Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Antonino
Casdia, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 489/2020 R.G., vertente tra:
, nato a [...] l'[...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Rosario Ventimiglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in San Salvatore di Fitalia (Me), via dei Mille n. 3
-attori-
CONTRO
con sede legale in Roma, viale Europa n. 190 (c.f. – p.i. Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cingari, giusta procura in atti, ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Ufficio postale di Patti sito in Via Garibaldi snc;
-convenuta-
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale-risarcimento danni.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Con atto di citazione del 25 febbraio 2020 e – Parte_1 Parte_2
premesso di avere sottoscritto il 13 ottobre 2001 il buono n. 00000028873610427 e il 6 dicembre
2001 n. 00000028874910407 per l'importo di € 5.000,00 ciascuno e che era stata loro negata la restituzione dei relativi capitali e interessi – convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale,
chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la violazione degli Controparte_1
obblighi contrattuali per non avere quest'ultima fornito i fogli informativi contenenti le modalità e le condizioni di sottoscrizione dei buoni fruttiferi.
Nella resistenza di costituitasi con comparsa del 18 maggio 2020, venivano Controparte_1
concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa veniva istruita tramite produzione documentale e l'escussione di testi.
Esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 15/04/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.,
veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte convenuta che ne lamenta la genericità. Le argomentazioni degli attori lasciano chiaramente intendere che la loro domanda va qualificata come azione risarcitoria a seguito della violazione dell'obbligo di comportarsi nell'esecuzione del contratto secondo buona fede. È evidente che quando chiedono il pagamento dei buoni in loro possesso, e non fanno altro che parametrare il Parte_1 Parte_2
risarcimento all'importo complessivo di € 10.000,00 (pari alla somma dei due buoni sottoscritti),
quale danno emergente, mentre laddove domandano gli interessi domandano parimenti il ristoro del lucro cessante.
Come affermato anche dalla convenuta, i oggetto di lite sono stati Controparte_2
sottoscritti in data 13/10/2001 ed in data 6/12/2001 e appartenevano rispettivamente alle serie contraddistinte dalle sigle AA2 e AA3, specificamente istituite con apposito Decreto del Ministero
del Tesoro del 29/03/2001, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.04.2001, e del 17/10/2001, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22/10/2001.
Gli attori hanno dedotto l'inadempimento di per non avere, attraverso i propri Controparte_1
intermediari, all'atto dell'emissione dei buoni assolto agli obblighi informativi sulle condizioni dell'investimento mediante la consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) e comunque fornendo informazioni parziali.
Anche sulla scorta di precedenti conformi (v. Trib. Patti, sent. n. 226/2025), il Tribunale ritiene che l'omessa consegna del al momento della sottoscrizione dei buoni, consente di domandare il CP_3
risarcimento del danno per violazione della normativa di trasparenza e per l'inottemperanza al dovere di informazione.
Infatti, il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del
19.12.2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000 e, in particolare l'art. 3 che prevede espressamente che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”; l'art. 6 prevede che l'ufficio postale “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi”.
Da ciò deriva che, al momento del collocamento dei buoni, gli intermediari di Controparte_1
hanno l'obbligo specifico di consegnare ai sottoscrittori, unitamente al buono, anche il Foglio
Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, al fine di dare ai risparmiatori la giusta conoscenza giuridica dei prodotti sottoscritti.
Le difese della convenuta non sono idonee a soddisfare l'onere informativo su di essa gravante.
si è limitata a produrre uno stampato del Foglio Informativo Analitico che non è, in CP_1
alcun modo, riferibile ai buoni fruttiferi postali allegati dai ricorrenti, nel senso che non vi è prova della consegna ai sottoscrittori, odierni attori, all'atto dell'emissione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
Ha, inoltre, dedotto di avere adempiuto agli obblighi informativi mediante l'esposizione dell'avviso presso l'ufficio postale di San Salvatore di Fitalia, ma non ha allegato alcuna prova al riguardo, se non il riferimento generico e privo di riscontro documentale, ad un avviso diffuso tramite il sito delle . CP_1
Il difetto di prove orali sul punto non permette di ritenere che la stessa sia comportata secondo buona fede, giacché la mancanza di informazioni – essendo un fatto negativo – andava allegata dagli attori che avrebbero dovuto essere smentiti dalla convenuta.
In ogni caso, la divulgazione di informazioni generiche circa le condizioni dell'investimento tramite avvisi pubblici, esposti nei locali aperti al pubblico degli uffici postali e/o la pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, rappresenta solo un rafforzamento dell'imprescindibile obbligo di informazione tramite consegna dei fogli informativi ai relativi sottoscrittori che, nella specie, è bene ribadirlo non è stato adempiuto.
Insomma, non vi è prova che l'intermediario abbia correttamente adempiuto ai doveri di trasparenza ed informazione imposti dai principi generali della materia e dalla normativa sopra richiamata, con ciò generando una lesione dell'interesse giuridicamente protetto che consente ai risparmiatori di assumere scelte di investimento consapevoli ed informate sul piano dei criteri di diligenza,
correttezza e trasparenza.
In tema di intermediazione finanziaria, è stato affermato che l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di adeguata informazione, “ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., Sez. I, 07.07.2023, n. 19322; cfr. Cass. n. 33596/2021).
Pur non utilizzando la suddetta presunzione, sviluppatasi in materia di intermediazione finanziaria,
ma applicando le regole generali, gli attori hanno comunque dato la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno. Quando si versa in ipotesi di causalità omissiva occorre, infatti,
procedere in ossequio alla regola del “più probabile che non”, attraverso l'impiego del giudizio controfattuale, ossia collocando ipoteticamente, in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma (cfr. Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 16127/2020; Cass. n. 12990/2023).
Tale scrutinio, può essere condotto muovendo dalla stessa consistenza e rilevanza dell'informazione omessa, riguardata attraverso le massime di comune esperienza e, segnatamente, verificando, anche per via presuntiva, se i ricorrenti, ove adeguatamente informati, avrebbero azionato per tempo lo strumento del rimborso per non subire il pregiudizio economico derivante dalla prescrizione dei buoni fruttiferi postali.
Dai fatti emersi nel presente giudizio, può certamente desumersi, nel rispetto del paradigma di gravità, previsione e concordanza previsto dall'art. 2729 c.c., avuto riguardo all'entità del capitale investito e alle capacità del risparmiatore medio, l'interesse assoluto e preminente dei ricorrenti ad evitare il rischio di perdere il diritto al rimborso dei buoni.
A causa del comportamento omissivo degli intermediari di parte attrice ha Controparte_1 dedotto di avere subito un pregiudizio economico a titolo di danno emergente, per la perdita del capitale investito, nonché a titolo di lucro cessante, per la perdita del diritto alla liquidazione degli interessi;
il danno si è manifestato al momento del rifiuto della società di eseguire il rimborso richiesto dai ricorrenti, ossia nel novembre 2018 e quindi la relativa azione, anche volendo ritenere come di natura extracontrattuale la responsabilità delle , non era prescritta al tempo di CP_1
introduzione di questo giudizio.
Secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, ex art. 2935 cod. Civ., ossia, per il diritto risarcitorio, nel momento in cui la produzione del danno si è manifestata all'esterno,
divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere e, in particolare, quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta determinata dall'accertato inadempimento imputabile all'intermediario per non avere assolto agli obblighi informativi (cfr. Cass. n.
1823/2022; Cass. 2066/2023).
In un ultimo arresto, la Suprema Corte, ispirandosi ai principi dettati nella recente pronuncia della
Corte Costituzionale n. 35 del 2023, ha affermato che “nell'azione di danni, per responsabilità
contrattuale o extracontrattuale, la prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto, e cioè la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, questo essendo il momento in cui il diritto al risarcimento può esser fatto valere rispetto ad un danno concretamente determinatosi[…] prima di tale momento, infatti, non è
possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall'art. 2935 cod. Civ.”
(Cass. Civ., Sez. I, 12.12.2024, n. 32226).
Nel caso in esame e hanno potuto accorgersi di avere Parte_1 Parte_2
subito un danno - in conseguenza dell'inadempimento informativo dell'intermediario delle - CP_1
solo dal momento in cui è emerso il danno-perdita, coincidente con il momento in cui quest'ultimo è divenuto oggettivamente percepibile ai danneggiati;
secondo la diligenza esigibile all'uomo medio ed il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico: è da tale oggettiva percepibilità che deve ritenersi scaturito il presupposto logico dell'azione risarcitoria.
Il diritto al risarcimento del danno invocato dai ricorrenti non potrebbe dunque considerarsi prescritto.
Va, pertanto, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ritenuto provato, a titolo di danno emergente, in misura corrispondente al valore dei buoni fruttiferi postali sottoscritti. Vanno, altresì,
riconosciuti- a titolo di lucro cessante- gli interessi maturati per la durata dell'investimento, nella misura prevista dal D.M. di riferimento alla scadenza di ogni titolo, in base alla serie di appartenenza (cfr. Trib. Macerata, n. 66/2025; Trib. Patti, n. 226/2025).
Tenuto conto che i buoni appartenevano, rispettivamente, alle serie AA2 e AA3; che entrambi hanno durata di 7 anni;
che la prima serie ha un interesse lordo del 40 %, mentre la seconda del 35
% va condannata al pagamento nei confronti degli attori, in solido, della Controparte_1
somma di € [(5.000 + 40 %) + (5.000 + 35 %) =] 13.750,00 oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza., e, pertanto, vanno poste a carico di e Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 5572014 ss. mm. ii.
per le cause di valore fino a € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della questione e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 489/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) Accoglie la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e per l'effetto condanna Controparte_1
al pagamento nei loro confronti della complessiva somma di € 13.750,00 oltre interessi dalla
[...]
data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2) Condanna a rifondere agli attori, in solido, le spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.814,65 (di cui € 274,65 per esborsi documentati e il resto per compensi), oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 aprile 2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia