CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1167/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-OS e ad Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di IN, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT impugnando l'annullamento del diniego di sgravio e i titoli esattoriali sottesi, meglio indicati in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. il potere del procuratore di assistere il ricorrente;
2. l'interesse a ricorrere;
3. la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione degli interessi;
4. i poteri d'ufficio e l'incompetenza territoriale;
5. i vizi di notifica degli atti presupposti;
6. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
7. il silenzio-assenso sull'istanza di sospensione della riscossione;
8. aspetti relativi alle spese di lite.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di IN;
invece, non si costituiva Agenzia delle Entrate-OS, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
È infondata la doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento impugnate dalla parte ricorrente attraverso il diniego di sgravio: infatti, la parte resistente forniva indicazioni precise su tempi e modalità di notifica di ciascuna cartella.
Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92);
l'esclusione in relazione a contestazioni di merito vale anche quando le contestazioni abbiano ad oggetto prescrizione o decadenza.
Comunque, anche nel merito è infondata la doglianza relativa alla prescrizione e/o decadenza. Infatti, la parte resistente forniva indicazioni precise su tempi e modalità di notifica degli atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, sia perché in materia di tributi erariali si applica la prescrizione decennale ordinaria, sia perché essa subiva una sospensione di 542 giorni per effetto della normativa emergenziale OV (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20). Il rigetto, come appena motivato, assorbe le contestazioni di parte resistente:
- in ordine alla inammissibilità del ricorso avverso il diniego sull'istanza di autotutela: a tale riguardo, sosteneva
Agenzia delle Entrate, sia che il giudizio tributario è a carattere impugnatorio e pertanto non è ammissibile l'azione di accertamento negativo del debito, sia che contribuente non aveva provveduto ad illustrare quali fossero le ragioni di interesse generale in conseguenza delle quali l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere alla rimozione dell'accertamento tributario emesso nei suoi confronti.
- in ordine all'ipotizzato intervenuto silenzio-assenso sull'istanza di sospensione della riscossione: a tal proposito, parte resistente dava conto che vi era stato riscontro all'istanza di parte ricorrente, e che era stato comunicato alla stessa che detta istanza non era idonea a produrre gli effetti di cui alla l. 228/12, visto che le contestazioni nella stessa contenute erano riferite ad attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in IN, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1167/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-OS e ad Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di IN, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT impugnando l'annullamento del diniego di sgravio e i titoli esattoriali sottesi, meglio indicati in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1. il potere del procuratore di assistere il ricorrente;
2. l'interesse a ricorrere;
3. la decadenza dell'azione e l'omessa indicazione degli interessi;
4. i poteri d'ufficio e l'incompetenza territoriale;
5. i vizi di notifica degli atti presupposti;
6. l'intervenuta prescrizione quinquennale;
7. il silenzio-assenso sull'istanza di sospensione della riscossione;
8. aspetti relativi alle spese di lite.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare gli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di IN;
invece, non si costituiva Agenzia delle Entrate-OS, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in camera di consiglio, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
È infondata la doglianza relativa ai vizi di notifica delle cartelle di pagamento impugnate dalla parte ricorrente attraverso il diniego di sgravio: infatti, la parte resistente forniva indicazioni precise su tempi e modalità di notifica di ciascuna cartella.
Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92);
l'esclusione in relazione a contestazioni di merito vale anche quando le contestazioni abbiano ad oggetto prescrizione o decadenza.
Comunque, anche nel merito è infondata la doglianza relativa alla prescrizione e/o decadenza. Infatti, la parte resistente forniva indicazioni precise su tempi e modalità di notifica degli atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, sia perché in materia di tributi erariali si applica la prescrizione decennale ordinaria, sia perché essa subiva una sospensione di 542 giorni per effetto della normativa emergenziale OV (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20). Il rigetto, come appena motivato, assorbe le contestazioni di parte resistente:
- in ordine alla inammissibilità del ricorso avverso il diniego sull'istanza di autotutela: a tale riguardo, sosteneva
Agenzia delle Entrate, sia che il giudizio tributario è a carattere impugnatorio e pertanto non è ammissibile l'azione di accertamento negativo del debito, sia che contribuente non aveva provveduto ad illustrare quali fossero le ragioni di interesse generale in conseguenza delle quali l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere alla rimozione dell'accertamento tributario emesso nei suoi confronti.
- in ordine all'ipotizzato intervenuto silenzio-assenso sull'istanza di sospensione della riscossione: a tal proposito, parte resistente dava conto che vi era stato riscontro all'istanza di parte ricorrente, e che era stato comunicato alla stessa che detta istanza non era idonea a produrre gli effetti di cui alla l. 228/12, visto che le contestazioni nella stessa contenute erano riferite ad attività di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in IN, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti