TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 1479/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmen Velotti del Foro di Nola;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa, come in atti, dall'Avv.to Alfredo Guarino;
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, svoltasi
1 con modalità cartolare, in data 11.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Marigliano il 7 settembre 2009, dal quale è nato il figlio minore il 23 novembre 2011. Persona_1
2. La resistente si costituiva in data 19 giugno 2023 eccependo la nullità della notifica ad essa effettuata.
3. Il Presidente del Tribunale, sentite le parti all'udienza del 21 giugno 2023 ed il figlio minore all'udienza del 17 gennaio 2024, adottava i provvedimenti provvisori e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 24.6.2024. A seguito della suddetta udienza svoltasi con le modalità dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, vista la richiesta di entrambe le parti per l'emissione della sentenza di solo stato, rinviava per la precisazione delle conclusioni per il solo stato all'udienza del
25.9.2024. Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata d'ufficio al 30.12.2024, all'udienza svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti in cui entrambe instavano per la pronuncia di solo stato, il
Giudice, rilevata la mancanza del certificato di matrimonio, assegnava nuovo termine al 20 gennaio
2025 per il deposito dello stesso. Lette le note, riservava la causa al Collegio sul solo stato, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio dev'essere accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
2 Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
6. Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti (afferenti alla regolamentazione dei rapporti economici nonché all'affidamento del figlio minore) la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7 settembre 2009 in Marigliano da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Marigliano al nr. 27, Parte I – Serie – Anno 2009;
➢ Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 1479/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmen Velotti del Foro di Nola;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
e residente in [...], rappresentata C.F._1
e difesa, come in atti, dall'Avv.to Alfredo Guarino;
RESISTENTE
CON
L'INTERVENTO DEL P.M. IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, svoltasi
1 con modalità cartolare, in data 11.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Marigliano il 7 settembre 2009, dal quale è nato il figlio minore il 23 novembre 2011. Persona_1
2. La resistente si costituiva in data 19 giugno 2023 eccependo la nullità della notifica ad essa effettuata.
3. Il Presidente del Tribunale, sentite le parti all'udienza del 21 giugno 2023 ed il figlio minore all'udienza del 17 gennaio 2024, adottava i provvedimenti provvisori e rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 24.6.2024. A seguito della suddetta udienza svoltasi con le modalità dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, vista la richiesta di entrambe le parti per l'emissione della sentenza di solo stato, rinviava per la precisazione delle conclusioni per il solo stato all'udienza del
25.9.2024. Considerato il trasferimento ad altro ufficio del Giudice Istruttore, la causa veniva rinviata d'ufficio al 30.12.2024, all'udienza svoltasi secondo le modalità della trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti in cui entrambe instavano per la pronuncia di solo stato, il
Giudice, rilevata la mancanza del certificato di matrimonio, assegnava nuovo termine al 20 gennaio
2025 per il deposito dello stesso. Lette le note, riservava la causa al Collegio sul solo stato, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
5. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio dev'essere accolta. Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
2 Le parti, infatti, concordano nel dichiarare la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
6. Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti (afferenti alla regolamentazione dei rapporti economici nonché all'affidamento del figlio minore) la presente causa dovrà proseguire e va, di conseguenza, rimessa sul ruolo.
7. Stante la statuizione parziale, sulle spese si procederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 7 settembre 2009 in Marigliano da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Marigliano al nr. 27, Parte I – Serie – Anno 2009;
➢ Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3