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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/12/2024, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1631 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. TAFFONI VITTORIO e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Martina Torresi
per il convenuto Controparte_1
dall'avv. GRECO RAFFAELLA
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Ascoli Piceno 13.12.2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 1631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1631/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. TAFFONI Parte_1 C.F._1
VITTORIO giusta procura in atti;
opponente contro
( ) per mezzo della mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO RAFFAELLA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna parte attrice proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare 52/20 instaurata a seguito della notifica del precetto con il quale le era intimato di pagare la somma di euro 120.796,60 oltre spese e competenze a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del mutuo fondiario erogato da Controparte_3 per l'importo di € 73.000,00 (Rep. n. 10012; Racc. n. 6638) (doc. 3) e del mutuo ipotecario erogato per la somma di € 28.000,00 (Rep. n. 10013; Racc. n. 6639). Il precetto era notificato dalla CP_1
in forza di atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 07/04/2017 (GU parte seconda n.
52 del 04/05/2017) con con il quale acquistava pro Controparte_4 CP_1
soluto, con efficacia giuridica a partire dal 01/05/2017 (data cessione) ed efficacia economica alla data di godimento del 01/01/2017 tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica rispondenti alle caratteristiche indicate in GU.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepiva l'assenza di un valido titolo esecutivo non essendo la società
titolare del mutuo ceduto ma solamente cessionaria del credito;
affermava, infatti, che la CP_1
stessa – titolare di un diritto di credito e non della posizione contrattuale – non avrebbe potuto azionare il precetto in forza di un contratto di mutuo a cui non aveva partecipato ma avrebbe dovuto munirsi, a monte, di un valido titolo esecutivo, al fine di far valere il credito acquistato. E ciò era tanto vero che
–in assenza della più volte spiegata cessione del contratto di mutuo ipotecario– non Controparte_1
avrebbe potuto accogliere l'istanza ex art. 41 bis della Legge n. 69/2021 da parte della debitrice.
Eccepiva, altresì, l'assenza del titolo esecutivo in quanto, alla data della cessione, la non CP_1 risultava iscritta presso l'albo delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B con la conseguenza che non avrebbe potuto stipulare il contratto di cessione. Sottolineava, poi, l'assenza di prova in ordine all'inclusione dei crediti che ci occupano nella menzionata cessione, anche in considerazione dell'assenza di prova delle precedenti cessioni.
Contestava il comportamento della che, nell'abito di una più complessa operazione, aveva CP_3 erogato le somme di cui ai due mutui portati dal precetto in assenza di “merito creditizio”, vivendo la esclusivamente della propria pensione di 500,00 euro. Spiegava, infatti, che la aveva già Pt_1 Pt_1
in essere un ulteriore mutuo con la che in data 23.4.2013 era rinegoziato con Controparte_3
mutuo fondiario n. 079/448882000 (rep. n. 10014, racc. n. 6640) e che nell'atto di rinegoziazione veniva dichiarata la cessione del credito complessivo, derivante dal mutuo fondiario n. 079/448882000, da a Marche Covered Bond S.r.l., per l'importo di € 125.187,67. Affermava, Controparte_4
dunque, la sussistenza di uno stretto collegamento negoziale tra i mutui che ci occupano – mutuo fondiario per l'importo di € 73.000,00 (Rep. n. 10012; Racc. n. 6638) e mutuo ipotecario per la somma di € 28.000,00 (Rep. n. 10013; Racc. n. 6639) – da un lato e il mutuo n. 079/448882000 (Rep. n.
10014, Racc. n. 6640), dall'altro. Alla luce di tale situazione la banca, dunque, non avrebbe potuto erogare ulteriore credito alla Eccepiva la violazione della causa tipica dell'art. 38 TUB essendo Pt_1
stata costretta la a sottoscrivere i mutui posti a fondamento del precetto che ci occupa per Pt_1
adempiere al pagamento anticipato degli interessi a scadenza del precedente contratto di mutuo fondiario n. 079/448882000, rinegoziato al solo fine di porre in essere “un'operazione di finanza strutturata”, nell'alveo di una più complessa operazione architettata dalla Banca mutuante. Eccepiva, infine, l'usurarietà degli interessi pattuiti e corrisposti e concludeva chiedendo di “IN VIA
PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
società veicolo non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. e, pertanto non legittimata a Controparte_1
partecipare a una procedura di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., come dimostrato dalla mancata produzione di documentazione che attesti la titolarità del credito vantato, fermo quanto meglio
pagina 3 di 7 argomentato nei motivi di cui in narrativa;
con vittoria del compenso professionale. IN VIA
PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del precetto perché notificato in assenza del titolo esecutivo (id est decreto ingiuntivo relativo al credito asseritamente ceduto ex art.
