TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2024, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3577/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.1.1978, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ciriminna giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE nei confronti di cf: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2021 premettendo di aver contratto Parte_1 in data 7.10.2008 a Palermo matrimonio civile con la resistente (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 65, Parte I dell'anno 2008) e che dalla loro unione non sono nati figli, domandava al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza disporre alcunché in ordine al mantenimento delle parti, entrambe economicamente autosufficienti, in aderenza alle condizioni contenute nel ricorso per separazione consensuale omologato dal Tribunale di Palermo con decreto depositato il
13.5.2011, in seguito al quale non aveva più intrattenuto alcun rapporto con la moglie.
pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1 Con ordinanza del 31.10.2022, il Presidente del Tribunale, in considerazione dell'esito negativo del tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha confermato le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Palermo con decreto del 18.3.2011 depositato il
13.5.2011, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.11.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, senza assegnare i termini ex art. 190 cpc, cui il ricorrente ha espressamente rinunciato.
************
Così compendiata la posizione processuale del ricorrente, va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Ciò posto, la domanda proposta da volta ad ottenere la pronuncia di Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione (n.
11961/2010 R.G., conclusosi con decreto di omologa del 18.3.2011, depositato il 13.5.2011), senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, come acclarato dall'esito negativo del tentativo di conciliazione dovuto alla mancata comparizione (e costituzione) della resistente.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite in considerazione della contumacia di
[...]
della natura del presente procedimento, nonché dell'ammissione del CP_1 ricorrente al Patrocinio a spese dello stato;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Controparte_1 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 [...]
a Palermo, il 7 ottobre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto comune al n. 65, Parte I, dell'anno 2008; nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.