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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 263 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Parte_1
Pietrosanti e domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri via Privata Jori n. 17 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Paola Tortato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1283/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver notificato in data 4-8/03/2022 all' decreto Parte_1 CP_1 del Tribunale di Roma di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge n. 18/1980, nonché in data
1 11/03/2022 la modulistica AP70, ha agito in giudizio contro il predetto Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: “c) Dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
al percepimento dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella Pt_1 misura di legge e con decorrenza dal 01.11.2020; d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua in favore della ricorrente ed al pagamento delle mensilità dal 01.02.2021 in poi.…”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara CP_1 cessata la materia del contendere e condanna l alla rifusione delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 1.000,00, incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, tenendo CP_1 CP_ indenne l dalle spese del presente grado di giudizio”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M.
2 n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. verbale di udienza del 01/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_1 liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la
3 liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.000,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
6.1. Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014. 6.2. Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di
4 ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.000,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 263 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Parte_1
Pietrosanti e domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri via Privata Jori n. 17 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Paola Tortato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1283/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/02/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver notificato in data 4-8/03/2022 all' decreto Parte_1 CP_1 del Tribunale di Roma di omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento art. 1 legge n. 18/1980, nonché in data
1 11/03/2022 la modulistica AP70, ha agito in giudizio contro il predetto Istituto rassegnando le seguenti conclusioni: “c) Dichiarare il diritto della sig.ra
[...]
al percepimento dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 nella Pt_1 misura di legge e con decorrenza dal 01.11.2020; d) Per l'effetto, ai sensi ed in forza dell'art. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, condannare l
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, all'erogazione della prestazione de qua in favore della ricorrente ed al pagamento delle mensilità dal 01.02.2021 in poi.…”.
1.2. Nella resistenza dell' il Tribunale di Roma ha così statuito: “Dichiara CP_1 cessata la materia del contendere e condanna l alla rifusione delle spese di lite CP_1 che si liquidano in complessivi € 1.000 da distrarsi”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_2 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella sola parte in cui ha determinato l'ammontare delle spese di lite del grado, omettendo di motivare adeguatamente la quantificazione degli importi tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e, quindi, la liquidazione dell'importo finale di € 1.000,00, incongruo rispetto ai riferimenti tabellari previsti dalla legge.
2.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo di “decidere come di giustizia, tenendo CP_1 CP_ indenne l dalle spese del presente grado di giudizio”.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
4.1. Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 4.2. Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
4.3. Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
4.4. Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M.
2 n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
4.5. Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite (cfr. verbale di udienza del 01/02/2024). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 4.6. Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del 20/01/2010).
4.7. Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M. 55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_1 liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4.8. Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non è più consentita la
3 liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
4.9. Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.000,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la immotivata violazione dei c.d. minimi tariffari.
5. Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
6.1. Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014. 6.2. Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di
4 ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.000,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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