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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10763/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO Ex art.127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 22 gennaio 2025, ad ore 10,00 innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per Pt_1 l'avv.to/gli avv.ti VIVACQUA MIRIAM;
Per ,
[...] Controparte_1 l'avv.to/avv.ti DI GREGORIO CLARA Il Giudice
- visto l'art 127 bis cpc e 196 duodecies disp att cpc prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio I procuratori della parti si riportano agli atti e parte opponente insiste nella compensazione delle spese legali attesa l'adesione alla eccezione di incompetenza;
parte opposta insiste nella liquidazione come in atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10763/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIVACQUA MIRIAM Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BARTOLINO DA NOVARA, 33 INT.13 00176 ROMA presso il difensore avv.
VIVACQUA MIRIAM
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO Controparte_1 P.IVA_1
CLARA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI GREGORIO CLARA
CONVENUTO/I
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte da in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023, notificato in CP_1
data 2.02.2024, che con atto di citazione ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la
[...] CP_1
sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice
di Pace di , in data 20.12.2023; revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di Milano, in data 20.12.202,
notificato in data 02.02.2024; rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in
diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. condannare il convenuto a pagare alla Società la CP_1
complessiva somma di € 6.588,85, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente
rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del
giudizio…..
Si è costituito il condominio opposto eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale a decidere l'opposizione perché emesso dal giudice di Pace e la domanda riconvenzionale per incompetenza per valore;
sempre in via preliminare la tardività dell'impugnazione per esser stato il procedimento iscritto dopo i 40 giorni concessi per l'opposizione; e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione per mancata impugnazione delle pagina 3 di 6 delibere condominiali di approvazione delle spese oggetto del DI opposto oltre al rigetto della domanda riconvenzionale. Con memoria ex art 171 ter n. 1 cpc parte opponente ha aderito all'eccezione di incompetenza come svolta dall'opposto chiedendo CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione così provvedere: - in via preliminare, rimettere la causa al giudice competente senza statuizione sulle spese di lite e con concessione di un termine per la riassunzione, per aver aderito la
Sig.ra come aderisce, alla sollevata eccezione di incompetenza;
- in via preliminare, ancora, Parte_1
dichiarare la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023; - nel merito, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore CP_1
formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di
, in data 20.12.2023, notificato in data 02.02.2024 e condannare il convenuto a pagare alla CP_1 CP_1
Sig.ra quanto da questa illegittimamente preteso per le ragioni esposte in narrativa e, allo stato Parte_1
pari ad € 6.588,85, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio. In via subordinata, condannare il alla restituzione della somma predetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per CP_1
aver la parte deducente subito un decremento patrimoniale corrispondente all'arricchimento senza causa di tutti gli altri condomini, che hanno pagato meno un servizio da loro soli goduto.
- in via ulteriormente gradata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertare e dichiarare la nullità della deliberazioni assembleare del 6/07/2022, dell'11/07/2023, del 10/06/2024 con riferimento all'impugnato capo e per l'effetto condannare il convenuto a pagare alla Società la complessiva somma di € 6.588,85, CP_1
oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio.
Alla prima udienza del 7.10.24 parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza e parte convenuta ha insistito nella liquidazione delle spese;
le parti hanno così chiesto un rinvio per valutare l'accordo transattivo .
All'udienza del 30.10.2024 le parti hanno insistito nelle domande dando atto che nelle more l'importo ingiunto e le spese del monitorio erano state pagate.
pagina 4 di 6 All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno precisato come in atti e, in esito alla discussione, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Parte attrice opponente ha introdotto avanti al Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/204
(RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023. CP_1
Come noto la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 del c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello d'impugnazione» (conff., ex plurr., Cass. [ ord.] 16 novembre
2004, n. 21687; idd., 21 novembre 1996, n. 10278, 13 ottobre 1995, n. 10676, 11 ottobre 1995, n. 10594, 16
dicembre 1993, n. 12436).
Va quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del Giudice di Pace di per la CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso in data 20.12.2023, riservando allo stesso ogni decisione in relazione ai motivi di merito dell'opposizione stessa, tenuto conto anche delle conseguenza del dichiarato intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Va altresì dichiarata la incompetenza per valore del Tribunale di Milano a favore del giudice di Pace di CP_1
della domanda riconvenzionale -del valore di €. 6588,65 come indicato nella precisazione delle conclusioni svolta da parte attrice – giusto il disposto dell'art. 7 cpc .
L'accoglimento delle eccezioni di incompetenza formulate dall'opposto determina , secondo la regola della soccombenza, la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo ridotta per metà attesa l'adesione di parte opponente sin dal primo atto all'eccezione di incompetenza svolto .
Sentenza esecutiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza,
domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del giudice di Pace di;
CP_1
2) concede all'attrice opponente termine di giorni 90 dalla presente sentenza per la riassunzione.
3) condanna l'attrice opponente al pagamento, a favore di condominio opposto, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario.
pagina 5 di 6 4) Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO Ex art.127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 22 gennaio 2025, ad ore 10,00 innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per Pt_1 l'avv.to/gli avv.ti VIVACQUA MIRIAM;
Per ,
[...] Controparte_1 l'avv.to/avv.ti DI GREGORIO CLARA Il Giudice
- visto l'art 127 bis cpc e 196 duodecies disp att cpc prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio I procuratori della parti si riportano agli atti e parte opponente insiste nella compensazione delle spese legali attesa l'adesione alla eccezione di incompetenza;
parte opposta insiste nella liquidazione come in atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 11,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10763/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIVACQUA MIRIAM Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA BARTOLINO DA NOVARA, 33 INT.13 00176 ROMA presso il difensore avv.
VIVACQUA MIRIAM
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO Controparte_1 P.IVA_1
CLARA , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DI GREGORIO CLARA
CONVENUTO/I
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte da in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023, notificato in CP_1
data 2.02.2024, che con atto di citazione ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il CP_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la
[...] CP_1
sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice
di Pace di , in data 20.12.2023; revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di Milano, in data 20.12.202,
notificato in data 02.02.2024; rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in
diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. condannare il convenuto a pagare alla Società la CP_1
complessiva somma di € 6.588,85, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente
rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del
giudizio…..
Si è costituito il condominio opposto eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale a decidere l'opposizione perché emesso dal giudice di Pace e la domanda riconvenzionale per incompetenza per valore;
sempre in via preliminare la tardività dell'impugnazione per esser stato il procedimento iscritto dopo i 40 giorni concessi per l'opposizione; e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione per mancata impugnazione delle pagina 3 di 6 delibere condominiali di approvazione delle spese oggetto del DI opposto oltre al rigetto della domanda riconvenzionale. Con memoria ex art 171 ter n. 1 cpc parte opponente ha aderito all'eccezione di incompetenza come svolta dall'opposto chiedendo CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione così provvedere: - in via preliminare, rimettere la causa al giudice competente senza statuizione sulle spese di lite e con concessione di un termine per la riassunzione, per aver aderito la
Sig.ra come aderisce, alla sollevata eccezione di incompetenza;
- in via preliminare, ancora, Parte_1
dichiarare la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023; - nel merito, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore CP_1
formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di
, in data 20.12.2023, notificato in data 02.02.2024 e condannare il convenuto a pagare alla CP_1 CP_1
Sig.ra quanto da questa illegittimamente preteso per le ragioni esposte in narrativa e, allo stato Parte_1
pari ad € 6.588,85, oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio. In via subordinata, condannare il alla restituzione della somma predetta, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per CP_1
aver la parte deducente subito un decremento patrimoniale corrispondente all'arricchimento senza causa di tutti gli altri condomini, che hanno pagato meno un servizio da loro soli goduto.
- in via ulteriormente gradata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione accertare e dichiarare la nullità della deliberazioni assembleare del 6/07/2022, dell'11/07/2023, del 10/06/2024 con riferimento all'impugnato capo e per l'effetto condannare il convenuto a pagare alla Società la complessiva somma di € 6.588,85, CP_1
oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme annualmente rivalutate al saldo per i titoli di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio.
Alla prima udienza del 7.10.24 parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza e parte convenuta ha insistito nella liquidazione delle spese;
le parti hanno così chiesto un rinvio per valutare l'accordo transattivo .
All'udienza del 30.10.2024 le parti hanno insistito nelle domande dando atto che nelle more l'importo ingiunto e le spese del monitorio erano state pagate.
pagina 4 di 6 All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno precisato come in atti e, in esito alla discussione, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Parte attrice opponente ha introdotto avanti al Tribunale di Milano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/204
(RG 54759/2023) emesso dal Giudice di Pace di , in data 20.12.2023. CP_1
Come noto la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 del c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello d'impugnazione» (conff., ex plurr., Cass. [ ord.] 16 novembre
2004, n. 21687; idd., 21 novembre 1996, n. 10278, 13 ottobre 1995, n. 10676, 11 ottobre 1995, n. 10594, 16
dicembre 1993, n. 12436).
Va quindi dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del Giudice di Pace di per la CP_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/204 (RG 54759/2023) emesso in data 20.12.2023, riservando allo stesso ogni decisione in relazione ai motivi di merito dell'opposizione stessa, tenuto conto anche delle conseguenza del dichiarato intervenuto pagamento della somma ingiunta.
Va altresì dichiarata la incompetenza per valore del Tribunale di Milano a favore del giudice di Pace di CP_1
della domanda riconvenzionale -del valore di €. 6588,65 come indicato nella precisazione delle conclusioni svolta da parte attrice – giusto il disposto dell'art. 7 cpc .
L'accoglimento delle eccezioni di incompetenza formulate dall'opposto determina , secondo la regola della soccombenza, la condanna della opponente al pagamento delle spese di lite, nella misura indicata in dispositivo ridotta per metà attesa l'adesione di parte opponente sin dal primo atto all'eccezione di incompetenza svolto .
Sentenza esecutiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza,
domanda ed eccezione disattesa:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del giudice di Pace di;
CP_1
2) concede all'attrice opponente termine di giorni 90 dalla presente sentenza per la riassunzione.
3) condanna l'attrice opponente al pagamento, a favore di condominio opposto, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario.
pagina 5 di 6 4) Sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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