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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/08/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 662/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIACOMO MERLO del Foro di Trento, presso il cui studio in Trento ha eletto domicilio, il tutto giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
- parte attrice - e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 ANDREA DALPONTE del Foro di Rovereto (TN), presso il cui studio in Riva del Garda (TN) ha eletto domicilio, il tutto giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
In punto: azione di restituzione somma di denaro, in subordine azione di arricchimento;
domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito della convenuta e di condanna della controparte, in subordine di compensazione.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/07/2025, fissata per la discussione, sulle seguenti CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale, previo rigetto delle contestazioni ed eccezioni avversarie, accertata l'esistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti e il parziale adempimento all'obbligazione restitutoria da parte della Sig.ra in data 22.10.2019, condannare CP_1 la convenuta all'adempimento integrale dell'obbligazione con condanna della stessa alla restituzione a favore dell'attore del residuo importo concesso a mutuo pari ad €. 25.000,00 da rivalutare e maggiorare degli interessi legali dal 27.06.2017 alla data della presente domanda
giudiziale e, successivamente, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
1 2) In subordine, per il caso denegato di rigetto della domanda sub 1), accertato l'arricchimento senza giusta causa della Sig.ra ai danni del Sig. CP_1 Parte_1 nell'importo di €. 25.000.00, condannare la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di €. 25.000,00 oltre interessi legali dal 27.06.2017 alla data della presente domanda giudiziale e, successivamente, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
3) In ogni caso nel merito, accertata l'inesistenza del preteso controcredito della Sig.ra e comunque l'impossibilità di operare una compensazione rispetto all'accertato CP_1 credito dell'attore, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande formulate dalla convenuta in via riconvenzionale.
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa come per legge, oltre C.N.P.A. e I.v.a. se dovuta.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nel merito e in via istruttoria:
“nel merito, in via principale:
- rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in narrativa, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta;
in via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il credito vantato dalla signora nei confronti dell'attore, CP_1 condannare quest'ultimo al pagamento di € 26.441,48, o della diversa minor o maggior somma risultante all'esito del giudizio, a favore della convenuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.; in via subordinata:
- accertato e dichiarato il credito vantato dalla signora nei confronti dell'attore, CP_1 disporre la parziale compensazione tra il credito vantato dalla convenuta e il minor credito vantato dall'attore e condannare quest'ultimo al pagamento della differenza, pari ad € 1.441,48, o della diversa maggior o minor somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.; in ogni caso:
- con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre i.v.a. 22%, c.n.p.a. 4% e spese generali 15%; in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da ritenersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”; testi riservati;
- si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi;
- disporsi c.t.u. estimativa dei beni acquistati dalla signora e conferiti CP_1 nell'abitazione del signor . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
2 Si espongono di seguito i fatti che risultano pacifici o non contestati:
− le parti del presente giudizio hanno intrattenuto una relazione affettiva more uxorio dal 2015 a fine 2018-inizio 2019;
− a giungo del 2017, il signor ha trasferito a favore della sig.ra la Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 50.000,00 a mezzo di due bonifici bancari, ciascuno pari a € 25.000,00, rispettivamente di data 23/06/2017 e 27/06/2017 (doc- 1 att.);
− terminata la relazione, in data 22/10/2019, la sig.a ha versato al sig. CP_1
l'importo di € 25.000,00 a mezzo di bonifico bancario (doc. 2 att.). Parte_1
Le posizioni delle parti
L'attore, in ordine ai fatti così come appena esposti, sostiene:
− che l'importo di € 50.000,00 - il cui trasferimento risulta dimostrato documentalmente
- era stato concesso a prestito alla sig.a in ragione dell'attività imprenditoriale CP_1 svolta da quest'ultima, di intermediazione immobiliare attraverso la società AZETA S.r.l.: in particolare, la somma avrebbe permesso la conclusione di un'importante operazione immobiliare in corso;
− che si trattasse di un prestito e non di una liberalità era ulteriormente dimostrato dal fatto che, finita la relazione sentimentale, la sig.a aveva spontaneamente CP_1 proceduto alla restituzione dell'importo (sia pure inferiore al dovuto) di € 25.000,00;
− di aver, quindi, richiesto successivamente la restituzione dell'ulteriore somma in via stragiudiziale e anche attivando la procedura di negoziazione assistita, tuttavia conclusasi negativamente in data 02/07/2024.
La convenuta, nella propria comparsa di risposta, respinge le deduzioni e argomentazione svolte dall'attore, offrendo la seguente ricostruzione dei fatti:
− le parti in causa, nel corso del rapporto affettivo, avevano condiviso, oltre alla quotidianità, anche progetti famigliari comuni, tra i quali, da un lato, la ristrutturazione della casa di proprietà del signor ove la coppia intendeva trasferirsi Parte_1 unitamente alla figlia minorenne della convenuta (come poi avvenuto nel gennaio 2016), dall'altro lato, l'acquisto di alcuni immobili nel centro di Arco (Trento) da adibire a locazioni turistiche;
− l'acquisto degli immobili non era avvenuto in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla convenuta per il tramite della società, invero, già estinta al CP_2 momento dei bonifici da parte del sig. ma erano riferibili alla persona Parte_1 della sig.a la quale li aveva integralmente pagati (ad eccezione degli € CP_1 50.000,00) e ne aveva la proprietà esclusiva;
− nell'ambito del descritto progetto famigliare, le parti si erano, dunque, prestate reciproco sostegno economico, nel senso che, per un verso, la sig.a come CP_1 sopra detto, aveva contribuito alla ristrutturazione della villa del compagno, facendosi carico di parte dei lavori, provvedendo all'acquisto di numerosi componenti d'arredo nonché conferendo beni mobili presenti nella sua abitazione, per altro verso, il signor aveva erogato alla compagna l'importo di € 50.000,00 da Parte_1 utilizzare per l'acquisto degli immobili turistici;
3 − al termine della relazione, le parti avevano regolato i reciproci rapporti di dare/avere prevedendo la restituzione da parte della sig.a del minor importo di € CP_1 25.000,00 e concordando la compensazione tra l'ulteriore somma di € 25.000,00 con le spese/i conferimenti effettuati dalla convenuta nell'ambito della ristrutturazione della villetta del compagno;
− la sig.a aveva effettuato, di conseguenza, il bonifico del 22/10/2019 per CP_1 l'importo concordato di € 25.000,00;
− solo anni dopo il sig. si era nuovamente fatto vivo lamentando la mancata Parte_1 restituzione dell'importo pari ad € 25.000,00 e la sig.a lo aveva richiamato CP_1 all'accordo a suo tempo raggiunto;
− nell'ottobre 2022 il sig. si era nuovamente fatto vivo, pretendendo il Parte_1 pagamento della somma asseritamente dovuta. La convenuta gli aveva, quindi, trasmesso elenco dettagliato delle spese dalla medesima sostenute, che addirittura eccedevano il credito vantato dall'odierno attore (doc. n. 2 conv.). A tale lettera il aveva dato riscontro, non contestando la debenza degli importi relativi agli Parte_1 arredi/lavori esposti dalla convenuta, tuttavia, affermando che tale debito sarebbe stato da porre in compensazione non con i € 25.000,00, bensì con la percentuale dei ricavi derivanti dalla locazione degli immobili che gli sarebbe spettata in forza del prestito concesso (doc. n. 3, con la conseguenza che sarebbe rimasto comunque aperta la sua posizione di credito per l'importo di € 25.000,00.
Nel merito
L'importo versato dall'attore
Innanzi tutto, va affermato che, alla luce di quanto prospettato e discusso dalle parti, è incontrovertibile il fatto che il sig. ha versato l'importo di € 50.000,00 alla Parte_1 sig.a a titolo di prestito. CP_1 Del resto, a parte il fatto che non vi è traccia scritta degli accordi intervenuti tra le parti e che l'entità importante dell'importo versato consente di escludere, di per sé, l'intento di liberalità in capo al deve rilevarsi che da nessuna parte, mai, la convenuta ha Parte_1 sostenuto tale tesi;
al contrario, invero, la convenuta ha sostanzialmente ammesso che il denaro le era stato dato per effettuare un'importante operazione immobiliare (e sotto questo profilo, a nulla rileva il fatto che la stessa sia stata compiuta dalla personalmente CP_1 piuttosto che per messo di una società), che lei, dal suo lato, invece, aveva messo risorse proprie nella ristrutturazione dell'immobile del e che, finita la relazione, le Parte_1 parti avrebbero concordato solo una restituzione parziale del prestito, compensando quanto ancora dovuto con il valore delle spese fatte e dei beni acquistati per andare a vivere nella casa del compagno. L'importo di € 50.000,00 va, quindi, considerato oggetto di un prestito e come tale va restituito. La convenuta va, conseguentemente, condannata a pagare l'importo residuato all'esito del pagamento parziale dell'ottobre del 2019, pari a € 25.000,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.
4 In particolare, gli interessi sono calcolati in misura legale, essendosi trattato, in ogni caso, di un prestito personale tra gli allora conviventi e non di una transazione commerciale. La decorrenza deve farsi, invece, risalire alla prima richiesta di restituzione in atti, che coincide con l'invito alla negoziazione assistita, ricevuto dalla convenuta il 24/05/2024.
Il valore dei beni e degli investimenti della convenuta nella casa del Parte_1
Nulla può essere riconosciuto alla convenuta a titolo di spese sostenute dalla medesima nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile dell'attore. Due sono le ragioni. Innanzi tutto, occorre considerare la natura di queste spese, che – sempre in assenza di accordi scritti, nel corso della relazione sentimentale o successivi alla sua conclusione – possono qualificarsi come obbligazioni naturali, in quanto tali corrispondenti a quelle prestazioni dovute per il normale sostentamento della famiglia, non ripetibili al momento di cessazione della convivenza. A questo aspetto si collega la seconda ragione di rigetto: la convenuta, invero, pur avendo affermato di aver sostenuto dette spese, non ha fornito alcuna prova di un tanto, ovvero una fattura, uno scontrino, copia di un bonifico, essendosi limitata a produrre in giudizio fotografie relative a beni reperiti online, non si sa su quale sito, in quale tempo, senza alcun collegamento con successivi e concreti esborsi di denaro. Mancando la prova degli esborsi, non è, quindi, nemmeno possibile effettuare una comparazione tra l'eventuale valore dei beni asseritamente acquistati per la casa del compagno e il patrimonio della al fine CP_1 di considerare un'eventuale tale sproporzione tra i due valori idonea a ritenere che gli esborsi per l'acquisto di tali beni non fossero stati fatti in ragione di una – ordinaria, equa e adeguata – gestione familiare. Rimane, infine, da considerare il dato di fatto che la sig.a per qualche anno si è CP_1 trasferita con la propria figlia nella casa che la medesima avrebbe contribuito a ristrutturare,
o forse meglio, ad arredare, con la conseguenza che il significato degli esborsi che la stessa oggi fa valere, come detto non dimostrati, andrebbe comunque letto nel contesto della convivenza, come contributo che la donna avrebbe offerto al menage familiare per sé e per la propria figlia. Per tale ragione vanno rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta. La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del DM 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, in base al valore della causa (domanda attorea pari a € 25.000,00, domanda della convenuta tra 25.000,00 e € 52.000,00). Si riduce del 50% il valore della terza fase, non avendo avuto luogo alcuna istruzione orale della causa e anche della quarta fase, stante la forma semplificata della decisione. Il calcolo è il seguente:
- fase di studio € 1.701,00
- fase introduttiva € 1.204,00
- fase trattazione (€1.806,00/2) € 903,00
5 - fase decisionale € 2.905,00/2) € 1.452,50 totale € 5.260,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, nella persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, così pronuncia:
condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 25.000,00, oltre agli interessi legali dal 24/05/2024 al saldo;
rigetta le domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna
a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.260,50 per compensi professionali ed € 279,40 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende.
Così deciso in Rovereto, il 04/08/2025
Il giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIACOMO MERLO del Foro di Trento, presso il cui studio in Trento ha eletto domicilio, il tutto giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
- parte attrice - e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 ANDREA DALPONTE del Foro di Rovereto (TN), presso il cui studio in Riva del Garda (TN) ha eletto domicilio, il tutto giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta –
In punto: azione di restituzione somma di denaro, in subordine azione di arricchimento;
domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito della convenuta e di condanna della controparte, in subordine di compensazione.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/07/2025, fissata per la discussione, sulle seguenti CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale, previo rigetto delle contestazioni ed eccezioni avversarie, accertata l'esistenza del contratto di mutuo intercorso tra le parti e il parziale adempimento all'obbligazione restitutoria da parte della Sig.ra in data 22.10.2019, condannare CP_1 la convenuta all'adempimento integrale dell'obbligazione con condanna della stessa alla restituzione a favore dell'attore del residuo importo concesso a mutuo pari ad €. 25.000,00 da rivalutare e maggiorare degli interessi legali dal 27.06.2017 alla data della presente domanda
giudiziale e, successivamente, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
1 2) In subordine, per il caso denegato di rigetto della domanda sub 1), accertato l'arricchimento senza giusta causa della Sig.ra ai danni del Sig. CP_1 Parte_1 nell'importo di €. 25.000.00, condannare la convenuta alla restituzione all'attore dell'importo di €. 25.000,00 oltre interessi legali dal 27.06.2017 alla data della presente domanda giudiziale e, successivamente, degli interessi ai sensi dell'art. 1284 c. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
3) In ogni caso nel merito, accertata l'inesistenza del preteso controcredito della Sig.ra e comunque l'impossibilità di operare una compensazione rispetto all'accertato CP_1 credito dell'attore, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande formulate dalla convenuta in via riconvenzionale.
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa come per legge, oltre C.N.P.A. e I.v.a. se dovuta.
Del procuratore di parte convenuta:
- come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nel merito e in via istruttoria:
“nel merito, in via principale:
- rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni dedotte in narrativa, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta;
in via riconvenzionale:
- accertato e dichiarato il credito vantato dalla signora nei confronti dell'attore, CP_1 condannare quest'ultimo al pagamento di € 26.441,48, o della diversa minor o maggior somma risultante all'esito del giudizio, a favore della convenuta, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.; in via subordinata:
- accertato e dichiarato il credito vantato dalla signora nei confronti dell'attore, CP_1 disporre la parziale compensazione tra il credito vantato dalla convenuta e il minor credito vantato dall'attore e condannare quest'ultimo al pagamento della differenza, pari ad € 1.441,48, o della diversa maggior o minor somma risultante di giustizia, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.; in ogni caso:
- con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre i.v.a. 22%, c.n.p.a. 4% e spese generali 15%; in via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da ritenersi qui integralmente trascritte e precedute dalla locuzione “vero che”; testi riservati;
- si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte che dovessero essere ammessi;
- disporsi c.t.u. estimativa dei beni acquistati dalla signora e conferiti CP_1 nell'abitazione del signor . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
2 Si espongono di seguito i fatti che risultano pacifici o non contestati:
− le parti del presente giudizio hanno intrattenuto una relazione affettiva more uxorio dal 2015 a fine 2018-inizio 2019;
− a giungo del 2017, il signor ha trasferito a favore della sig.ra la Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 50.000,00 a mezzo di due bonifici bancari, ciascuno pari a € 25.000,00, rispettivamente di data 23/06/2017 e 27/06/2017 (doc- 1 att.);
− terminata la relazione, in data 22/10/2019, la sig.a ha versato al sig. CP_1
l'importo di € 25.000,00 a mezzo di bonifico bancario (doc. 2 att.). Parte_1
Le posizioni delle parti
L'attore, in ordine ai fatti così come appena esposti, sostiene:
− che l'importo di € 50.000,00 - il cui trasferimento risulta dimostrato documentalmente
- era stato concesso a prestito alla sig.a in ragione dell'attività imprenditoriale CP_1 svolta da quest'ultima, di intermediazione immobiliare attraverso la società AZETA S.r.l.: in particolare, la somma avrebbe permesso la conclusione di un'importante operazione immobiliare in corso;
− che si trattasse di un prestito e non di una liberalità era ulteriormente dimostrato dal fatto che, finita la relazione sentimentale, la sig.a aveva spontaneamente CP_1 proceduto alla restituzione dell'importo (sia pure inferiore al dovuto) di € 25.000,00;
− di aver, quindi, richiesto successivamente la restituzione dell'ulteriore somma in via stragiudiziale e anche attivando la procedura di negoziazione assistita, tuttavia conclusasi negativamente in data 02/07/2024.
La convenuta, nella propria comparsa di risposta, respinge le deduzioni e argomentazione svolte dall'attore, offrendo la seguente ricostruzione dei fatti:
− le parti in causa, nel corso del rapporto affettivo, avevano condiviso, oltre alla quotidianità, anche progetti famigliari comuni, tra i quali, da un lato, la ristrutturazione della casa di proprietà del signor ove la coppia intendeva trasferirsi Parte_1 unitamente alla figlia minorenne della convenuta (come poi avvenuto nel gennaio 2016), dall'altro lato, l'acquisto di alcuni immobili nel centro di Arco (Trento) da adibire a locazioni turistiche;
− l'acquisto degli immobili non era avvenuto in relazione all'attività imprenditoriale svolta dalla convenuta per il tramite della società, invero, già estinta al CP_2 momento dei bonifici da parte del sig. ma erano riferibili alla persona Parte_1 della sig.a la quale li aveva integralmente pagati (ad eccezione degli € CP_1 50.000,00) e ne aveva la proprietà esclusiva;
− nell'ambito del descritto progetto famigliare, le parti si erano, dunque, prestate reciproco sostegno economico, nel senso che, per un verso, la sig.a come CP_1 sopra detto, aveva contribuito alla ristrutturazione della villa del compagno, facendosi carico di parte dei lavori, provvedendo all'acquisto di numerosi componenti d'arredo nonché conferendo beni mobili presenti nella sua abitazione, per altro verso, il signor aveva erogato alla compagna l'importo di € 50.000,00 da Parte_1 utilizzare per l'acquisto degli immobili turistici;
3 − al termine della relazione, le parti avevano regolato i reciproci rapporti di dare/avere prevedendo la restituzione da parte della sig.a del minor importo di € CP_1 25.000,00 e concordando la compensazione tra l'ulteriore somma di € 25.000,00 con le spese/i conferimenti effettuati dalla convenuta nell'ambito della ristrutturazione della villetta del compagno;
− la sig.a aveva effettuato, di conseguenza, il bonifico del 22/10/2019 per CP_1 l'importo concordato di € 25.000,00;
− solo anni dopo il sig. si era nuovamente fatto vivo lamentando la mancata Parte_1 restituzione dell'importo pari ad € 25.000,00 e la sig.a lo aveva richiamato CP_1 all'accordo a suo tempo raggiunto;
− nell'ottobre 2022 il sig. si era nuovamente fatto vivo, pretendendo il Parte_1 pagamento della somma asseritamente dovuta. La convenuta gli aveva, quindi, trasmesso elenco dettagliato delle spese dalla medesima sostenute, che addirittura eccedevano il credito vantato dall'odierno attore (doc. n. 2 conv.). A tale lettera il aveva dato riscontro, non contestando la debenza degli importi relativi agli Parte_1 arredi/lavori esposti dalla convenuta, tuttavia, affermando che tale debito sarebbe stato da porre in compensazione non con i € 25.000,00, bensì con la percentuale dei ricavi derivanti dalla locazione degli immobili che gli sarebbe spettata in forza del prestito concesso (doc. n. 3, con la conseguenza che sarebbe rimasto comunque aperta la sua posizione di credito per l'importo di € 25.000,00.
Nel merito
L'importo versato dall'attore
Innanzi tutto, va affermato che, alla luce di quanto prospettato e discusso dalle parti, è incontrovertibile il fatto che il sig. ha versato l'importo di € 50.000,00 alla Parte_1 sig.a a titolo di prestito. CP_1 Del resto, a parte il fatto che non vi è traccia scritta degli accordi intervenuti tra le parti e che l'entità importante dell'importo versato consente di escludere, di per sé, l'intento di liberalità in capo al deve rilevarsi che da nessuna parte, mai, la convenuta ha Parte_1 sostenuto tale tesi;
al contrario, invero, la convenuta ha sostanzialmente ammesso che il denaro le era stato dato per effettuare un'importante operazione immobiliare (e sotto questo profilo, a nulla rileva il fatto che la stessa sia stata compiuta dalla personalmente CP_1 piuttosto che per messo di una società), che lei, dal suo lato, invece, aveva messo risorse proprie nella ristrutturazione dell'immobile del e che, finita la relazione, le Parte_1 parti avrebbero concordato solo una restituzione parziale del prestito, compensando quanto ancora dovuto con il valore delle spese fatte e dei beni acquistati per andare a vivere nella casa del compagno. L'importo di € 50.000,00 va, quindi, considerato oggetto di un prestito e come tale va restituito. La convenuta va, conseguentemente, condannata a pagare l'importo residuato all'esito del pagamento parziale dell'ottobre del 2019, pari a € 25.000,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto e fino al saldo.
4 In particolare, gli interessi sono calcolati in misura legale, essendosi trattato, in ogni caso, di un prestito personale tra gli allora conviventi e non di una transazione commerciale. La decorrenza deve farsi, invece, risalire alla prima richiesta di restituzione in atti, che coincide con l'invito alla negoziazione assistita, ricevuto dalla convenuta il 24/05/2024.
Il valore dei beni e degli investimenti della convenuta nella casa del Parte_1
Nulla può essere riconosciuto alla convenuta a titolo di spese sostenute dalla medesima nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile dell'attore. Due sono le ragioni. Innanzi tutto, occorre considerare la natura di queste spese, che – sempre in assenza di accordi scritti, nel corso della relazione sentimentale o successivi alla sua conclusione – possono qualificarsi come obbligazioni naturali, in quanto tali corrispondenti a quelle prestazioni dovute per il normale sostentamento della famiglia, non ripetibili al momento di cessazione della convivenza. A questo aspetto si collega la seconda ragione di rigetto: la convenuta, invero, pur avendo affermato di aver sostenuto dette spese, non ha fornito alcuna prova di un tanto, ovvero una fattura, uno scontrino, copia di un bonifico, essendosi limitata a produrre in giudizio fotografie relative a beni reperiti online, non si sa su quale sito, in quale tempo, senza alcun collegamento con successivi e concreti esborsi di denaro. Mancando la prova degli esborsi, non è, quindi, nemmeno possibile effettuare una comparazione tra l'eventuale valore dei beni asseritamente acquistati per la casa del compagno e il patrimonio della al fine CP_1 di considerare un'eventuale tale sproporzione tra i due valori idonea a ritenere che gli esborsi per l'acquisto di tali beni non fossero stati fatti in ragione di una – ordinaria, equa e adeguata – gestione familiare. Rimane, infine, da considerare il dato di fatto che la sig.a per qualche anno si è CP_1 trasferita con la propria figlia nella casa che la medesima avrebbe contribuito a ristrutturare,
o forse meglio, ad arredare, con la conseguenza che il significato degli esborsi che la stessa oggi fa valere, come detto non dimostrati, andrebbe comunque letto nel contesto della convivenza, come contributo che la donna avrebbe offerto al menage familiare per sé e per la propria figlia. Per tale ragione vanno rigettate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta.
Le spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta. La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del DM 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, in base al valore della causa (domanda attorea pari a € 25.000,00, domanda della convenuta tra 25.000,00 e € 52.000,00). Si riduce del 50% il valore della terza fase, non avendo avuto luogo alcuna istruzione orale della causa e anche della quarta fase, stante la forma semplificata della decisione. Il calcolo è il seguente:
- fase di studio € 1.701,00
- fase introduttiva € 1.204,00
- fase trattazione (€1.806,00/2) € 903,00
5 - fase decisionale € 2.905,00/2) € 1.452,50 totale € 5.260,50
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, nella persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, così pronuncia:
condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_1 Parte_1
€ 25.000,00, oltre agli interessi legali dal 24/05/2024 al saldo;
rigetta le domande formulate in via riconvenzionale dalla convenuta;
condanna
a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 5.260,50 per compensi professionali ed € 279,40 per anticipazioni, oltre a IVA e CPA come per legge e alle spese successive occorrende.
Così deciso in Rovereto, il 04/08/2025
Il giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
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