TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 31779 2024 vertente
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO , che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, sulla base della sentenza in atti all'esito di procedimento di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis, 6° comma c.p.c., era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno d'invalidità, ex art. 13 l. n. 118/1971, e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 CP_1
c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo del giudizio di opposizione ad ATP, giusta sentenza rg n. 27820/2023 del 17/4/2024, sia la notifica a controparte del provvedimento, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe CP_1 dovuto provvedere nei successivi 120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato.
Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento giudiziario e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.13 l. n. 118/1971 con decorrenza dalla data fissata nella sentenza, quindi dalla data della domanda dell'11.6.2021, dunque dall' 1/7/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che il ricorrente ha diritto alla prestazione dell'assegno d'invalidità di cui all'art.13 L. n. 118/1971 dal 1.7.2021 e per l'effetto condanna l , in persona del CP_1
Presidente, al versamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 31779 2024 vertente
TRA
, elett. domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO , che la rappr. e dif. giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1 contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe, premesso che, sulla base della sentenza in atti all'esito di procedimento di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 445 bis, 6° comma c.p.c., era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno d'invalidità, ex art. 13 l. n. 118/1971, e che erano decorsi oltre 120 gg. sia dalla notifica del provvedimento giudiziale sia dall'inoltro del modello AP70, conveniva in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 CP_1
c.p.c., non gli era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio. Concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio l' . CP_1
Istruita la causa con produzione documentale, all'udienza odierna veniva discussa attraverso note scritte e decisa come da dispositivo in calce.
Parte ricorrente ha provato al fascicolo sia l'esito positivo del giudizio di opposizione ad ATP, giusta sentenza rg n. 27820/2023 del 17/4/2024, sia la notifica a controparte del provvedimento, sia l'invio del modello AP70. Ne consegue che l avrebbe CP_1 dovuto provvedere nei successivi 120 gg. alla liquidazione e pagamento del dovuto per ratei, adempimento che non vi è prova sia stato operato.
Essendo decorsi oltre 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento giudiziario e del modello AP70, accertata in questa sede la sussistenza anche degli altri requisiti si impone l'accertamento in sede giudiziale del diritto alla provvidenza di cui all'art.13 l. n. 118/1971 con decorrenza dalla data fissata nella sentenza, quindi dalla data della domanda dell'11.6.2021, dunque dall' 1/7/2021, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi. I compensi di lite sono posti integralmente a carico dell' convenuto secondo la CP_2 soccombenza. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(tra € 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass. 17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 3 (studio, introduttiva e decisionale), si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1. del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata), si è infine disposta la riduzione dell'ulteriore 50% della sola fase decisionale (tenuto conto che la controversia, già di per sé come detto priva di complessità alcuna, è stata decisa in prima udienza, senza deposito di memorie finali e senza alcuna discussione).
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara che il ricorrente ha diritto alla prestazione dell'assegno d'invalidità di cui all'art.13 L. n. 118/1971 dal 1.7.2021 e per l'effetto condanna l , in persona del CP_1
Presidente, al versamento in suo favore dei ratei maturati, oltre accessori e ratei maturandi;
condanna l' , in persona del Presidente, al pagamento dei compensi di lite CP_1 liquidati in complessivi € 1358,25, comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola