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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 719/2021, vertente
TRA
, C.F.: , nato in [...] Parte_1 C.F._1 di LI (AG) in data 15.7.1971, ivi residente nella via E. Fermi n. 5, ed elettivamente domiciliato in Sciacca, nella via Valverde n. 1/a, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Cascio, che lo difende e rappresenta giusto mand ato depositato in atti;
Attore - Appellante
CONTRO
, C.F.: , nata in Controparte_1 C.F._2
EN (AG) in data 13.9.1977, residente in Santa Margherita di LI (AG) nella via Dott. Sen. G. Traina n. 58 ed elettivamente domiciliato in Santa Margherita di
LÌ (AG), nella via XV Gennaio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Modderno, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Convenuto - Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6.11.2024, le parti precisavano le conclusioni come nei rispettivi atti difensivi, chiedendo che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.7.2021, l'odierno appellante, , Parte_1 formulava appello avverso la sentenza n. 54/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sciacca nel procedimento n. R.G. 329/2020 R.G, emessa in data 27.4.2021, depositata in cancelleria in data 13.5.2021 e notificata da parte appellata in data 11.6.2021, con la quale il Giudice di Pace di Sciacca rigettava l'opposizione a precetto proposta dall'odierno appellante e per l'effetto condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta.
Nel giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Sciacca,
l'odierno appellante formulava opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli su istanza della sig.ra , con il quale Controparte_1 intimava al sig. il pagamento della somma di € 2.400,00 quale Parte_1 residuo importo dell'assegno mensile di mantenimento della prole stabilito in seno alla separazione consensuale, omologata con provvedimento del Tribunale di Sciacca del 6.8.2014, nonché della somma di € 1.541,63 a titolo di concorso al
50% nelle spese straordinarie oltre € 385,21 quale rivalutazione secondo indice
ISTAT, per un totale complessivo di € 4.523,82, lamentandone la nullità per i motivi meglio spiegati in atto di opposizione.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la sig.ra Controparte_1
chiedendo che venisse rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia
[...] del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nonché nel merito il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto con conferma dell'atto di precetto opposto;
con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie domande, la convenuta deduceva:
- Che il sig. era debitore nei confronti della stessa della Parte_1 somma di euro 2.400,00 a titolo di saldo dell'assegno mensile di mantenimento della prole dovutole per i mesi da luglio 2019 a giugno 2020, essendole stato corrisposto unicamente l'importo di euro 200,00 a fronte di quanto stabilito nel provvedimento giudiziale pari ad € 400,00;
- Che tale credito discendeva da due titoli esecutivi: il decreto di omologa della separazione consensuale tra le parti, emesso dal Tribunale di Sciacca il
6.8.2014 nella causa iscritta al n. 633/2014 RG, munita di formula esecutiva e notificata il 31.12.2015 e la sentenza n. 394/2019 emessa dal Tribunale di
Sciacca nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 1439/2015 RG, notificata in uno all'atto di precetto il 1.6.2020;
- Che in forza dei summenzionati titoli, lo stesso era debitore anche della somma di euro 1.541,63 a titolo di concorso nella misura del 50% nelle spese straordinarie, sostenute per intero dalla convenuta;
2 - Che l'attore era altresì debitore della rivalutazione secondo l'indice ISTAT sull'assegno di mantenimento dovuto che, al 30 aprile 2020, ammontava ad euro 385,21;
- Che in ogni caso, l'azione incoata era un'opposizione parziale all'esecuzione, che dunque non travolge l'atto per intero e che in assenza di gravi motivi la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo e del precetto non meritava accoglimento.
Esaurita l'istruzione probatoria nel corso del procedimento di primo grado, veniva resa la sentenza oggi oggetto di impugnazione.
L'odierno appellante, , ha impugnato la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace, deducendo:
- Che il convincimento del Giudice di Pace di Sciacca, in seno all'appellata sentenza, risulta contraddittorio in quanto fondato su una illogica ed errata distinzione tra le spese “ordinarie”, quindi rientranti nel contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, e spese “straordinarie”, il cui recupero coattivo necessiterebbe invero, ai fini della correttezza dell'esecuzione, di un valido titolo giudiziale, atteso che è pacifico, per parte appellante, che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il decreto di omologa della separazione consensuale non costituiscono titoli esecutivi per il recupero coattivo del 50% delle spese straordinarie sostenute da uno dei genitori;
- Che l'appellante non aveva potuto valutare il pagamento di siffatte spese straordinarie;
- Che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata fosse fondata, stante l'evidente sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, consistente nel grave pregiudizio che potrebbe derivare all'odierno appellante da una procedura esecutiva che comporterebbe gravi ripercussioni per la propria precaria condizione economica.
Sulla scorta di siffatte motivazioni, l'odierno appellante, , Parte_1 concludeva affinchè il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni:
- “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.54/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca nel procedimento recante il n. R.G.
329/2020 R.G.;
3 - nel merito: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- ovvero in subordine: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità dell'atto di precetto relativamente alle statuizioni in ordine alle spese straordinarie quantificate in € 1.541,63, a titolo di concorso al 50%, oltre interessi;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
- Si chiede di disporre, ex art. 93 comma 1 c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore.”
Con comparsa del 16.11.2021, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
la quale concludeva instando affinchè il Tribunale di Controparte_1
Sciacca adito volesse: “1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n.54/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca;
[...]
2) Con vittoria di spese e compensi.”
A fondamento delle proprie domande, l'odierna appellata deduceva:
- l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello;
- assenza di gravi motivi ex art. 283 c.p.c. legittimanti la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 19.5.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di una serie di rinvii intervenuti per il trasferimento del Giudice titolare del presente procedimento, all'udienza del 6.11.2024, avendo le parti precisato le conclusioni come nei rispettivi scritti difensivi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la incamerava con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
NEL MERITO E IN DIRITTO
Nel merito, parte attrice ha formulato appello avverso la sentenza resa dal
Giudice di Pace di Sciacca, al fine di ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di precetto in toto intimato dalla odierna appellata ovvero, in subordine, la declaratoria di inefficacia parziale, relativamente alle sole richieste relative alle spese straordinarie, quantificate in euro 1.541,63 a titolo di concorso al 50%, oltre
4 interessi.
Nel caso di specie, l'attore appellante lamenta l'impossibilità di fondare la pretesa creditoria di controparte, consistente nella richiesta di contribuzione quota parte alle spese straordinarie sostenute per la prole, direttamente sulla sentenza di separazione, occorrendo invece un titolo autonomo che accerti l'an ed il quantum dell'esborso e della quota di spettanza del genitore non collocatario.
Secondo tale impostazione, il coniuge collocatario (che ha anticipato la spesa straordinaria) non sarebbe legittimato a procedere immediatamente ad esecuzione, in forza del solo provvedimento giudiziale relativo alle spese straordinarie , ma dovrebbe incoare un nuovo giudizio di cognizione volto al suo accertamento.
La più recente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ritenuto possibile per il coniuge che ha anticipato la spesa straordinaria per intero di procedere all'esecuzione forzata contro il debitore sulla scorta del solo provvedimento formato a conclusione di un giudizio di separazione, divorzio o di tutela dei figli nati non in costanza di matrimonio senza dover procedere dunque alla formazione di un autonomo titolo esecutivo (Trib. Roma 15 gennaio 2009).
Il creditore, ex coniuge collocatario, potrà dunque avvalersi dell'originario ed unico provvedimento esecutivo già pronunciato, intimando mediante notifica dell'atto di precetto e del titolo, l'adempimento dell'obbligazione assunta.
Notorio è che i requisiti richiesti perché un credito possa essere azionato sono la certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso. Pertanto, non condivisibile appare la lamentata insussistenza dei summenzionati presupposti, altresì in considerazione del fatto che l'interpretazione del titolo esecutivo deve essere corroborata anche attraverso elementi esterni.
In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella misura in cui hanno sostenuto che, per consentire al creditore di impiegare come valido titolo esecutivo una sentenza che non contiene una condanna precisamente quantificata, si può procedere all'integrazione delle lacune documentali del titolo con un rinvio a quanto risulta dal materiale di causa nel processo (per es. atti e documenti) con l'intento, quindi, di precisare l'oggetto dell'accertamento . Tale attività di integrazione, dovrà essere svolta dal creditore nell'atto di precetto e sarà suscettibile di contestazione dall'esecutato attraverso l'esperimento del rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass., Sezioni Unite., 2
5 luglio 2012, n. 11067).
L'idoneità di titolo esecutivo costituito dal provvedimento di condanna anche con riferimento alle spese “straordinarie” è controbilanciato, dunque, dalla possibilità riconosciuta all'altro genitore di invocare la sospensione sia dell'esecuzione, sia dell'efficacia esecutiva del titolo in sede di opposizione, ex art. 615 c.p.c., come verificatosi nel caso di specie, cosicchè il genitore obbligato alla restituzione parziale dell'esborso dall'altro sostenuto non possa considerarsi pretermesso né leso nella tutela, essendo nell'eventualità tenuto all'esperimento di apposito procedimento.
Di fatti, non può considerarsi mancante il requisito della liquidità, qualora si consideri che la quantificazione del credito può avvenire, ed in effetti avviene, sulla base di criteri precisati nel titolo (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 28 aprile 2010, n. 10164) e che il titolo può essere integrato anche da dati extratestuali acquisibili implicitamente dal giudizio originario e non contestati dalle parti o verificati giudizialmente (Cass. 17 aprile
2009, n. 9245; Cass. 29 novembre 2004, n. 22427).
Né tanto meno può dirsi essere mancante l'elemento della certezza, posto che secondo la giurisprudenza, il diritto è certo non soltanto se precisamente determinato all'interno del titolo esecutivo, bensì quando risulti facilmente determinabile sulla base degli elementi indicati nel provvedimento stesso (Cass.
23 aprile 2009, n. 9693; Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; Cass. 18 luglio 1997,
n. 6611).
Il credito è certo fin dall'origine in quanto oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri previamente determinati e accertati, tanto che alla potenziale “incertezza” in ordine al verificarsi dell'evento che legittima l'esborso a titolo di spesa straordinaria, si affianca la “certezza” sulla astratta titolarità e sussistenza del diritto.
L'evidente ratio sottesa all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione poggia su diverse esigenze: economia processuale, consentendo di evitare che il creditore sia costretto ad incardinare diversi e svariati procedimenti per la quantificazione di un credito che trae origine dal medesimo titolo;
tutela dell'interesse del creditore in ordine al soddisfacimento della propria pretesa creditoria, dalla quale, nell'eventualità nella quale venisse disattesa, potrebbe
6 derivare un danno economico grave ed irreparabile;
concentrazione del contenzioso in una materia particolarmente sensibile, nella quale sullo sfondo sussiste e prevale sempre l'interesse esclusivo dei figli minori, che necessitano di ricevere una risposta immediata alle proprie esigenze, tenuto conto peraltro che una spesa non consueta, spesso diviene immediatamente necessaria od addirittura urgente tanto da imporre al genitore collocatario di sostenerla subito.
Ulteriore doglianza sulla quale poggia la pretesa dell'odierno attore riguarda l'errata distinzione tra spese ordinarie, con relativa confluenza delle stesse nell'alveo dell'assegno di mantenimento, e spese straordinarie, le quali necessiterebbero di autonomo giudizio di accertamento.
Sono da ricomprendersi nell'ambito delle spese ordinarie, quelle che riguardano esigenze attuali e prevedibili dei figli. Tra queste, a titolo esemplificativo, rientrano quelle relative alla frequenza scolastica, quali acquisto dei libri di testo, del materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola, pagamento delle tasse scolastiche.
Al contrario, le spese straordinarie, e dunque accessorie, sono determinate da circostanze occasionali e legate ad eventi non ricorrenti che trascendono le consuetudini di vita e i bisogni economici routinari. Tra queste sono ricomprese quelle legate ad esborsi medico-sanitari (per esempio quelli dentistici od oculistici) e quelle affrontate per soddisfare talune esigenze scolastiche (per esempio le ripetizioni private, i viaggi di studio, l'acquisto di alcuni libri in aggiunta a quelli in adozione o quelle per l'acquisto di un computer o per la frequentazione di un corso di musica).
L'elemento qualificante la distinzione è rappresentato dall'impossibilità di prevedere ex ante gli eventi cui le stesse sono riferibili (Cass. 17 gennaio 2018,
n. 1070).
In definitiva, se le spese ordinarie sono quelle funzionali a soddisfare i bisogni quotidiani della prole, quelle straordinarie concernono esborsi mirati a far fronte ad eventi eccezionali della vita dei figli (Cass. 19 luglio 1999, n. 7662), ovvero a soddisfare le esigenze saltuarie, imprevedibili (Cass. 13 marzo 2009, n. 6201) ed imponderabili, che esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. 22 febbraio 2012, n. 9307).
Le spese straordinarie sono imponderabili e imprevedibili sicché non possono
7 essere ricomprese in modo forfettario e aprioristico all'interno della somma da corrispondersi con l'assegno periodico, ovvero come mantenimento diretto, in quanto, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, si intr odurrebbe una sorta di alea nell'individuazione del contributo al minore, incompatibile con i principi che regolano la materia e in netto contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza al mantenimento, rischiandosi di recare pregiudizio al minore (Cass. 22 febbraio 2012, n. 9307).
La loro stessa natura comporta che le spese ordinarie implichino un esborso costante e predeterminato dal giudice, assolto attraverso la liquidazione dell'assegno di mantenimento, a differenza delle spese che non sono suscettibili di preventiva stima, sfuggono ad una tassativa elencazione e vengono in rilievo in relazione alla contingenza. Proprio l'urgenza del caso concreto impone quasi sempre al genitore collocatario di anticiparle per poi in parte ripeterle (si pensi all'effettuazione di una visita specialistica), a meno che non si tratti di spese relative a scelte di maggior interesse (un intervento chirurgico, la scuola da frequentare), occorrendo in tal caso, ex art. 337 ter c.c., la previa consultazione e l'accordo con l'altro genitore.
Nel caso di specie, le somme richieste dalla resistente a titolo di spese straordinarie sono state all'uopo allegate all'atto di precetto, consentendo, pertanto, la quantificazione dell'importo da richiedere al genitore non collocatario, mediante una semplice sommatoria.
Le spese in questione, a titolo esemplificativo, hanno riguardato spese di natura scolastica, acquisto di materiale di cancelleria, occhiali da vista, farmaci, materiale per lezioni di flauto, libri scolastici e visite specialistiche;
tutte somme che, alla luce della giurisprudenza maggioritaria e più recente, rientrano a pieno titolo nell'ambito delle spese straordinarie, le quali esulano dall'assegno di mantenimento disposto dal giudice per l'approntamento delle spese ordinarie.
La giurisprudenza ha anche chiarito che il principio di bi -genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e piuttosto corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento, sempre che le
8 stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. 10 giugno 2016, n. 12013).
Gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio sono sicuri e necessari in quanto costanti e prevedibili, integrando a pieno titolo l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice o concordato dai genitori, tanto da poter essere azionati in forza del titolo originario di condanna, previa un'allegazione che permetta, con mera operazione aritmetica, di salvaguardare i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del titolo stesso, legittimando dunque il successivo atto di precetto, il quale, oltre a richiamare il titolo originario, contemplerà altresì la mera sommatoria degli esborsi eseguiti.
La Corte di Cassazione, dunque, ritiene che anche in relazione alle spese che solitamente sono indicate come “straordinarie”, ma che appaiono costanti e prevedibili nella vita del minore, l'affidatario o collocatario sia legittimato a promuovere l'azione esecutiva sulla base del solo provvedimento di condanna emesso in sede di separazione o divorzio.
Alla luce delle superiori argomentazioni, questo Giudice non ritiene meritevole di accoglimento l'odierno appello.
In ordine alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse seguano il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., pertanto liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- conferma integralmente la sentenza impugnata n. 54/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca nel procedimento n. R.G. 329/2020 R.G, emessa in data
27.4.2021, depositata in cancelleria in data 13.5.2021 e notificata da parte appellata in data 11.6.2021;
- condanna il sig. a rifondere le spese di lite del presente Parte_1 giudizio liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15% e IVA e CPA, e altri oneri dovuti come per legge in favore di parte convenuta . Controparte_1
9 Così deciso, in Sciacca 27/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
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