Art. 4.
La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, e' effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti.
Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorche' prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e superstiti nonche', secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme gia' versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvedera' al rimborso delle eventuali eccedenze.
Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi e effettuata secondo le ordinarie norme di legge.
La regolarizzazione assicurativa, per i periodi anteriori al 1° maggio 1964, e' effettuata mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti.
Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.
Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorche' prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidita', vecchiaia e superstiti nonche', secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi e per l'E.N.A.O.L.I.
I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme gia' versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvedera' al rimborso delle eventuali eccedenze.
Per i periodi successivi al 1° maggio 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi del precedente articolo 2 risulti comunque superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali livelli retributivi e effettuata secondo le ordinarie norme di legge.