58 T.U.B.) per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria del compenso professionale. NEL
MERITO: accertato il collegamento negoziale tra l'atto modificativo delle condizioni del contratto di mutuo fondiario n. 079/448882000 Rep. n. 10014 Racc. n. 6640 e i mutui a rogito Notaio
[...] del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 Persona_1 per € 28.000,00, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione per i motivi di cui in narrativa, ferma la violazione dell'art. 38 T.U.B.; con vittoria del compenso professionale. IN OGNI CASO: accertata la carenza del merito creditizio di Parte_1
rispetto alla concessione dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Persona_1
Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, nonché l'usurarietà
(tanto soggettiva quanto oggettiva) dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. Persona_1
n. 10012 Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, dichiarare la nullità dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Racc. n. 6638 per Persona_1
€ 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria del compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio affermando la propria titolarità del credito, quale cessionaria a CP_1 seguito dell'operazione di cessione “in blocco” con la quale, per espressa previsione, erano trasferite anche le garanzie dello stesso credito. Contrastava, poi, l'eccepita assenza di merito creditizio sottolineando l'autonomia dei contratti di mutuo posti a fondamento del precetto – concessi, tra l'altro,
a fini di “liquidità” - rispetto ai precedenti ed autonomi contratti di mutuo stipulati dalla medesima
Affermava, infine, la piena liceità dell'operato della banca e delle condizioni contrattuali Pt_1
contenute nei mutui azionati pattuite in maniera determinata e conforme alla normativa in materia.
Concludeva, dunque, chiedendo “1) Accertare e Dichiarare la legittimazione attiva della soc. CP_1
per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
2) Respingere ogni domanda, nessuna
[...]
esclusa proposta da , Codice fiscale: in quanto Parte_1 C.F._1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 13.12.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte – e, in quella sede era depositata la presente pronuncia mediante
"consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
pagina 4 di 7 Va preliminarmente accertata – sul piano logico, prima che giuridico – la titolarità del credito in capo a
. CP_1
Risulta dalla documentazione in atti che i due contratti di mutuo posti a fondamento del precetto erano stipulati dalla con la (allora) È noto ed incontestato che a partire dal 2015 Pt_1 Controparte_3
la è entrata in liquidazione coatta amministrativa e che, dal giorno successivo, è Controparte_3
stata rifondata con la nuova denominazione di Ciò posto, ha Controparte_4 CP_1
dimostrato in giudizio, mediante produzione della relativa Gazzetta Ufficiale, che con atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 07/04/2017 (GU parte seconda n. 52 del 04/05/2017) ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica a partire dal 01/05/2017 ed efficacia economica alla data del 01/01/2017, da tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), Controparte_4
spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che, alle ore 23.59 del 31 dicembre
2016 (la “data di Valutazione”), ovvero alle diverse date indicate soddisfino specifici criteri comuni, compreso quello oggetto di contestazione (doc. 4 fascicolo opposta). Nella medesima Gazzetta
Ufficiale si dava atto dell'esistenza di un elenco di crediti depositato presso il notaio di Persona_2
Milano in data 27/04/2017, rep. 3465, racc. 2017 (all. 10 opposta). Dalla lettura del citato elenco
(allegato “A” all'atto notarile citato, pag. 10 e 14) risulta l'annotazione dei crediti posti a fondamento del precetto che ha dato impulso all'opposizione che ci occupa, crediti individuati, entrambi, con il codice “NDG 73671634” ossia il medesimo codice che si ritrova nella corrispondenza bancaria in atti depositata anche dalla parte opponente (v. doc. 20 opposizione) ovvero nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento del mutuo.
A completamento del citato quadro probatorio, poi, ha depositato anche la dichiarazione del CP_1
cedente (doc. 1 fascicolo opposizione) con la conseguenza che non potrebbe sorgere, allo stato, alcun dubbio in relazione all'effettiva titolarità del credito in capo a . D'altro canto, come pure CP_1 opportunamente rilavato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, solo l'effettiva titolarità del credito potrebbe giustificare il possesso del titolo esecutivo, salvo a voler affermare (ma la circostanza non è stata nemmeno allegata dalla parte opponente) che la abbia illegittimamente sottratto i CP_1
titoli esecutivi per cui è causa al legittimo titolare.
Appurata la titolarità del credito in capo a , in forza del citato atto di cessione, non potrebbe CP_1
essere revocata in dubbio la circostanza per cui alla stessa siano state trasferite anche le garanzie del credito comprese le ipoteche in forza delle quali la creditrice ha intrapreso l'esecuzione che ci occupa.
Destituita di fondamento, dunque, si palesa l'eccezione di assenza del titolo esecutivo in presenza della piena prova della legittimazione ad agire e della titolarità del diritto in capo alla debitrice procedente.
pagina 5 di 7 Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco di cui all'art. 106
TUB ritiene questo giudice di dover far proprio i più recenti arresti della Suprema Corte in forza dei quali “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)”
(Cassazione, Sezione Terza Civile, 18 marzo 2024 n. 7243).
Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione va subito chiarito come da nessun elemento in atti risulta la sussistenza dell'invocato collegamento tra i due mutui per cui è causa e i precedenti rapporti già esistenti tra l'odierna opponente e la (allora) In particolare, parte Controparte_3 opponente non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di circostanze idonee a ritenere che i due mutui posti a fondamento dell'esecuzione che ci occupa fossero stati stipulati al fine di ripianare pregressi debiti ovvero che gli stessi fossero stati contratti dalla nell'ambito di una più ampia “operazione Pt_1 di finanza strutturata” con tutto ciò che ne consegue in punto di rigetto di tutte le eccezioni sollevate e relative all'esistenza di un collegamento negoziale tra i citati mutui.
Di alcun pregio, poi, – ai fini che ci occupano – si palesa la contestazione, avanzata nei confronti dell'originaria banca mutuante di mancata ed accurata verifica del “merito creditizio” in capo alla
E ciò sia poiché la predetta eccezione non potrebbe essere sollevata nei confronti della Pt_1
cessionaria (che, come pure riferito dalla parte opponente, ha acquistato il credito e non il contratto) sia in considerazione del fatto che le norme sul “merito creditizio” sono norme di “comportamento” la cui violazione potrebbe, al più, comportare conseguenze risarcitorie in capo alla banca, non di certo l'accertamento dell'assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla cessionaria del credito. Fermo restando che, comunque, l'opponente non ha fornito alcun indice di valutazione al fine di poter giungere ad una verifica della situazione economico-patrimoniale della stessa al momento della concessione dei mutui per cui è causa, non essendo di certo sufficiente la mera allegazione della percezione di una pensione di euro 500,00 mensili.
Passando all'esame delle eccezioni relative all'illegittimità delle condizioni applicate, non può non rilevarsi come a ben vedere i due mutui posti a fondamento dell'esecuzione specificavano compiutamente sia i tassi che le condizioni applicati, compreso il piano di ammortamento che la Pt_1
avrebbe dovuto rispettare per la restituzione della somma mutuata (cfr. sul punto SSUU 29 maggio
2024, n. 15130). Sempre dalla lettura dei contratti di mutuo e dalla loro comparazione con i tassi soglia di riferimento relativi al periodo di stipula dei mutui in commento, non emerge poi l'usurarietà originaria (SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675) delle condizioni applicate né – d'altro canto – parte pagina 6 di 7 opponente ha spiegato dettagliatamente in che termini si sarebbe consumata in concreto l'invocata usurarietà.
La genericità dell'eccezione, infatti, impedisce a questo giudice ogni accertamento sul punto, non essendo le allegazioni della parte opponente supportate nemmeno dalla CTP di parte che, a ben vedere, si limita a sviluppare diversi piani di ammortamento sulla base di indimostrate ipotesi e sulla base di calcoli che, oltre a non essere stati in alcun modo esplicitati, non trovano riscontro né sul piano matematico-finanziario né sul piano giuridico.
Altresì del tutto indimostrata è rimasta la censura relativa alla consumazione di un'ipotesi di usura soggettiva, non avendo la parte opponente portato all'attenzione del tribunale alcuno degli elementi necessari ai fini della configurazione della fattispecie.
Non è stata in alcun modo dimostrata, infatti, la situazione di difficoltà economica in cui versava la così come non è stata evidenziata l'esistenza di uno squilibrio contrattuale che ha alterato il Pt_1
sinallagma negoziale in maniera rilevante.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1631 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 13 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. TAFFONI VITTORIO e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Martina Torresi
per il convenuto Controparte_1
dall'avv. GRECO RAFFAELLA
Il Giudice
Deposita la seguente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
Ascoli Piceno 13.12.2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 1631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1631/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. TAFFONI Parte_1 C.F._1
VITTORIO giusta procura in atti;
opponente contro
( ) per mezzo della mandataria in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO RAFFAELLA giusta procura in atti;
opposta
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna parte attrice proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare 52/20 instaurata a seguito della notifica del precetto con il quale le era intimato di pagare la somma di euro 120.796,60 oltre spese e competenze a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del mutuo fondiario erogato da Controparte_3 per l'importo di € 73.000,00 (Rep. n. 10012; Racc. n. 6638) (doc. 3) e del mutuo ipotecario erogato per la somma di € 28.000,00 (Rep. n. 10013; Racc. n. 6639). Il precetto era notificato dalla CP_1
in forza di atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 07/04/2017 (GU parte seconda n.
52 del 04/05/2017) con con il quale acquistava pro Controparte_4 CP_1
soluto, con efficacia giuridica a partire dal 01/05/2017 (data cessione) ed efficacia economica alla data di godimento del 01/01/2017 tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica rispondenti alle caratteristiche indicate in GU.
pagina 2 di 7 A fondamento dell'opposizione eccepiva l'assenza di un valido titolo esecutivo non essendo la società
titolare del mutuo ceduto ma solamente cessionaria del credito;
affermava, infatti, che la CP_1
stessa – titolare di un diritto di credito e non della posizione contrattuale – non avrebbe potuto azionare il precetto in forza di un contratto di mutuo a cui non aveva partecipato ma avrebbe dovuto munirsi, a monte, di un valido titolo esecutivo, al fine di far valere il credito acquistato. E ciò era tanto vero che
–in assenza della più volte spiegata cessione del contratto di mutuo ipotecario– non Controparte_1
avrebbe potuto accogliere l'istanza ex art. 41 bis della Legge n. 69/2021 da parte della debitrice.
Eccepiva, altresì, l'assenza del titolo esecutivo in quanto, alla data della cessione, la non CP_1 risultava iscritta presso l'albo delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B con la conseguenza che non avrebbe potuto stipulare il contratto di cessione. Sottolineava, poi, l'assenza di prova in ordine all'inclusione dei crediti che ci occupano nella menzionata cessione, anche in considerazione dell'assenza di prova delle precedenti cessioni.
Contestava il comportamento della che, nell'abito di una più complessa operazione, aveva CP_3 erogato le somme di cui ai due mutui portati dal precetto in assenza di “merito creditizio”, vivendo la esclusivamente della propria pensione di 500,00 euro. Spiegava, infatti, che la aveva già Pt_1 Pt_1
in essere un ulteriore mutuo con la che in data 23.4.2013 era rinegoziato con Controparte_3
mutuo fondiario n. 079/448882000 (rep. n. 10014, racc. n. 6640) e che nell'atto di rinegoziazione veniva dichiarata la cessione del credito complessivo, derivante dal mutuo fondiario n. 079/448882000, da a Marche Covered Bond S.r.l., per l'importo di € 125.187,67. Affermava, Controparte_4
dunque, la sussistenza di uno stretto collegamento negoziale tra i mutui che ci occupano – mutuo fondiario per l'importo di € 73.000,00 (Rep. n. 10012; Racc. n. 6638) e mutuo ipotecario per la somma di € 28.000,00 (Rep. n. 10013; Racc. n. 6639) – da un lato e il mutuo n. 079/448882000 (Rep. n.
10014, Racc. n. 6640), dall'altro. Alla luce di tale situazione la banca, dunque, non avrebbe potuto erogare ulteriore credito alla Eccepiva la violazione della causa tipica dell'art. 38 TUB essendo Pt_1
stata costretta la a sottoscrivere i mutui posti a fondamento del precetto che ci occupa per Pt_1
adempiere al pagamento anticipato degli interessi a scadenza del precedente contratto di mutuo fondiario n. 079/448882000, rinegoziato al solo fine di porre in essere “un'operazione di finanza strutturata”, nell'alveo di una più complessa operazione architettata dalla Banca mutuante. Eccepiva, infine, l'usurarietà degli interessi pattuiti e corrisposti e concludeva chiedendo di “IN VIA
PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
società veicolo non iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B. e, pertanto non legittimata a Controparte_1
partecipare a una procedura di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., come dimostrato dalla mancata produzione di documentazione che attesti la titolarità del credito vantato, fermo quanto meglio
pagina 3 di 7 argomentato nei motivi di cui in narrativa;
con vittoria del compenso professionale. IN VIA
PRELIMINARE e/o PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del precetto perché notificato in assenza del titolo esecutivo (id est decreto ingiuntivo relativo al credito asseritamente ceduto ex art.
58 T.U.B.) per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria del compenso professionale. NEL
MERITO: accertato il collegamento negoziale tra l'atto modificativo delle condizioni del contratto di mutuo fondiario n. 079/448882000 Rep. n. 10014 Racc. n. 6640 e i mutui a rogito Notaio
[...] del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 Persona_1 per € 28.000,00, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione per i motivi di cui in narrativa, ferma la violazione dell'art. 38 T.U.B.; con vittoria del compenso professionale. IN OGNI CASO: accertata la carenza del merito creditizio di Parte_1
rispetto alla concessione dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Persona_1
Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, nonché l'usurarietà
(tanto soggettiva quanto oggettiva) dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. Persona_1
n. 10012 Racc. n. 6638 per € 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, dichiarare la nullità dei mutui a rogito Notaio del 23/4/2013 Rep. n. 10012 Racc. n. 6638 per Persona_1
€ 73.000,00 e Rep. n. 10013; Racc. n. 6639 per € 28.000,00, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria del compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio affermando la propria titolarità del credito, quale cessionaria a CP_1 seguito dell'operazione di cessione “in blocco” con la quale, per espressa previsione, erano trasferite anche le garanzie dello stesso credito. Contrastava, poi, l'eccepita assenza di merito creditizio sottolineando l'autonomia dei contratti di mutuo posti a fondamento del precetto – concessi, tra l'altro,
a fini di “liquidità” - rispetto ai precedenti ed autonomi contratti di mutuo stipulati dalla medesima
Affermava, infine, la piena liceità dell'operato della banca e delle condizioni contrattuali Pt_1
contenute nei mutui azionati pattuite in maniera determinata e conforme alla normativa in materia.
Concludeva, dunque, chiedendo “1) Accertare e Dichiarare la legittimazione attiva della soc. CP_1
per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
2) Respingere ogni domanda, nessuna
[...]
esclusa proposta da , Codice fiscale: in quanto Parte_1 C.F._1
infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 13.12.2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte – e, in quella sede era depositata la presente pronuncia mediante
"consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata ed andrà rigettata.
pagina 4 di 7 Va preliminarmente accertata – sul piano logico, prima che giuridico – la titolarità del credito in capo a
. CP_1
Risulta dalla documentazione in atti che i due contratti di mutuo posti a fondamento del precetto erano stipulati dalla con la (allora) È noto ed incontestato che a partire dal 2015 Pt_1 Controparte_3
la è entrata in liquidazione coatta amministrativa e che, dal giorno successivo, è Controparte_3
stata rifondata con la nuova denominazione di Ciò posto, ha Controparte_4 CP_1
dimostrato in giudizio, mediante produzione della relativa Gazzetta Ufficiale, che con atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 07/04/2017 (GU parte seconda n. 52 del 04/05/2017) ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica a partire dal 01/05/2017 ed efficacia economica alla data del 01/01/2017, da tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), Controparte_4
spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che, alle ore 23.59 del 31 dicembre
2016 (la “data di Valutazione”), ovvero alle diverse date indicate soddisfino specifici criteri comuni, compreso quello oggetto di contestazione (doc. 4 fascicolo opposta). Nella medesima Gazzetta
Ufficiale si dava atto dell'esistenza di un elenco di crediti depositato presso il notaio di Persona_2
Milano in data 27/04/2017, rep. 3465, racc. 2017 (all. 10 opposta). Dalla lettura del citato elenco
(allegato “A” all'atto notarile citato, pag. 10 e 14) risulta l'annotazione dei crediti posti a fondamento del precetto che ha dato impulso all'opposizione che ci occupa, crediti individuati, entrambi, con il codice “NDG 73671634” ossia il medesimo codice che si ritrova nella corrispondenza bancaria in atti depositata anche dalla parte opponente (v. doc. 20 opposizione) ovvero nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento del mutuo.
A completamento del citato quadro probatorio, poi, ha depositato anche la dichiarazione del CP_1
cedente (doc. 1 fascicolo opposizione) con la conseguenza che non potrebbe sorgere, allo stato, alcun dubbio in relazione all'effettiva titolarità del credito in capo a . D'altro canto, come pure CP_1 opportunamente rilavato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, solo l'effettiva titolarità del credito potrebbe giustificare il possesso del titolo esecutivo, salvo a voler affermare (ma la circostanza non è stata nemmeno allegata dalla parte opponente) che la abbia illegittimamente sottratto i CP_1
titoli esecutivi per cui è causa al legittimo titolare.
Appurata la titolarità del credito in capo a , in forza del citato atto di cessione, non potrebbe CP_1
essere revocata in dubbio la circostanza per cui alla stessa siano state trasferite anche le garanzie del credito comprese le ipoteche in forza delle quali la creditrice ha intrapreso l'esecuzione che ci occupa.
Destituita di fondamento, dunque, si palesa l'eccezione di assenza del titolo esecutivo in presenza della piena prova della legittimazione ad agire e della titolarità del diritto in capo alla debitrice procedente.
pagina 5 di 7 Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione della cessionaria nell'elenco di cui all'art. 106
TUB ritiene questo giudice di dover far proprio i più recenti arresti della Suprema Corte in forza dei quali “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (…)”
(Cassazione, Sezione Terza Civile, 18 marzo 2024 n. 7243).
Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione va subito chiarito come da nessun elemento in atti risulta la sussistenza dell'invocato collegamento tra i due mutui per cui è causa e i precedenti rapporti già esistenti tra l'odierna opponente e la (allora) In particolare, parte Controparte_3 opponente non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza di circostanze idonee a ritenere che i due mutui posti a fondamento dell'esecuzione che ci occupa fossero stati stipulati al fine di ripianare pregressi debiti ovvero che gli stessi fossero stati contratti dalla nell'ambito di una più ampia “operazione Pt_1 di finanza strutturata” con tutto ciò che ne consegue in punto di rigetto di tutte le eccezioni sollevate e relative all'esistenza di un collegamento negoziale tra i citati mutui.
Di alcun pregio, poi, – ai fini che ci occupano – si palesa la contestazione, avanzata nei confronti dell'originaria banca mutuante di mancata ed accurata verifica del “merito creditizio” in capo alla
E ciò sia poiché la predetta eccezione non potrebbe essere sollevata nei confronti della Pt_1
cessionaria (che, come pure riferito dalla parte opponente, ha acquistato il credito e non il contratto) sia in considerazione del fatto che le norme sul “merito creditizio” sono norme di “comportamento” la cui violazione potrebbe, al più, comportare conseguenze risarcitorie in capo alla banca, non di certo l'accertamento dell'assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla cessionaria del credito. Fermo restando che, comunque, l'opponente non ha fornito alcun indice di valutazione al fine di poter giungere ad una verifica della situazione economico-patrimoniale della stessa al momento della concessione dei mutui per cui è causa, non essendo di certo sufficiente la mera allegazione della percezione di una pensione di euro 500,00 mensili.
Passando all'esame delle eccezioni relative all'illegittimità delle condizioni applicate, non può non rilevarsi come a ben vedere i due mutui posti a fondamento dell'esecuzione specificavano compiutamente sia i tassi che le condizioni applicati, compreso il piano di ammortamento che la Pt_1
avrebbe dovuto rispettare per la restituzione della somma mutuata (cfr. sul punto SSUU 29 maggio
2024, n. 15130). Sempre dalla lettura dei contratti di mutuo e dalla loro comparazione con i tassi soglia di riferimento relativi al periodo di stipula dei mutui in commento, non emerge poi l'usurarietà originaria (SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675) delle condizioni applicate né – d'altro canto – parte pagina 6 di 7 opponente ha spiegato dettagliatamente in che termini si sarebbe consumata in concreto l'invocata usurarietà.
La genericità dell'eccezione, infatti, impedisce a questo giudice ogni accertamento sul punto, non essendo le allegazioni della parte opponente supportate nemmeno dalla CTP di parte che, a ben vedere, si limita a sviluppare diversi piani di ammortamento sulla base di indimostrate ipotesi e sulla base di calcoli che, oltre a non essere stati in alcun modo esplicitati, non trovano riscontro né sul piano matematico-finanziario né sul piano giuridico.
Altresì del tutto indimostrata è rimasta la censura relativa alla consumazione di un'ipotesi di usura soggettiva, non avendo la parte opponente portato all'attenzione del tribunale alcuno degli elementi necessari ai fini della configurazione della fattispecie.
Non è stata in alcun modo dimostrata, infatti, la situazione di difficoltà economica in cui versava la così come non è stata evidenziata l'esistenza di uno squilibrio contrattuale che ha alterato il Pt_1
sinallagma negoziale in maniera rilevante.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione andrà rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1631 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 13 dicembre 2024
Il Giudice
Enza Foti
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