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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2448/2020 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2448 del Ruolo Generale L'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv.to LEVANTINO ANDREA
- ATTORE -
contro
, C.F. con l'Avv.to Controparte_1 C.F._1
BECCARELLO DANIELA
- CONVENUTO -
con la chiamata in causa di
C.F. E P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_2
gli Avv.ti ANDREA SIRENA e MAURO VIALI Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, Voglia il Giudice adito, per le ragioni in fatto ed in diritto espostein narrativa, accertare la responsabilità professionale L'avv.
per aver omesso di curare con la dovuta diligenza Controparte_1
richiesta dall'artt. 2236 c.c. la trasmissione della raccomandata interruttiva della decadenza all'RC , e comunque avendo atteso oltre CP_3
l'anno dalla scoperta dei vizi, prima di procedere alla trasmissione L'atto di citazione, nell'erronea convinzione di applicazione analogica L'art
1310 c.c. al termine di decadenza, facendo così decadere il condominio attoreo, allora cliente dello stesso avvocato , dalla garanzia per i vizi CP_1
ex artt. 1669 c.c. verso lo stesso RC e la sua assicurazione. CP_3
Per l'effetto condannare l'avv. al pagamento dei danni Controparte_1
tutti patiti dal Condominio attorea in ragione degli errori medesimi, ovvero
€ 19.595,98 a titolo di spese legali rifuse all'RC , giusta CP_3
sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di Venezia, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo, nonché l'ulteriore danno risultante dalla sentenza definitiva n. 2685/2022 resa nel procedimento R.G. 3982/2017 della Corte
D'Appello di Venezia, pari ad € 93.729,92 come da nota depositata in data
12.01.2022.
Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge.
Per parte convenuta:
Pag. 2 di 18 Nel merito: Voglia Ill.mo Tribunale respingere ogni domanda attorea e del terzo chiamato formulata nei confronti L'avv. siccome Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Accertato che è stata disposta dal Giudice la chiamata in giudizio di
Voglia l'Ill.mo Parte_2
Tribunale respingere, siccome infondata, ogni domanda ed eccezione formulata dalla terza chiamata Parte_2
nei confronti L'avv. .
[...] Controparte_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere
[...]
manlevato l'avv. per quanto fosse eventualmente tenuto a Controparte_1
corrispondere in favore di parte attrice.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
per la terza intervenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della chiamata in giudizio di da parte L'Avvocato , Parte_2 Controparte_1
con ogni conseguenziale pronuncia anche sulle spese;
- in merito alla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti L'Avvocato : Controparte_1
Pag. 3 di 18 - in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto anche per autoresponsabilità dello stesso attore rilevante ai sensi L'art. 1227 secondo comma c.c.;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, anche per autoresponsabilità dello stesso attore rilevante ai sensi L'art. 1227 primo comma c.c., riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei Controparte_1
confronti di Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza L'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Parte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
FATTO E DIRITTO
Pag. 4 di 18 Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
adiva il Tribunale di Venezia esponendo di aver, in data 25 giugno
[...]
2011, conferito mandato all'avv. per valutare le azioni più Controparte_1
opportune nei confronti dei responsabili dei vizi costruttivi emersi a seguito la perizia L'ing. di data 18.03.2011, commissionata Persona_1
dal condominio stesso, stante l'insorgere di una serie di danni nelle parti comuni L'edificio; che questi aveva inviato una lettera raccomandata a/r datata 21.09.2011 in cui aveva contestato la sussistenza dei suddetti vizi alla società , quale committente venditrice, Parte_3
alla quale costruttrice, all'RC. , quale CP_4 Controparte_5
progettista strutturale e all'RC. quale direttore lavori, CP_3
chiedendo l'integrale pagamento in via solidale dei costi necessari alla loro eliminazione;
che detta lettera non era giunta regolarmente a destinazione all'RC. in quanto era stata spedita ad un vecchio indirizzo che CP_3
l'avv. aveva reperito nella documentazione del permesso di CP_1
costruire; che l'avv. non aveva proceduto ad un nuovo invio, CP_1
ritenendo che l'art 1310 c.c. dettato in tema di prescrizione, fosse applicabile anche all'istituto della decadenza, per cui la comunicazione inviata a tutti gli altri responsabili aveva interrotto la prescrizione e la decadenza anche nei confronti del Direttore Lavori; che l'assemblea, confidando nel giudizio del difensore, aveva dato mandato all'amministratore di sottoscrivere il contratto di prestazione d'opera professionale al legale con conferimento del mandato ad agire in giudizio;
che instaurato regolarmente il giudizio, l'RC. aveva chiesto, in via CP_3
preliminare, di dichiarare la decadenza L'attore dall'azione promossa nei sui confronti ai sensi L'art. 1669 c.c., dal momento che, per stessa
Pag. 5 di 18 ammissione attorea, i vizi erano stati scoperti con la perizia L'ing.
del 18 marzo 2011 e l'atto di citazione, che non era stato preceduto Per_1
da alcuna denunzia nei propri confronti, era stato notificato allo stesso l'8 maggio 2012, quindi oltre un anno dopo;
che nella prima memoria ex art
183 VI comma l'avv. aveva invocato l'applicabilità L'art. 1310 CP_1
c.c. al caso di specie;
che il Tribunale di Venezia con sentenza n.
2073/2017 del 19.09.2017 aveva accolto le domande svolte dal
Condominio, ma accolto l'eccezione di decadenza svolta dall'RC. CP_3
, cui non risultava essere pervenuta tempestiva denuncia con
[...]
conseguente mancato rispetto del termine decadenziale annuale dalla scoperta dei vizi, previsto dall'art. 1669 C.C., affermando che la norma invocata dall'attore non si applicava a detto termine, ma solo a quello prescrizionale;
che l'esponente era stato condannato alla rifusione delle spese di lite L'RC. ; che l'RC. aveva CP_3 Controparte_5
presentato appello con istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di Venezia;
che la Corte
d'Appello aveva quindi disposto la sospensione della provvisoria esecutività del capo n.6 del dispositivo nei confronti L'RC. CP_5
per la parte eccedente la somma di 54.869,19 euro;
che in tale
[...]
modo era stato provocato al condominio un ulteriore danno. Ciò premesso conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patito pari a 19.595,98 euro a titolo di spese legali rifuse all'RC , giusta sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di CP_3
Venezia, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo, nonché l'ulteriore eventuale danno che risulterà all'esito del giudizio definitivo rubricato al
R.G. 3982/2017 della Corte D'Appello di Venezia.
Pag. 6 di 18 Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa di nei Parte_2
cui confronti svolgeva domanda di manleva. Rilevava che il lo Parte_1
aveva incaricato di redigere e notificare l'atto di citazione durante le trattative con le controparti, al solo fine di dare impulso al raggiungimento di una transazione che poi, in effetti, fu tentata, ma non si concluse positivamente e la causa proseguì con altro avvocato. Osservava, con riguardo al giudizio di appello, che nessuna decadenza era intervenuta nei confronti L'RC. , per cui quest'ultima era pienamente e CP_5
solidalmente responsabile nei confronti del e l'alea del Parte_1
giudizio avanti la Corte d'Appello tra l'RC. ed il , CP_5 Parte_1
non poteva essere posta a suo carico. Quanto al giudizio avanti al
Tribunale, osservava che era stato correttamente invocato l'art. ex art. 1310
c.c. e che l'atto introduttivo contro uno dei condebitori in solido, determinava l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori ed il debitore che fosse stato costretto a pagare, ex art. 2055 c.c., aveva regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 22 settembre 2017 n.22086.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto non era stato richiesto il differimento della prima udienza ai sensi L'art. 269
c.p.c.. Nel merito osservava che l'accertamento compiuto dal Tribunale di
Venezia nel giudizio presupposto in ordine al momento iniziale di decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c., fatto coincidere con la perizia effettuata dall'Ingegner del 18 marzo Per_1
Pag. 7 di 18 2011, era errato, in quanto dagli atti emergeva che il condominio aveva avuto contezza L'esistenza dei vizi in epoca ben anteriore e quindi l'azione proposta era tardiva e che la tardività originaria di cui era affetta dipendeva da inerzia del titolare del diritto. Era quindi possibile formulare prognosi, sorretta da ragionevole grado di certezza, che se anche l'avv.to avesse tenuto una condotta irreprensibile, conforme a quella CP_1
esigibile, il risultato finale sarebbe stato il medesimo perché il giudice avrebbe accertato la tardività L'azione proposta. Contestava altresì la sussistenza del danno lamentato e della sussistenza della copertura assicurativa.
Il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e all'esito tratteneva in decisione la causa.
Ora va osservato che la responsabilità L'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento L'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 28903/24;
Cass. n. 2638/13).
Nel caso di specie viene imputato al convenuto il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c. che impone che la denuncia avvenga entro un anno dalla scoperta dei vizi. Questi, nel corso
Pag. 8 di 18 del giudizio, aveva invocato l'applicabilità nel caso di specie L'art. 1310
c.c. il quale prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Tali tesi non risulta condivisibile.
La Corte di cassazione è sempre stata costante nell'affermare che in tema di responsabilità L'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. in relazione alla denuncia, la quale si pone come necessario presupposto per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio della estensione agli altri condebitori, prevista dall'art. 1310, primo comma, c.c., L'effetto di un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla ontologica differenza tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.
Trattasi di un orientamento consolidato e costante (per tutte Cass.
8288/2000 e Cass. 21327/18) che l'avv.to avrebbe potuto con CP_1
facilità conoscere e che lo avrebbe dovuto indurre a inviare nuovamente la lettera raccomandata contenente la denuncia all'indirizzo corretto o, comunque, ad iniziare la causa nei confronti del direttore dei lavori prima dello spirare del termine decadenziale. Né poteva essere fatto valere il principio della scissione degli effetti della notificazione. Infatti in tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si
Pag. 9 di 18 perfeziona in forza L'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (Cass. n. 34648/22).
Del tutto irrilevante in tal senso è il tenore della prova per testimoni assunta. Infatti la circostanza che la segretaria dello studio non abbia evidenziato all'avv.to che una delle comunicazioni della denuncia CP_1
non era andata buon fine non fa venir meno la mancanza di correttezza nel suo operato perchè egli avrebbe comunque dovuto controllare prima di instaurare il giudizio la corretta comunicazione della denuncia e, in ogni caso, non seguire una tesi giuridica difficilmente condivisibile da parte del giudice. L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è infatti tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione L'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (Cass. n.
21953/23).
Va ora valutato se la condotta non diligente L'avv.to abbia avuto CP_1
efficienza causale sul mancato riconoscimento del diritto al risarcimento in favore del anche nei confronti L'RC. . Parte_1 CP_3
Pag. 10 di 18 Il Tribunale, nella sentenza n. 2073/2017, accertava innanzi tutto che l'azione era stata correttamente qualificata quale domanda di garanzia per responsabilità per gravi difetti L'immobile ex art. 1669 c.c., circa i vizi di natura strutturale accertati sia in sede di perizia di parte e poi riconosciuti in corso di causa dal CTU. Affermava altresì che era dal momento L'accertamento compiuto dall'RC. , avvenuto il 18.03.2011, Per_2
che andava individuata “la perfetta consapevolezza del Condominio attoreo circa la natura ed esistenza dei vizi de quibus, sicché la decorrenza di qualsiasi altro termine prescrizionale e/o decadenziale va fatta coincidere da tale data”.
Deve quindi valutarsi se effettivamente solo con la consegna di tale consulenza disposta dal condominio quest'ultimo abbia avuto piena contezza L'esistenza dei vizi e della loro causa, o se vada viceversa spostato anteriormente il dies a quo del termine decadenziale. Infatti in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. n.19343/22). E' quindi necessario che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione L'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Ora nel caso di specie non vi è documentazione antecedente al 21.3.2011 da cui poter ricavare una adeguata conoscenza da parte del dei Parte_1
vizi esistenti e, soprattutto delle loro cause. Nè nella relazione L'Ing.
Pag. 11 di 18 e possibile evincere con chiarezza tale circostanza. Infatti la Per_1
circostanza che per alcuni vizi, il avesse tentato di porvi Parte_1
rimedio con precedenti interventi (come ad es. con il danno al marmorino) ancora non prova che vi fosse un'adeguata conoscenza da parte del della portata dei vizi e delle loro cause. Parte_1
Dunque può riconoscersi la responsabilità L'avv.to per non aver CP_1
correttamente operato la denuncia dei vizi anche all'RC. , facendo CP_3
operare la conseguente decadenza ex art. 1669 c.c. nei suoi confronti.
Tale condotta tuttavia può essere posta in rapporto causale solo con il danno conseguente al pagamento da parte del delle spese di lite Parte_1
e non anche con la riforma operata in sede di gravame della sentenza di primo grado, che di fatto non reca alcun pregiudizio al . Infatti Parte_1
la limitazione della solidarietà richiesta dall'RC. non determina CP_5
alcuna conseguenza negativa in capo al condominio che trovi origine nella declaratoria di decadenza compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla garanzia fatta valere nei confronti del direttore dei lavori.
Ciò premesso va quindi condannato l'avv.to al Controparte_1
pagamento delle somme corrisposte dal Condominio all'RC. a CP_3
titolo di rifusione delle spese di lite, pari a 19.595,98 euro. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Deve ora essere esaminata la domanda di manleva svolta dall'avv.to nei confronti della propria assicurazione. CP_1
La ha eccepito preliminarmente Parte_2
l'inammissibilità della chiamata in causa.
Pag. 12 di 18 L'eccezione è infondata e va respinta. Infatti in base al disposto L'art. 269, secondo comma, c.p.c., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo
(Cass. n. 10579/2013). Nel caso di specie nella comparsa di costituzione e risposta il procuratore L'avv.to , ha chiesto: “In via preliminare: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore corrente in Corso Libertà 53, 41018 San
Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P. IVA per essere da questa P.IVA_2
manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree”, senza chiedere in alcuna altra parte L'atto lo spostamento della prima udienza. Ora l'art. 269 c. 2 dispone che se è il convenuto ad effettuare la chiamata del terzo questi deve, a pena di decadenza, farne espressa dichiarazione nella comparsa di risposta di cui all'art. 167 c.p.c. esponendo anche succintamente le ragioni che la giustificano. Deve tuttavia, sempre a pena di decadenza, chiedere lo spostamento della prima udienza (quella ex art. 183 c.p.c.) che consenta al convenuto stesso di provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c..
Va tuttavia osservato che, alla prima udienza tenutasi il 21.5.21, il giudice dava atto che “parte convenuta si costituiva con comparsa del 14/16 aprile
2020 chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere da questa manlevata in Parte_2
caso di condanna;
in data 27 novembre 2020 il Giudice autorizzava la
Pag. 13 di 18 chiamata in causa fissando la prima udienza di comparizione per la data del
8 aprile 2021; il differimento della prima udienza è stato disposto dal
Giudice in ossequio alle norme procedurali che sono così state rispettate;
in data 2 dicembre 2020 il chiamante notificava a atto di Parte_2
citazione per chiamata in causa unitamente al provvedimento di autorizzazione del Giudice con differimento della prima udienza;
la citazione della terza chiamata è avvenuta nel rispetto dei termini perentori L'art.163 bis c.p.c.. e la citazione regolarmente notificata è stata poi depositata alla consolle dal convenuto entro i termini indicati dall'art. 165
c.p.c.” Ne consegue che il differimento L'udienza è stato comunque operato direttamente dal Giudice in modo da consentire al convenuto il rispetto del termine a comparire per la chiamata in causa del terzo sicché, nel caso di specie, non si è maturata la decadenza prevista dall'art. 269 c. 2
c.p.c..
La compagnia di assicurazioni poi afferma non essere operante la copertura assicurativa in quanto i danni causati da comportamenti connotati da dolo non godono di copertura assicurativa, sia in virtù delle disposizioni generali di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c., sia per quella particolare di cui all'art. 16 lettera a) delle condizioni generali. Tale argomentazione difensiva non può trovare accoglimento. Risulta evidente da tutto quanto esposto in precedenza che il comportamento ascrivibile all'avv.to , CP_1
sia configurabile come negligenza e quindi colpa, non certo come dolo.
Non vi era infatti all'evidenza alcuna intenzionalità nella errata difesa da parte di quest'ultimo, il quale anzi era sicuramente convinto in della correttezza delle proprie argomentazioni giuridiche: va a lui solo imputato
Pag. 14 di 18 il fatto di non aver diligentemente controllato che tali tesi giuridiche fossero confermate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
La compagnia inoltre eccepisce l'inoperatività della polizza, per l'avvenuta cancellazione dall'albo L'avv.to in data 31.12.2017 invocando CP_1
l'art. 17 delle condizioni generali. In realtà i contratti stipulati hanno avuto durata dal 24 ottobre 2017 al 24 ottobre 2018 e poi dal 24 ottobre 2018 al
24 ottobre 2019. Quanto all'articolo sopra citato che riguardava i c.d. rischi esclusi, va osservato che alla lettera b) esso prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa solo per ogni responsabilità in relazione ai fatti commessi “quando l'assicurato si trovi per motivi disciplinari inabilitato o destituito dall'attività professionale”, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Anzi l'operatività della polizza è garantita dall'art. 21 che prevede che: “in caso di cessazione definitiva L'attività professionale per cause diverse dalla sospensione all'albo, inclusa la cessazione L'attività con chiusura della Partita Iva, l'assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato stesso nei dieci anni successivi alla data di cessazione L'attività sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e sinistri avvenuti dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizia e comunque prima della cessazione L'attività”. Tale ipotesi ricorre proprio nel caso in questione in quanto la denuncia veniva comunicata in data
12.4.2018 e si riferiva a fatti avvenuti, all'evidenza, prima della cancellazione dall'albo.
Infine la compagnia di assicurazioni assume che non opererebbe la copertura assicurativa in quanto “la certa conoscenza che il professionista ha avuto L'avveramento del rischio dedotto in contratto in epoca
Pag. 15 di 18 anteriore l'avvio del rapporto, fatto appreso fin dalla costituzione in giudizio L'TO . Intuitivo che se avesse comunicato CP_3
l'esposizione potenziale ad un'azione di responsabilità, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso alle medesime condizioni e pertanto il silenzio serbato dall'assicurato sul fatto noto ha impedito all'assicuratore di comprendere l'esatta dimensione L'alea contrattuale connaturata al contratto assicurativo”. In realtà, ove con tali affermazioni si voglia far valere l'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., l'assicurazione avrebbe dovuto introdurre la relativa domanda.
L'assicurazione inoltre assume: “la violazione degli obblighi imposti dall'art. 1914 c.c., per non aver fatto quanto nelle sue possibilità per evitare o diminuire il danno, con la conseguente non indennizzabilità di esso ai sensi L'art. 1915 c.c.” e ciò in quanto l'avv.to non avrebbe CP_1
ripetuto la comunicazione all'RC. ai fini di evitare la decadenza ai CP_3
sensi L'art. 1669 c.c.. In realtà, come già detto, l'avv.to intese far CP_1
valere l'applicabilità L'art. 1310 c.c. al caso di specie, errando, sicché non può affermarsi, in alcun modo che vi sia stato da parte di quest'ultimo un comportamento omissivo valutabile ex art. 1914 c.c..
Va quindi affermato l'obbligo della a tenere Parte_2
manlevato l'avv.to per tutto quanto tenuto a corrispondere al CP_1
in virtù della presente sentenza, Parte_1
detratta la franchigia prevista nel contratto pari a 500,00 euro.
Le spese di lite del grado del liquidate Parte_1 Parte_1
nei limiti del decisum, vanno poste a carico solidale di e Controparte_1
di stante la loro soccombenza. Parte_2
Pag. 16 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
la chiamata in causa di così decide: Parte_2
• In accoglimento della domanda svolta, condanna a Controparte_1
corrispondere al l'importo di Parte_1
19.595,98 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
• Condanna a tenere indenne Parte_2 [...]
da tutto quanto sarà tenuto a corrispondere al CP_1 [...]
in esecuzione della presente sentenza, detratta Parte_1
la franchigia;
• Condanna in solido tra loro e Controparte_1 [...]
a rifondere al le Parte_2 Parte_1
spese di lite del grado, che liquida, in 5.077,00 euro per compensi, oltre 786,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 17 di 18 Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 2448/2020 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2448 del Ruolo Generale L'anno 2020 introdotto da
, C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv.to LEVANTINO ANDREA
- ATTORE -
contro
, C.F. con l'Avv.to Controparte_1 C.F._1
BECCARELLO DANIELA
- CONVENUTO -
con la chiamata in causa di
C.F. E P.IVA , con Controparte_2 P.IVA_2
gli Avv.ti ANDREA SIRENA e MAURO VIALI Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Contrariis reiectis, Voglia il Giudice adito, per le ragioni in fatto ed in diritto espostein narrativa, accertare la responsabilità professionale L'avv.
per aver omesso di curare con la dovuta diligenza Controparte_1
richiesta dall'artt. 2236 c.c. la trasmissione della raccomandata interruttiva della decadenza all'RC , e comunque avendo atteso oltre CP_3
l'anno dalla scoperta dei vizi, prima di procedere alla trasmissione L'atto di citazione, nell'erronea convinzione di applicazione analogica L'art
1310 c.c. al termine di decadenza, facendo così decadere il condominio attoreo, allora cliente dello stesso avvocato , dalla garanzia per i vizi CP_1
ex artt. 1669 c.c. verso lo stesso RC e la sua assicurazione. CP_3
Per l'effetto condannare l'avv. al pagamento dei danni Controparte_1
tutti patiti dal Condominio attorea in ragione degli errori medesimi, ovvero
€ 19.595,98 a titolo di spese legali rifuse all'RC , giusta CP_3
sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di Venezia, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo, nonché l'ulteriore danno risultante dalla sentenza definitiva n. 2685/2022 resa nel procedimento R.G. 3982/2017 della Corte
D'Appello di Venezia, pari ad € 93.729,92 come da nota depositata in data
12.01.2022.
Con vittoria di spese, competenze di procedura e degli accessori dovuti come per legge.
Per parte convenuta:
Pag. 2 di 18 Nel merito: Voglia Ill.mo Tribunale respingere ogni domanda attorea e del terzo chiamato formulata nei confronti L'avv. siccome Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto.
Accertato che è stata disposta dal Giudice la chiamata in giudizio di
Voglia l'Ill.mo Parte_2
Tribunale respingere, siccome infondata, ogni domanda ed eccezione formulata dalla terza chiamata Parte_2
nei confronti L'avv. .
[...] Controparte_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere
[...]
manlevato l'avv. per quanto fosse eventualmente tenuto a Controparte_1
corrispondere in favore di parte attrice.
Con rifusione di spese e compensi di lite.
per la terza intervenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito
- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della chiamata in giudizio di da parte L'Avvocato , Parte_2 Controparte_1
con ogni conseguenziale pronuncia anche sulle spese;
- in merito alla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti L'Avvocato : Controparte_1
Pag. 3 di 18 - in via principale, per tutti i motivi esposti, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e diritto anche per autoresponsabilità dello stesso attore rilevante ai sensi L'art. 1227 secondo comma c.c.;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del quantum richiesto, anche per autoresponsabilità dello stesso attore rilevante ai sensi L'art. 1227 primo comma c.c., riconoscendo dovuto il solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;
- in merito alla domanda proposta dall'Avvocato nei Controparte_1
confronti di Parte_2
- in via principale, accertare e dichiarare il difetto di copertura assicurativa e/o la inoperatività della polizza e/o l'inesistenza della garanzia assicurativa e/o comunque l'inesistenza L'obbligo di indennizzo a carico di in relazione ai fatti per cui è causa, per tutti i Parte_2
motivi indicati in atti e quindi respingere la domanda;
- in via subordinata, ridurre equamente l'indennizzo richiesto per tutti i motivi esposti in atti e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, comunque entro i limiti di operatività e di indennizzo del contratto, del massimale e detratta la franchigia;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge.
FATTO E DIRITTO
Pag. 4 di 18 Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1
adiva il Tribunale di Venezia esponendo di aver, in data 25 giugno
[...]
2011, conferito mandato all'avv. per valutare le azioni più Controparte_1
opportune nei confronti dei responsabili dei vizi costruttivi emersi a seguito la perizia L'ing. di data 18.03.2011, commissionata Persona_1
dal condominio stesso, stante l'insorgere di una serie di danni nelle parti comuni L'edificio; che questi aveva inviato una lettera raccomandata a/r datata 21.09.2011 in cui aveva contestato la sussistenza dei suddetti vizi alla società , quale committente venditrice, Parte_3
alla quale costruttrice, all'RC. , quale CP_4 Controparte_5
progettista strutturale e all'RC. quale direttore lavori, CP_3
chiedendo l'integrale pagamento in via solidale dei costi necessari alla loro eliminazione;
che detta lettera non era giunta regolarmente a destinazione all'RC. in quanto era stata spedita ad un vecchio indirizzo che CP_3
l'avv. aveva reperito nella documentazione del permesso di CP_1
costruire; che l'avv. non aveva proceduto ad un nuovo invio, CP_1
ritenendo che l'art 1310 c.c. dettato in tema di prescrizione, fosse applicabile anche all'istituto della decadenza, per cui la comunicazione inviata a tutti gli altri responsabili aveva interrotto la prescrizione e la decadenza anche nei confronti del Direttore Lavori; che l'assemblea, confidando nel giudizio del difensore, aveva dato mandato all'amministratore di sottoscrivere il contratto di prestazione d'opera professionale al legale con conferimento del mandato ad agire in giudizio;
che instaurato regolarmente il giudizio, l'RC. aveva chiesto, in via CP_3
preliminare, di dichiarare la decadenza L'attore dall'azione promossa nei sui confronti ai sensi L'art. 1669 c.c., dal momento che, per stessa
Pag. 5 di 18 ammissione attorea, i vizi erano stati scoperti con la perizia L'ing.
del 18 marzo 2011 e l'atto di citazione, che non era stato preceduto Per_1
da alcuna denunzia nei propri confronti, era stato notificato allo stesso l'8 maggio 2012, quindi oltre un anno dopo;
che nella prima memoria ex art
183 VI comma l'avv. aveva invocato l'applicabilità L'art. 1310 CP_1
c.c. al caso di specie;
che il Tribunale di Venezia con sentenza n.
2073/2017 del 19.09.2017 aveva accolto le domande svolte dal
Condominio, ma accolto l'eccezione di decadenza svolta dall'RC. CP_3
, cui non risultava essere pervenuta tempestiva denuncia con
[...]
conseguente mancato rispetto del termine decadenziale annuale dalla scoperta dei vizi, previsto dall'art. 1669 C.C., affermando che la norma invocata dall'attore non si applicava a detto termine, ma solo a quello prescrizionale;
che l'esponente era stato condannato alla rifusione delle spese di lite L'RC. ; che l'RC. aveva CP_3 Controparte_5
presentato appello con istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di Venezia;
che la Corte
d'Appello aveva quindi disposto la sospensione della provvisoria esecutività del capo n.6 del dispositivo nei confronti L'RC. CP_5
per la parte eccedente la somma di 54.869,19 euro;
che in tale
[...]
modo era stato provocato al condominio un ulteriore danno. Ciò premesso conveniva in giudizio per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento del danno patito pari a 19.595,98 euro a titolo di spese legali rifuse all'RC , giusta sentenza n. 2073/2017 del Tribunale di CP_3
Venezia, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo, nonché l'ulteriore eventuale danno che risulterà all'esito del giudizio definitivo rubricato al
R.G. 3982/2017 della Corte D'Appello di Venezia.
Pag. 6 di 18 Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in causa di nei Parte_2
cui confronti svolgeva domanda di manleva. Rilevava che il lo Parte_1
aveva incaricato di redigere e notificare l'atto di citazione durante le trattative con le controparti, al solo fine di dare impulso al raggiungimento di una transazione che poi, in effetti, fu tentata, ma non si concluse positivamente e la causa proseguì con altro avvocato. Osservava, con riguardo al giudizio di appello, che nessuna decadenza era intervenuta nei confronti L'RC. , per cui quest'ultima era pienamente e CP_5
solidalmente responsabile nei confronti del e l'alea del Parte_1
giudizio avanti la Corte d'Appello tra l'RC. ed il , CP_5 Parte_1
non poteva essere posta a suo carico. Quanto al giudizio avanti al
Tribunale, osservava che era stato correttamente invocato l'art. ex art. 1310
c.c. e che l'atto introduttivo contro uno dei condebitori in solido, determinava l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori ed il debitore che fosse stato costretto a pagare, ex art. 2055 c.c., aveva regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione, come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 22 settembre 2017 n.22086.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_2
preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in causa in quanto non era stato richiesto il differimento della prima udienza ai sensi L'art. 269
c.p.c.. Nel merito osservava che l'accertamento compiuto dal Tribunale di
Venezia nel giudizio presupposto in ordine al momento iniziale di decorrenza dei termini di decadenza e di prescrizione ex art. 1669 c.c., fatto coincidere con la perizia effettuata dall'Ingegner del 18 marzo Per_1
Pag. 7 di 18 2011, era errato, in quanto dagli atti emergeva che il condominio aveva avuto contezza L'esistenza dei vizi in epoca ben anteriore e quindi l'azione proposta era tardiva e che la tardività originaria di cui era affetta dipendeva da inerzia del titolare del diritto. Era quindi possibile formulare prognosi, sorretta da ragionevole grado di certezza, che se anche l'avv.to avesse tenuto una condotta irreprensibile, conforme a quella CP_1
esigibile, il risultato finale sarebbe stato il medesimo perché il giudice avrebbe accertato la tardività L'azione proposta. Contestava altresì la sussistenza del danno lamentato e della sussistenza della copertura assicurativa.
Il giudice ammetteva la prova per testimoni dedotta e all'esito tratteneva in decisione la causa.
Ora va osservato che la responsabilità L'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento L'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 28903/24;
Cass. n. 2638/13).
Nel caso di specie viene imputato al convenuto il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c. che impone che la denuncia avvenga entro un anno dalla scoperta dei vizi. Questi, nel corso
Pag. 8 di 18 del giudizio, aveva invocato l'applicabilità nel caso di specie L'art. 1310
c.c. il quale prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Tali tesi non risulta condivisibile.
La Corte di cassazione è sempre stata costante nell'affermare che in tema di responsabilità L'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, al termine decadenziale previsto dall'art. 1669 c.c. in relazione alla denuncia, la quale si pone come necessario presupposto per poter agire per il risarcimento del danno, non è applicabile il principio della estensione agli altri condebitori, prevista dall'art. 1310, primo comma, c.c., L'effetto di un atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione compiuto nei confronti di uno di essi, avuto riguardo alla ontologica differenza tra i due istituti della decadenza e della prescrizione, che vieta, a norma L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'applicazione alla decadenza, in via di interpretazione estensiva, di una norma che disciplina la prescrizione.
Trattasi di un orientamento consolidato e costante (per tutte Cass.
8288/2000 e Cass. 21327/18) che l'avv.to avrebbe potuto con CP_1
facilità conoscere e che lo avrebbe dovuto indurre a inviare nuovamente la lettera raccomandata contenente la denuncia all'indirizzo corretto o, comunque, ad iniziare la causa nei confronti del direttore dei lavori prima dello spirare del termine decadenziale. Né poteva essere fatto valere il principio della scissione degli effetti della notificazione. Infatti in tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si
Pag. 9 di 18 perfeziona in forza L'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (Cass. n. 34648/22).
Del tutto irrilevante in tal senso è il tenore della prova per testimoni assunta. Infatti la circostanza che la segretaria dello studio non abbia evidenziato all'avv.to che una delle comunicazioni della denuncia CP_1
non era andata buon fine non fa venir meno la mancanza di correttezza nel suo operato perchè egli avrebbe comunque dovuto controllare prima di instaurare il giudizio la corretta comunicazione della denuncia e, in ogni caso, non seguire una tesi giuridica difficilmente condivisibile da parte del giudice. L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è infatti tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione L'orientamento ermeneutico da cui pur dissente (Cass. n.
21953/23).
Va ora valutato se la condotta non diligente L'avv.to abbia avuto CP_1
efficienza causale sul mancato riconoscimento del diritto al risarcimento in favore del anche nei confronti L'RC. . Parte_1 CP_3
Pag. 10 di 18 Il Tribunale, nella sentenza n. 2073/2017, accertava innanzi tutto che l'azione era stata correttamente qualificata quale domanda di garanzia per responsabilità per gravi difetti L'immobile ex art. 1669 c.c., circa i vizi di natura strutturale accertati sia in sede di perizia di parte e poi riconosciuti in corso di causa dal CTU. Affermava altresì che era dal momento L'accertamento compiuto dall'RC. , avvenuto il 18.03.2011, Per_2
che andava individuata “la perfetta consapevolezza del Condominio attoreo circa la natura ed esistenza dei vizi de quibus, sicché la decorrenza di qualsiasi altro termine prescrizionale e/o decadenziale va fatta coincidere da tale data”.
Deve quindi valutarsi se effettivamente solo con la consegna di tale consulenza disposta dal condominio quest'ultimo abbia avuto piena contezza L'esistenza dei vizi e della loro causa, o se vada viceversa spostato anteriormente il dies a quo del termine decadenziale. Infatti in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. n.19343/22). E' quindi necessario che il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione L'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
Ora nel caso di specie non vi è documentazione antecedente al 21.3.2011 da cui poter ricavare una adeguata conoscenza da parte del dei Parte_1
vizi esistenti e, soprattutto delle loro cause. Nè nella relazione L'Ing.
Pag. 11 di 18 e possibile evincere con chiarezza tale circostanza. Infatti la Per_1
circostanza che per alcuni vizi, il avesse tentato di porvi Parte_1
rimedio con precedenti interventi (come ad es. con il danno al marmorino) ancora non prova che vi fosse un'adeguata conoscenza da parte del della portata dei vizi e delle loro cause. Parte_1
Dunque può riconoscersi la responsabilità L'avv.to per non aver CP_1
correttamente operato la denuncia dei vizi anche all'RC. , facendo CP_3
operare la conseguente decadenza ex art. 1669 c.c. nei suoi confronti.
Tale condotta tuttavia può essere posta in rapporto causale solo con il danno conseguente al pagamento da parte del delle spese di lite Parte_1
e non anche con la riforma operata in sede di gravame della sentenza di primo grado, che di fatto non reca alcun pregiudizio al . Infatti Parte_1
la limitazione della solidarietà richiesta dall'RC. non determina CP_5
alcuna conseguenza negativa in capo al condominio che trovi origine nella declaratoria di decadenza compiuta dal giudice di primo grado in ordine alla garanzia fatta valere nei confronti del direttore dei lavori.
Ciò premesso va quindi condannato l'avv.to al Controparte_1
pagamento delle somme corrisposte dal Condominio all'RC. a CP_3
titolo di rifusione delle spese di lite, pari a 19.595,98 euro. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Deve ora essere esaminata la domanda di manleva svolta dall'avv.to nei confronti della propria assicurazione. CP_1
La ha eccepito preliminarmente Parte_2
l'inammissibilità della chiamata in causa.
Pag. 12 di 18 L'eccezione è infondata e va respinta. Infatti in base al disposto L'art. 269, secondo comma, c.p.c., il convenuto che intenda chiamare in giudizio un terzo ha l'onere di inserire nella comparsa di risposta sia la formulazione della chiamata che l'istanza di spostamento della prima udienza, sicché incorre nella decadenza prevista dalla medesima di disposizione anche quando provveda solo al primo di tali adempimenti, ma non al secondo
(Cass. n. 10579/2013). Nel caso di specie nella comparsa di costituzione e risposta il procuratore L'avv.to , ha chiesto: “In via preliminare: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale autorizzare la chiamata in causa di
[...]
in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore corrente in Corso Libertà 53, 41018 San
Cesario sul Panaro (MO), C.F. e P. IVA per essere da questa P.IVA_2
manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree”, senza chiedere in alcuna altra parte L'atto lo spostamento della prima udienza. Ora l'art. 269 c. 2 dispone che se è il convenuto ad effettuare la chiamata del terzo questi deve, a pena di decadenza, farne espressa dichiarazione nella comparsa di risposta di cui all'art. 167 c.p.c. esponendo anche succintamente le ragioni che la giustificano. Deve tuttavia, sempre a pena di decadenza, chiedere lo spostamento della prima udienza (quella ex art. 183 c.p.c.) che consenta al convenuto stesso di provvedere alla citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c..
Va tuttavia osservato che, alla prima udienza tenutasi il 21.5.21, il giudice dava atto che “parte convenuta si costituiva con comparsa del 14/16 aprile
2020 chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere da questa manlevata in Parte_2
caso di condanna;
in data 27 novembre 2020 il Giudice autorizzava la
Pag. 13 di 18 chiamata in causa fissando la prima udienza di comparizione per la data del
8 aprile 2021; il differimento della prima udienza è stato disposto dal
Giudice in ossequio alle norme procedurali che sono così state rispettate;
in data 2 dicembre 2020 il chiamante notificava a atto di Parte_2
citazione per chiamata in causa unitamente al provvedimento di autorizzazione del Giudice con differimento della prima udienza;
la citazione della terza chiamata è avvenuta nel rispetto dei termini perentori L'art.163 bis c.p.c.. e la citazione regolarmente notificata è stata poi depositata alla consolle dal convenuto entro i termini indicati dall'art. 165
c.p.c.” Ne consegue che il differimento L'udienza è stato comunque operato direttamente dal Giudice in modo da consentire al convenuto il rispetto del termine a comparire per la chiamata in causa del terzo sicché, nel caso di specie, non si è maturata la decadenza prevista dall'art. 269 c. 2
c.p.c..
La compagnia di assicurazioni poi afferma non essere operante la copertura assicurativa in quanto i danni causati da comportamenti connotati da dolo non godono di copertura assicurativa, sia in virtù delle disposizioni generali di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c., sia per quella particolare di cui all'art. 16 lettera a) delle condizioni generali. Tale argomentazione difensiva non può trovare accoglimento. Risulta evidente da tutto quanto esposto in precedenza che il comportamento ascrivibile all'avv.to , CP_1
sia configurabile come negligenza e quindi colpa, non certo come dolo.
Non vi era infatti all'evidenza alcuna intenzionalità nella errata difesa da parte di quest'ultimo, il quale anzi era sicuramente convinto in della correttezza delle proprie argomentazioni giuridiche: va a lui solo imputato
Pag. 14 di 18 il fatto di non aver diligentemente controllato che tali tesi giuridiche fossero confermate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
La compagnia inoltre eccepisce l'inoperatività della polizza, per l'avvenuta cancellazione dall'albo L'avv.to in data 31.12.2017 invocando CP_1
l'art. 17 delle condizioni generali. In realtà i contratti stipulati hanno avuto durata dal 24 ottobre 2017 al 24 ottobre 2018 e poi dal 24 ottobre 2018 al
24 ottobre 2019. Quanto all'articolo sopra citato che riguardava i c.d. rischi esclusi, va osservato che alla lettera b) esso prevedeva l'esclusione della copertura assicurativa solo per ogni responsabilità in relazione ai fatti commessi “quando l'assicurato si trovi per motivi disciplinari inabilitato o destituito dall'attività professionale”, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Anzi l'operatività della polizza è garantita dall'art. 21 che prevede che: “in caso di cessazione definitiva L'attività professionale per cause diverse dalla sospensione all'albo, inclusa la cessazione L'attività con chiusura della Partita Iva, l'assicurato ha diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato stesso nei dieci anni successivi alla data di cessazione L'attività sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e sinistri avvenuti dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizia e comunque prima della cessazione L'attività”. Tale ipotesi ricorre proprio nel caso in questione in quanto la denuncia veniva comunicata in data
12.4.2018 e si riferiva a fatti avvenuti, all'evidenza, prima della cancellazione dall'albo.
Infine la compagnia di assicurazioni assume che non opererebbe la copertura assicurativa in quanto “la certa conoscenza che il professionista ha avuto L'avveramento del rischio dedotto in contratto in epoca
Pag. 15 di 18 anteriore l'avvio del rapporto, fatto appreso fin dalla costituzione in giudizio L'TO . Intuitivo che se avesse comunicato CP_3
l'esposizione potenziale ad un'azione di responsabilità, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso alle medesime condizioni e pertanto il silenzio serbato dall'assicurato sul fatto noto ha impedito all'assicuratore di comprendere l'esatta dimensione L'alea contrattuale connaturata al contratto assicurativo”. In realtà, ove con tali affermazioni si voglia far valere l'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., l'assicurazione avrebbe dovuto introdurre la relativa domanda.
L'assicurazione inoltre assume: “la violazione degli obblighi imposti dall'art. 1914 c.c., per non aver fatto quanto nelle sue possibilità per evitare o diminuire il danno, con la conseguente non indennizzabilità di esso ai sensi L'art. 1915 c.c.” e ciò in quanto l'avv.to non avrebbe CP_1
ripetuto la comunicazione all'RC. ai fini di evitare la decadenza ai CP_3
sensi L'art. 1669 c.c.. In realtà, come già detto, l'avv.to intese far CP_1
valere l'applicabilità L'art. 1310 c.c. al caso di specie, errando, sicché non può affermarsi, in alcun modo che vi sia stato da parte di quest'ultimo un comportamento omissivo valutabile ex art. 1914 c.c..
Va quindi affermato l'obbligo della a tenere Parte_2
manlevato l'avv.to per tutto quanto tenuto a corrispondere al CP_1
in virtù della presente sentenza, Parte_1
detratta la franchigia prevista nel contratto pari a 500,00 euro.
Le spese di lite del grado del liquidate Parte_1 Parte_1
nei limiti del decisum, vanno poste a carico solidale di e Controparte_1
di stante la loro soccombenza. Parte_2
Pag. 16 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
la chiamata in causa di così decide: Parte_2
• In accoglimento della domanda svolta, condanna a Controparte_1
corrispondere al l'importo di Parte_1
19.595,98 euro, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
• Condanna a tenere indenne Parte_2 [...]
da tutto quanto sarà tenuto a corrispondere al CP_1 [...]
in esecuzione della presente sentenza, detratta Parte_1
la franchigia;
• Condanna in solido tra loro e Controparte_1 [...]
a rifondere al le Parte_2 Parte_1
spese di lite del grado, che liquida, in 5.077,00 euro per compensi, oltre 786,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 20 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 17 di 18 Pag. 18 di 18