Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 552 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a TREBISACCE (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
18.09.76, rappresentata e difesa dall'avv. PETTA MARIATERESA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CALABRO (CS) in data 06.10.83, rappresentata e difesa dall'avv. PARISE GAETANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.02.23 la parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...] [...]
. Controparte_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Le parti hanno contratto matrimonio in Trebisacce, in data 05.06.11;
- Da tale matrimonio sono nate due figlie: nata il [...], e nata il Per_1 Per_2
06.10.14;
- Il Tribunale Civile di Castrovillari, riunitosi in camera di consiglio, in data 08.10.21 ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nel predetto accordo;
- Tale separazione si è protratta ininterrottamente a tutt'oggi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Purtroppo, non è stato possibile addivenire ad un divorzio congiunto, in quanto non vi è accordo tra le parti su diverse questioni tra cui anche quella relativa all'assegno mensile di mantenimento da porre a carico del ricorrente;
- Quest'ultimo è dipendente del con contratto a tempo Controparte_3 determinato fino al 30.06.23 e percepisce una retribuzione di circa €1.500,00 mensili;
- Sin dalla pronuncia della separazione con la sig.ra era CP_1 CP_1 assoggettato al versamento di € 250,00 per il mantenimento della figlia nata da Per_3 una precedente relazione con la sig.ra giusto provvedimento del Persona_4
Tribunale dei Minorenni di Catanzaro del 26/05/2009, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- Successivamente il ricorrente è rimasto disoccupato per diverso tempo. Infatti a settembre 2022 ha percepito circa € 670,00 di disoccupazione riuscendo a corrispondere i mantenimenti per le tre figlie pari ad € 650,00 complessivi;
- Attualmente, come innanzi evidenziato, viene assunto saltuariamente con contratti a tempo determinato per cui non ha una condizione economica stabile e ottimale. Il ricorrente, sebbene abbia eliminato tutti gli sprechi e le spese voluttuarie, è costretto a vivere con continui aiuti di parenti ed amici, come potrà essere dimostrato in corso del giudizio, per provvedere al mantenimento;
- Lo stesso, pur quando lavora, a stento riesce ad arrivare a fine mese. Qui di seguito si evidenziano le spese mensili del ricorrente. Settimanalmente, per recarsi al lavoro a Taranto, spende circa € 125,00 di carburante così ripartito: € 25,00 giornalieri per percorrere 240 km per cinque giorni alla settimana che, moltiplicato per quattro settimane (senza tenere conto dei giorni residui per completare il mese), ammonta ad
€.500,00 mensili. A ciò va aggiunto l'importo di € 400,00 mensile necessario all'acquisto del cibo, detersivi, vestiti, ecc., cioè lo stretto necessario per sopravvivere. Attualmente il ricorrente versa l'importo di € 650,00 al mese per il mantenimento della figlia , nata da una precedente relazione a cui versa € 250,00, e delle figlie Per_3 Per_1
e nate dal matrimonio con la resistente a cui versa la somma complessiva di € Per_2 400,00. Il tutto ammonta ad € 1.550,00 al mese;
- Essendo mutata in pejus la sua situazione economica, a breve provvederà a richiedere anche la modifica dell'assegno di mantenimento per per ottenere una congrua Per_3 riduzione;
- Già tali oneri economici, stante la sua precaria situazione lavorativa ed economica, rendevano oltremodo difficile il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito in sede dei provvedimenti provvisori ed urgenti, nella misura di € 400,00 mensili per le figlie e;
Per_1 Per_2
- Allo stato attuale, però, sono sopravvenuti fatti nuovi che hanno variato notevolmente la situazione patrimoniale del ricorrente al punto che non gli consentono più di versare l'assegno di mantenimento così come determinato in € 400,00 per le due figlie.
- Infatti, nel contempo, ha dovuto accollarsi la spesa di una serie di oneri economici tra cui il costo di due finanziamenti dell'importo complessivo di €.8.183,65, da cui scaturisce una rata mensile di €.213,45, accesi per consentire l'acquisto di un frigorifero e di una cucina in quanto la moglie, al momento della separazione, ha portato via dalla casa tutti gli arredi, così come emerge dal verbale di separazione sottoscritto in data 28/09/2021.
- Appena la situazione economica del ricorrente lo consentirà, lo stesso dovrà richiedere un altro finanziamento per acquistare anche il mobilio per la cameretta delle due figlie al fine di poterle ospitare dignitosamente a casa sua. Attualmente, quando ha con sé le bambine, è “costretto” a chiedere ospitalità in quanto la sua casa non è arredata.
- Allo stato il sig. , con notevoli sacrifici, potrebbe versare un assegno Parte_1 di mantenimento di €.200,00 mensili a titolo di mantenimento di entrambe le figlie e in considerazione dell'evidente difficoltà lavorativa dello stesso Per_1 Per_2
(che, come già precisato, ha un contratto a tempo determinato fino a giugno) nonché della sua situazione patrimoniale. Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi e Parte_1 [...]
( ) avanti a sé, confermando tutti i provvedimenti assunti in CP_1 C.F._2 R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 3 di 10
sede di separazione consensuale ad eccezione dell'aspetto economico per tutte le causali indicate in premessa;
b. espletata l'istruttoria, che codesto Ecc.mo Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro intercorso e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili dello stesso;
c. Il tutto con ogni provvedimento consequenziale in ordine alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.06.23, si è costituita la parte resistente, la quale ha dedotto che:
- non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- intende chiedere ed ottenere – in via riconvenzionale – la modifica delle condizioni delle separazioni, e nello specifico: disporre l'affidamento congiunto delle due figlie minori ad entrambi i genitori, anche se dimoreranno presso l'abitazione della madre, con obbligo per il padre di vederle e tenerle con sé almeno tre giorni la settimana, dalle ore
17,00 alle ore 20,30, nonché a fine settimane alternate dalle ore 15,00 del sabato alle ore
20,00, nonchè per cinque giorni consecutivi nel periodo delle festività natalizie (dal 23 dicembre al 27 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo), tre giorni nel periodo delle festività pasquali (alternando, anno per anno, la festività di Pasqua con quella del Lunedì dell'Angelo), una settimana al mese durante le vacanze estive;
- ordinare a di versare a un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile pari ad E 600,00 (seicento/00) quale contributo ordinario per il mantenimento di entrambe le figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sulla POSTEPAY n. 5333 1711 1114 4859 intestata da
[...]
; CP_1
- porre a carico di il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie necessarie, e quindi senza obbligo di preventiva concertazione, per tasse scolastiche, libri e materiale scolastico, spese sanitarie urgenti, con prescrizione medica, ivi comprese quelle ortodontiche, oculistiche, protesiche;
- le spese straordinarie non assolutamente necessarie (viaggi di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, spese di natura ludica, spese per attività sportive o ricreative) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ma dovranno essere subordinate al preventivo consenso dei genitori;
- il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione comprovante l'effettivo esborso, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta di rimborso;
- le richieste trovano giustificazione nel fatto che - al netto delle asserite sopravvenute difficoltà economiche del ricorrente e delle mutate esigenze delle minori, nonchè dei rincari dovuti alla crisi e all'inflazione - al momento della separazione la resistente poteva “contare” sull'intero importo dovuto (al genitore separato collocatario dei figli) a titolo di assegni familiari. Con l'avvento dell'Assegno Unico, tuttavia, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto il 50% del predetto contributo statale, per cui anche se le bambine vivono sempre a casa della mamma…il papà si intasca comunque il 50 % dell'Assegno Unico! Praticamente il ricorrente, per il mantenimento delle figlie, attualmente “spende” meno di 200 euro al mese, atteso che versa 400 euro (a titolo di contributo per il mantenimento) e ne incassa 221,60 (a titolo di assegno unico), mentre la resistente deve farsi carico di tutte le esigenze delle bambine con un stipendio di 650 euro al mese;
- In fase di separazione i coniugi avevano deciso, nell'interesse delle bambine, di essere
“elastici” nel disciplinare il diritto di visita del padre che aveva chiesto di vedere le figlie solo (?) un pomeriggio alla settimana;
di fatto, purtroppo, tale “flessibilità” è stata male interpretata dal ricorrente che non ha rispettato il giorno di visita, non ha rispettato gli R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 4 di 10
orari, nell'errata convinzione di poter fare quello che vuole anche con i sentimenti delle sue figlie
- contrariamente a quanto dedotto, poi, il ricorrente il Sig. , oltre a Parte_1 percepire uno stipendio mensile di oltre 1500 euro, è proprietario di immobili, vive con i genitori benestanti (entrambi pensionati), è proprietario di un SUV, di una moto di grossa cilindrata, di un furgone, è titolare (o quantomeno lo era al momento della separazione) di depositi postali e bancari, e che, in sostanza, ha un tenore di vita sicuramente incompatibile con le asserite difficoltà economiche;
- Non corrisponde al vero che al momento della separazione la moglie ha portato via dalla casa coniugale tutti gli arredi avendo la stessa, previo accordo con il marito, prelevato solo i “suoi” mobili, lasciando nella casa coniugale la sala da pranzo, la stanza da letto, una camera per le bambine, e arredi vari…
- Infine, ma solo per evidenziare all'attenzione del Tribunale la pretestuosità delle argomentazioni di controparte, appare veramente singolare che una persona che lamenti difficoltà economiche possa spendere (per come si legge nel ricorso) 8.183,65 euro per l'acquisto di una cucina e un frigorifero;
Per l'effetto, la parte resistente ha concluso come in atti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in Cancelleria in data
24.10.23 ha così disposto:
“1) avuto riguardo all'epoca di adozione del provvedimento di separazione, fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria, tenuto conto della percezione dell'assegno unico per i minori in misura diversa da quella originaria relativa agli assegni familiari (50% a favore di ogni coniuge) e delle mutate condizioni economiche della ricorrente che è momentaneamente priva di fonti di sostentamento avendo perso il lavoro, a parziale modifica delle condizioni di separazione dispone che versi Parte_1 in favore delle figlie minori la complessiva somma di € 600; 2) Designa il dott. Caronia quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 23.1.2024 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
3) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
4) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
5) dispone la trasmissione degli atti al PM”.
Rimesse le parti dinanzi al G.I. la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali depositate, alla luce di quanto precisato con ordinanza del 12.6.24. All'udienza del giorno 19.11.24 le parti hanno concluso come in atti. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. n. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. n. 10748 del 2012).
3. Impossibilità di tenere conto delle allegazioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale nonché della documentazione in quella sede prodotta dalla difesa della parte ricorrente.
Tali allegazioni e produzioni documentali non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale che
è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 5 di 10
non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., infatti, le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016, nonché Cass. Civ. n. 22970 del
2004).
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale dell'8.10.21 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5. Statuizioni accessorie. Si premette che la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass. Civ. n. 1203 del 2006). Il giudice del divorzio non può, pertanto, provvedere in ordine alle situazioni preesistenti alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, poi, rilevato che nessuna domanda di assegno divorzile è stata esperita. In assenza di domanda, nessun assegno divorzile può essere attribuito ex art. 5 l. 898/1970 (cfr. Cass. Civ. 10810 del 2008; Cass. Civ. n. 7203 del 2001).
6. L'affidamento dei figli minori.
Quanto all'affidamento delle figlie minori della coppia, a livello generale vanno premessi i seguenti principi. I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter e seguenti c.c. non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori
(nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (v. Cass. civ. n. 18131 del 2013). II. La mera conflittualità tra le parti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (v. Cass. civ. n. 5108 del 2012). R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 6 di 10
III. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Infatti, la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (v. Cass. civ. n. 26587 del 2009).
Nel caso di specie nessun elemento emerge che possa consentire di derogare al regime ordinario dell'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, con cui e ha convissuto in via prevalente sin dalla separazione dei coniugi. Per_1 Per_2
Si tratta della collocazione più idonea a preservare lo sviluppo e la crescita delle minori nell'ambiente a loro più familiare. Del resto, nessuna contestazione è stata neppure mossa dalle parti in ordine al regime di affidamento e collocazione delle figlie. Disposta la collocazione delle minori presso la madre, deve essere regolato il diritto di visita del padre, rilevando il principio (cfr. da ultimo, Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021) secondo cui la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice in ordine alla ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Occorre, da un lato, garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori;
dall'altro bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole. Per l'effetto, al fine di garantire una costante presenza di entrambi i genitori nella quotidianità della vita delle minori, sarà strutturato un calendario che assicuri un'equilibrata partecipazione del genitore non convivente alla vita quotidiana delle minori.
Non essendo emerso, peraltro, alcun elemento ostativo, tenuto conto dell'età delle figlie, ritiene il Collegio di stabilire il seguente calendario minimo di frequentazione paterna:
- il padre vedrà e terrà con sé le figlie due pomeriggi a settimana;
in assenza di diverso accordo, tutti i martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 20.00, nonché un fine settimana alternato dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica sera, quando provvederà ad accompagnarle presso la residenza materna;
- nelle settimane in cui le minori trascorreranno il sabato e la domenica con la madre, il padre vedrà e terrà con sé le minori, in aggiunta ai giorni calendarizzati, anche il venerdì dalle ore
15.30 alle ore 20.00;
- durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre giorni 7 giorni continuativi nel mese di luglio e 7 giorni continuativi nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il
15 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e di fine anno le minori trascorreranno con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dalle 10.00 del 22 dicembre sino alle 18.00 del 25 dicembre ovvero dalle 18.00 del 25 dicembre sino 20.00 del 28 dicembre;
dalle ore 17.00 del 30 dicembre alle 20.00 del primo gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
analogamente, con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre le festività pasquali dalle 09.00 del venerdì santo sino alle 20.00 del lunedì in albis.
- Parimenti con alternanza annuale, le minori trascorreranno con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre saranno sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà e sempre con la madre in occasione della festa della mamma e del onomastico e compleanno della mamma.
7. Il mantenimento in favore delle figlie. 7.1. L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 7 di 10
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. È opportuno, poi precisare che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). 7.2. E' opportuno, poi, soggiungere che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014).
7.3. Tenuto conto del rapporto di convivenza delle minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento in via diretta della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Si tratta di contributo cui il genitore è tenuto ex art. 316 bis c.c., indipendente dalla posizione economica e patrimoniale dell'altro. Da questo punto di vista le deduzioni di parte ricorrente non assumono rilievo in ordine all'an, ma semmai incidono sul quantum. Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. sopra indicati.. La istruttoria espletata e la documentazione in atti offrono un quadro chiaro della situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi.
Infatti, il ricorrente lavora presso il percependo un reddito medio di circa di circa CP_4
1.500,00 euro mensili netti. Invero, i documenti tardivamente depositati non incidono sulla sua situazione patrimoniale, tenuto conto che il part-time è correlato non certo a patologie tali da incidere sulla capacità lavorativa del bensì ad una scelta del ricorrente. Né rilevano le Pt_1 ripetute deduzioni del ricorrente in ordine al contratto a tempo determinato, dal momento che rilevano i redditi annuali, risultanti dalle dichiarazioni depositate, pari a circa 21.000,00 euro netti. Dall'analisi del contratto stipulato con Agos, peraltro, risulta proprio che il ricorrente dichiara di percepire un importo netto mensile di euro 1.500,00 per 14 mensilità.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rate prestiti e cessioni del quinto), si tratta di spese di carattere personale e non già contratte per esigenze dei figli, le quali, invece, hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. n. R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 8 di 10
10380 del 2012). Infondato, del resto, l'assunto secondo cui la resistente avrebbe portato via dalla casa coniugale beni mobili, tenuto conto dell'accordo di separazione in atti anche in relazione agli stessi.
Il peraltro, beneficia del supporto dei genitori e abita la casa coniugale, non Pt_1 assegnata alla resistente, come da accordo raggiunto in sede di omologa.
Inoltre, è titolare di una auto e di una moto, che rivelano un tenore di vita più che dignitoso.
Di contro, è obbligato alla corresponsione di 250,00 euro mensili quale contributo al mantenimento di una altra figlia, nata da una precedente relazione.
La resistente vive in un immobile dei genitori e, per l'effetto, anche ella non sostiene alcuna spesa per l'abitazione. Lavorava all'epoca della separazione, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente (atteso l'arco temporale indicato dallo stesso luglio 2021-settembre Pt_1
2023, e la data del decreto di omologa) e, come dedotto dalla stessa parte resistente, in parte ha beneficiato della indennità di disoccupazione, in parte ha svolto attività lavorative, dalle quali non ricava redditi cospicui. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto e di quanto emerso, dell'età delle minori, degli impegni di studio e delle esigenze di vita e relazione delle stesse, del tempo trascorso presso ciascun genitore, delle condizioni fissate in sede separazione nell'anno 2021, dell'indispensabile aumento per tenere conto delle accresciute esigenze delle minori secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (v. Cass. civ. n. 10720 del 2013) deve essere fissato a carico del resistente un contributo per il mantenimento delle figlie pari a complessivi euro 400,00 mensili (euro 400,00), alla luce di quanto sarà poi stabilito in materia di assegno unico.
Detta somma andrà corrisposta ad entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del Parte_1
50%, ad le spese mediche, quelle extra assegno nonché quelle Controparte_5 straordinarie, purché documentate, secondo il seguente schema:
- a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
- l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
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spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo
- per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore. La concreta determinazione della somma tiene conto, come già indicato, della opportunità di disporre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla CP_1
8. Assegno unico universale. Ai sensi del d.lgs. n. 230/2021 art. 6 comma 4 e 5, “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”. Nel caso di specie, alla luce delle peculiarità del caso concreto e delle limitate risorse in capo ad entrambi i genitori, nonché delle situazioni patrimoniali sopra evidenziate, è indispensabile, per una precisa contribuzione all'obbligo di mantenimento delle minori che tenga conto delle diverse prospettive reddituali e patrimoniali dei genitori e che consenta un serio contributo al benessere delle minori, che l'assegno unico sia attribuito integralmente alla parte resistente (v. sul punto Cass. civ. n. 4672 del 2025).
9. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_6
Trebisacce in data 05.06.11 TRA e Parte_1 Controparte_1
, come sopra generalizzati (atto n. 6, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno
[...]
2011); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; R.G. n. 552 del 2023 - Pag. 10 di 10
C. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della resistente , entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
D. PONE A CARICO di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire alle spese extrassegno e straordinarie, nella misura e secondo lo schema indicato in parte motiva;
E. DISPONE che l'assegno unico universale per i figli sia percepito integralmente dalla;
CP_1
F. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
G. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30.4.25.
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia