno per il suo mantenimento assumendo unilateralmente la decisone di regolare direttamente con la figlia gli aspetti relativi al suo mantenimento all'estero, contestando anche la scelta sotto il profilo educativo ed ulteriormente precisando che, pur in presenza di quel trasferimento, erano rimasti immutati gli oneri per locazioni e spese e utenze dell'immobile di via TT dove madre e figlia vivevano . Sottolineava i miglioramenti reddituali intervenuti in capo al ricorrente evidenziando , di contro, la propria condizione lavorativa anche in via prospettica fortemente condizionata dalle sopravvenuta patologie.
Le parti comparivano all'udienza avanti al GOT del 6.12.2024 nel corso della quale venivano sentite. In tale udienza si dava atto della mancata volontà di di proseguire gli studi all'estero Per_1 di rientrare in Italia con riviviscenza dell'assegno previsto per il suo mantenimento. Il procedimento veniva rinviato all'udienza, già calendarizzata ex art, 472bis. 21 c.p.c. del 14.1.2025.
Con istanza congiunta depositata il 9.1.2025 i procuratori delle parti “ PREMESSO che le
Parti hanno raggiunto un accordo di massima per la definizione congiunta, accordo che auspicano di perfezionare a breve CHIEDONO ( CHIEDEVANO) CONCORDEMENTE un differimento dell'udienza fissata al 14 Gennaio 2025 ore 13 per la comparizione personale delle Parti” . Il Giudice delegato ( dott.ssa Terni) rinviava all'udienza del 18.2.2025 e successivamente, su istanza della difesa della convenuta che anticipava il fallimento dell'accordo, all'udienza dell'11.3.2025.
In tale udienza le parti venivano sentite dal nuovo Giudice delegato. All'esito dell'audizione delle parti e dei loro difensori il giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Assegno divorzile di € 650 sino al rogito della vendita di NA;
in messa in vendita di entrambi gli immobili;
€ 350 di assegno divorzile successivamente alla vendita di NA;
€ 1.380 per di cui € 1000,00 alla madre ed € 380 direttamente alla figlia oltre spese Per_1 straordinarie al 100% per quelle scolastiche e mediche incluso lo psicologo e al 70% per le ulteriori spese “
Il IG. dichiarava di accettare la proposta mentre la IG.ra dichiara di poter accettare Pt_1 P_ assegno di € 500,00 solo a far data dal momento della vendita anche dell'immobile di via Finzi.
Dichiarava di poter accettare che una quota sia versata alla figlia solo nel caso in cui l'assegno divorzile sia di € 650,00 e quindi, in caso contrario, la quota a favore di dovrà essere Per_1 inferiore.
Con ordinanza del 13.3.2025 il Giudice delegato così disponeva.
“… letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
letto il verbale dell'udienza del 6.12.2024 avanti al GOT;
dato atto che con istanza congiunta depositata il 9.1.2025 i procuratori delle parti costituite hanno richiesto un differimento dell'udienza evidenziando che “ le Parti hanno raggiunto un accordo di massima per la definizione congiunta, accordo che auspicano di perfezionare a breve” ; osservato che, malgrado il rinvio , all'udienza dll'11.3.2025 il Giudice delegato ha preso atto del mancato raggiungimento di accordi: all'udienza le parti sono state nuovamente sentite dal
Giudice delegato che ha formulato una proposta conciliativa accettata solo dalla parte attrice;
osservato che risulta pacificamente dagli atti di causa che la figlia delle parti , ( Per_1 nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sia attualmente tornata a vivere a IL essendo rientrata dal Dublino dove sembrava voler proseguire i propri studi.
ha residenza anagrafica presso la madre e frequenta entrambi i genitori. Sulla base delle , Per_1 sul punto concordi, richieste, deve prevedersi che il IG. corrisponda a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento di l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo indici ISTAT dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la quale P_
convive e quanto ad € 380 direttamente alla figlia . IL IG. dovrà inoltre Per_1 Per_1 Pt_1 sostenere in via integrale il pagamento delle spese mediche di incluso il costo dello Persona_2 psicologo- e il 100% delle spese scolastiche, mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL- Per_1 rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
osservato che la richiesta della convenuta di assegnazione della casa coniugale di IL via
Finzi non può trovare accoglimento: è pacifico che l'immobile sia attualmente locato ( con contratto
4+4recentemente rinnovatosi dopo il primo quadriennio), con conseguente impossibilità di procedere ad una assegnazione affinché la IG.ra lo possa occupare unitamente alla figlia P_ maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Deve quindi essere revocato il provvedimento con cui l'immobile di via Finzi è stato assegnato alla convenuta, avendo il medesimo immobile perso
– per effetto della mancata occupazione- le caratteristiche proprie della casa coniugale non costituendo oggi l'habitat per ( nel cui unico interesse detto immobile ebbe ad essere Per_1 assegnato alla convenuta in sede di separazione). Del resto risulta confermato che attualmente la convenuta conduca in locazione un immobile sito in IL Via TT ( irrilevanti sono le ragioni per le quali la IG.ra ha deciso di prendere in locazione tale immobile in luogo P_ dell'occupazione della casa coniugale) per il quale corrisponde un canone ( rideterminato in seguito ad accordi intervenuti con la proprietà, di € 1600,00 ( comprese € 250,00 di spese) oltre conguaglio spese a fine anno;
considerato che, alla luce della posizione economica e patrimoniale delle parti, avuto riguardo ai redditi e ai patrimoni dell'attore e della convenuta e tenuto conto degli oneri sui medesimi gravanti deve essere rideterminato in € 650 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat l'assegno che l'attore deve ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta a titolo di assegno di mantenimento. Deve invero considerarsi esistente tra le parti una IGnificativa forbice reddituale dal momento che l'attore dispone di un reddito ( 730/2024) imponibile di € 164.984 con imposta netta di € 62274,00 addizionale regionale di € 2757 e comunale di € 1319 = € 98634 e quindi di un reddito mensile netto di € 8.219,50 su 12 mensilità, deve sostenere oneri pari a 1150 mensile per l'immobile condotto in locazione dove vive ( V.le Premuda 40 a IL) ed è gravato – al pari della convenuta- del pagamento del 50% del mutuo esistente sull'immobile di IL ( pari
a € 760 mensili) e del 100% del mutuo di NA per € 310,00 mensili in forza degli accordi di separazione;
di contro risulta che la resistente dispone di un reddito imponibile ( 730/2024) di € 35625 con imposta netta 7937, addizionale regionale di € 504 e comunale di € 277= 26.907,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 2242,25. Risulta che l'attore sia proprietario per la quota del 30% dell'immobile di IL Via Finzi 25 ( il residuo è di proprietà della convenuta) e del 70% dell'immobile di NA ( la residua quota è della convenuta). Come già detto l'immobile di via Finzi è oggi locato con un canone di € 22.800 oltre alle spese condominiali
( entrambi i coniugi sono gravati dalla cedolare secca); considerato che la posizione economica delle parti, la posizione soggettiva delle stesse e in particolare le patologie da cui la convenuta è affetta che incidono in maniera IGnificativa sul suo mantenimento ( soprattutto in vista della futura impossibilità per la convenuta di fruire dei benefici della polizza assicurativa di cui beneficia l'attore), la maggior incidenza sul proprio reddito rappresentata dagli oneri di locazione che la convenuta sostiene e della maggior incidenza sulla medesima degli oneri connessi al pagamento del mutuo e delle imposte/ costi per l'immobile locato impongono una rideterminazione nella misura sopra indicata dell'assegno di mantenimento della convenuta e ciò quantomeno sino al momento in cui la sua patrimonialità si sarà consolidata in liquidità con la vendita – che entrambe le parti hanno in animo di effettuare- degli immobili di cui sono comproprietari;
visto l'art. 473 vis. 22 c.p.c.
- Rigetta la richiesta della convenuta di assegnazione della casa coniugale di IL via Finzi
– attualmente locata a terzi- revocando il provvedimento di assegnazione alla convenuta della casa coniugale;
- Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal Per_1 gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la quale convive e P_ Per_1 quanto ad € 380 direttamente alla figlia . Il IG. dovrà inoltre sostenere in via Per_1 Pt_1 integrale il pagamento delle spese mediche di ivi incluso il costo dello psicologo e il 100% Per_1 delle spese scolastiche – universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui Per_1 ritrascritte- rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- Dispone che corrisponda a , in via anticipata ed entro il 5 di Parte_1 P_ ogni mese l'importo di € 650 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025); rigetta la richiesta di prove orali avanzata dalla convenuta con memoria depositata in data
4.1.2025 in quanto le circostanze dedotte sono valutative e peraltro afferiscono a circostanze da provarsi documentamene e che non possono essere provate per testi;
dichiara chiusa l'istruttoria…
Assegnati alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c per la precisazione dele conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di conIGlio del 28.5.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di divorzo, su cui entrambe le parti concordano, è fondata e merita accoglimento.
E', infatti, decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 12.10.2020 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di IL del 3.12.2020 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 22/05/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla separazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che con le conclusioni rassegnate in via definitiva parte ricorrente ha reiterato la richiesta, già originariamente formulata, di revoca dell'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di via Finzi 25 originariamente assegnata alla convenuta quale collocataria preferenziale della minore in sede di separazione.
Di contro la ORa , che con il ricorso e con la memoria articolo 473 bis. 17 c.p.c. P_ aveva chiesto al Tribunale di confermare l'assegnazione in suo favore disposta in sede di separazione, con le rassegnate conclusioninon ha riproposto la domanda come originariamente formulata chiedendo invece che il Tribunale voglia “DARE ATTO che, a far tempo dalla decorrenza 1° Aprile
2021 dei due contratti locatizi, il corrispettivo per canone ricavato dalla messa in locazione dell'abitazione già familiare, sita in IL via Prospero Finzi n. 25 – assegnata in sede separativa alla ORa , in quanto comproprietaria per quota maggioritaria e convivente con la figlia P_
, all'epoca minorenne ed oggi studentessa non economicamente autosufficiente – è destinato Per_1 al pagamento del corrispettivo dovuto per canone e spese in virtù del contratto di locazione, di cui è garante il OR , relativo all'immobile in IL, via TT n. 21, nel quale la Parte_1 ORa e la figlia hanno trasferito la residenza dal 1° Aprile 2021” . P_ Per_1
Si osserva che detta domanda, del tutto nuova, è inammissibile.
Deve di contro trovare accoglimento la domanda del ricorrente con la quale chiede che venga revocato il provvedimento che ebbe a disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta quale collocataria della figlia (all'epoca della separazione minorenne) ritenendo Per_1 il Collegio di dover sul punto pienamente condividere le considerazioni già svolte dal giudice delegato con l'ordinanza del 13.3.2025. Ed invero a prescindere dalla circostanza che deve ritenersi pacifico che l'immobile sia attualmente locato, con conseguente impossibilità di procedere ad una assegnazione affinché la IG.ra lo possa occupare unitamente alla figlia maggiorenne, ma P_ non economicamente autosufficiente deve in questa ribadirsi che l'immobile di via Finzi ha oggi perso, anche per effetto delle reiterata e lunga mancata occupazione da parte dell'asegnataria, tutte le caratteristiche proprie della casa coniugale non costituendo più oggi l'habitat per ( nel cui Per_1 unico interesse detto immobile ebbe ad essere assegnato alla convenuta in sede di separazione). Va qui ribadito che risulta dagli atti che la convenuta conduca a far data dal 2021- in locazione un immobile sito in IL Via TT per il quale corrisponde un canone ( rideterminato in seguito ad accordi intervenuti con la proprietà, di € 1600,00 ( comprese € 250,00 di spese) oltre conguaglio spese a fine. Irrilevanti, come già osservato ad GD, sono le ragioni per cui la convenuta ebbe ad operare tale scelta ( ossia lasciare la casa coniugale e porla in affitto e trasferirsi in altro immobile dalla medesma locato) . La decisione, prospetta dalla convenuta, di rientrare nell'immobile di cui è proprietaria al 70% ( cessata la locazione) non è illegittima, ma tale opzione determinerà il sorgere dell'onere della corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità di occupazione non potendole detta abitazione essere assegnata quale casa coniugale.
Deve quindi nella presente sede confermarsi il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale con conseguente ordine al Conservatore della cancellazione del provvedimento di trascrizione dell'assegnazione.
Sul mantenimento di Per_1
Con le rassegnate conclusioni entrambe le parti concordano nella conferma del provvedimento con il quale è concordato il contributo per il mantenimento di e ciò sia per attiene alla Per_1 misura complessiva del contributo € 1380,00 sia la modalità della sua erogazione - € 1000,00 con versamento in favore della SI.ra ed € 380,00 con versamento diretto a mani di P_ Per_1
Tale provvedimento deve nella presente sede essere ratificato e fatto proprio dal Collegio.
