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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori,
composta dai SInori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 409/2025 vertente:
TRA
nata il [...] ad [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Saveri, C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Viterbo, via Marconi n. 17
APPELLANTE
E
nato il [...] ad [...], residente ad CP_1
Acquapendente in Via Cassia 15 (c.f. ), non costituito in C.F._2
grado di appello
APPELLATO
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 1234/2024 del Tribunale di
Viterbo, pubblicata il 20 dicembre 2024, resa nel giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1713/2022. Parte_2
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
in epigrafe, limitatamente alla parte in cui il Tribunale di Viterbo aveva così deciso:
- dispone l'affidamento condiviso della minore nata in [...]_1
21/5/2018, con collocazione prevalente presso la madre e Parte_1
permanenza presso il padre come da motivazione;
CP_1 - dispone l'assegnazione a della casa familiare;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 del mese, il contributo per il mantenimento della figlia pari ad Per_1
euro 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
- rigetta la domanda di addebito;
- rigetta la domanda di assegno di separazione;
- compensa integralmente le spese del procedimento, ponendo quelle peritali a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
A) Erroneo rigetto della domanda di addebito della separazione a carico del marito: violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 151 e 2697 c.c., artt.
116 e 132 n.4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., artt.24 e 111 cost.;
B) Erronea e/o inadeguata modulazione del diritto di visita del padre con la figlia minore: violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter, 2697 c.c., artt. 116,
132 n.4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.;
C) Erronea quantificazione del contributo per il mantenimento della figlia minore
: violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter IV comma, 2697 c.c., artt.
116, 132 n.4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., artt.24 e 111 Cost.;
D) Erroneo rigetto dell'ammissione delle prove richieste: violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c. , VII comma c.p.c., art. 132 n.4 c.p.c., art.118 disp. att. c.p.c., artt. 24 e 111 cost. .
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata, n° 1234/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 19/12/2024 e depositata in data 20/12/2024 a definizione del procedimento iscritto nel R.G. con n° 1713/2022:
- disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di contributo CP_1 Pt_1 al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di € 1.000,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al rimborso alla SI.ra del 50% delle spese straordinarie (medico Pt_1
sanitarie, scolastiche, ludiche o parascolastiche e sportive) della figlia dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa, che verranno determinate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo, nonché oltre all'attribuzione a favore della madre quale genitore collocatario dell'intero ammontare della assegno unico universale per la figlia;
- disporre che il padre possa prendere con sé la minore secondo la seguente modalità: la settimana senza weekend la bambina potrà stare con il padre:
- martedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 - giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 settimana con il weekend la bambina potrà stare con il padre:
- martedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30
- dal sabato alle ore 10:30 fino alla domenica alle ore 19:30;
nel periodo estivo:
- martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 21:00, poi dal mese di settembre alle ore 20:00 fino a giugno.
- weekend con il padre inizierà dal venerdì alle ore 16:30 fino alla domenica alle ore 21:00;
- disporre che la minore possa passare i seguenti giorni di festa:
VACANZE DI NATALE Dalle ore 14.00 del 24 dicembre fino alle 14.00 del 31 dicembre con un genitore e dalle ore 14.00 del 31 dicembre fino alle 20.30 del 6 gennaio con l'altro genitore in maniera alternata ogni anno;
sabato e domenica di Pasqua con un genitore, lunedì di Pasqua con Per_2
l'altro genitore in maniera alternata ogni anno (dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 10.00 del lunedì di Pasqua);
VACANZE ESTIVE 20 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 maggio;
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI L'orario in cui il genitore potrà prelevare la bambina presso l'abitazione dell'altro verrà anticipato alle ore 10.30;
FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPA' Si chiede che la bambina possa festeggiare le giornate presso l'abitazione del genitore di riferimento anche se ricade nel giorno spettante all'altro genitore;
FESTE PATRONALI Si chiede che la bambina possa festeggiare le feste patronali presso l'abitazione del genitore che risiede nel Comune dove si svolgerà tale ricorrenza anche se ricade nel giorno spettante all'altro genitore;
- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che il ha violato gli CP_1
obblighi che discendono dal matrimonio, in particolare dell'obbligo di assistenza e fedeltà, e per l'effetto addebitare allo stesso la responsabilità della separazione.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste nella memoria ex art. 183 n.2 cpc del 29/11/2023 non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A) prova per testi sui capitoli nn. 10-10-11-12-14- 15-16-17-20-21-22-
24-25-26-27-28-29-30-31-38-40-54-57-59 di cui alla memoria istruttoria ex art
183 n.2, con i testi ivi indicati, B) ordinare l'esibizione al SI. delle CP_1
dichiarazione dei redditi degli anni 2024-2023- 2022, di tutte le buste paga degli ultimi tre anni, del dossier titoli degli ultimi tre anni e delle polizie assicurative degli ultimi tre anni;
nonché la documentazione bancaria e postale dei conti correnti, dei depositi e degli investimenti finanziari degli ultimi tre anni e, in caso di mancata o parziale produzione, disporsi indagini di polizia tributaria sul suo patrimonio. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Il Presidente di Sezione, con decreto del 24 febbraio 2025, ha fissato per la comparizione personale delle parti in Camera di Consiglio l'udienza del 5 febbraio
2026.
Con istanza depositata telematicamente in data 4 aprile 2025, il difensore dell'appellante ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, depositando atto di rinuncia all'appello sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e relativa accettazione da parte del non costituito in appello, e ha CP_1
chiesto, pertanto, di pronunciare l'estinzione del processo.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia
l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n. 5556). Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306
c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387).
Nel caso di specie, in data 2 aprile 2025, il procuratore dell'appellante munito di specifico mandato ha sottoscritto dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. R.G. 409/2025 e in data 3 aprile 2025 l'appellato ha personalmente sottoscritto la dichiarazione di accettazione di detta rinuncia.
Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Nulla sulle spese del presente grado, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, avverso la sentenza n. Parte_1
1234/2024 del Tribunale di Viterbo pubblicata il 20 dicembre 2024, resa nel giudizio avente n. R.G. 1713/2022, avente a oggetto la separazione personale dei coniugi e letto l'articolo 306 c.p.c., così dispone: CP_1 Parte_1
dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno