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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/07/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 989/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/02/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario) con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I signori e , rappresentati come Parte_2 Parte_1 sopra, si riportano alle conclusioni formulate in ricorso e chiedono che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni omologate con sentenza di separazione n. 405/2025. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari, premesso di aver contratto matrimonio in CASALBUONO (MN) in data 19/08/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2004) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa le condizioni di cui alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che il Tribunale fa proprie in merito alla loro efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari, come da Protocollo d'Intesa del 28 maggio 2024 e che si devono intendere qui riportate;
3) omologa, altresì, gli accordi intervenuti tra le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALBUONO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 989/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/02/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BRUTTI GIULIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario) con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I signori e , rappresentati come Parte_2 Parte_1 sopra, si riportano alle conclusioni formulate in ricorso e chiedono che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni omologate con sentenza di separazione n. 405/2025. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, con efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari, premesso di aver contratto matrimonio in CASALBUONO (MN) in data 19/08/2004 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2004) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici, in particolare circa le condizioni di cui alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, che il Tribunale fa proprie in merito alla loro efficacia costitutiva e/o traslativa della proprietà e di eventuali altri diritti reali immobiliari, come da Protocollo d'Intesa del 28 maggio 2024 e che si devono intendere qui riportate;
3) omologa, altresì, gli accordi intervenuti tra le parti in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
4) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
5) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALBUONO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca