Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 14/01/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6651/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in Parte_1
atti, dall'avv. Fabrizio Bonafede;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. Vincenza Marina
Marinelli;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 12.06.2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00003588 27 000 portante l'importo totale di
€15.183,71, notificato al ricorrente in data 13/05/2023, mediante il quale l'
[...]
, in persona del suo direttore pro tempore, Controparte_2
ingiungeva il pagamento della somma sopra indicata, comprensiva di interessi, oneri ed accessori per omesso versamento dei contributi IVS Fissi relativi all'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che l'avviso di CP_ addebito era stato emesso dall sulla base dell'Accertamento n. TYS01GC00136 dell'Agenzia delle Entrate;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Legge
212/2000; la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 462 del
18/12/1997; la violazione e falsa applicazione art. 3, commi IX e X, della Legge n. 335 del 08/08/1995; il decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
l'intervenuta impugnazione in sede di contenzioso tributario dell'accertamento costituente il presupposto dell'avviso di addebito notificato.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare nulle e/o annullare e/o privare di efficacia alcuna l'avviso di addebito in questa sede impugnato e, in via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'atto opposto per le motivazioni tutte esposte in ricorso;
la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione dei procedimenti pendenti in Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente Controparte_3 svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatti ed in diritto della decisione.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il giudicante che l'impugnato avviso “costituisce titolo esecutivo” e scaturisce dagli accertamenti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate, precisamente dall'ACCERTAMENTO UNIFICATO dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, N.
TYS01GC00136 notificato in data 26.02.2021.
Orbene, il ricorrente, a mezzo difensore, ha proposto ricorso davanti alla competente
C.T.P. di Catania dove sono stati iscritti i procedimenti R.G.R. 1772/2021 ed R.G.R.
1921/2021. Va evidenziato che i contribuenti che hanno un contenzioso in corso contro 3
accertamenti basati sulla rettifica del reddito d'impresa, ricevono di regola da parte dell' degli avvisi di addebito portanti la richiesta di pagamento dei contributi CP_1
che sarebbero dovuti sulla maggiore base imponibile (che diviene fiscalmente e previdenzialmente rilevante) in base all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate competente, nonostante sia pendente ricorso tributario contro detti avvisi di accertamento. L'Istituto di previdenza evidenzia in genere che, indipendentemente dalla pendenza del ricorso, della quale per altro l' stesso non sarebbe a conoscenza CP_1
diretta, né potrebbe valutare alcuna comunicazione inviata dal contribuente in tal senso, le somme iscritte nell'avviso di accertamento sarebbero in ogni caso dovute dal contribuente e che non esiste alcuna possibilità di sospensione di dette somme indicate negli avvisi di addebito in quanto, in base all'art. 24 co. 3 del D.Lgs. 46/1999, che recita: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”, l'unica possibilità di sospensione dell'iscrizione a ruolo sarebbe il ricorso al
Giudice del Lavoro, per gli avvisi emessi dall' stesso, effettuando così una CP_1 interpretazione restrittiva del contenuto dell'art. 24 co. 3 suddetto, ai soli accertamenti emessi direttamente dall' CP_1
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in riferimento alla cartella di pagamento, ma applicabile anche all'avviso di addebito, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24 co. 3 d.l.vo 26.2.1999 n.
46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima CP_ ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario”: cfr. Cass.
9.4.2014 n. 8379; conforme Cass.
1.3.2016 n. 4032.
Pertanto, l'intervenuta impugnazione giudiziale dei verbali di accertamento, precludeva CP_ all' in difetto di un provvedimento esecutivo del giudice, di emettere l'opposto avviso di addebito, che pertanto deve essere dichiarato illegittimo.
Tuttavia, tale declaratoria non preclude l'esame del merito, in quanto, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice della opposizione alla cartella di 4
pagamento che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo: cfr. Cass.
6.7.2018 n. 17858, peraltro citata nelle note conclusive autorizzate proprio dall'opponente, e in senso conforme Cass.
7.5.2019 n. 12025 e Cass.
30.9.2019 n. 24372; tale principio, pur affermato in relazione alla cartella di pagamento,
è applicabile con tutta evidenza anche all'avviso di addebito, attesa la eadem ratio.
Infatti, si osserva, ancora, che, in base ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. nr. 5763 del 2002; nr. 13982 del 2007; nr. 12333 del 2015; nr.
11515 del 2017; nr. 18262 del 2017; nr. 6356 del 2020), in tema di riscossione di contributi e premi, l'opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l'avviso di addebito) dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi, ricorrendo gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale i giudici di legittimità avevano già ritenuto (per tutte: Cass. nr. 12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo a un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario;
sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Nella specie, l' , attore in senso sostanziale, ha CP_1 proposto la propria domanda con il provvedimento oggetto dell'opposizione; pertanto, la costituzione dell'ente nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell'opposizione medesima - implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto dell'avviso di addebito -, impone al giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente.
Orbene, l'odierno ricorrente ha dichiarato che i procedimenti davanti alla Corte di
Giustizia Tributaria si sono conclusi ed ha prodotto le sentenze emesse all'esito dei due procedimenti. 5
Ebbene la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12 che ha definito il procedimento relativo all'accertamento riguardante l'anno 2015 in data
22/03/2024 ha pronunciato SENTENZA - sul ricorso n. 1534/2021 di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
TYS01GC00135/2021.
Analogamente la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA sezione 12 che ha definito il procedimento relativo all'accertamento dell'anno 2015 in data ha
22.03.20245 ha pronunciato sentenza sul ricorso n. 1538/2021 di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO n.
TYS01GC00136/2021.
Appare quindi evidente come, in ragione dell'intervenuto annullamento degli atti di accertamento, non vi è alcun dato rispetto al quale ancorare le pretese contributive.
CP_ Evidenzia ancora il decidente che l' attore in senso sostanziale in questo procedimento, non ha prodotto in giudizio alcun elemento probatorio sul quale fondare la propria pretesa e, pertanto, è venuto meno al proprio onere della prova su di esso gravante così come previsto dall'art. 2697 c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Tuttavia, tenuto conto della “consequenzialità” dell'opposizione rispetto all'accertamento tributario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare per un mezzo le spese di lite, mentre per la restante parte seguono la soccombenza a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, annulla l'avviso di addebito n. 593 2023 00003588
27 000 in questa sede opposto;
CP_ compensa per metà le spese di lite, condannando l'opposta al pagamento in favore del ricorrente della residua metà che liquida in € 1.843,00, di cui € 1.800,00 per 6
compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta