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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 26/11/2025 nella causa n. 1315/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. CUBELLI ANGELO ANTONIO
- opponente - e (C.F./P.IVA: ), col CP_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. GALGANO ANTONIETTA
- opposta – Conclusioni All'udienza del 26/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di
[...] al fine di conseguire il pagamento dell'importo di € 6.869,30, oltre CP_1 onorari e spese, quale credito traente origine dalla mancata contribuzione (a far data dalla separazione) da parte del primo alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie per la prole di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale n. 4908/2018 cronol. n. 918/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data 29/03/2019.
A fondamento dell'opposizione, i seguenti motivi: […] A) NULLITA' E INEFFICACIA DEL PRECETTO. 1) L'intimante fonda l'atto di precetto sul verbale di separazione consensuale e sul decreto di omologazione n. Cron. 918/2019, reso nel procedimento R.G. n. 4908/2019, in cui i coniugi avevano stabilito il versamento a carico dell'odierno opponente della metà delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, così come previste e disciplinate nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Avellino il 28/12/2018; 2) All'atto di precetto, a fondamento della pretesa, l'intimante allega un prospetto riepilogativo con i conteggi relativi alle presunte spese sostenute per i tre figli senza alcun valore certificativo e senza allegare nessun documento giustificativo delle somme
2 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
genericamente indicate. … in virtù della mancata allegazione all'atto di precetto delle ricevute e fatture obbligatorie per documentare le spese richieste pro quota al coniuge opponente l'intimante non è abilitata a procedere ad esecuzione forzata posto che il titolo esecutivo allegato è formalmente irregolare per difetto di un presupposto necessario e non è sufficiente a fondare il presunto credito azionato.
B) NECESSITA' DI UN TITOLO AUTONOMO PER LE SPESE STRAORDINARIE NON
ROUTINARIE. …non tutte le presunte spese sostenute nell'interesse dei figli possono essere azionate direttamente con l'atto di precetto posto che, secondo la
Cassazione, solo quelle “routinarie” e che non prevedono un preventivo accordo tra i coniugi possono essere azionate direttamente (sempre allegando i relativi documenti giustificativi). In tutti gli altri casi è il Giudice a dover verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori. 3) IN RELAZIONE ALLE
PRESUNTE SPESE PER I FIGLI E . INFONDATEZZA DELLA Pt_2 Per_1
RICHIESTA. … si eccepisce la pretestuosità dell'azione per le presunte spese sostenute dalla per i figli e . E la fondatezza della tesi CP_1 Pt_2 Per_1 difensiva trova riscontro nella circostanza che , subito dopo la Parte_3 laurea, ha iniziato a lavorare e a percepire un regolare stipendio (si vedano certificazione Centro Impiego di Sant'Angelo dei Lombardi e CUD per gli anni 2020
e 2021 di allegati al giudizio di cessazione degli effetti civili del Parte_3 matrimonio) per cui non solo non erano dovute le spese extra assegno ma addirittura non era dovuto neppure l'assegno di mantenimento, che l'opponente ha continuato a versare indebitamente solo perché tutti i componenti della sua famiglia hanno taciuto la circostanza. Stesso discorso deve essere fatto per il
, il quale da ormai circa due anni, lasciato il corso di studi Parte_4 universitari, lavora e percepisce un regolare stipendio. 4) SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PRECETTO PER GRAVI MOTIVI. Ricorrono i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, così da evitare un pagamento che sarebbe eseguito solo per scongiurare una ingiusta esecuzione.
Costituitasi in giudizio, concludeva per l'integrale CP_1 rigetto dell'opposizione, sulla scorta delle seguenti deduzioni:
1. SULLA RICHIESTA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PRECETTO PER GRAVI MOTIVI –
INFONDATEZZA. Preliminarmente, questa difesa si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per gravi motivi, in quanto di fatto non sussistono gravi motivi e ad onor del vero tali presunti gravi motivi non sono affatto enunciati…
2. SULLA NULLITÀ E INEFFICACIA DEL PRECETTO – ECCEZIONE
INFONDATA. I casi di nullità del precetto sono tassativi e indicati nell'art. 480 c.p.c.
[...] Nel caso che ci occupa nell'atto di precetto sono presenti tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma e pertanto è da ritenere che l'atto di precetto
3 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
notificato in data 10/03/2023 è pienamente valido ed efficace. [...] In primo luogo
è opportuno specificare che nel caso che ci occupa trattasi di spese straordinarie
“routinarie”, in quanto trattasi esclusivamente di spese scolastiche e mediche… Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento di questa tipologia di spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate, per recuperarle forzosamente dall'altro, può azionare il titolo originario (giudiziale o negoziale) ottenuto in sede di separazione/divorzio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l'esborso effettuato.
… Da ultimo, ma ugualmente prioritario e fondamentale, occorre evidenziare che l'avere i coniugi firmato la copia del Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Avellino del 28/12/2018 allegata alle condizioni della separazione,
… implica che entrambi i coniugi sono a conoscenza della ripartizione delle spese per i figli! … È opportuno precisare che alla data del 21/03/2019 (udienza per la separazione consensuale) due dei tre figli della coppia, nello specifico (a Pt_2
Pescara e nel mese di ottobre 2019 si laureò) e (a Benevento), erano già Per_1 iscritti e frequentavano l'università, mentre frequentava l'ultimo anno della Per_2 scuola secondaria di secondo grado e di lì a pochi mesi si sarebbe iscritta anche lei all'università. Pertanto, le spese relative alla frequenza dell'università (tasse, libri universitari, locazione di immobili e trasporti) erano già a conoscenza del e Pt_1 decise ante separazione e quindi concordate…
3. SULLA NECESSITA' DI UN TITOLO
AUTONOMO PER LE SPESE STRAORDINARIE NON ROUTINARIE. [...] è opportuno evidenziare per mero scrupolo, che l'elencazione allegata all'atto di precetto è suddivisa per figlio e per spesa e … permette una mera operazione matematica …
Pertanto, le spese per le quali la sig.ra ha chiesto al il rimborso CP_1 Pt_1 rientrano a pieno titolo tra le spese routinarie e quindi è dovuta la somma precettata.
4. SULLA PRESUNTA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
DELLE SPESE RELATIVE AI FIGLI E . In relazione alla “presunta Pt_2 Per_1 pretestuosità” delle richieste di rimborso relative ai figli e , si Pt_2 Per_1 evidenzia che da un esame dell'elenco delle spese allegato all'atto di precetto la maggior parte delle spese si riferisce alla figlia (Tasse Universitarie, libri Per_2 universitari, trasporto per l'università, locazione, spese utenze casa all'università, trattamento ortodontico) – per un totale di € 5.958,60; parte si riferisce a e Per_2
che hanno coabitato per più di un anno a Pescara € 4.500,00; piccola Pt_2 parte si riferisce a (tesi di laurea) € 420,00; infine € 515,00 si riferiscono a Pt_2
(tasse universitarie e affitto). Solo una voce di spesa si riferisce a Per_1 Pt_2 ed è stato l'affitto dell'abitazione a Firenze, nel periodo in cui ha iniziato a lavorare,
e la madre, visto il contratto di lavoro part-time e lo stipendio molto basso, lo aiutava a pagare € 2.345,00. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenute inammissibili 4 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
le prove istruttorie richieste dalla opposta (v. ordinanza del 27/10/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione
Preliminarmente giova rilevare come il titolo sotteso al precetto per cui è causa sia rappresentato dal decreto cronol. n. 918/2019 del 29/03/2019 con cui il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni di cui al verbale di udienza del Parte_1 CP_1
21/03/2019 con annesso accordo tra i coniugi. Detto accordo prevedeva - tra l'altro e per quanto in questa sede rileva - che […] Con riferimento alla prole, rimangono a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, le parti si riportano al Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino […]. Nel citato protocollo si prevede, tra l'altro, che:
precisando in proposito che, mentre per le prime (spese extra-assegno ordinarie, e in particolare, mediche e scolastiche) non vi è necessità di un nuovo intervento del Giudice per la formazione di un nuovo titolo, per le seconde (extra assegno straordinarie) è invece necessario che il genitore che ha sopportato la spese, in caso di inadempimento, adisca nuovamente il Giudice (v. ancora citato Protocollo di cui in atti). Ebbene, nel caso di specie le spese oggetto del precetto opposto attengono testualmente a: Tasse Universitarie, Libri Universitari, Trasporto Scolastico, Affitto Case All'Università, Altre spese laurea Rosania, nonché Pt_2
Contributo per fitto (v. precetto in atti). Persona_3
5 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
A ben guardare, dunque, e al di là di ogni altra questione, anche ammesso di trovarsi in presenza di (mere) spese extra-assegno ordinarie, perché non eccezionali ed imprevedibili, e dunque direttamente azionabili in restituzione pro quota senza la necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, non ci si può esimere dal rilevare come la più recente giurisprudenza abbia da ultimo composto il contrasto registratosi sul punto ed evincibile dalle contrapposte difese delle parti in causa (v. rispettivi scritti difensivi), in senso sfavorevole per l'odierna opposta. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha inteso chiarire che, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum" (cosi Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione - che va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già, nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto (v. ancora Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316) - quale conseguenza della formazione sostanzialmente stragiudiziale del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda "in parte qua" il pagamento, fermo restando che la documentazione non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento (v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 22522 del 4/08/2025). Alla stregua di quanto precede, dunque, essendo comprovato che il precetto opposto difetta degli allegati e/o riferimenti documentali da ultimo ritenuti necessari (v. precetto in atti), non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarando la nullità per tale motivo del precetto opposto, con il contestuale assorbimento, stante il dirimente impatto operativo e preliminarità della questione, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'inesistenza di orientamenti univoci al momento dell'insorgenza della controversia circa le questioni poste a fondamento della decisione, ne giustifica la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il precetto di cui in atti Parte_1
6 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
notificatogli ad istanza di respinta, o comunque CP_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione, così come proposta;
dichiara per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità del precetto per cui è causa;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
7
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 26/11/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 26/11/2025 nella causa n. 1315/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. CUBELLI ANGELO ANTONIO
- opponente - e (C.F./P.IVA: ), col CP_1 C.F._2 ministero/assistenza dell'avv. GALGANO ANTONIETTA
- opposta – Conclusioni All'udienza del 26/11/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli ad istanza di
[...] al fine di conseguire il pagamento dell'importo di € 6.869,30, oltre CP_1 onorari e spese, quale credito traente origine dalla mancata contribuzione (a far data dalla separazione) da parte del primo alle spese extra assegno ordinarie e straordinarie per la prole di cui al decreto di omologazione della separazione consensuale n. 4908/2018 cronol. n. 918/2019 emesso dal Tribunale di Avellino in data 29/03/2019.
A fondamento dell'opposizione, i seguenti motivi: […] A) NULLITA' E INEFFICACIA DEL PRECETTO. 1) L'intimante fonda l'atto di precetto sul verbale di separazione consensuale e sul decreto di omologazione n. Cron. 918/2019, reso nel procedimento R.G. n. 4908/2019, in cui i coniugi avevano stabilito il versamento a carico dell'odierno opponente della metà delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, così come previste e disciplinate nel protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Avellino il 28/12/2018; 2) All'atto di precetto, a fondamento della pretesa, l'intimante allega un prospetto riepilogativo con i conteggi relativi alle presunte spese sostenute per i tre figli senza alcun valore certificativo e senza allegare nessun documento giustificativo delle somme
2 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
genericamente indicate. … in virtù della mancata allegazione all'atto di precetto delle ricevute e fatture obbligatorie per documentare le spese richieste pro quota al coniuge opponente l'intimante non è abilitata a procedere ad esecuzione forzata posto che il titolo esecutivo allegato è formalmente irregolare per difetto di un presupposto necessario e non è sufficiente a fondare il presunto credito azionato.
B) NECESSITA' DI UN TITOLO AUTONOMO PER LE SPESE STRAORDINARIE NON
ROUTINARIE. …non tutte le presunte spese sostenute nell'interesse dei figli possono essere azionate direttamente con l'atto di precetto posto che, secondo la
Cassazione, solo quelle “routinarie” e che non prevedono un preventivo accordo tra i coniugi possono essere azionate direttamente (sempre allegando i relativi documenti giustificativi). In tutti gli altri casi è il Giudice a dover verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori. 3) IN RELAZIONE ALLE
PRESUNTE SPESE PER I FIGLI E . INFONDATEZZA DELLA Pt_2 Per_1
RICHIESTA. … si eccepisce la pretestuosità dell'azione per le presunte spese sostenute dalla per i figli e . E la fondatezza della tesi CP_1 Pt_2 Per_1 difensiva trova riscontro nella circostanza che , subito dopo la Parte_3 laurea, ha iniziato a lavorare e a percepire un regolare stipendio (si vedano certificazione Centro Impiego di Sant'Angelo dei Lombardi e CUD per gli anni 2020
e 2021 di allegati al giudizio di cessazione degli effetti civili del Parte_3 matrimonio) per cui non solo non erano dovute le spese extra assegno ma addirittura non era dovuto neppure l'assegno di mantenimento, che l'opponente ha continuato a versare indebitamente solo perché tutti i componenti della sua famiglia hanno taciuto la circostanza. Stesso discorso deve essere fatto per il
, il quale da ormai circa due anni, lasciato il corso di studi Parte_4 universitari, lavora e percepisce un regolare stipendio. 4) SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PRECETTO PER GRAVI MOTIVI. Ricorrono i gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, così da evitare un pagamento che sarebbe eseguito solo per scongiurare una ingiusta esecuzione.
Costituitasi in giudizio, concludeva per l'integrale CP_1 rigetto dell'opposizione, sulla scorta delle seguenti deduzioni:
1. SULLA RICHIESTA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL PRECETTO PER GRAVI MOTIVI –
INFONDATEZZA. Preliminarmente, questa difesa si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto per gravi motivi, in quanto di fatto non sussistono gravi motivi e ad onor del vero tali presunti gravi motivi non sono affatto enunciati…
2. SULLA NULLITÀ E INEFFICACIA DEL PRECETTO – ECCEZIONE
INFONDATA. I casi di nullità del precetto sono tassativi e indicati nell'art. 480 c.p.c.
[...] Nel caso che ci occupa nell'atto di precetto sono presenti tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma e pertanto è da ritenere che l'atto di precetto
3 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
notificato in data 10/03/2023 è pienamente valido ed efficace. [...] In primo luogo
è opportuno specificare che nel caso che ci occupa trattasi di spese straordinarie
“routinarie”, in quanto trattasi esclusivamente di spese scolastiche e mediche… Ciò comporta che, in caso di mancato pagamento di questa tipologia di spese straordinarie, il genitore che le ha anticipate, per recuperarle forzosamente dall'altro, può azionare il titolo originario (giudiziale o negoziale) ottenuto in sede di separazione/divorzio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l'esborso effettuato.
… Da ultimo, ma ugualmente prioritario e fondamentale, occorre evidenziare che l'avere i coniugi firmato la copia del Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Avellino del 28/12/2018 allegata alle condizioni della separazione,
… implica che entrambi i coniugi sono a conoscenza della ripartizione delle spese per i figli! … È opportuno precisare che alla data del 21/03/2019 (udienza per la separazione consensuale) due dei tre figli della coppia, nello specifico (a Pt_2
Pescara e nel mese di ottobre 2019 si laureò) e (a Benevento), erano già Per_1 iscritti e frequentavano l'università, mentre frequentava l'ultimo anno della Per_2 scuola secondaria di secondo grado e di lì a pochi mesi si sarebbe iscritta anche lei all'università. Pertanto, le spese relative alla frequenza dell'università (tasse, libri universitari, locazione di immobili e trasporti) erano già a conoscenza del e Pt_1 decise ante separazione e quindi concordate…
3. SULLA NECESSITA' DI UN TITOLO
AUTONOMO PER LE SPESE STRAORDINARIE NON ROUTINARIE. [...] è opportuno evidenziare per mero scrupolo, che l'elencazione allegata all'atto di precetto è suddivisa per figlio e per spesa e … permette una mera operazione matematica …
Pertanto, le spese per le quali la sig.ra ha chiesto al il rimborso CP_1 Pt_1 rientrano a pieno titolo tra le spese routinarie e quindi è dovuta la somma precettata.
4. SULLA PRESUNTA INFONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO
DELLE SPESE RELATIVE AI FIGLI E . In relazione alla “presunta Pt_2 Per_1 pretestuosità” delle richieste di rimborso relative ai figli e , si Pt_2 Per_1 evidenzia che da un esame dell'elenco delle spese allegato all'atto di precetto la maggior parte delle spese si riferisce alla figlia (Tasse Universitarie, libri Per_2 universitari, trasporto per l'università, locazione, spese utenze casa all'università, trattamento ortodontico) – per un totale di € 5.958,60; parte si riferisce a e Per_2
che hanno coabitato per più di un anno a Pescara € 4.500,00; piccola Pt_2 parte si riferisce a (tesi di laurea) € 420,00; infine € 515,00 si riferiscono a Pt_2
(tasse universitarie e affitto). Solo una voce di spesa si riferisce a Per_1 Pt_2 ed è stato l'affitto dell'abitazione a Firenze, nel periodo in cui ha iniziato a lavorare,
e la madre, visto il contratto di lavoro part-time e lo stipendio molto basso, lo aiutava a pagare € 2.345,00. […].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenute inammissibili 4 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
le prove istruttorie richieste dalla opposta (v. ordinanza del 27/10/2023), la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione
Preliminarmente giova rilevare come il titolo sotteso al precetto per cui è causa sia rappresentato dal decreto cronol. n. 918/2019 del 29/03/2019 con cui il Tribunale di Avellino ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e alle condizioni di cui al verbale di udienza del Parte_1 CP_1
21/03/2019 con annesso accordo tra i coniugi. Detto accordo prevedeva - tra l'altro e per quanto in questa sede rileva - che […] Con riferimento alla prole, rimangono a carico dei genitori, per metà ciascuno, le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, le parti si riportano al Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino […]. Nel citato protocollo si prevede, tra l'altro, che:
precisando in proposito che, mentre per le prime (spese extra-assegno ordinarie, e in particolare, mediche e scolastiche) non vi è necessità di un nuovo intervento del Giudice per la formazione di un nuovo titolo, per le seconde (extra assegno straordinarie) è invece necessario che il genitore che ha sopportato la spese, in caso di inadempimento, adisca nuovamente il Giudice (v. ancora citato Protocollo di cui in atti). Ebbene, nel caso di specie le spese oggetto del precetto opposto attengono testualmente a: Tasse Universitarie, Libri Universitari, Trasporto Scolastico, Affitto Case All'Università, Altre spese laurea Rosania, nonché Pt_2
Contributo per fitto (v. precetto in atti). Persona_3
5 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
A ben guardare, dunque, e al di là di ogni altra questione, anche ammesso di trovarsi in presenza di (mere) spese extra-assegno ordinarie, perché non eccezionali ed imprevedibili, e dunque direttamente azionabili in restituzione pro quota senza la necessità di munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, non ci si può esimere dal rilevare come la più recente giurisprudenza abbia da ultimo composto il contrasto registratosi sul punto ed evincibile dalle contrapposte difese delle parti in causa (v. rispettivi scritti difensivi), in senso sfavorevole per l'odierna opposta. Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha inteso chiarire che, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali "eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi", sicché si tratta, in definitiva, di "esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum" (cosi Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione - che va compiuta rispetto all'atto di precetto e non già, nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto (v. ancora Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316) - quale conseguenza della formazione sostanzialmente stragiudiziale del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda "in parte qua" il pagamento, fermo restando che la documentazione non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento (v. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 22522 del 4/08/2025). Alla stregua di quanto precede, dunque, essendo comprovato che il precetto opposto difetta degli allegati e/o riferimenti documentali da ultimo ritenuti necessari (v. precetto in atti), non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarando la nullità per tale motivo del precetto opposto, con il contestuale assorbimento, stante il dirimente impatto operativo e preliminarità della questione, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'inesistenza di orientamenti univoci al momento dell'insorgenza della controversia circa le questioni poste a fondamento della decisione, ne giustifica la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da avverso il precetto di cui in atti Parte_1
6 Tribunale di Avellino n. 1315/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
notificatogli ad istanza di respinta, o comunque CP_1 assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione, così come proposta;
dichiara per le ragioni di cui in parte motiva, la nullità del precetto per cui è causa;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/11/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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