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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7183/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2019 promossa da:
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PE SARA Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. BONOMELLI Controparte_1
ALESSANDRO
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.5.2019, , (di seguito Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la (di seguito deducendo Pt_1 Controparte_1 CP_1 quanto segue.
In data 25.10.2015 la sottoscriveva con la un contratto avente ad oggetto il Parte_1 CP_1 noleggio di capi di biancheria e servizio lavanderia con decorrenza dall' 1.3.2016 e di durata pari a 4 anni (doc. 1).
Nello specifico, forniva la biancheria all'albergo/ristorante, eseguiva i lavaggi e le Parte_1 stirature dei capi richiesti da parte del cliente.
1 Deduceva di aver consegnato alla convenuta biancheria per un valore complessivo di 22.294,80 euro oltre Iva (docc. 1 a 5).
Esponeva altresì che la convenuta, dopo aver ritirato la biancheria pulita di cui alle bolle DDT
3651 dell'1.7.2016 e DDT 3703 del 2.7.2016 (doc. 6), si sarebbe rifiutata di ritirare la biancheria lavata e stirata consegnatale e avrebbe rispedito alla la biancheria di cui al DDT n. 3847 Parte_1 del 7.7.2016, n. 3937 dell'11.7.206, n. 4391 del 28.7.2016 (doc. 7).
Nel mese di luglio 2016, la convenuta interrompeva senza motivo i rapporti e si rivolgeva per il servizio di lavanderia ad un'altra ditta, violando il punto 10 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale prevedeva il patto di esclusiva.
Deduceva inoltre che la G.T.S. non avrebbe neppure restituito all'attrice parte della dotazione di biancheria ricevuta, per un importo pari a 2.784,50 euro oltre Iva (doc. 9).
In data 6.9.2016 inviava alla G.T.S. una diffida al risarcimento ma la stessa sarebbe rimasta priva di riscontro.
Chiedeva in via principale di condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore della fattura n. 712 del 30.07.16 di 1.398,16 euro nonché della somma di
40.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice (valore della dotazione della biancheria a noleggio anche per la parte non restituita, mancato guadagno e spese) per l'illegittimo scioglimento unilaterale del contratto operato dalla convenuta, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione dal Luglio 2016 al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità Parte_2 della domanda attorea in quanto non sarebbe stata espletata la procedura di negoziazione assistita.
Deduceva che per esigenze di natura straordinaria, avrebbe sospeso il contratto de quo dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di luglio del 2016 e che la si sarebbe resa Pt_1 inadempiente, omettendo dal mese di agosto 2016 in poi di eseguire le prestazioni dovute.
Esponeva altresì che la non avrebbe avuto alcun titolo ai fini dell'emissione della fattura Parte_1
n.712 poiché i buoni di consegna sarebbero privi della sottoscrizione del destinatario, pertanto, privi del riconoscimento da parte del cliente in merito alle attività descritte e alla quantità di beni indicati.
Deduceva inoltre che, in data 30.9.2016 aveva contestato la richiesta di pagamento di 2.784,50 euro oltre iva pervenuta dall'attrice poiché non conforme a quanto stabilito dall'art.
2.2. del contratto il quale stabiliva che i costi del materiale non reso doveva essere preceduto da un inventario da eseguirsi in contradditorio con l'agente, Parte_3
Chiedeva in via principale e nel merito di respingere la domanda di parte attrice in quanto illegittima ed infondata. In particolare, accertare l'illegittimità della fattura n. 712 del 30.07.2016
e dichiarare non dovuta la somma di € 1.398,16.
2 Respingere la domanda di risarcimento della somma di € 40.000,00 perché non dovuta e, comunque, sfornita di prova.
In subordine: Accertare che il contratto del 25.10.2015 è stato risolto dalle parti per mutuo consenso, dirsi nulla dovuto a carico della convenuta, né per la fattura n. 712 del 30.07.2016, né per l'addebito dei costi per materiale non reso e tanto meno a titolo di risarcimento danni o altra ragione attinente al contratto.
In ulteriore subordine: Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande formulate da parte attrice, determinare l'importo eventualmente dovuto secondo quanto emerso in via istruttoria, all'esito di eventuale CTU.
All'udienza del 18.5.2021, parte convenuta ha formulato proposta transattiva e ha offerto a parte attrice l'importo di 8.000,00 euro. Successivamente, la proposta transattiva veniva riformulata per il minor importo di 6.000,00 euro con note di trattazione scritta del 23.2.2022.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale instauratosi tra le parti in data 25.10.2015
(doc. 1). In particolare, la prestazione gravante sull'attrice consisteva nella fornitura a noleggio della biancheria e nell'esecuzione del servizio di lavanderia in favore della convenuta.
Risulta documentalmente provata la pretesa creditoria avanzata da parte attrice per l'importo di
1.398,16 euro di cui alla fattura n. 712 del 30.7.2016 (doc. 8).
Nello specifico, la suddetta fattura riporta il corrispettivo per il servizio di lavanderia effettuato dall'attrice in favore della nel mese di luglio 2016, di cui ai DDT nn. 3703, CP_1
3651,3847,3937,4391,4393 (docc. 6 e 7).
Non coglie nel segno la tesi di parte convenuta secondo la quale, la fattura n. 712/2016 sarebbe stata emessa da parte attrice in violazione del punto 4 del contratto concluso tra le parti, in quanto non corredata di buoni di consegna sottoscritti da parte della e pertanto, sarebbe carente CP_1 del riconoscimento da parte della medesima delle attività ivi descritte e della quantità dei beni indicati. Si rileva infatti che, la ha ritirato la biancheria pulita, come descritta nei DDT n. CP_1
3651 e n. 3703 e si è solo limitata a rifiutare il ritiro della restante biancheria di cui ai DDT n.
3847, n.3937,n. n.4391 e n.4393 senza contestare alcunché e senza dare alcun preavviso all'attrice, peraltro, in comparsa di costituzione, ha riconosciuto espressamente il tentativo di consegna della biancheria residuale da parte dell'attrice, dichiarando “per tale ragione il sig.
[…] non provvedeva al ritiro dei beni descritti nei buoni di consegna n. 3847 del Pt_2
7.7.2016, n. 3937 dell'11.7.2016, n. 4391 e 4393 del 28.7.2016”.
3 È pacifico, pertanto, che parte attrice ha adempiuto le prestazioni concordate contrattualmente.
In merito alla lamentata mancata restituzione da parte della della dotazione di biancheria CP_1 oggetto del contratto per un valore complessivo di 3.397,09 euro (doc.9), si rileva che la convenuta non ha contestato tale assunto difatti, ha ammesso di avere ancora in dotazione i capi di biancheria di proprietà dell'attrice.
La tesi della convenuta, posta a fondamento della mancata restituzione della suddetta biancheria non appare condivisibile in quanto la disciplina stabilita al punto 2.2. del contratto de quo non opera nel caso di specie poiché fa riferimento all'ipotesi in cui la avesse richiesto lo Parte_1 svolgimento di una verifica sullo stato dei dispositivi tessili noleggiati pertanto, anche il suddetto importo deve essere corrisposto dalla in favore di parte attrice. CP_1
Risulta evidente che la convenuta ha tenuto delle condotte che evidenziano inequivocabilmente la propria volontà di non dare prosecuzione al contratto intercorrente con la Parte_1
Nello specifico, ha rifiutato di procedere al ritiro della biancheria pulita per oltre quattro settimane consecutive, senza dare alcuna comunicazione né sollevare alcuna contestazione, pertanto, la ha operato un recesso unilaterale del contratto. CP_1
Si rileva che, ai sensi dell'art. 1671 c.c. “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne
l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”; sicché, la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice gli importi relativi all'esecuzione della prestazione dedotta contrattualmente.
Non appare condivisibile la tesi secondo la quale la convenuta avrebbe sospeso il contratto temporaneamente poiché l'attrice si sarebbe rifiutata di implementare i lavaggi e le stirature dei capi di biancheria e pertanto, non sarebbe stata in grado di far fronte ad esigenze di natura straordinaria, intercorse tra la metà del mese di giugno e la metà del mese di luglio 2016.
Sul punto si rileva che non è stata fornita da parte della alcuna prova di carattere CP_1 documentale atta a comprovare tale assunto né tanto meno è stata richiesta alcuna prova di altro tipo per confermare tale circostanza.
Risulta altresì privo di fondamento l'assunto di parte convenuta per cui la a partire dal Parte_1 mese di agosto 2016, si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe omesso di eseguire le prestazioni dovute, difatti la convenuta non ha prodotto alcuna allegazione atta a dimostrare una richiesta di riavvio del servizio di lavanderia.
Si rileva altresì che, la convenuta si è rivolta ad un altro fornitore di biancheria, ciò a riprova della volontà di quest'ultima di interrompere il rapporto contrattuale intercorrente con l'attrice, peraltro, in violazione del vincolo di esclusività previsto dall'art. 10 del contratto de quo, il quale prevede: “salvo diverso accordo tra le parti, il cliente si obbliga, espressamente ed incondizionatamente, a non stipulare, per tutta la durata del presente contratto, convenzioni
4 aventi lo stesso oggetto del presente contratto di noleggio di capi di biancheria con altre aziende”.
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per l'importo di 27.199,66 euro
(doc. 5), non può trovare accoglimento, in quanto la stessa risulta fondata su un documento consistente in una tabella di formazione unilaterale, riportante una serie di dati riferiti a dei capi di biancheria in relazione ai quali non si può dire che sia stato provato l'investimento totale a cui parte attrice avrebbe fatto fronte al fine di adempiere agli obblighi contrattuali, né tanto meno è stata prodotta alcuna prova atta a dimostrare che la stessa non abbia utilizzato la merce ivi descritta per offrire il medesimo servizio nei confronti di terzi pertanto, è evidente che parte attrice non ha fornito un'adeguata allegazione probatoria idonea a dimostrare l'effettivo pregiudizio subito.
Infine, si osserva che parte attrice ha agito per il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato in 33.980,49 euro (doc. 11), pari al guadagno che la stessa avrebbe conseguito dall'esecuzione del contratto sino alla scadenza del 28.2.2020; tale richiesta non può essere accolta.
La Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n. 11254/2011). Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha allegato alcun elemento che dimostri che la stessa abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno inteso quale utilità patrimoniale che la stessa avrebbe conseguito se al contratto fosse stata data puntuale e regolare esecuzione sino al termine convenuto.
Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora avesse continuato a svolgere le prestazioni oggetto del contratto sino alla scadenza prevista.
Parte attrice, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da
5 consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso”
(Cassazione n.127/2016).
Da quanto detto ne consegue che la domanda attorea va accolta parzialmente con la condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari a 1.398,16 euro di cui alla fattura n. 712/2016, nonché dell'importo pari a 3.397,09 euro, relativo al valore dei beni oggetto di noleggio indebitamente non restituiti.
Sul punto delle spese di lite occorre tener conto del fatto che già all'udienza del 18.5.2021, parte convenuta ha formulato proposta transattiva e ha offerto a parte attrice l'importo di 8.000,00 euro. Successivamente, la proposta transattiva veniva riformulata per il minor importo di
6.000,00 euro con note di trattazione scritta del 23.2.2022, ma non si addiveniva ad alcuna intesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, considerati valori medi e liquidate in complessivi euro 977,50 di cui euro 850,00 per compenso professionale ed euro 127,50 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica e contributo unificato.
Le spese relative alla fase istruttoria e decisoria vanno poste a carico di parte attrice ex art. 91 primo comma c.p.c., considerati valori minimi (in ragione dell'attività concretamente svolta e delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle degli atti introduttivi) e si liquidano in complessivi 979,80 euro, di cui euro 852,00 per compenso professionale ed euro 127,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice dell'importo di euro
4.795,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, liquidate come in parte motiva.
Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, limitatamente alla fase istruttoria e decisionale, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 19 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Fondrieschi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2019 promossa da:
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PE SARA Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. BONOMELLI Controparte_1
ALESSANDRO
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.5.2019, , (di seguito Parte_1 [...]
conveniva in giudizio la (di seguito deducendo Pt_1 Controparte_1 CP_1 quanto segue.
In data 25.10.2015 la sottoscriveva con la un contratto avente ad oggetto il Parte_1 CP_1 noleggio di capi di biancheria e servizio lavanderia con decorrenza dall' 1.3.2016 e di durata pari a 4 anni (doc. 1).
Nello specifico, forniva la biancheria all'albergo/ristorante, eseguiva i lavaggi e le Parte_1 stirature dei capi richiesti da parte del cliente.
1 Deduceva di aver consegnato alla convenuta biancheria per un valore complessivo di 22.294,80 euro oltre Iva (docc. 1 a 5).
Esponeva altresì che la convenuta, dopo aver ritirato la biancheria pulita di cui alle bolle DDT
3651 dell'1.7.2016 e DDT 3703 del 2.7.2016 (doc. 6), si sarebbe rifiutata di ritirare la biancheria lavata e stirata consegnatale e avrebbe rispedito alla la biancheria di cui al DDT n. 3847 Parte_1 del 7.7.2016, n. 3937 dell'11.7.206, n. 4391 del 28.7.2016 (doc. 7).
Nel mese di luglio 2016, la convenuta interrompeva senza motivo i rapporti e si rivolgeva per il servizio di lavanderia ad un'altra ditta, violando il punto 10 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale prevedeva il patto di esclusiva.
Deduceva inoltre che la G.T.S. non avrebbe neppure restituito all'attrice parte della dotazione di biancheria ricevuta, per un importo pari a 2.784,50 euro oltre Iva (doc. 9).
In data 6.9.2016 inviava alla G.T.S. una diffida al risarcimento ma la stessa sarebbe rimasta priva di riscontro.
Chiedeva in via principale di condannare la al pagamento in Parte_2 proprio favore della fattura n. 712 del 30.07.16 di 1.398,16 euro nonché della somma di
40.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice (valore della dotazione della biancheria a noleggio anche per la parte non restituita, mancato guadagno e spese) per l'illegittimo scioglimento unilaterale del contratto operato dalla convenuta, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria o ritenuta di giustizia oltre ad interessi e rivalutazione dal Luglio 2016 al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità Parte_2 della domanda attorea in quanto non sarebbe stata espletata la procedura di negoziazione assistita.
Deduceva che per esigenze di natura straordinaria, avrebbe sospeso il contratto de quo dalla metà del mese di giugno alla metà del mese di luglio del 2016 e che la si sarebbe resa Pt_1 inadempiente, omettendo dal mese di agosto 2016 in poi di eseguire le prestazioni dovute.
Esponeva altresì che la non avrebbe avuto alcun titolo ai fini dell'emissione della fattura Parte_1
n.712 poiché i buoni di consegna sarebbero privi della sottoscrizione del destinatario, pertanto, privi del riconoscimento da parte del cliente in merito alle attività descritte e alla quantità di beni indicati.
Deduceva inoltre che, in data 30.9.2016 aveva contestato la richiesta di pagamento di 2.784,50 euro oltre iva pervenuta dall'attrice poiché non conforme a quanto stabilito dall'art.
2.2. del contratto il quale stabiliva che i costi del materiale non reso doveva essere preceduto da un inventario da eseguirsi in contradditorio con l'agente, Parte_3
Chiedeva in via principale e nel merito di respingere la domanda di parte attrice in quanto illegittima ed infondata. In particolare, accertare l'illegittimità della fattura n. 712 del 30.07.2016
e dichiarare non dovuta la somma di € 1.398,16.
2 Respingere la domanda di risarcimento della somma di € 40.000,00 perché non dovuta e, comunque, sfornita di prova.
In subordine: Accertare che il contratto del 25.10.2015 è stato risolto dalle parti per mutuo consenso, dirsi nulla dovuto a carico della convenuta, né per la fattura n. 712 del 30.07.2016, né per l'addebito dei costi per materiale non reso e tanto meno a titolo di risarcimento danni o altra ragione attinente al contratto.
In ulteriore subordine: Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande formulate da parte attrice, determinare l'importo eventualmente dovuto secondo quanto emerso in via istruttoria, all'esito di eventuale CTU.
All'udienza del 18.5.2021, parte convenuta ha formulato proposta transattiva e ha offerto a parte attrice l'importo di 8.000,00 euro. Successivamente, la proposta transattiva veniva riformulata per il minor importo di 6.000,00 euro con note di trattazione scritta del 23.2.2022.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale instauratosi tra le parti in data 25.10.2015
(doc. 1). In particolare, la prestazione gravante sull'attrice consisteva nella fornitura a noleggio della biancheria e nell'esecuzione del servizio di lavanderia in favore della convenuta.