Vi è invece contrasto sulla quota di ripartizione delle spese straordinarie relative ad dal Per_1 momento che il ricorrente chiede che le spese straordinarie comprese quelle mediche e scolastiche siano a carico dei genitori in parti uguali e in subordine, secondo le quote rispettivamente del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con applicazione per il resto delle linee guida in materia del Tribunale di IL, mentre la convenuta che il padre sia tenuto al pagamento via integrale spese mediche di ivi incluso il costo dello psicologo, del 100% delle spese di Per_1 istruzione universitaria della figlia con ripartizione per la quota 70% (a carico del padre e del 30%
a carico della madre delle ulteriori spese extra assegno relative a secondo le Linee Guida Per_1 del Tribunale di IL.
Orbene alla luce delle condizioni economiche delle parti e della maggior capacità economico retributiva del ricorrente ( che peraltro beneficia di polizza assicurativa che può coprire anche per il futuro al figlia) deve confermarsi il provvedimento in essere prevedendo che il SI. sia Pt_1 tenuto al pagamento IG. dovrà inoltre sostenere in via integrale il pagamento delle spese Pt_1 mediche di ivi incluso il costo dello psicologo e il 100% delle spese scolastiche – Per_1 universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui ritrascritte- rispettivamente Per_1 per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Sull'assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che la domanda delle convenuta volta a vedersi riconosciuto un assegno divorzile non possa dirsi fondata ritenendo il Collegio che, nella fattispecie , non possono ritenersi integrati tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte ai fine del relativo riconoscimento, non essendo a tal fine sufficiente che vi sia ( come nel caso di specie vi è) una rilevante fornisce reddituale esistente tra le parti dovendosi nella presente sede ribadire la natura differente dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento ( separativo).
Ed invero ai fini della riconoscimento dell'assegno divorzile giova richiamare il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle
Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eIGenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906).
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Orbene, scendendo alla valutazione concreta della posizione delle parti deve invero considerarsi che il IG. Pt_1
• dispone di un reddito ( 730/2024) imponibile di € 164.984 con imposta netta di € 62274,00 addizionale regionale di € 2757 e comunale di € 1319 = € 98634 e quindi di un reddito mensile netto di € 8.219,50 su 12 mensilità. Il reddito imponibile è stato nel pari a € 147.711,00 per l'anno 2022 ( 730/2023) e di € 112.371 nel 2021 ( 730/2022)
• deve sostenere oneri pari a 1150 mensile per l'immobile condotto in locazione dove vive ( V.le Premuda 40 a IL)
• è gravato – al pari della convenuta- del pagamento del 50% del mutuo esistente sull'immobile di IL ( pari a € 760 mensili)
• del 100% del mutuo di NA per € 310,00 mensili in forza degli accordi di separazione
• è proprietario per la quota del 30% dell'immobile di IL Via Finzi 25
• è proprietario del 70% dell'immobile di NA
• è proprietario ( dal 2022) del 100% di un immobile a SO di mq35 ( acquistato senza ricorso al credito) la IG.ra P_
• dispone di un reddito imponibile ( 730/2024) di € 35625 con imposta netta 7937, addizionale regionale di € 504 e comunale di € 277= 26.907,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 2242,25.
• Deve sostenere € 1600,00 per la locazione dell'immobile di Via TT
• È proprietaria del 70% dell'immobile di IL Via Finzi 25
• E' proprietaria del 30% dell'immobile di NA Va poi osservato che, l'immobile di via Finzi è oggi locato con un canone di € 22.800 oltre alle spese condominiali ( entrambi i coniugi sono gravati dalla cedolare secca).
Orbene, se è indubbio che dagli elementi in atti emerga una IGnificativa forbice reddituale tra la posizione del IG. e quella della SI.ra , nondimeno tale indice – come già sopra Pt_1 P_ evidenziato- non risulta essere l'unico a cui fare riferimento. Di fatto questo è un primo indice, invero presente, al quale peraltro deve affiancarsi la valutazione dei patrimoni dei coniugi che vede la convenuta proprietaria dell'immobile di maggior valore ( ossia la quota del 70% dell'appartamento di via Finzi con mutuo peraltro rimborsate al 50% dal comproprietario titolare della sola proprietà del
30%) laddove il convenuto è proprietario dl 70% dell'immobile ( parimenti gravato da mutuo dal medesimo integralmente assolto) di NA , e dell'immobile di ES ( 100% acquistato dopo la separazione).
Non vi sono elementi, peraltro, per ritenere provato che lo sbilanciamento reddituale (ma non patrimoniale) sia ascrivibile a scelte operate dai coniugi di comune accordo nel corso del matrimonio che hanno portato quale diretta conseguenza il sacrificio personale o professionale di una della due parti, nello specifico della IG.ra , la quale – invero- ha sempre svolto attività lavorativa presso P_
e oggi dispone – come già riportato- di un reddito di € 2.200. Non può non osservarsi che la CP_2 ottime basi scolastiche e formative della convenuta le hanno consentito di sostenere l'esame di Stato di frequentare una scuola di psicoterapia e quindi di acquisire la necessaria professionalità per poter svolgere la professione ( di psicoterapeuta) e quindi di poter consolidare e verosimilmente anche incrementare la propria posizione lavorativa futura e conseguentemente anche quella reddituale, laddove, al contrario, non sono stati forniti documenti probanti dell'incidenza delle patologie della medesima sulla sua effettiva capacità lavorativa oltre che della maggior incidenza in termini di costi
( anche non coperti dal SSN).
In conclusione ritiene il Collegio che dalla comparazione dei redditi ma soprattutto dalla valutazione dei patrimoni di cui i SI.ri e dispongono emerga una condizione di sostanziale Pt_3 P_ equilibrio tale da non giustificare il richiesto assegno divorzile, equilibrio realizzabile, anche sotto il profilo della “ liquidità” attraverso la vendita degli immobili di cui cono comproprietari.
La domanda divorzile deve quindi essere rigettata e con esonero – con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza- del IG. dal versamento in favore della IG.ra Pt_1 P_ di ogni contribuito per il suo mantenimento.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la necessarietà della pronunzia sullo status, l'intervenuto accordo in ordine all'assegno misura per il mantenimento di la soccombenza del ricorrente Per_1 con riferimento alla ripartizione delle spese statuarie di la totale soccombenza della Per_1 convenuta con rifinimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale e di quella volta al riconoscimento dell' assegno divorzile, la IG.ra deve essere condanna alla rifusione P_ in favore di dei 2/3 delle spese processuali che, in assenza di note specifiche, Parte_1 per tale quota si liquidano in € 5.078,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
19364 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a LA il 14/07/2001 trascritto Parte_1 P_ nei registri dello stato civile del Comune di LA anno 2001 , atto n. 1129 R. 01 parte
II , serie A;
2. Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la P_ quale convive e quanto ad € 380 direttamente alla figlia Il IG. Per_1 Per_1 Pt_1 dovrà inoltre sostenere in via integrale il pagamento delle spese mediche di ivi Per_1 incluso il costo dello psicologo e il 100% delle spese scolastiche – universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo Per_1 le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui ritrascritte- rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
3. Revoca il provvedimento di assegnazione in favore di della casa ( già P_ coniugale) sita in IL via Prospero Finzi 25 autorizzando il Conservatore dei registri immobiliari alla cancellazione della trascrizione;
4. Rigetta la richiesta della convenuta di assegno divorzile e per l'effetto esonera– con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza- il IG. dal versamento Pt_1 in favore della IG.ra di ogni contribuito per il suo mantenimento. P_
5. Condanna alla rifusione in favore di dei 2/3 delle P_ Parte_1 spese processuali che, in assenza di note specifiche, per tale quota liquida in € 5.078,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3.
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in IL, nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe \ Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 da
nato a [...] il [...]) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 40 20129 LA ITALIA con l'Avv. MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO
RICORRENTE nei confronti di
nata a [...] il [...]) P_
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 21 20129 LA ITALIA con l'Avv. TACCONI CRISTINA
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL degli atti del procedimento in data _1.7.2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ORi
e in data 14 luglio 2001 a IL (MI), trascritto nel registro Parte_1 P_ degli atti di matrimonio del Comune di IL all'Anno 2001, Numero 1129 Parte 2, Serie A, volume
R01 – anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. A conferma dei provvedimenti di natura temporanea ed urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c. adottati con l'ordinanza comunicata in data 14/03/2025, revocare l'assegnazione alla IG.ra P_ della casa coniugale, sita in via Prospero Finzi 25, IL, per le ragioni in atti illustrate, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione del relativo provvedimento, qualora trascritto, con esonero di qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Disporre la corresponsione da parte del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento di di un assegno mensile di €. 1.380,00 - importo rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT dal gennaio 2026 (base di calcolo gennaio 2025) – da versare, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, quanto a € 1.000,00 alla IG.ra e quanto ad € 380,00 P_ direttamente ad ponendo altresì tutte le spese extra assegno (comprese quelle mediche e Per_1 scolastiche) a carico dei genitori in parti uguali ovvero, in subordine, secondo le quote rispettivamente del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con applicazione per il resto delle linee guida in materia del Tribunale di IL.
4. Respingere la richiesta avversaria di assegno divorzile per le ragioni in atti e solo subordinatamente e salvo gravame, disporne il contenimento entro quanto determinato in sede di separazione ovvero, in ulteriore subordine, secondo giustizia.
5. Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori fiscali e previdenziali di legge.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Voglia il Tribunale di IL, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
1. PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ORi
[...]
e il 14 luglio 2001 a IL, ordinando al competente ufficio gli Parte_1 P_ adempimenti di trascrizione.
2. DARE ATTO che, a far tempo dalla decorrenza 1° Aprile 2021 dei due contratti locatizi, il corrispettivo per canone ricavato dalla messa in locazione dell'abitazione già familiare, sita in IL via Prospero Finzi n. 25 – assegnata in sede separativa alla ORa , in quanto comproprietaria P_ per quota maggioritaria e convivente con la figlia all'epoca minorenne ed oggi studentessa Per_1 non economicamente autosufficiente – è destinato al pagamento del corrispettivo dovuto per canone e spese in virtù del contratto di locazione, di cui è garante il OR , relativo all'immobile Parte_1 in IL, via TT n. 21, nel quale la ORa e la figlia hanno trasferito la P_ Per_1 residenza dal 1° Aprile 2021.
3. DISPORRE che il OR corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.380, Per_1 rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (con base di calcolo gennaio 2025), importo da versarsi quanto a € 1.000 con accredito sul conto corrente Iban IT 51 K 05034 01747
000000001917 intestato presso il Banco BPM alla ORa , con la quale P_ Per_1 convive, e quanto a € 380 direttamente a con accredito sul conto corrente Revolut Bank Per_1
UAB Iban LT 173250069011744020. Con riserva di azione in separata sede in ordine all'omesso e/o parziale versamento, a far tempo dal mese di Ottobre 2023, del contributo dovuto in forza dell'accordo di separazione omologato.
4. DISPORRE inoltre che il OR sostenga (i) in via integrale il pagamento delle spese Parte_1 mediche di ivi incluso il costo dello psicologo, (ii) il 100% delle spese di istruzione Per_1 universitaria della figlia e (iii) la quota del 70% (con il 30% a carico della madre) delle ulteriori spese extra assegno relative a secondo le Linee Guida del Tribunale di IL da intendersi qui Per_1 integralmente trascritte.
5. DISPORRE che il OR corrisponda alla ORa , a titolo di assegno Parte_1 P_ divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 del mese e con accredito sul conto corrente Banco BPM
Iban IT 51 K 05034 01747 000000001917, l'importo mensile di € 650, importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat dal gennaio 2026 (con base di calcolo gennaio 2025). Con riserva di eventuale azione in separata sede ai sensi dell'art. 12 bis Legge 898 del 1970.
6. PORRE a carico del Ricorrente le spese del presente procedimento.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in LA il 14/07/2001 (anno
2001 atto n. 1129 R. 01 parte II serie A)
Dal matrimonio è nata , in data [...] la figli maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 12.10.2020 omologato con decreto del Tribunale di IL del 3.12.2020
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/05/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile , la revoca dell'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di IL Via Prospero Finzi 25 essendo venuto meno i presupposti per la relativa assegnazione, la revoca del provvedimento con il quale era stato previsto che il medesimo corrispondesse alla IG.ra l'assegno di € 1.200,00 mensili quale contributo al Pt_2 mantenimnet6o della figlia chiedendo il mantenimento venisse da entrambi i genitori Per_1 versato direttamente alla figlia in proporzione alle rispettive capacità economico contributive, che venisse revocato l'obbligo per il medesimo di corrispondere alla convenuta l'importo di € 250,00 mensili per il di lei mantenimento ovvero che detto importo venisse rideterminato nella misura ritenuta di giustizia.
Precisava il ricorrente che successivamente alla separazione la convenuta nell'aprile del 2021 aveva spontaneamente inteso lasciare la casa coniugale ( ponendola in affitto e percependone integralmente il canone) per trasferirsi a vivere in un immobile di minori dimensioni dalla medesima locato;
che la figlia aveva deciso di trasferirsi a studiare in Irlanda;
che conseguentemente Per_1 si erano radicalmente modificati gli assetti consacrati in sede di separazione e che, attesa la scelta di di studiare all'estero, doveva ritenersi cessato il proprio obbligo di corresponsione del Per_1 assegno per il suo mantenimento a mani della madre, permanendo di contro l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire proporzionalmente al suo mantenimento rimettendole direttamente quanto necessario ritualmente costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di P_ cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente alla quale nulla opponeva.
Chiedeva, di contro, il rigetto delle ulteriori richieste del ricorrente in particolare contenstando sia la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sia la debenza del contributo per il mantenimento di e proprio. Evidenzia che pur essendo vero che la figlia Per_1 aveva deciso di studiare all'estero, nondimeno aveva manutenuto al residenza in Italia Per_1 presso la madre nell'immobile di Miano via Bronzzetti 21 dove abitava per circa 6 mesi l'anno in occasione dei rientri in Itala, e che quindi permaneva il diritto in capo alla medesima sia di vedersi assegnata la casa coniugale sia di vedersi riconosciuto il contribuito per il mantenimento di Per_1 oltre al pagamento integrale a carico del padre delle spese per retta e alloggio di nonché del Per_1
70% delle ulteriori spese come da linee guida del Tribunale di IL. In via riconvenzionale chiedeva, sussistendone i presupposti, che venisse fatto obbligo al ricorrente di corrispondere un assegno divorzile di € 650,00.
Precisava la ricorrente che circa un anno prima del deposito del ricorso il ricorrente aveva rappresentato alla moglie l'eIGenza di avviare la procedura di divorzio anche per “sistemare” la situazione relativa agli immobili, di cui i coniugi sono comproprietari ( la ORa è P_ proprietaria del 70% dell'immobile di IL Via Finzi 25 , il coniuge ha il residuo 30% e il IG
è proprietario del 70% dell'immobile di NA- e la ORa ha il residuo 30%): Pt_1 Pt_2 tale richiesta sebbene legittima aveva avuto un effetto destabilizzante sulla sua condizione di fragilità anche emotiva. Alla stessa, peraltro, nel dicembre del 2021 era stata diagnostica sia una artrite psoriasica ( malattia cronica degenerativa muscoloscheletrica per cui i tendini si infiammano insieme alle articolazioni) sia una fibromialgica ( un'infiammazione neurologica delle vie del dolore) entrambi malattie invalidanti, che generano una progressiva stanchezza e debolezza, dolori diffusi simili a scosse elettriche e rigidità muscolare che l'hanno costretta a cure farmacologiche con importanti effetti collaterali con conseguente necessità di accedere a protocolli che prevedono l'utilizzo di farmaci biologici oltre un programma fisioterapico, a cui andavano ad aggiungersi gli elevato costo connessi alla terapia della fibromialgia, oltre ad avere i costi di cura elevatissimi, porta ad un peggioramento progressivo. Temendo di perdere il lavoro presso aveva quindi sostenuto CP_2
l'Esame di Stato e iniziato a frequentare una scuola di psicoterapia, allo scopo fondamentale di acquisire professionalità per poter svolgere la professione. Le suddette condizioni, e la conseguente precarietà della sua situazione avevano inciso sulla decisione di non optare per la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile – perlomeno non con le modalità previste nell'accordo di separazione – ritenendo invece necessario fruire della maggiore tranquillità derivante dal riconoscimento di un assegno mensile periodico confermativo dell'attuale assegno di mantenimento.
Censurava il comportamento del ricorrente il quale, appresa la decisione di di studiare Per_1 all'estero, aveva sospeso la corresponsione del concordato assegno per il suo mantenimento assumendo unilateralmente la decisone di regolare direttamente con la figlia gli aspetti relativi al suo mantenimento all'estero, contestando anche la scelta sotto il profilo educativo ed ulteriormente precisando che, pur in presenza di quel trasferimento, erano rimasti immutati gli oneri per locazioni e spese e utenze dell'immobile di via TT dove madre e figlia vivevano . Sottolineava i miglioramenti reddituali intervenuti in capo al ricorrente evidenziando , di contro, la propria condizione lavorativa anche in via prospettica fortemente condizionata dalle sopravvenuta patologie.
Le parti comparivano all'udienza avanti al GOT del 6.12.2024 nel corso della quale venivano sentite. In tale udienza si dava atto della mancata volontà di di proseguire gli studi all'estero Per_1 di rientrare in Italia con riviviscenza dell'assegno previsto per il suo mantenimento. Il procedimento veniva rinviato all'udienza, già calendarizzata ex art, 472bis. 21 c.p.c. del 14.1.2025.
Con istanza congiunta depositata il 9.1.2025 i procuratori delle parti “ PREMESSO che le
Parti hanno raggiunto un accordo di massima per la definizione congiunta, accordo che auspicano di perfezionare a breve CHIEDONO ( CHIEDEVANO) CONCORDEMENTE un differimento dell'udienza fissata al 14 Gennaio 2025 ore 13 per la comparizione personale delle Parti” . Il Giudice delegato ( dott.ssa Terni) rinviava all'udienza del 18.2.2025 e successivamente, su istanza della difesa della convenuta che anticipava il fallimento dell'accordo, all'udienza dell'11.3.2025.
In tale udienza le parti venivano sentite dal nuovo Giudice delegato. All'esito dell'audizione delle parti e dei loro difensori il giudice delegato formulava alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Assegno divorzile di € 650 sino al rogito della vendita di NA;
in messa in vendita di entrambi gli immobili;
€ 350 di assegno divorzile successivamente alla vendita di NA;
€ 1.380 per di cui € 1000,00 alla madre ed € 380 direttamente alla figlia oltre spese Per_1 straordinarie al 100% per quelle scolastiche e mediche incluso lo psicologo e al 70% per le ulteriori spese “
Il IG. dichiarava di accettare la proposta mentre la IG.ra dichiara di poter accettare Pt_1 P_ assegno di € 500,00 solo a far data dal momento della vendita anche dell'immobile di via Finzi.
Dichiarava di poter accettare che una quota sia versata alla figlia solo nel caso in cui l'assegno divorzile sia di € 650,00 e quindi, in caso contrario, la quota a favore di dovrà essere Per_1 inferiore.
Con ordinanza del 13.3.2025 il Giudice delegato così disponeva.
“… letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti;
letto il verbale dell'udienza del 6.12.2024 avanti al GOT;
dato atto che con istanza congiunta depositata il 9.1.2025 i procuratori delle parti costituite hanno richiesto un differimento dell'udienza evidenziando che “ le Parti hanno raggiunto un accordo di massima per la definizione congiunta, accordo che auspicano di perfezionare a breve” ; osservato che, malgrado il rinvio , all'udienza dll'11.3.2025 il Giudice delegato ha preso atto del mancato raggiungimento di accordi: all'udienza le parti sono state nuovamente sentite dal
Giudice delegato che ha formulato una proposta conciliativa accettata solo dalla parte attrice;
osservato che risulta pacificamente dagli atti di causa che la figlia delle parti , ( Per_1 nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, sia attualmente tornata a vivere a IL essendo rientrata dal Dublino dove sembrava voler proseguire i propri studi.
ha residenza anagrafica presso la madre e frequenta entrambi i genitori. Sulla base delle , Per_1 sul punto concordi, richieste, deve prevedersi che il IG. corrisponda a titolo di contributo Pt_1 per il mantenimento di l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente Per_1 secondo indici ISTAT dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la quale P_
convive e quanto ad € 380 direttamente alla figlia . IL IG. dovrà inoltre Per_1 Per_1 Pt_1 sostenere in via integrale il pagamento delle spese mediche di incluso il costo dello Persona_2 psicologo- e il 100% delle spese scolastiche, mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL- Per_1 rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
osservato che la richiesta della convenuta di assegnazione della casa coniugale di IL via
Finzi non può trovare accoglimento: è pacifico che l'immobile sia attualmente locato ( con contratto
4+4recentemente rinnovatosi dopo il primo quadriennio), con conseguente impossibilità di procedere ad una assegnazione affinché la IG.ra lo possa occupare unitamente alla figlia P_ maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Deve quindi essere revocato il provvedimento con cui l'immobile di via Finzi è stato assegnato alla convenuta, avendo il medesimo immobile perso
– per effetto della mancata occupazione- le caratteristiche proprie della casa coniugale non costituendo oggi l'habitat per ( nel cui unico interesse detto immobile ebbe ad essere Per_1 assegnato alla convenuta in sede di separazione). Del resto risulta confermato che attualmente la convenuta conduca in locazione un immobile sito in IL Via TT ( irrilevanti sono le ragioni per le quali la IG.ra ha deciso di prendere in locazione tale immobile in luogo P_ dell'occupazione della casa coniugale) per il quale corrisponde un canone ( rideterminato in seguito ad accordi intervenuti con la proprietà, di € 1600,00 ( comprese € 250,00 di spese) oltre conguaglio spese a fine anno;
considerato che, alla luce della posizione economica e patrimoniale delle parti, avuto riguardo ai redditi e ai patrimoni dell'attore e della convenuta e tenuto conto degli oneri sui medesimi gravanti deve essere rideterminato in € 650 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat l'assegno che l'attore deve ritenersi obbligato a corrispondere alla convenuta a titolo di assegno di mantenimento. Deve invero considerarsi esistente tra le parti una IGnificativa forbice reddituale dal momento che l'attore dispone di un reddito ( 730/2024) imponibile di € 164.984 con imposta netta di € 62274,00 addizionale regionale di € 2757 e comunale di € 1319 = € 98634 e quindi di un reddito mensile netto di € 8.219,50 su 12 mensilità, deve sostenere oneri pari a 1150 mensile per l'immobile condotto in locazione dove vive ( V.le Premuda 40 a IL) ed è gravato – al pari della convenuta- del pagamento del 50% del mutuo esistente sull'immobile di IL ( pari
a € 760 mensili) e del 100% del mutuo di NA per € 310,00 mensili in forza degli accordi di separazione;
di contro risulta che la resistente dispone di un reddito imponibile ( 730/2024) di € 35625 con imposta netta 7937, addizionale regionale di € 504 e comunale di € 277= 26.907,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 2242,25. Risulta che l'attore sia proprietario per la quota del 30% dell'immobile di IL Via Finzi 25 ( il residuo è di proprietà della convenuta) e del 70% dell'immobile di NA ( la residua quota è della convenuta). Come già detto l'immobile di via Finzi è oggi locato con un canone di € 22.800 oltre alle spese condominiali
( entrambi i coniugi sono gravati dalla cedolare secca); considerato che la posizione economica delle parti, la posizione soggettiva delle stesse e in particolare le patologie da cui la convenuta è affetta che incidono in maniera IGnificativa sul suo mantenimento ( soprattutto in vista della futura impossibilità per la convenuta di fruire dei benefici della polizza assicurativa di cui beneficia l'attore), la maggior incidenza sul proprio reddito rappresentata dagli oneri di locazione che la convenuta sostiene e della maggior incidenza sulla medesima degli oneri connessi al pagamento del mutuo e delle imposte/ costi per l'immobile locato impongono una rideterminazione nella misura sopra indicata dell'assegno di mantenimento della convenuta e ciò quantomeno sino al momento in cui la sua patrimonialità si sarà consolidata in liquidità con la vendita – che entrambe le parti hanno in animo di effettuare- degli immobili di cui sono comproprietari;
visto l'art. 473 vis. 22 c.p.c.
- Rigetta la richiesta della convenuta di assegnazione della casa coniugale di IL via Finzi
– attualmente locata a terzi- revocando il provvedimento di assegnazione alla convenuta della casa coniugale;
- Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal Per_1 gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la quale convive e P_ Per_1 quanto ad € 380 direttamente alla figlia . Il IG. dovrà inoltre sostenere in via Per_1 Pt_1 integrale il pagamento delle spese mediche di ivi incluso il costo dello psicologo e il 100% Per_1 delle spese scolastiche – universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui Per_1 ritrascritte- rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
- Dispone che corrisponda a , in via anticipata ed entro il 5 di Parte_1 P_ ogni mese l'importo di € 650 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025); rigetta la richiesta di prove orali avanzata dalla convenuta con memoria depositata in data
4.1.2025 in quanto le circostanze dedotte sono valutative e peraltro afferiscono a circostanze da provarsi documentamene e che non possono essere provate per testi;
dichiara chiusa l'istruttoria…
Assegnati alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c per la precisazione dele conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di conIGlio del 28.5.2025
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di divorzo, su cui entrambe le parti concordano, è fondata e merita accoglimento.
