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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2019
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 605/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio A. Russo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
attore contro
, contumace Controparte_1
convenuta
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva di dichiarare l'efficacia Parte_1 nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata con sentenza definitiva del 31.5.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ratificata con decreto del 27.11.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura in data CP_2
23.1.2024, (decreto n. 57006/23 EC prot. N. 54352/19EC) ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capurso, ove è stato celebrato il matrimonio il giorno 8 maggio 2017, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1997 n. 9, Parte 2, Serie A. L'attore ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia. Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del 10.10.2024, con ordinanza del 12.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire la notifica alla controparte nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis e 307 c.p.c. All'udienza del 27.3.2025, verificato il rispetto dei termini a comparire, la causa è stata riservata per la decisione, senza termini per il deposito di note conclusionali. Diritto. La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge. Ed invero, così come emerge dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico la nullità del matrimonio è stata dichiarata per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente e per l'incapacità dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”. Il giunse invero al matrimonio senza piena convinzione in ordine alla scelta Pt_1 religiosa che stava compiendo. Il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze. Rileva questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda di può essere accolta. Parte_1
Nulla per le spese, attesa la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, con sentenza canonica pronunciata il 31.05.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ratificata con decreto del 27.11.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.1.2024 (prot. n. 57006/23 EC) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capurso ove è stato celebrato il matrimonio il giorno 8.5.2017, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1997 n. 9, Parte 2, Serie A. Nulla per le spese. Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 27.3.2025. Il Giudice rel. Dr. Gaetano Labianca Il Presidente Dott. Maria Mitola
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Mitola Presidente dott. Michele Prencipe Consigliere dott. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg. 605/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio A. Russo ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
attore contro
, contumace Controparte_1
convenuta
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva di dichiarare l'efficacia Parte_1 nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica di nullità pronunciata con sentenza definitiva del 31.5.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ratificata con decreto del 27.11.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura in data CP_2
23.1.2024, (decreto n. 57006/23 EC prot. N. 54352/19EC) ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capurso, ove è stato celebrato il matrimonio il giorno 8 maggio 2017, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1997 n. 9, Parte 2, Serie A. L'attore ha prodotto in giudizio tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere.
, pur ritualmente citata, non si è costituita e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia. Acquisito il parere favorevole alla domanda, come da nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, del 10.10.2024, con ordinanza del 12.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire la notifica alla controparte nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis e 307 c.p.c. All'udienza del 27.3.2025, verificato il rispetto dei termini a comparire, la causa è stata riservata per la decisione, senza termini per il deposito di note conclusionali. Diritto. La domanda è fondata e va accolta in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge. Ed invero, così come emerge dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico la nullità del matrimonio è stata dichiarata per “grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente e per l'incapacità dell'attore ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”. Il giunse invero al matrimonio senza piena convinzione in ordine alla scelta Pt_1 religiosa che stava compiendo. Il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, così come si rileva dalla sentenza emessa dall'Autorità Ecclesiastica, e la decisione è stata adottata all'esito dell'acquisizione di compendi istruttori, rappresentati dall'audizione dei ricorrenti e dall'assunzione di testimonianze. Rileva questa Corte che, nella specie:
- non è dubbia la sussistenza della competenza del giudice ecclesiastico, trattandosi di matrimonio concordatario, per il quale sussiste la giurisdizione del giudice nazionale italiano unicamente in ordine agli effetti civili conseguenti alla trascrizione;
- il giudizio canonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, regolarmente instauratosi;
- l'istruttoria si è svolta con l'audizione di entrambi i coniugi, e con l'assunzione delle testimonianze;
- la delibanda sentenza, divenuta definitiva, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ne consegue che, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, la domanda di può essere accolta. Parte_1
Nulla per le spese, attesa la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva pronunciata tra le parti di questo giudizio, con sentenza canonica pronunciata il 31.05.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, ratificata con decreto del 27.11.2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 23.1.2024 (prot. n. 57006/23 EC) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capurso ove è stato celebrato il matrimonio il giorno 8.5.2017, la trascrizione della sentenza in ordine all'efficacia della nullità del matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune nell'anno 1997 n. 9, Parte 2, Serie A. Nulla per le spese. Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il giorno 27.3.2025. Il Giudice rel. Dr. Gaetano Labianca Il Presidente Dott. Maria Mitola