TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10913/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10913/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIAGRANDE (CT), Via L. Scuderi n. C.F._1
16/G, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Gravina di Catania CP_1
(CT) in data 7.12.2017 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1
e , in data 31/08/2022.
[...] Persona_2
Non si è costituito in giudizio . CP_1
Alla scorsa udienza la ricorrente ha chiesto che la causa venga dichiarata improcedibile,
vista l'avvenuta riconciliazione delle parti.
Va, invero, considerato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda.
Orbene, la rinuncia alla domanda è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, preclude ogni attività giurisdizionale perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dalla ricorrente, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (si v., tra le tante: Cass. n. 2268/1999; Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 1386/2020).
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese, non essendo il resistente costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
2 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10913/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIAGRANDE (CT), Via L. Scuderi n. C.F._1
16/G, presso lo studio dell'avv. GIUFFRIDA MARINA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato ad [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
. C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale da : ha esposto di aver contratto matrimonio a Gravina di Catania CP_1
(CT) in data 7.12.2017 con il resistente e che dall'unione coniugale sono nati i figli Per_1
e , in data 31/08/2022.
[...] Persona_2
Non si è costituito in giudizio . CP_1
Alla scorsa udienza la ricorrente ha chiesto che la causa venga dichiarata improcedibile,
vista l'avvenuta riconciliazione delle parti.
Va, invero, considerato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda.
Orbene, la rinuncia alla domanda è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, preclude ogni attività giurisdizionale perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dalla ricorrente, estingue l'azione e determina la cessazione della materia del contendere (si v., tra le tante: Cass. n. 2268/1999; Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 1386/2020).
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese, non essendo il resistente costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
2 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 13 Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3