Art. 5. Disciplina della concessione
L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge puo' essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese ed a consorzi di Imprese, nonche' a cooperative o loro consorzi.
L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonche' le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacita' tecnica ed economica.
La convenzione dovra' tra l'altro prevedere:
1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonche' le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;
2) la facolta' di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;
3) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;
4) le modalita' per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potra' effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalita' per l'affidamento di opere a terzi;
5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;
6) I criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalita' e i tempi del relativo pagamento alla societa' concessionaria;
7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonche' i tempi e le modalita' per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti gia' eseguiti;
8) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;
9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 , delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.
Per quanto concerne le modalita' di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto e' esperita, in deroga alle formalita' prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione e' effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell' articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413 .
Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione e' effettuata da una commissione costituita ai sensi dell' articolo 4 del regio decreto - legge 8 febbraio 1923, n. 422 , senza ulteriori pareri o controlli.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.
L'ente obbligato puo' delegare la concessionaria ad espletare le attivita' relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.
Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all' articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166 .
L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge puo' essere affidata in concessione, mediante apposita convenzione, a enti, a imprese ed a consorzi di Imprese, nonche' a cooperative o loro consorzi.
L'affidamento in concessione deve avvenire con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando.
Gli enti, le imprese o i consorzi di imprese, nonche' le cooperative o loro consorzi che partecipano alla gara devono fornire la dimostrazione della loro capacita' tecnica ed economica.
La convenzione dovra' tra l'altro prevedere:
1) le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonche' le procedure per la approvazione dei progetti medesimi;
2) la facolta' di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industrializzati;
3) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;
4) le modalita' per le forniture e per la esecuzione dei lavori che la concessionaria potra' effettuare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalita' per l'affidamento di opere a terzi;
5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;
6) I criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalita' e i tempi del relativo pagamento alla societa' concessionaria;
7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonche' i tempi e le modalita' per la consegna agli enti obbligati delle opere e degli impianti gia' eseguiti;
8) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni da parte della concessionaria;
9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi dell'articolo 45 del capitolato di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 , delle eventuali controversie relative all'applicazione delle norme della presente legge e della convenzione.
Per quanto concerne le modalita' di appalto di cui al n. 3 del precedente comma, la gara di appalto e' esperita, in deroga alle formalita' prescritte dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dalla concessionaria sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli organi regionali competenti e l'aggiudicazione e' effettuata dalla concessionaria stessa al miglior offerente. Si applicano le norme dell' articolo 3 della legge 17 agosto 1974, n. 413 .
Ove si preveda di ricorrere al sistema dell'appalto concorso la aggiudicazione e' effettuata da una commissione costituita ai sensi dell' articolo 4 del regio decreto - legge 8 febbraio 1923, n. 422 , senza ulteriori pareri o controlli.
La contabilizzazione dei lavori e delle forniture oggetto di appalto si effettua attraverso notazioni sugli appositi registri ed i pagamenti sono autorizzati su certificazioni del direttore dei lavori, vistati dal competente ufficio tecnico provinciale della regione, direttamente a favore dell'appaltatore.
L'ente obbligato puo' delegare la concessionaria ad espletare le attivita' relative al procedimento espropriativo previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore degli enti obbligati stessi.
Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all' articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166 .