Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2023
N. SENT. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
c. f. , Parte_1 P.IVA_1 con domicilio in via Melo n. 97, 70100 - assistito e difeso dall'AVVOCATURA Pt_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI - c. f. -; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Controparte_1
, con domicilio in via Bellini n. 3, 70031 Andria - assistito e C.F._2 difeso dall'avv. SAVINO LOSAPPIO - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 303 in data 15 febbraio 2023 il Tribunale del lavoro di Trani accoglieva l'opposizione spiegata dal ricorrente indicato in epigrafe avverso l'ordinanza -ingiunzione prot. n. 61295 notificatagli il 26 ottobre 2020 – con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.017,45 per aver impiegato quattro lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro, in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, del D. L. n. 12/02, convertito in legge n. 73/02 - e condannava l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
2. Con ricorso del 17 marzo 2023 l' ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza di primo grado.
ha resistito al gravame con apposita memoria. Controparte_1
3. Instauratosi il contraddittorio tra le parti ed acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, è stato esperito il tentativo di bonario componimento della controversia all'esito del quale le parti, all'udienza del 5 maggio 2025, sono addivenute alla sua conciliazione giudiziale alle condizioni e nei termini di cui al verbale in atti.
4. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la composizione in tal modo del contenzioso impone l'adozione di una decisione che, dando atto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti,
1
(in tal senso Cass. n. 3311/00, n. 5476/99 e n. 3075/97). 5. Nulla va statuito sulle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, essendo state anch'esse regolamentate dalle parti in sede conciliativa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1 con ricorso depositato il 17 marzo 2023 avverso la sentenza resa dal Tribunale
[...] del lavoro di Trani in data 15 febbraio 2023, nei confronti di Controparte_1 così provvede:
-in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
2