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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2188/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con citazione notificata in data 28.1.24, iscritta al n. 2188/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandro Ribaudo
ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Luigi Croce, Antonio Tola e Ivan Lamponi
resistente opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 7417/23 del 15.12.23 il Tribunale di Torino ha condannato l'affittuaria ET OG al pagamento in favore della concedente di euro CP_1
66.872,57 dovuti in forza del contratto di affitto d'azienda del 29.1.19;
pagina 1 di 6 - con citazione notificata 28.1.24 ET OG ha evocato in giudizio CP_1
sostenendo di essere debitrice del minor importo di euro 22.485,56 e chiedendo la revoca del provvedimento monitorio;
- si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1
contestandone, anche nel merito, il fondamento;
- ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ET OG al CP_1
pagamento di ulteriori canoni nel frattempo scaduti e insoluti;
- con ordinanza del 22.3.24 il G.I., constatato che la causa rientra nell'ambito dell'art. 447 bis c.p.c., ha disposto la conversione del rito ed ha assegnato alle parti termini per il deposito di memorie integrative;
- la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. è stata depositata solamente da;
CP_1
- con ordinanza del 21.6.24 è stata attribuita provvisoria esecutività parziale al decreto opposto;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il credito di euro 66.872,56 azionato da in sede monitoria e ribadito nel CP_1
presente giudizio di opposizione nella misura ridotta di euro 43.892 al netto dei pagamenti nel frattempo intervenuti trova titolo nel contratto d'affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti il 29.1.19;
pagina 2 di 6 - pertanto la causa di opposizione afferisce all'ambito di applicazione dell'art. 447 bis
c.p.c. e l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso nelle forme del rito del lavoro (Cass. Ord. 2329/23);
- per contro, l'esame degli atti di causa evidenzia che:
a) il decreto ingiuntivo del 15.12.23 è stato notificato a ET OG il 19.12.23, come dichiarato in citazione dalla stessa opponente;
b) la citazione in opposizione è stata notificata a il 28.1.24; CP_1
c) il termine finale per l'opposizione scadeva il 29.1.24;
d) la citazione è stata depositata il 6.2.24;
- perciò nonostante la notificazione della citazione in data anteriore al termine per proporre opposizione, il deposito della citazione per l'iscrizione a ruolo in data successiva determina l'inammissibilità dell'opposizione secondo il principio ribadito da
Cass. 927/22 ("nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di
locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c.,
erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di
mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando
una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli
regolati dal medesimo decreto - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del
principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine
di cui all'art. 641 c.p.c.");
- l'inammissibilità dell'opposizione ha carattere assorbente e rende superflua la disamina nel merito dei singoli motivi di opposizione;
- , nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta a fronte della citazione CP_1
avversaria, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ET OG al pagina 3 di 6 pagamento degli ulteriori canoni e spese dovuti dal settembre 2023 al marzo 2024 per complessivi euro 19.884,32;
- la domanda è proceduralmente corretta perché è stata formulata prima della conversione del rito senza che fosse, quindi, necessario chiedere e ottenere il differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c.;
- la domanda appare, inoltre, ammissibile nel suo contenuto perché secondo la giurisprudenza di legittimità "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod.
proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque
connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si
determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali" (Cass. SSUU 12310/15 ribadita da Cass. Ord.
7592/24);
- la domanda è fondata anche nel merito perché gli importi richiesti corrispondono a quelli contrattualmente previsti e ET OG, omettendo di depositare la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., ha abdicato alla facoltà di addurre avverso la pretesa creditoria in oggetto le contestazioni e le eccezioni che aveva mosso in citazione avverso le pretese creditorie azionate in sede monitoria;
-
per questi motivi
occorre:
a) revocare il decreto ingiuntivo 7417/23 che era stato emesso per un importo diverso rispetto a quello ricalcolato con la presente sentenza;
b) condannare ET OG al pagamento di euro 63.776,96 di cui euro 43.892,64 a saldo del debito di cui al decreto ingiuntivo opposto ed euro 19.884,32 per il debito successivamente maturato, oltre ad interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
pagina 4 di 6 - le spese di giudizio seguono la soccombenza di ET OG;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 505
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.280
- fase introduttiva: euro 820
- fase istruttoria: euro 2.850
- fase decisionale: euro 2.130
per complessivi euro 7.585, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7417/23 del 15.12.23;
- condanna al pagamento a favore di di Parte_2 Controparte_1
euro 63.776,96 oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 145,50 per esposti ed euro
7.585 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per pagina 5 di 6 legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 20 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con citazione notificata in data 28.1.24, iscritta al n. 2188/24 di
R.G., promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Alessandro Ribaudo
ricorrente in opposizione contro
Controparte_1
con gli Avv.ti Luigi Croce, Antonio Tola e Ivan Lamponi
resistente opposta
premesso
che
- con decreto ingiuntivo n. 7417/23 del 15.12.23 il Tribunale di Torino ha condannato l'affittuaria ET OG al pagamento in favore della concedente di euro CP_1
66.872,57 dovuti in forza del contratto di affitto d'azienda del 29.1.19;
pagina 1 di 6 - con citazione notificata 28.1.24 ET OG ha evocato in giudizio CP_1
sostenendo di essere debitrice del minor importo di euro 22.485,56 e chiedendo la revoca del provvedimento monitorio;
- si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_1
contestandone, anche nel merito, il fondamento;
- ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ET OG al CP_1
pagamento di ulteriori canoni nel frattempo scaduti e insoluti;
- con ordinanza del 22.3.24 il G.I., constatato che la causa rientra nell'ambito dell'art. 447 bis c.p.c., ha disposto la conversione del rito ed ha assegnato alle parti termini per il deposito di memorie integrative;
- la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. è stata depositata solamente da;
CP_1
- con ordinanza del 21.6.24 è stata attribuita provvisoria esecutività parziale al decreto opposto;
- la causa è apparsa da subito matura per la decisione che viene assunta con la presente sentenza alla scadenza dei termini per il deposito di memorie conclusive e dei successivi termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- il credito di euro 66.872,56 azionato da in sede monitoria e ribadito nel CP_1
presente giudizio di opposizione nella misura ridotta di euro 43.892 al netto dei pagamenti nel frattempo intervenuti trova titolo nel contratto d'affitto di ramo d'azienda intercorso tra le parti il 29.1.19;
pagina 2 di 6 - pertanto la causa di opposizione afferisce all'ambito di applicazione dell'art. 447 bis
c.p.c. e l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso nelle forme del rito del lavoro (Cass. Ord. 2329/23);
- per contro, l'esame degli atti di causa evidenzia che:
a) il decreto ingiuntivo del 15.12.23 è stato notificato a ET OG il 19.12.23, come dichiarato in citazione dalla stessa opponente;
b) la citazione in opposizione è stata notificata a il 28.1.24; CP_1
c) il termine finale per l'opposizione scadeva il 29.1.24;
d) la citazione è stata depositata il 6.2.24;
- perciò nonostante la notificazione della citazione in data anteriore al termine per proporre opposizione, il deposito della citazione per l'iscrizione a ruolo in data successiva determina l'inammissibilità dell'opposizione secondo il principio ribadito da
Cass. 927/22 ("nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di
locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c.,
erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di
mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando
una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli
regolati dal medesimo decreto - producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del
principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine
di cui all'art. 641 c.p.c.");
- l'inammissibilità dell'opposizione ha carattere assorbente e rende superflua la disamina nel merito dei singoli motivi di opposizione;
- , nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta a fronte della citazione CP_1
avversaria, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ET OG al pagina 3 di 6 pagamento degli ulteriori canoni e spese dovuti dal settembre 2023 al marzo 2024 per complessivi euro 19.884,32;
- la domanda è proceduralmente corretta perché è stata formulata prima della conversione del rito senza che fosse, quindi, necessario chiedere e ottenere il differimento d'udienza ex art. 418 c.p.c.;
- la domanda appare, inoltre, ammissibile nel suo contenuto perché secondo la giurisprudenza di legittimità "la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod.
proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque
connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si
determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali" (Cass. SSUU 12310/15 ribadita da Cass. Ord.
7592/24);
- la domanda è fondata anche nel merito perché gli importi richiesti corrispondono a quelli contrattualmente previsti e ET OG, omettendo di depositare la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., ha abdicato alla facoltà di addurre avverso la pretesa creditoria in oggetto le contestazioni e le eccezioni che aveva mosso in citazione avverso le pretese creditorie azionate in sede monitoria;
-
per questi motivi
occorre:
a) revocare il decreto ingiuntivo 7417/23 che era stato emesso per un importo diverso rispetto a quello ricalcolato con la presente sentenza;
b) condannare ET OG al pagamento di euro 63.776,96 di cui euro 43.892,64 a saldo del debito di cui al decreto ingiuntivo opposto ed euro 19.884,32 per il debito successivamente maturato, oltre ad interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
pagina 4 di 6 - le spese di giudizio seguono la soccombenza di ET OG;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento di mediazione
- attivazione della mediazione: euro 505
2) compensi per il giudizio:
- fase di studio: euro 1.280
- fase introduttiva: euro 820
- fase istruttoria: euro 2.850
- fase decisionale: euro 2.130
per complessivi euro 7.585, oltre ad euro 145,50 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7417/23 del 15.12.23;
- condanna al pagamento a favore di di Parte_2 Controparte_1
euro 63.776,96 oltre ad interessi di cui al D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di Parte_2 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi euro 145,50 per esposti ed euro
7.585 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per pagina 5 di 6 legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 20 maggio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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