E', infatti, decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi si sono separati consensualmente il 12.10.2020 e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di IL del 3.12.2020 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 22/05/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in ragione del lungo tempo trascorso dalla separazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Osserva il Collegio che con le conclusioni rassegnate in via definitiva parte ricorrente ha reiterato la richiesta, già originariamente formulata, di revoca dell'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di via Finzi 25 originariamente assegnata alla convenuta quale collocataria preferenziale della minore in sede di separazione.
Di contro la ORa , che con il ricorso e con la memoria articolo 473 bis. 17 c.p.c. P_ aveva chiesto al Tribunale di confermare l'assegnazione in suo favore disposta in sede di separazione, con le rassegnate conclusioninon ha riproposto la domanda come originariamente formulata chiedendo invece che il Tribunale voglia “DARE ATTO che, a far tempo dalla decorrenza 1° Aprile
2021 dei due contratti locatizi, il corrispettivo per canone ricavato dalla messa in locazione dell'abitazione già familiare, sita in IL via Prospero Finzi n. 25 – assegnata in sede separativa alla ORa , in quanto comproprietaria per quota maggioritaria e convivente con la figlia P_
, all'epoca minorenne ed oggi studentessa non economicamente autosufficiente – è destinato Per_1 al pagamento del corrispettivo dovuto per canone e spese in virtù del contratto di locazione, di cui è garante il OR , relativo all'immobile in IL, via TT n. 21, nel quale la Parte_1 ORa e la figlia hanno trasferito la residenza dal 1° Aprile 2021” . P_ Per_1
Si osserva che detta domanda, del tutto nuova, è inammissibile.
Deve di contro trovare accoglimento la domanda del ricorrente con la quale chiede che venga revocato il provvedimento che ebbe a disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta quale collocataria della figlia (all'epoca della separazione minorenne) ritenendo Per_1 il Collegio di dover sul punto pienamente condividere le considerazioni già svolte dal giudice delegato con l'ordinanza del 13.3.2025. Ed invero a prescindere dalla circostanza che deve ritenersi pacifico che l'immobile sia attualmente locato, con conseguente impossibilità di procedere ad una assegnazione affinché la IG.ra lo possa occupare unitamente alla figlia maggiorenne, ma P_ non economicamente autosufficiente deve in questa ribadirsi che l'immobile di via Finzi ha oggi perso, anche per effetto delle reiterata e lunga mancata occupazione da parte dell'asegnataria, tutte le caratteristiche proprie della casa coniugale non costituendo più oggi l'habitat per ( nel cui Per_1 unico interesse detto immobile ebbe ad essere assegnato alla convenuta in sede di separazione). Va qui ribadito che risulta dagli atti che la convenuta conduca a far data dal 2021- in locazione un immobile sito in IL Via TT per il quale corrisponde un canone ( rideterminato in seguito ad accordi intervenuti con la proprietà, di € 1600,00 ( comprese € 250,00 di spese) oltre conguaglio spese a fine. Irrilevanti, come già osservato ad GD, sono le ragioni per cui la convenuta ebbe ad operare tale scelta ( ossia lasciare la casa coniugale e porla in affitto e trasferirsi in altro immobile dalla medesma locato) . La decisione, prospetta dalla convenuta, di rientrare nell'immobile di cui è proprietaria al 70% ( cessata la locazione) non è illegittima, ma tale opzione determinerà il sorgere dell'onere della corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità di occupazione non potendole detta abitazione essere assegnata quale casa coniugale.
Deve quindi nella presente sede confermarsi il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale con conseguente ordine al Conservatore della cancellazione del provvedimento di trascrizione dell'assegnazione.
Sul mantenimento di Per_1
Con le rassegnate conclusioni entrambe le parti concordano nella conferma del provvedimento con il quale è concordato il contributo per il mantenimento di e ciò sia per attiene alla Per_1 misura complessiva del contributo € 1380,00 sia la modalità della sua erogazione - € 1000,00 con versamento in favore della SI.ra ed € 380,00 con versamento diretto a mani di P_ Per_1
Tale provvedimento deve nella presente sede essere ratificato e fatto proprio dal Collegio.
Vi è invece contrasto sulla quota di ripartizione delle spese straordinarie relative ad dal Per_1 momento che il ricorrente chiede che le spese straordinarie comprese quelle mediche e scolastiche siano a carico dei genitori in parti uguali e in subordine, secondo le quote rispettivamente del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, con applicazione per il resto delle linee guida in materia del Tribunale di IL, mentre la convenuta che il padre sia tenuto al pagamento via integrale spese mediche di ivi incluso il costo dello psicologo, del 100% delle spese di Per_1 istruzione universitaria della figlia con ripartizione per la quota 70% (a carico del padre e del 30%
a carico della madre delle ulteriori spese extra assegno relative a secondo le Linee Guida Per_1 del Tribunale di IL.
Orbene alla luce delle condizioni economiche delle parti e della maggior capacità economico retributiva del ricorrente ( che peraltro beneficia di polizza assicurativa che può coprire anche per il futuro al figlia) deve confermarsi il provvedimento in essere prevedendo che il SI. sia Pt_1 tenuto al pagamento IG. dovrà inoltre sostenere in via integrale il pagamento delle spese Pt_1 mediche di ivi incluso il costo dello psicologo e il 100% delle spese scolastiche – Per_1 universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui ritrascritte- rispettivamente Per_1 per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
Sull'assegno divorzile.
Ritiene il Collegio che la domanda delle convenuta volta a vedersi riconosciuto un assegno divorzile non possa dirsi fondata ritenendo il Collegio che, nella fattispecie , non possono ritenersi integrati tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte ai fine del relativo riconoscimento, non essendo a tal fine sufficiente che vi sia ( come nel caso di specie vi è) una rilevante fornisce reddituale esistente tra le parti dovendosi nella presente sede ribadire la natura differente dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento ( separativo).
Ed invero ai fini della riconoscimento dell'assegno divorzile giova richiamare il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale in tempi relativamente recenti riaffermato anche dalle
Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'eIGenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906).
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Orbene, scendendo alla valutazione concreta della posizione delle parti deve invero considerarsi che il IG. Pt_1
• dispone di un reddito ( 730/2024) imponibile di € 164.984 con imposta netta di € 62274,00 addizionale regionale di € 2757 e comunale di € 1319 = € 98634 e quindi di un reddito mensile netto di € 8.219,50 su 12 mensilità. Il reddito imponibile è stato nel pari a € 147.711,00 per l'anno 2022 ( 730/2023) e di € 112.371 nel 2021 ( 730/2022)
• deve sostenere oneri pari a 1150 mensile per l'immobile condotto in locazione dove vive ( V.le Premuda 40 a IL)
• è gravato – al pari della convenuta- del pagamento del 50% del mutuo esistente sull'immobile di IL ( pari a € 760 mensili)
• del 100% del mutuo di NA per € 310,00 mensili in forza degli accordi di separazione
• è proprietario per la quota del 30% dell'immobile di IL Via Finzi 25
• è proprietario del 70% dell'immobile di NA
• è proprietario ( dal 2022) del 100% di un immobile a SO di mq35 ( acquistato senza ricorso al credito) la IG.ra P_
• dispone di un reddito imponibile ( 730/2024) di € 35625 con imposta netta 7937, addizionale regionale di € 504 e comunale di € 277= 26.907,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 2242,25.
• Deve sostenere € 1600,00 per la locazione dell'immobile di Via TT
• È proprietaria del 70% dell'immobile di IL Via Finzi 25
• E' proprietaria del 30% dell'immobile di NA Va poi osservato che, l'immobile di via Finzi è oggi locato con un canone di € 22.800 oltre alle spese condominiali ( entrambi i coniugi sono gravati dalla cedolare secca).
Orbene, se è indubbio che dagli elementi in atti emerga una IGnificativa forbice reddituale tra la posizione del IG. e quella della SI.ra , nondimeno tale indice – come già sopra Pt_1 P_ evidenziato- non risulta essere l'unico a cui fare riferimento. Di fatto questo è un primo indice, invero presente, al quale peraltro deve affiancarsi la valutazione dei patrimoni dei coniugi che vede la convenuta proprietaria dell'immobile di maggior valore ( ossia la quota del 70% dell'appartamento di via Finzi con mutuo peraltro rimborsate al 50% dal comproprietario titolare della sola proprietà del
30%) laddove il convenuto è proprietario dl 70% dell'immobile ( parimenti gravato da mutuo dal medesimo integralmente assolto) di NA , e dell'immobile di ES ( 100% acquistato dopo la separazione).
Non vi sono elementi, peraltro, per ritenere provato che lo sbilanciamento reddituale (ma non patrimoniale) sia ascrivibile a scelte operate dai coniugi di comune accordo nel corso del matrimonio che hanno portato quale diretta conseguenza il sacrificio personale o professionale di una della due parti, nello specifico della IG.ra , la quale – invero- ha sempre svolto attività lavorativa presso P_
e oggi dispone – come già riportato- di un reddito di € 2.200. Non può non osservarsi che la CP_2 ottime basi scolastiche e formative della convenuta le hanno consentito di sostenere l'esame di Stato di frequentare una scuola di psicoterapia e quindi di acquisire la necessaria professionalità per poter svolgere la professione ( di psicoterapeuta) e quindi di poter consolidare e verosimilmente anche incrementare la propria posizione lavorativa futura e conseguentemente anche quella reddituale, laddove, al contrario, non sono stati forniti documenti probanti dell'incidenza delle patologie della medesima sulla sua effettiva capacità lavorativa oltre che della maggior incidenza in termini di costi
( anche non coperti dal SSN).
In conclusione ritiene il Collegio che dalla comparazione dei redditi ma soprattutto dalla valutazione dei patrimoni di cui i SI.ri e dispongono emerga una condizione di sostanziale Pt_3 P_ equilibrio tale da non giustificare il richiesto assegno divorzile, equilibrio realizzabile, anche sotto il profilo della “ liquidità” attraverso la vendita degli immobili di cui cono comproprietari.
La domanda divorzile deve quindi essere rigettata e con esonero – con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza- del IG. dal versamento in favore della IG.ra Pt_1 P_ di ogni contribuito per il suo mantenimento.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la necessarietà della pronunzia sullo status, l'intervenuto accordo in ordine all'assegno misura per il mantenimento di la soccombenza del ricorrente Per_1 con riferimento alla ripartizione delle spese statuarie di la totale soccombenza della Per_1 convenuta con rifinimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale e di quella volta al riconoscimento dell' assegno divorzile, la IG.ra deve essere condanna alla rifusione P_ in favore di dei 2/3 delle spese processuali che, in assenza di note specifiche, Parte_1 per tale quota si liquidano in € 5.078,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
19364 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a LA il 14/07/2001 trascritto Parte_1 P_ nei registri dello stato civile del Comune di LA anno 2001 , atto n. 1129 R. 01 parte
II , serie A;
2. Dispone che corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento di Parte_1
l'importo mensile di € 1380,00 importo rivalutabile annualmente secondo indici Per_1
ISTAT dal gennaio 2026 ( base di calcolo gennaio 2025) : detto importo verrà versato, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, quanto a € 1000,00 alla IG.ra con la P_ quale convive e quanto ad € 380 direttamente alla figlia Il IG. Per_1 Per_1 Pt_1 dovrà inoltre sostenere in via integrale il pagamento delle spese mediche di ivi Per_1 incluso il costo dello psicologo e il 100% delle spese scolastiche – universitarie- mentre graveranno su entrambi i genitori le ulteriori spese extra assegno relative a secondo Per_1 le linee guida del Tribunale di IL da intendersi qui ritrascritte- rispettivamente per la quota del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
3. Revoca il provvedimento di assegnazione in favore di della casa ( già P_ coniugale) sita in IL via Prospero Finzi 25 autorizzando il Conservatore dei registri immobiliari alla cancellazione della trascrizione;
4. Rigetta la richiesta della convenuta di assegno divorzile e per l'effetto esonera– con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza- il IG. dal versamento Pt_1 in favore della IG.ra di ogni contribuito per il suo mantenimento. P_
5. Condanna alla rifusione in favore di dei 2/3 delle P_ Parte_1 spese processuali che, in assenza di note specifiche, per tale quota liquida in € 5.078,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge, rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 1/3.
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in IL, nella Camera di ConIGlio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai