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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Massimo Birardi, Monica Portaccio e Parte_1 Francesco de Cesare)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è fondata sulla base delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo) hanno dichiarato che la parte istante ha lavorato come autista di mezzi per raccolta rifiuti occupandosi della movimentazione di carichi quali cassonetti dei rifiuti, sollevando pattumiere pesanti anche diversi chilogrammi nonché cartoni e utilizzando anche la spazzatrice elettrica per sei giorni a settimana e per sei ore all'incirca.
L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente
1 dall'indicata malattia professionale nella misura del 6% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale).
In conseguenza di tanto l' va condannato ad erogare alla CP_1 parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo negli importi minimi ex Dm 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
(avv.ti Massimo Birardi, Monica Portaccio e Parte_1 Francesco de Cesare)
e
(avv. Elvira Castellaneta) CP_1
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'indennizzo del danno biologico asseritamente derivante dalla malattia professionale denunciata – è fondata sulla base delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia va premesso che l'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le menomazioni di CP_1 grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto in generale, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare che i testi escussi (da reputarsi attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti per cui è processo) hanno dichiarato che la parte istante ha lavorato come autista di mezzi per raccolta rifiuti occupandosi della movimentazione di carichi quali cassonetti dei rifiuti, sollevando pattumiere pesanti anche diversi chilogrammi nonché cartoni e utilizzando anche la spazzatrice elettrica per sei giorni a settimana e per sei ore all'incirca.
L'eziologia professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente risulta asseverata dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa – le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate – che ha altresì valutato i postumi di danno biologico scaturiti in capo alla parte ricorrente
1 dall'indicata malattia professionale nella misura del 6% (come tale legittimante la corresponsione dell'indennizzo in capitale).
In conseguenza di tanto l' va condannato ad erogare alla CP_1 parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate come da infrascritto dispositivo negli importi minimi ex Dm 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni di causa e distratte in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto anticipatari – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. – liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' secondo CP_1 soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 ad erogare alla parte ricorrente l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 6% in relazione alla malattia professionale denunciata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi Euro 2.697,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa - definitivamente a carico dell' CP_1
Bari, 10/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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