Risulta documentalmente provata la pretesa creditoria avanzata da parte attrice per l'importo di
1.398,16 euro di cui alla fattura n. 712 del 30.7.2016 (doc. 8).
Nello specifico, la suddetta fattura riporta il corrispettivo per il servizio di lavanderia effettuato dall'attrice in favore della nel mese di luglio 2016, di cui ai DDT nn. 3703, CP_1
3651,3847,3937,4391,4393 (docc. 6 e 7).
Non coglie nel segno la tesi di parte convenuta secondo la quale, la fattura n. 712/2016 sarebbe stata emessa da parte attrice in violazione del punto 4 del contratto concluso tra le parti, in quanto non corredata di buoni di consegna sottoscritti da parte della e pertanto, sarebbe carente CP_1 del riconoscimento da parte della medesima delle attività ivi descritte e della quantità dei beni indicati. Si rileva infatti che, la ha ritirato la biancheria pulita, come descritta nei DDT n. CP_1
3651 e n. 3703 e si è solo limitata a rifiutare il ritiro della restante biancheria di cui ai DDT n.
3847, n.3937,n. n.4391 e n.4393 senza contestare alcunché e senza dare alcun preavviso all'attrice, peraltro, in comparsa di costituzione, ha riconosciuto espressamente il tentativo di consegna della biancheria residuale da parte dell'attrice, dichiarando “per tale ragione il sig.
[…] non provvedeva al ritiro dei beni descritti nei buoni di consegna n. 3847 del Pt_2
7.7.2016, n. 3937 dell'11.7.2016, n. 4391 e 4393 del 28.7.2016”.
3 È pacifico, pertanto, che parte attrice ha adempiuto le prestazioni concordate contrattualmente.
In merito alla lamentata mancata restituzione da parte della della dotazione di biancheria CP_1 oggetto del contratto per un valore complessivo di 3.397,09 euro (doc.9), si rileva che la convenuta non ha contestato tale assunto difatti, ha ammesso di avere ancora in dotazione i capi di biancheria di proprietà dell'attrice.
La tesi della convenuta, posta a fondamento della mancata restituzione della suddetta biancheria non appare condivisibile in quanto la disciplina stabilita al punto 2.2. del contratto de quo non opera nel caso di specie poiché fa riferimento all'ipotesi in cui la avesse richiesto lo Parte_1 svolgimento di una verifica sullo stato dei dispositivi tessili noleggiati pertanto, anche il suddetto importo deve essere corrisposto dalla in favore di parte attrice. CP_1
Risulta evidente che la convenuta ha tenuto delle condotte che evidenziano inequivocabilmente la propria volontà di non dare prosecuzione al contratto intercorrente con la Parte_1
Nello specifico, ha rifiutato di procedere al ritiro della biancheria pulita per oltre quattro settimane consecutive, senza dare alcuna comunicazione né sollevare alcuna contestazione, pertanto, la ha operato un recesso unilaterale del contratto. CP_1
Si rileva che, ai sensi dell'art. 1671 c.c. “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne
l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”; sicché, la convenuta è tenuta a corrispondere all'attrice gli importi relativi all'esecuzione della prestazione dedotta contrattualmente.
Non appare condivisibile la tesi secondo la quale la convenuta avrebbe sospeso il contratto temporaneamente poiché l'attrice si sarebbe rifiutata di implementare i lavaggi e le stirature dei capi di biancheria e pertanto, non sarebbe stata in grado di far fronte ad esigenze di natura straordinaria, intercorse tra la metà del mese di giugno e la metà del mese di luglio 2016.
Sul punto si rileva che non è stata fornita da parte della alcuna prova di carattere CP_1 documentale atta a comprovare tale assunto né tanto meno è stata richiesta alcuna prova di altro tipo per confermare tale circostanza.
Risulta altresì privo di fondamento l'assunto di parte convenuta per cui la a partire dal Parte_1 mese di agosto 2016, si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe omesso di eseguire le prestazioni dovute, difatti la convenuta non ha prodotto alcuna allegazione atta a dimostrare una richiesta di riavvio del servizio di lavanderia.
Si rileva altresì che, la convenuta si è rivolta ad un altro fornitore di biancheria, ciò a riprova della volontà di quest'ultima di interrompere il rapporto contrattuale intercorrente con l'attrice, peraltro, in violazione del vincolo di esclusività previsto dall'art. 10 del contratto de quo, il quale prevede: “salvo diverso accordo tra le parti, il cliente si obbliga, espressamente ed incondizionatamente, a non stipulare, per tutta la durata del presente contratto, convenzioni
4 aventi lo stesso oggetto del presente contratto di noleggio di capi di biancheria con altre aziende”.
Quanto alla domanda attorea volta al risarcimento del danno per l'importo di 27.199,66 euro
(doc. 5), non può trovare accoglimento, in quanto la stessa risulta fondata su un documento consistente in una tabella di formazione unilaterale, riportante una serie di dati riferiti a dei capi di biancheria in relazione ai quali non si può dire che sia stato provato l'investimento totale a cui parte attrice avrebbe fatto fronte al fine di adempiere agli obblighi contrattuali, né tanto meno è stata prodotta alcuna prova atta a dimostrare che la stessa non abbia utilizzato la merce ivi descritta per offrire il medesimo servizio nei confronti di terzi pertanto, è evidente che parte attrice non ha fornito un'adeguata allegazione probatoria idonea a dimostrare l'effettivo pregiudizio subito.
Infine, si osserva che parte attrice ha agito per il risarcimento del danno da lucro cessante, quantificato in 33.980,49 euro (doc. 11), pari al guadagno che la stessa avrebbe conseguito dall'esecuzione del contratto sino alla scadenza del 28.2.2020; tale richiesta non può essere accolta.
La Cassazione è ormai granitica nell'affermare che, per ottenere il risarcimento del mancato guadagno, deve essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del contraente danneggiato. In altre parole, si presuppone “la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità…, il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte” (cfr. Cass. n. 11254/2011). Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non ha allegato alcun elemento che dimostri che la stessa abbia effettivamente subito un danno da mancato guadagno inteso quale utilità patrimoniale che la stessa avrebbe conseguito se al contratto fosse stata data puntuale e regolare esecuzione sino al termine convenuto.
Come noto è onere del richiedente allegare e provare anche in via presuntiva la sussistenza di tutti i fatti necessari per quantificare “l'utile” che avrebbe percepito qualora avesse continuato a svolgere le prestazioni oggetto del contratto sino alla scadenza prevista.
Parte attrice, al riguardo, oltre a non aver fornito gli elementi di prova necessari, è stato carente anche sul piano assertivo, avendo omesso di illustrare quali fossero i costi fissi e variabili dell'attività così precludendo a parte convenuta una difesa adeguata sul punto. Né risulterebbe applicabile “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.; quest'ultimo, infatti, presuppone che sia particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché gravava sulla parte interessata
l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da
5 consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazioni equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabile e fini della precisa determinazione del danno stesso”
(Cassazione n.127/2016).
Da quanto detto ne consegue che la domanda attorea va accolta parzialmente con la condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo pari a 1.398,16 euro di cui alla fattura n. 712/2016, nonché dell'importo pari a 3.397,09 euro, relativo al valore dei beni oggetto di noleggio indebitamente non restituiti.
Sul punto delle spese di lite occorre tener conto del fatto che già all'udienza del 18.5.2021, parte convenuta ha formulato proposta transattiva e ha offerto a parte attrice l'importo di 8.000,00 euro. Successivamente, la proposta transattiva veniva riformulata per il minor importo di
6.000,00 euro con note di trattazione scritta del 23.2.2022, ma non si addiveniva ad alcuna intesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, considerati valori medi e liquidate in complessivi euro 977,50 di cui euro 850,00 per compenso professionale ed euro 127,50 per spese generali oltre iva e cpa di legge, spese di notifica e contributo unificato.
Le spese relative alla fase istruttoria e decisoria vanno poste a carico di parte attrice ex art. 91 primo comma c.p.c., considerati valori minimi (in ragione dell'attività concretamente svolta e delle argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle degli atti introduttivi) e si liquidano in complessivi 979,80 euro, di cui euro 852,00 per compenso professionale ed euro 127,80 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice dell'importo di euro
4.795,25 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, liquidate come in parte motiva.
Condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, limitatamente alla fase istruttoria e decisionale, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 19 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Fondrieschi
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