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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 992 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 21/07/1987, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Muredda e Irene Bellon
e
MARADIN DU, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Carotta
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e RA MA ordinando Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente di voler procedere alla relativa annotazione nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio, dando atto che il sig. da marzo 2025 si è già trasferito in Vicenza, via Navarotto 20, Parte_2 int. 7.
3. La sig.ra continuerà ad abitare con i figli minori nella casa coniugale, di sua Parte_1 proprietà, sita in Vicenza via G. Salvemini n. 20, per l'acquisto della quale è stato acceso un mutuo
1 trentennale intestato alla sig.ra e che la stessa continua a sostenere. I mobili e gli arredi Pt_1 acquistati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale rimarranno nella disponibilità della sig.ra
Pt_1
4. I coniugi danno atto che entrambi stanno rimborsando le rate di alcuni finanziamenti personali contratti durante la convivenza matrimoniale e dichiarano di obbligarsi a mantenere tale impegno economico, ognuno per i finanziamenti a sé intestati, fino all'estinzione dei medesimi. In particolare, il sig. MA sta rimborsando le rate di un prestito personale Findomestic con esborso di € 476,80 mensili e un ulteriore finanziamento con rata mensile di € 341,50. La sig.ra invece Parte_3 Pt_1 sta onorando un finanziamento contratto con Compass con esborso mensile di circa € 300,00, un ulteriore finanziamento con Ford Credit che prevede una rata mensile di circa € 200,00 e una rata finale di € 7.133,50 e, infine, è onerata di un esborso mensile di € 250,00 per il fido della carta di credito.
Entrambi i coniugi si obbligano a continuare a corrispondere le rate dei suddetti finanziamenti e a tenersi reciprocamente manlevati da richieste di terzi con riferimento a cointestazioni o garanzie prestate in ordine ai predetti prestiti.
5.I figli minori e vengono affidati Persona_1 Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente dai genitori relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, mentre la scelta sarà congiunta per quanto attiene, invece, alle decisioni di maggior interesse.
6. Il diritto/dovere di visita da parte del padre viene regolato con le seguenti modalità:
- nei primi sei mesi dopo l'omologa della separazione, il sig. RA MA potrà tenere con sé i figli un giorno durante ogni fine settimana (o il sabato o la domenica) dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00, senza pernotto e con riaccompagnamento a casa dopo la cena, nonché due pomeriggi alla settimana
(indicativamente martedì e giovedì) dalle ore 18,00 fino alle ore 20,00. Per lo stesso periodo, i coniugi si impegnano reciprocamente, nel tempo che i figli trascorrono con loro, ad escludere la presenza di terze persone estranee alla rete familiare/amicale o, comunque, non già conosciute dai minori. Si precisa che il padre, nei periodi di visita concordati, dovrà essere sempre presente per l'intera durata.
Trascorso tale periodo, il sig. RA MA potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle ore 19,00, rimanendo fermo, invece, quanto già stabilito per i giorni infra- settimanali.
7. Le vacanze natalizie e pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e ripartite equamente. Negli anni pari la precedenza di scelta sarà del padre e negli anni dispari della madre.
2 Durante le vacanze estive, i genitori potranno tenere con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, comunicandosi reciprocamente i periodi di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno;
anche per le vacanze estive sarà rispettata la precedenza di scelta come sopra indicata. Rimane ferma l'esclusione del pernotto presso il padre per le vacanze estive 2025, qualora i figli manifestassero volontà in tal senso.
8. I coniugi concordano che il sig. RA MA verserà alla sig.ra , quale Parte_1 contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno
15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate Iban [...], oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Vicenza. In particolare, per le spese straordinarie da concordare la sig.ra Parte_1
si impegna a comunicare via mail al sig. RA MA il tipo di spesa da sostenere e questi
[...] avrà tre giorni dalla richiesta per esprimere, sempre per iscritto, il proprio eventuale motivato dissenso;
in caso di mancata risposta per iscritto, le spese si intendono approvate decorsi dieci giorni dalla richiesta.
9. Si fa presente che il sig. RA MA, dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare in data 21.02.2025 non ha versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli. Tuttavia, la sig.ra Pt_1 dichiara di non avanzare pretese per il pregresso fino ad aprile 2025.
10. L'assegno unico relativo ai figli minori verrà percepito integralmente dal sig. RA MA.
11. I coniugi danno atto della loro reciproca e adeguata indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento senza che nulla sia richiesto e/o dovuto tra gli stessi;
danno altresì atto che non vi sono beni immobili o mobili registrati né conti correnti/postali di cui siano contitolari.
12. I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto relativamente ai figli minori e , acconsentendo alla sottoscrizione Persona_1 Persona_2 di eventuale modulistica richiesta e permettendo l'inserimento degli stessi nei rispettivi documenti;
si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.
13. Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 24.05.2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
3 All'esito dell'udienza del 29.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]), alla Persona_1 Persona_2 prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto relativamente ai figli minori e Persona_1 Persona_2 acconsentendo alla sottoscrizione di eventuale modulistica richiesta e permettendo l'inserimento degli stessi nei rispettivi documenti;
si impegnano, altresì, a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MARADIN DU, Parte_1 uniti in matrimonio in Vicenza in data 24.05.2014 con atto trascritto al n. 38, parte I, anno 2014 alle
4 condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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