CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/25 R.G., promossa
DA
nato ad [...] il [...] cf e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] cf Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in US Viale Italia, 33 presso lo studio dell'avv.
RZ SO (cf ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(nata ad [...] il [...], ivi res. in Via Controparte_1
Tringali n. 60, cod. fisc.: , elettivamente dom. in C.F._4
US (SR), Via Megara n. 273, presso e nello Studio dell'Avv. Alfio
RE (cod. fisc.: ) che la rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti;
Appellati
E
nata a [...] il [...] cf;
Controparte_2 C.F._6 nata a [...] il [...] cf Controparte_3
; C.F._7
nata ad [...] il [...] cf;
Controparte_4 C.F._8 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
nata ad [...] il [...] cf Controparte_5
; C.F._9
Appellate contumaci
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva che: Parte_3
-con decreto ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di US – i coniugi e Parte_1 Parte_2
gli intimavano di pagare la somma complessiva di € 5.919,35, oltre €
[...]
703,50 per onorari;
-nelle more della definizione del giudizio di opposizione al detto decreto ingiuntivo (n. 90300304/2011 RG) azionato dall'odierno attore, quest'ultimo in data 29.11.2012 aveva corrisposto con assegno bancario alle controparti la somma di € 4.502,77, con riserva di ripetizione dell'importo versato in caso di accoglimento della opposizione;
- a conclusione del detto giudizio n. 90300304/2011 RG il Tribunale di
Siracusa con la sentenza n. 1131/2015 (passata in giudicato) aveva accolto l'opposizione di e, per l'effetto, revocato il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 66/2011, con la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tanto premesso, ritenendo che, a seguito della sentenza n. 1131/2015, la somma corrisposta a e il 29.11.2012 Parte_1 Parte_2 risultava non più dovuta, chiedeva, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di condannare le controparti alla restituzione di detta somma, oltre interessi di mora dal giorno del pagamento fino al 2.2.2018 per € 1.676,38 ed interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Domandava, inoltre, l'attore di condannare i coniugi convenuti alla restituzione della somma di € 200,00 da lui corrisposta a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 1131/2015.
Si costituivano in giudizio e , i quali in Parte_1 Parte_2 primo luogo sostenevano che, nella specie, non potevano dirsi sussistenti i Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
presupposti dell'art. 2033 c.c., in quanto la somma di € 4.502,77 era stata corrisposta dal per estinguere un debito per canoni di locazioni Pt_3 scaduti e non corrisposti.
In sostanza, i convenuti chiarivano che con il decreto ingiuntivo n. 66/2011 il
Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di US – aveva ingiunto all'odierno attore di pagare la somma di € 5.919,13, così composta: €
3.144,31 per canoni di locazione scaduti e non versati dal 4.5.2007 al dicembre 2009 (data di rilascio dell'immobile da parte del conduttore
, oltre interessi dalle singole scadenze, ed € 2.775,00 per acqua Pt_3 consumata dal conduttore medesimo.
Avendo, gli attori, in sede di opposizione, contestato, esclusivamente, le somme dovute per i canoni idrici, i convenuti ritenevano dovute le somme non contestate, relative ai canoni scaduti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1774/2024 pubbl. il 30/07/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7/2/25 proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata , chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 [...]
le quali, sebbene CP_3 Controparte_4 Controparte_5 regolarmente citate non si sono costituite.
1) Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di tardività dell'appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, proposta dall'appellata.
1.1) L'eccezione è infondata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
A norma dell'art. 285 c.p.c. la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170.
Orbene, l'art. 170 c.p.c. dispone che in seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui la legge prevede diversamente.
Si notificano personalmente alla parte: l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.); la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286 e 301 c.p.c.); il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 del c.p.c.); alcuni atti al contumace (art. 292 del c.p.c.).
Nel caso che ci occupa, non risulta in atti che l'odierna appellata abbia provveduto, tramite il proprio legale, a notificare copia della sentenza, oggi impugnata, al procuratore di controparte.
Infatti, al fine di far decorrere il termine breve per impugnare, non possono ritenersi validi né la pec inviata al legale degli odierni appellanti, nella quale si chiedeva la restituzione delle somme oggetto del D.I. opposto né, tantomeno, la sentenza notificata, in uno al precetto, alla parte personalmente.
La Suprema Corte, infatti, sull'argomento ha ritenuto che il termine breve
d'impugnazione decorra, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art.
285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine
(Cassazione civile n. 13165 del 14 maggio 2024).
Pertanto, l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 tempestivo.
2.) Con il proposto gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per:
a)” inammissibilità della domanda di restituzione di indebito ex art 2033 cc. – omessa pronunzia tra chiesto e pronunciato”; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
b) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
c) Errata valutazione nel merito;
d) contraddittorietà della motivazione della sentenza;
1.1) Il gravame è infondato.
a) in merito all'applicabilità dell'art. 2033 c.c., la Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che “ il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto”.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la suddetta normativa.
b-c-d) Giova, preliminarmente, osservare che la sentenza n. 138/09 del
11.11.2009, richiamata dagli odierni appellanti, riconosceva agli stessi il pagamento di €. 2.000,00 a titolo di canoni non pagati.
Con il D.I. n. 66/11, gli odierni appellanti chiedevano il pagamento di canoni di locazione scaduti per €.3.144,31 (somma diversa da quella riconosciuta nella sopra indicata sentenza), oltre a €. 2.775,00 per canoni idrici non pagati.
A seguito dell'opposizione proposta dal dante causa dell'odierna appellata, e dell'accoglimento della stessa, il D.I. di cui sopra, è stato revocato in ogni parte.
Nelle more del suddetto giudizio di opposizione, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, il dante causa dell'odierna appellata versava agli appellanti la somma di €. 4.502,77, dichiarando espressamente di versare la stessa somma a seguito della concessa parziale provvisoria esecuzione del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
D.I., riservandosi all'esito dell'opposizione di chiedere la restituzione di eventuali somme non dovute.
Con sentenza n. 1131/15 (passata in giudicato) veniva accolta l'opposizione e revocato il suddetto D.I.; pertanto, appare evidente che la somma corrisposta non è più dovuta, venendo meno il titolo su cui la stessa si fondava.
Per quanto sopra, tutte le argomentazioni oggi proposte dagli appellanti circa la mancata contestazione, da parte dell'appellata, in sede di opposizione a
D.I., delle somme dovute a titolo di canoni scaduti, dovevano essere avanzate in sede di eventuale impugnazione della sentenza 1113/15, che ha accolto l'opposizione e ha revocato il D.I. (con implicito, ma inequivoco, rigetto integrale dell'originaria domanda di ingiunzione), risultando, pertanto, le stesse deduzioni, precluse pro iudicato.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Riguardo alla chiesta condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., non si rinviene nel comportamento processuale degli stessi alcuna malafede o colpa grave;
pertanto, la domanda deve essere rigettata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €.1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1774/2024 pubbl. il Parte_1 Parte_2
30/07/2024, del Tribunale di Siracusa, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi Controparte_1
€.1.458,00, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva,
€. 496,00 fase di trattazione ed €. 426,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa NA Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 217/25 R.G., promossa
DA
nato ad [...] il [...] cf e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...] cf Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in US Viale Italia, 33 presso lo studio dell'avv.
RZ SO (cf ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(nata ad [...] il [...], ivi res. in Via Controparte_1
Tringali n. 60, cod. fisc.: , elettivamente dom. in C.F._4
US (SR), Via Megara n. 273, presso e nello Studio dell'Avv. Alfio
RE (cod. fisc.: ) che la rappresenta e difende C.F._5 giusta procura in atti;
Appellati
E
nata a [...] il [...] cf;
Controparte_2 C.F._6 nata a [...] il [...] cf Controparte_3
; C.F._7
nata ad [...] il [...] cf;
Controparte_4 C.F._8 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
nata ad [...] il [...] cf Controparte_5
; C.F._9
Appellate contumaci
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, esponeva che: Parte_3
-con decreto ingiuntivo n. 66/2011 emesso dal Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di US – i coniugi e Parte_1 Parte_2
gli intimavano di pagare la somma complessiva di € 5.919,35, oltre €
[...]
703,50 per onorari;
-nelle more della definizione del giudizio di opposizione al detto decreto ingiuntivo (n. 90300304/2011 RG) azionato dall'odierno attore, quest'ultimo in data 29.11.2012 aveva corrisposto con assegno bancario alle controparti la somma di € 4.502,77, con riserva di ripetizione dell'importo versato in caso di accoglimento della opposizione;
- a conclusione del detto giudizio n. 90300304/2011 RG il Tribunale di
Siracusa con la sentenza n. 1131/2015 (passata in giudicato) aveva accolto l'opposizione di e, per l'effetto, revocato il decreto Parte_3 ingiuntivo n. 66/2011, con la condanna della parte opposta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Tanto premesso, ritenendo che, a seguito della sentenza n. 1131/2015, la somma corrisposta a e il 29.11.2012 Parte_1 Parte_2 risultava non più dovuta, chiedeva, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di condannare le controparti alla restituzione di detta somma, oltre interessi di mora dal giorno del pagamento fino al 2.2.2018 per € 1.676,38 ed interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Domandava, inoltre, l'attore di condannare i coniugi convenuti alla restituzione della somma di € 200,00 da lui corrisposta a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 1131/2015.
Si costituivano in giudizio e , i quali in Parte_1 Parte_2 primo luogo sostenevano che, nella specie, non potevano dirsi sussistenti i Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
presupposti dell'art. 2033 c.c., in quanto la somma di € 4.502,77 era stata corrisposta dal per estinguere un debito per canoni di locazioni Pt_3 scaduti e non corrisposti.
In sostanza, i convenuti chiarivano che con il decreto ingiuntivo n. 66/2011 il
Tribunale di Siracusa – sezione distaccata di US – aveva ingiunto all'odierno attore di pagare la somma di € 5.919,13, così composta: €
3.144,31 per canoni di locazione scaduti e non versati dal 4.5.2007 al dicembre 2009 (data di rilascio dell'immobile da parte del conduttore
, oltre interessi dalle singole scadenze, ed € 2.775,00 per acqua Pt_3 consumata dal conduttore medesimo.
Avendo, gli attori, in sede di opposizione, contestato, esclusivamente, le somme dovute per i canoni idrici, i convenuti ritenevano dovute le somme non contestate, relative ai canoni scaduti.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 1774/2024 pubbl. il 30/07/2024, il Tribunale di Siracusa accoglieva la domanda con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7/2/25 proponevano appello e , assumendone l'erroneità dei motivi Parte_1 Parte_2 decisionali e chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata , chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del gravame, siccome infondato, con il favore di spese e compensi.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_2 [...]
le quali, sebbene CP_3 Controparte_4 Controparte_5 regolarmente citate non si sono costituite.
1) Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di tardività dell'appello per decorrenza del termine breve di impugnazione, proposta dall'appellata.
1.1) L'eccezione è infondata. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
A norma dell'art. 285 c.p.c. la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170.
Orbene, l'art. 170 c.p.c. dispone che in seguito alla costituzione in giudizio, è il procuratore della parte a divenire destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette al proprio assistito, tranne nei casi in cui la legge prevede diversamente.
Si notificano personalmente alla parte: l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio (art. 237 del c.p.c.); la sentenza nel caso di morte o impedimento del procuratore (artt. 286 e 301 c.p.c.); il ricorso per la correzione della sentenza dopo un anno dalla pubblicazione (art. 288 del c.p.c.); alcuni atti al contumace (art. 292 del c.p.c.).
Nel caso che ci occupa, non risulta in atti che l'odierna appellata abbia provveduto, tramite il proprio legale, a notificare copia della sentenza, oggi impugnata, al procuratore di controparte.
Infatti, al fine di far decorrere il termine breve per impugnare, non possono ritenersi validi né la pec inviata al legale degli odierni appellanti, nella quale si chiedeva la restituzione delle somme oggetto del D.I. opposto né, tantomeno, la sentenza notificata, in uno al precetto, alla parte personalmente.
La Suprema Corte, infatti, sull'argomento ha ritenuto che il termine breve
d'impugnazione decorra, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art.
285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine
(Cassazione civile n. 13165 del 14 maggio 2024).
Pertanto, l'appello proposto da e è Parte_1 Parte_2 tempestivo.
2.) Con il proposto gravame gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza impugnata per:
a)” inammissibilità della domanda di restituzione di indebito ex art 2033 cc. – omessa pronunzia tra chiesto e pronunciato”; Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
b) errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.;
c) Errata valutazione nel merito;
d) contraddittorietà della motivazione della sentenza;
1.1) Il gravame è infondato.
a) in merito all'applicabilità dell'art. 2033 c.c., la Suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che “ il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto”.
Per quanto sopra, correttamente il primo giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie la suddetta normativa.
b-c-d) Giova, preliminarmente, osservare che la sentenza n. 138/09 del
11.11.2009, richiamata dagli odierni appellanti, riconosceva agli stessi il pagamento di €. 2.000,00 a titolo di canoni non pagati.
Con il D.I. n. 66/11, gli odierni appellanti chiedevano il pagamento di canoni di locazione scaduti per €.3.144,31 (somma diversa da quella riconosciuta nella sopra indicata sentenza), oltre a €. 2.775,00 per canoni idrici non pagati.
A seguito dell'opposizione proposta dal dante causa dell'odierna appellata, e dell'accoglimento della stessa, il D.I. di cui sopra, è stato revocato in ogni parte.
Nelle more del suddetto giudizio di opposizione, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, il dante causa dell'odierna appellata versava agli appellanti la somma di €. 4.502,77, dichiarando espressamente di versare la stessa somma a seguito della concessa parziale provvisoria esecuzione del Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
D.I., riservandosi all'esito dell'opposizione di chiedere la restituzione di eventuali somme non dovute.
Con sentenza n. 1131/15 (passata in giudicato) veniva accolta l'opposizione e revocato il suddetto D.I.; pertanto, appare evidente che la somma corrisposta non è più dovuta, venendo meno il titolo su cui la stessa si fondava.
Per quanto sopra, tutte le argomentazioni oggi proposte dagli appellanti circa la mancata contestazione, da parte dell'appellata, in sede di opposizione a
D.I., delle somme dovute a titolo di canoni scaduti, dovevano essere avanzate in sede di eventuale impugnazione della sentenza 1113/15, che ha accolto l'opposizione e ha revocato il D.I. (con implicito, ma inequivoco, rigetto integrale dell'originaria domanda di ingiunzione), risultando, pertanto, le stesse deduzioni, precluse pro iudicato.
Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Riguardo alla chiesta condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c., non si rinviene nel comportamento processuale degli stessi alcuna malafede o colpa grave;
pertanto, la domanda deve essere rigettata.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da €.1.101,00 a 5.200,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
e , avverso la sentenza n. 1774/2024 pubbl. il Parte_1 Parte_2
30/07/2024, del Tribunale di Siracusa, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , che liquida in complessivi Controparte_1
€.1.458,00, di cui €. 268,00 per la fase di studio, €. 268,00 fase introduttiva,
€. 496,00 fase di trattazione ed €. 426,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa NA Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro