Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Divisione di beni caduti in successione vertente tra
( ) nato il Persona_1 CodiceFiscale_1
06/06/1951 a Marsala (TP) ed ivi residente nella Via Mazzini n.111/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Giacomo Messina., attore
Nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella contrada Terrenove n. 284, CP
codice fiscale;
, nata a [...] il [...] ed ivi CodiceFiscale_2 Parte_1
residente nella contrada Dara n. 435, codice fiscale CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] e residente a [...]nella contrada Strasatti Pt_2
n.494/C, codice fiscale e nato a [...] il [...] ed CodiceFiscale_4 Parte_3
ivi residente nella contrada Terrenove n. 284, codice fiscale tutti CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Duilio Rinaldo, convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Marsala adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, -Nel merito:
1. Accertare e dichiarare, che parte attrice e le parti convenute a seguito di trattativa stragiudiziale hanno concordato che la divisione ereditaria dovrà avere luogo secondo quanto previsto nell'accordo di divisione sottoscritto in data 18/01/2024 alla presenza della Dott.ssa , Notaio in Marsala;
2. Accertare e Persona_2
3. Accertare e dichiarare, che ove una delle parti dovesse agire in modo tale da non garantire il corretto perfezionamento della procedura di divisione ereditaria secondo quanto previsto nel suddetto accordo, ovvero non dovesse collaborare ovvero dovesse agire in mala fede, la stessa sarà obbligata a pagare in favore dell'altra parte adempiente una penale di euro
60.000,00 pari alle metà della somma prevista nell'accordo di divisione sottoscritto in data 18/01/2024; 4.
Visti gli art. 1110 c.c. e 1134 c.c., condannare in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. e dell'art. 97 c.p.c. i IG.ri
e a versare in favore del IG. CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
la somma complessiva di euro 30.366,80 a titolo di rimborso per le Persona_1
spese che lo stesso ha sostenuto in via esclusiva per la realizzazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile indiviso sito in Marsala, Via XIX Luglio n. 99 angolo Via Zaccheria e per le spese, debitamente documentate, che lo stesso ha affrontato per la gestione ( tra le quali le spese IMU) e la messa in sicurezza di altri beni immobili oggetto della massa ereditaria;
5. Condannare in solido i IG.ri CP
e a rimborsare, in solido, al IG.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2 [...]
le spese quantificate in euro 9.502,00 che lo stesso ha dovuto sostenere nel Persona_1
corso degli per pagare i tecnici nominati di comune accordo per la redazione dei diversi progetti di divisione che non hanno trovato applicazione pratica esclusivamente per volontà degli odierni convenuti;
6.
Condannare in solido i IG.ri e a CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
rimborsare, pro-quota, al IG. le spese quantificate in euro 187,60 Persona_1
che lo stesso ha dovuto sostenere per le due procedure di mediazione, alle quali gli odierni convenuti hanno deciso volontariamente ed ingiustificatamente di non partecipare;
7. Per l'effetto, condannare in solido i
IG.ri e che hanno deciso di non CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
partecipare alle procedure di mediazione senza giustificato motivo, al pagamento in favore del IG.
[...]
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 12 bis del DL GS Persona_1
28/2010; 8. Porre le spese dell'intero giudizio esclusivamente a carico ed in solido dei IG.ri CP
e per essersi opposti negli ultimi quindici anni, in Parte_2 Parte_3 Controparte_2
malafede e con intenti dilatori, ad ogni tentativo di risoluzione extragiudiziale della controversia in materia di divisione ereditaria e per non aver, entro il termine fissato nell'accordo sottoscritto il 18/01/2024, versato la somma di euro 5.000,00 in favore del proprio tecnico incaricato per predisporre la divisione;
9. In via subordinata, dichiarare compensate le spese di lite. 10. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “Respinta ogni contraria eccezione, deduzione e difesa;
I) darsi atto dell'intervenuta rinuncia dell'attore alla domanda giudiziale principale di divisione ereditaria;
II) dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere;
III) rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dall'attore; IV) regolamentare le spese di causa tenendo conto del comportamento processuale e stragiudiziale tenuto dall'attore; V) in via subordinata, rimettere in termini i convenuti tenuto conto che gli stessi sono incorsi nelle preclusioni e decadenze di legge per fatto imputabile esclusivamente al comportamento dell'attore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.01.2024 parte attrice ha chiesto “In via principale, procedere alla divisione dei cespiti con attribuzione a sorteggio ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo quanto stabilito in uno dei tre progetti di divisione redatti dall'Architetto e dall'Ingegnere ed offerti in allegato, Persona_3 Persona_4
avendo cura di inserire nella massa ereditaria oggetto di divisione, per la quota di 1/8, anche il fabbricato così identificato “Via Fici , F° 204 partt. 1-2-3” in quanto non riportato nei predetti progetti di divisione. - In via subordinata, ove la richiesta di cui sopra non potesse essere accolta, procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
- Ordinare, quindi, la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
- Visti gli art. 1110 c.c. e 1134 c.c., condannare i IG.ri , e a versare a favore CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
del IG. la somma complessiva di euro 19.000,00 a titolo di Persona_1
rimborso per le spese che lo stesso ha sostenuto in via esclusiva per la realizzazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile indiviso sito in Marsala, Via XIX Luglio n. 99 angolo Via Zaccheria e per le spese, debitamente documentate, che lo stesso ha affrontato per la gestione e la messa in sicurezza di altri beni immobili oggetto della massa ereditaria;
- Condannare
i IG.ri , e a rimborsare, pro- CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
quota, al IG. le spese che lo stesso ha dovuto sostenere per Persona_1 pagare i tecnici nominati di comune accordo per la redazione dei diversi progetti di divisione che non hanno avuto alcuna applicazione pratica esclusivamente per volontà degli odierni convenuti;
-
Condannare i IG.ri , e a CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
rimborsare, pro-quota, al IG. le spese che lo stesso ha Persona_1
dovuto sostenere per le due procedure di mediazione cui gli odierni convenuti hanno deciso volontariamente ed ingiustificatamente di non partecipare;
- Porre le spese dell'intero giudizio esclusivamente a carico dei IG.ri , e CP Parte_2 Parte_3 CP_2
per essersi opposti, in malafede e con intenti dilatori, ad ogni tentativo di risoluzione
[...]
extragiudiziale della controversia in materia di divisione ereditaria;
- con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Premetteva a dette di domande di essere comproprietario unitamente alla sorella Per_1
della quota indivisa di ½ di alcuni immobili siti in Marsala loro pervenuti in parte per
[...]
successione ai genitori, in parte giusta atto di donazione da potere della zia paterna CP_3
che la sorella era deceduta lasciando a succederle il marito ed i figli (odierni convenuti);
[...]
che nessuno dei progetti per lo scioglimento negoziale della comunione era stato approvato dai convenuti;
di avere sostenuto “nel corso degli anni …. molteplici spese connesse alla gestione ed alla messa in sicurezza” dei beni facenti parte della massa ereditaria sostenendo esborsi per complessivi € 19.000,00.
Nella contumacia dei convenuti, con la memoria depositata ai sensi dell'art 171 ter n. 1 cpc,
l'attore modificava le proprie conclusioni nei seguenti termini “1. In via preliminare, sospendere il procedimento e rinviare l'udienza di comparizione alla data del 04/11/2024; 2. In via principale, ove entro la data del 30/10/2024 l'accordo di cui all'All. n. 2 della presente memoria concluso tra le parti dinanzi alla presenza del Notaio in Marsala la Dott.ssa , non dovesse trovare Persona_2
applicazione a causa della condotta posta in essere dagli odierni convenuti, procedere alla divisione dei cespiti con attribuzione a del quote ai singoli partecipanti così come concordate dalle parti nel progetto di divisione contenuto nel suddetto accordo e controfirmato dai consulenti tecnici di parte;
3. Sempre in via principale, ove alla data del 30/10/2024 l'accordo concluso tra le parti dinanzi alla presenza del Notaio in Marsala la Dott.ssa , non dovesse trovare Persona_2
applicazione a causa della condotta ostruzionistica e dilatoria posta in essere dagli odierni convenuti, condannare in via solidale i sig.ri , e CP Parte_2 Parte_3
al pagamento in favore del sig. della Controparte_2 Parte_4
somma di euro 120.000 a titolo di penale ovvero della somma che sarà eventualmente rideterminata da questo Ill.mo Giudice in via equitativa;
4. Sempre in via principale, accertare e dichiarare che alla data del 29/02/2024, i sig.ri , e CP Parte_2 Parte_3
non hanno pagato la somma di euro 5000,00 pattuita nell'accordo del 18 Controparte_2
Gennaio 2024 al proprio tecnico ( l'Ingegnere e pertanto condannare i predetti, in Persona_4
solido, al rimborso della somma di euro 5000,00 che il sig. ha Parte_4
già anticipato al proprio tecnico ( l'Architetto ) tenuto conto che tale condotta si Persona_3
configura di per sé come inadempimento degli obblighi assunti dalle parti con l'accordo sopradescritto;
5. In via subordinata, ove la richiesta di cui al punto n. 2 non potesse essere accolta, procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote;
6. Ordinare, quindi, la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
7. Visti gli art. 1110 c.c. e 1134 c.c., condannare in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. e dell'art. 97 c.p.c. i IG.ri CP [...]
, e a versare in favore del IG. Pt_2 Parte_3 Controparte_2 Persona_1
la somma complessiva di euro 30.366,80 a titolo di rimborso per le spese che lo
[...]
stesso ha sostenuto in via esclusiva per la realizzazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile indiviso sito in Marsala, Via XIX Luglio n. 99 angolo Via Zaccheria e per le spese, debitamente documentate, che lo stesso ha affrontato per la gestione ( tra le quali le spese IMU) e la messa in sicurezza di altri beni immobili oggetto della massa ereditaria;
8. Condannare in solido i IG.ri , e a rimborsare, in CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
solido, al IG. le spese quantificate in euro 9.502,00 che lo Persona_1
stesso ha dovuto sostenere nel corso degli per pagare i tecnici nominati di comune accordo per la redazione dei diversi progetti di divisione che non hanno trovato applicazione pratica esclusivamente per volontà degli odierni convenuti;
9. Condannare in solido i IG.ri CP
, e a rimborsare, pro-quota, al IG.
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2
le spese quantificate in euro 187,60 che lo stesso ha dovuto Persona_1
sostenere per le due procedure di mediazione, alle quali gli odierni convenuti hanno deciso volontariamente ed ingiustificatamente di non partecipare ( All. n.6) ; 10. Per l'effetto, condannare in solido i IG.ri , e che hanno CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
deciso di non partecipato alle mediazioni senza giustificato motivo, al pagamento in favore del IG.
di una somma equitativamente determinata ai sensi Persona_1
dell'art. 12 bis del DL GS 28/2010; 11. Porre le spese dell'intero giudizio esclusivamente a carico ed in solido dei IG.ri , e per CP Parte_2 Parte_3 Controparte_2
essersi opposti negli ultimi quindici anni, in malafede e con intenti dilatori, ad ogni tentativo di risoluzione extragiudiziale della controversia in materia di divisione ereditaria;
12. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Sul punto appare fin da adesso opportuno evidenziare che le ragioni della decisione come più avanti esplicitate, consentono di non esaminare più nello specifico se l'ampliamento della stessa come effettuato con la suddetta memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 cpc, sia tale da integrare una mutatio libelli piuttosto che una non semplice emendatio.
Successivamente alla prima udienza di comparizione, si costituivano i convenuti i quali contestavano quanto dedotto dall'attore, evidenziavano che in data 08.01.2024 tutti i condividenti hanno sottoscritto presso lo studio del Notaio un progetto di divisione negoziale Persona_2
“stabilendo come termine finale per il perfezionamento dei relativi atti notarili la data del 30 ottobre 2024”; hanno convenuto di costituire congruo fondo spese in favore dei rispettivi tecnici incaricati di dare esecuzione a detto progetto;
che “il disbrigo delle pratiche occorrenti per la regolarizzazione dei fabbricati e per i successivi atti notarili di trasferimento ha subito un arresto a causa del mancato effettivo versamento dell'acconto da parte dell'attore”; che essi convenuti in considerazione del raggiunto accordo non si erano tempestivamente costituiti nel presente giudizio ma che lo avevano fatto solo dopo aver preso atto che la condotta processuale dell'attore era stata ben diversa da quella concordata stragiudizialmente.
Chiedevano pertanto “- dichiarare cessata la materia del contendere a cagione dell'accordo raggiunto in data 8 gennaio 2024; - regolamentare le spese di causa tenendo conto del comportamento processuale e stragiudiziale tenuto dall'attore; - in via subordinata, rimettere in termini i convenuti tenuto conto che gli stessi sono incorsi nelle preclusioni e decadenze di legge per fatto imputabile esclusivamente al comportamento dell'attore.” All'udienza del 26.11.2024 successiva alla costituzione dei convenuti l'attore dichiarava
“che le parti hanno raggiunto una intesa transattiva per lo scioglimento della comunione ereditaria e pertanto (…) di rinunciare alla relativa domanda sulla divisione”
Ammessi i documenti depositati dalle parti, in mancanza di istanze istruttorie, all'udienza del 18.02.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
In via preliminare appare opportuno evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione dal quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e 420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte” (cfr. Cass 1439/2002, e più di recente Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155 - 01).
Lo stesso Giudice ha altresì precisato che “la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem, tuttavia, può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977; Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965
n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018).
La rinuncia quindi dell'attore al capo della domanda inerente lo scioglimento della comunione, determina l'estinzione sul punto dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Secondo i Giudici di Legittimità, invero la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con esso, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Pertanto, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. nn. 6909/2009, 4034/2007).
A tal uopo, va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003) e integra un'ipotesi di estinzione del processo (Cass. nn.8822/03, 3122/03, SS.UU. 226/01).
Va quindi esaminato il solo capo della domanda inerente la condanna dei convenuti al rimborso in favore dell'attore delle spese dallo stesso sostenute per la manutenzione e gestione dei beni comuni.
La domanda va rigettata in quanto rimasta priva dei necessari riscontri probatori non essendo a tal fine sufficiente la sola esibizione della documentazione inerente l'ammontare di dette spese atteso che essa risulta solo in parte quietanzata e che non vi è prova in atti che gli esborsi siano stati effettivamente sostenuti dall'attore; che egli abbia preventivamente informato i comproprietari della necessità di sostenerli e che questi si siano rifiutati di contribuire;
che egli sia comunque attivato per il recupero stragiudiziale del credito asseritamente vantato (nei verbali di mediazione in atti invero si fa riferimento alla sola “divisione ereditaria” senza alcun ulteriore riferimento) circostanza in ordine alle quali l'attore nulla ha chiesto di provare nonostante la iniziale contumacia dei convenuti.
Né possono del resto trarsi elementi utili ai sensi dell'art 115 cpc, dalla condotta processuale dei convenuti medesimi.
Ed invero la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, nè in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10098 del 02/05/2007 , Rv. 597235 - 01).
Parimenti ai fini della mancata contestazione non rileva, la tardività della costituzione in giudizio della parte, in quanto può configurarsi una preclusione (argomentabile dal sistema) alla contestabilità soltanto sul presupposto di un atteggiamento originario di non contestazione (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18263 del 28/11/2003, Rv. 568552 - 01).
Più in particola ritiene la Corte che nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati "pacifici" - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13830 del 23/07/2004, Rv. 575668 - 01).
Nel caso di specie costituendosi in giudizio i convenuti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con ciò negando la sussistenza del diritto fatto valere dall'attore ponendo quindi in essere una condotta comunque incompatibile con la volontà di non contestare la domanda di controparte, come reso evidente dal contenuto degli atti conclusivi depositati ai sensi dell'art 189 cpc.
Le spese del giudizio con riferimento alla sola domanda condannatoria seguono la soccombenza e in relazione al valore della controversia come deducibile dalla precisazione della domanda formulata con la memoria depositata il 21.5.2024 (rientrante nello scaglione di valore fino ad € 52.000,00), applicato il DM 55/2014 si liquidano tenuto conto dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, del mancato espletamento della fase istruttoria, in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, nella persona del Dott. Marcello Bellomo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata iscritta al n. 92/2024 RG, ogni diversa eccezione e domanda rigettata:
- dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di scioglimento della comunione;
- rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
- condanna al pagamento in favore dei convenuti delle Persona_1
spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala, il 19 marzo 2025
Il Giudice