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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7133/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
10/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SALVALAGGIO CATIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FISCHER ERIKA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 85/2025 pubblicata in data 22.1.2025.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 24.7.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 17.1.2025, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi n. a PADOVA Parte_1
il 08/10/1977) e (n. a VENEZIA il 20/09/1973), matrimonio contratto il Parte_2
14/10/2000 e iscritto al n. 125, Parte I, Ufficio 8, Anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VENEZIA alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per il reciproco mantenimento.
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3. I coniugi rinunciano all'appello della sentenza per cessazione degli effetti civili del matrimonio a cui danno sin d'ora acquiescenza.
4. Spese competenze ed onorare di lite interamente compensati.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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